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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 788/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:10 in composizione monocratica:
LUCENTE PAOLA, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7130/2024 depositato il 15/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240032772639000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha presentato ricorso avverso la cartella di pagamento notificata il 23/7/24 dell'importo di euro 1165,41 per tassa automobilistica del periodo dal maggio 2021 ad aprile 2022 contro la Regione
Calabria ed agenzia delle entrate riscossione e ne ha chiesto l'accoglimento con vittoria di spese.
La ricorrente, in particolare, eccepiva limitatamente al veicolo targato Targa_1 ( nulla evidenziando per l'altro veicolo) :
di avere venduto la vettura in questione in data 17/5/2021 e produceva l'atto di vendita.
Precisava di essere ancora intestataria della vettura presso il PR ,per non aver annotato il trasferimento, ma di non essere obbligata al pagamento del tributo per l'irrilevanza a tal fine della mancata trascrizione al PR del passaggio , che avrebbe, a suo parere, mero valore di pubblicità verso i terzi, ove, viceversa l'atto di vendita avrebbe valore di presunzione legale della proprietà del veicolo in capo al nuovo acquirente.
La Regione si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso. Produceva certificato del PR aggiornato al 24/10/2024, dal quale emerge la titolarità del veicolo targato Targa_1 in capo alla ricorrente.
ADER si costituiva e chiedeva la declaratoria del difetto di legittimazione passiva e nel merito il rigetto del ricorso.
La ricorrente presentava memoria difensiva ed insisteva nell'accoglimento del ricorso, evidenziando la buona fede per avere confidato nello studio per le pratiche automobilistiche di Nominativo_1 contro cui presentava querela il 29/6/2023, ( allegata in atti) affinché provvedesse a tale adempimento.
La Corte all'udienza del 6/2/2026 tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso debba essere respinto, perché infondato.
La Corte di cassazione ha specificato, con plurime sentenze del medesimo tenore, che l'intestatario al
Pra non è esonerato dal pagamento della tassa auto nell'ipotesi in cui il trasferimento del veicolo non venga annotato al PR.
La Corte , con indirizzo consolidato ha specificato che l'intestatario al P.r.a. assume la veste di responsabile d'imposta, cioè rimane obbligato in solido con il compratore del veicolo, per il pagamento della tassa auto fino a quando non venga trascritto il passaggio di proprietà o la perdita di possesso del veicolo e ha sempre diritto di rivalsa sull'acquirente.
Né nel processo tributario può essere invocata la buona fede, peraltro tardivamente dedotta dalla ricorrente, e dunque irrilevante ai fini della titolarità dell'obbligo tributario.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria provinciale di Cosenza sez V in composizione monocratica
Rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, in favore delle parti convenute, che si liquidano in complessive euro 500,00 oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, ove richiesto.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:10 in composizione monocratica:
LUCENTE PAOLA, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7130/2024 depositato il 15/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240032772639000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha presentato ricorso avverso la cartella di pagamento notificata il 23/7/24 dell'importo di euro 1165,41 per tassa automobilistica del periodo dal maggio 2021 ad aprile 2022 contro la Regione
Calabria ed agenzia delle entrate riscossione e ne ha chiesto l'accoglimento con vittoria di spese.
La ricorrente, in particolare, eccepiva limitatamente al veicolo targato Targa_1 ( nulla evidenziando per l'altro veicolo) :
di avere venduto la vettura in questione in data 17/5/2021 e produceva l'atto di vendita.
Precisava di essere ancora intestataria della vettura presso il PR ,per non aver annotato il trasferimento, ma di non essere obbligata al pagamento del tributo per l'irrilevanza a tal fine della mancata trascrizione al PR del passaggio , che avrebbe, a suo parere, mero valore di pubblicità verso i terzi, ove, viceversa l'atto di vendita avrebbe valore di presunzione legale della proprietà del veicolo in capo al nuovo acquirente.
La Regione si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso. Produceva certificato del PR aggiornato al 24/10/2024, dal quale emerge la titolarità del veicolo targato Targa_1 in capo alla ricorrente.
ADER si costituiva e chiedeva la declaratoria del difetto di legittimazione passiva e nel merito il rigetto del ricorso.
La ricorrente presentava memoria difensiva ed insisteva nell'accoglimento del ricorso, evidenziando la buona fede per avere confidato nello studio per le pratiche automobilistiche di Nominativo_1 contro cui presentava querela il 29/6/2023, ( allegata in atti) affinché provvedesse a tale adempimento.
La Corte all'udienza del 6/2/2026 tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso debba essere respinto, perché infondato.
La Corte di cassazione ha specificato, con plurime sentenze del medesimo tenore, che l'intestatario al
Pra non è esonerato dal pagamento della tassa auto nell'ipotesi in cui il trasferimento del veicolo non venga annotato al PR.
La Corte , con indirizzo consolidato ha specificato che l'intestatario al P.r.a. assume la veste di responsabile d'imposta, cioè rimane obbligato in solido con il compratore del veicolo, per il pagamento della tassa auto fino a quando non venga trascritto il passaggio di proprietà o la perdita di possesso del veicolo e ha sempre diritto di rivalsa sull'acquirente.
Né nel processo tributario può essere invocata la buona fede, peraltro tardivamente dedotta dalla ricorrente, e dunque irrilevante ai fini della titolarità dell'obbligo tributario.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria provinciale di Cosenza sez V in composizione monocratica
Rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, in favore delle parti convenute, che si liquidano in complessive euro 500,00 oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, ove richiesto.