Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 788
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Vendita del veicolo anteriore alla notifica della cartella

    La Corte ritiene che l'intestatario al PRA sia responsabile del pagamento della tassa auto fino all'annotazione del passaggio di proprietà o della perdita di possesso, salvo diritto di rivalsa sull'acquirente. La buona fede, anche se tempestivamente dedotta, è irrilevante ai fini della titolarità dell'obbligo tributario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 788
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 788
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo