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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 206/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
FERRARA COSTANTINO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 901/2025 depositato il 21/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Latina - S.s. Monti Lepini Km 51.260 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720250012687247 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 83/2026 depositato il 03/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente : il difensore del ricorrente si riporta al ricorso e a tutta la documentazione e giurisprudenza in atti, e chiede l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi riportate.
Resistente: nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I ricorrenti Ricorrente_2 e Ricorrente_1 impugnano la cartella di pagamento n. 05720250012687247 emessa e notificata ad entrambi a mezzo pec in data 16/05/2025 dall'Agenzia delle
Entrate Riscossione di Latina, intimante il pagamento della somma complessiva di € 880,66.
Le parti ricorrenti rappresentano che con la cartella opposta il servizio di riscossione ha intimato il pagamento, per intero, dell'importo del contributo unificato (per €.777,00) e delle anticipazioni forfettarie
(per €.27,00), oltre agli interessi per €.70,78, relativo alla causa presso la Corte di Appello di Roma
RG.1660/2022 e di cui alla partita di credito 23044/2024. La succitata richiesta trae origine dall'iscrizione a ruolo del 21/03/2022, presso la Corte di Appello di Roma, della causa civile RG. 1660/2022. I ricorrenti, in data 18/03/2022 procedevano a versare presso le Banca_1 spa utilizzando il modello F/23, l'importo del contributo unificato di €.777,00 e delle anticipazioni forfettarie di €.27,00. Che il versamento, eseguito secondo le istruzioni pubblicate dalla Corte di Appello di Roma e dell'Agenzia delle Entrate sui propri sitiweb, veniva allegato e depositato, con l'iscrizione a ruolo della causa.
Equitalia Giustizia Spa in data 10/07/2024 notificava a mezzo pec ai ricorrenti un invito di pagamento, intimante il pagamento della somma complessiva di euro 804,00 che veniva opposto dagli stessi con causa iscritta a ruolo presso la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma al n.R.G.15229/2024, oggi ancora pendente.
Oppongono pertanto la predetta cartella in quanto avente ad oggetto una pretesa non più esistente poiché regolarmente adempiuta con versamento del contributo unificato e delle anticipazioni forfettarie della causa originariamente instaurata, secondo le istruzioni dettate dalla Corte di Appello di Roma e dall'Agenzia delle Entrate.
Si costituisce con atto del 25/09/2025 l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale, pur sollevando il proprio difetto di legittimazione passiva riguardando le censure di parte delle partite di competenza dell'Ente creditore MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CORTE DI APPELLO DI ROMA UFFICIO
RECUPERO CREDITI, afferma che dall'estratto ruolo aggiornato alla data del 23/09/2025 (che allega) la cartella opposta risulta essere stata oggetto di provvedimento di sgravio totale del 31/07/2025 da parte dell'Ente impositore MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CORTE DI APPELLO DI ROMA UFFICIO
RECUPERO CREDITI.
Risulta poi depositata, al 15/01/2026, memoria di replica dei ricorrenti, i quali affermando di non esser stati notiziati di alcuno sgravio da parte dei su citati enti, e che difatti nessun provvedimento in tal senso risulta neppure depositato in giudizio, insistendo pertanto con l'accoglimento integrale del ricorso e la condanna di controparte alle spese del giudizio, soprattutto a fronte dell'avvenuto accoglimento del parallelo ricorso proposto contro l'invito di pagamento a monte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primis, per ciò che attiene alla presunta necessaria integrazione del contraddittorio verso l'ente impositore, a fronte del ricorso non notificato anche al Ministero della Giustizia, si rileva l'infondatezza di tale rilievo dedotto dall'ufficio resistente, che peraltro dichiara di avervi autonomamente provveduto ex art. 39 del D.lgs. 112/1999, in quanto in ordine all'eccepita applicazione del principio del litisconsorzio necessario a seguito del nuovo comma 6-bis, si rileva che nessun vizio della notificazione, caso che avrebbe necessitato l'integrazione del contraddittorio, è stato mai contestato dai ricorrenti nel caso di specie.
Quanto all'esercizio della autotutela, dedotta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e che l'ufficio dell'ente impositore Ministero della Giustizia avrebbe effettuato sulla cartella in esame, va riscontrato che,
a riguardo, è pur sempre necessario un fatto dimostrativo dell'esercizio, da parte dall'ente impositore, del potere di autotutela, di regola attraverso la comunicazione della avvenuta adozione dei provvedimenti di revoca dell'atto impositivo o di sgravio del ruolo, con la conseguenza che, in difetto dell'avvenuto riscontro positivo dell'Amministrazione, il giudice non può dichiarare la cessazione della materia del contendere
" (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 13462 del 27/07/2012) dovendo procedere nell'esame del merito del ricorso. Nel caso di specie, difatti, nessuna comunicazione o sgravio risultano essere pervenuti alla parte né depositati in giudizio.
Venendo, quindi, proprio al merito, difatti, due circostanze depongono in maniera dirimente nel senso del necessario accoglimento del ricorso. In primis le allegazioni dei ricorrenti dimostrano che in effetti i contributi unificati originari, pretese a monte della cartella oggetto di ricorso, risultavano esser stati pagati ben prima dell'iscrizione a ruolo, la quale – come secondo aspetto – confluiva persino in un invito di pagamento successivo tempestivamente opposto dalle medesime parti. Sul punto queste ultime depositano la sentenza n. 10217/2025 ottenuta dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma e depositata il 17/07/2025 avente ad oggetto proprio l'accoglimento del proprio ricorso avverso il presupposto invito n. 2024EQGGCG00001764585, nella quale il giudice ha appurato che “in data
18/03/2022 ha proceduto a versare presso le Banca_1 spa utilizzando il modello F/23, l'importo del contributo unificato di €.777,00 e delle anticipazioni forfettarie di €.27,00 e ciò secondo le istruzioni pubblicate sui propri sitiweb dalla Corte di Appello di Roma e dell'Agenzia delle Entrate, allegando e depositando una copia della ricevuta di pagamento, con l'iscrizione a ruolo della causa”. Si tratta delle medesime partite di ruolo attinenti ai contributi unificati di cui è causa, sfociati nell'odierna cartella che, alla luce dei pagamenti avvenuti e confermati dalla sentenza tributaria citata, immediatamente esecutiva, deve dirsi inefficacie.
Il ricorso pertanto va accolto con spese di lite a carico dell'ufficio secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna la parte resistente alle spese di lite liquidate in euro 500 oltre oneri di legge.
Latina 30/01/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
FERRARA COSTANTINO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 901/2025 depositato il 21/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Latina - S.s. Monti Lepini Km 51.260 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720250012687247 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 83/2026 depositato il 03/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente : il difensore del ricorrente si riporta al ricorso e a tutta la documentazione e giurisprudenza in atti, e chiede l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi riportate.
Resistente: nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I ricorrenti Ricorrente_2 e Ricorrente_1 impugnano la cartella di pagamento n. 05720250012687247 emessa e notificata ad entrambi a mezzo pec in data 16/05/2025 dall'Agenzia delle
Entrate Riscossione di Latina, intimante il pagamento della somma complessiva di € 880,66.
Le parti ricorrenti rappresentano che con la cartella opposta il servizio di riscossione ha intimato il pagamento, per intero, dell'importo del contributo unificato (per €.777,00) e delle anticipazioni forfettarie
(per €.27,00), oltre agli interessi per €.70,78, relativo alla causa presso la Corte di Appello di Roma
RG.1660/2022 e di cui alla partita di credito 23044/2024. La succitata richiesta trae origine dall'iscrizione a ruolo del 21/03/2022, presso la Corte di Appello di Roma, della causa civile RG. 1660/2022. I ricorrenti, in data 18/03/2022 procedevano a versare presso le Banca_1 spa utilizzando il modello F/23, l'importo del contributo unificato di €.777,00 e delle anticipazioni forfettarie di €.27,00. Che il versamento, eseguito secondo le istruzioni pubblicate dalla Corte di Appello di Roma e dell'Agenzia delle Entrate sui propri sitiweb, veniva allegato e depositato, con l'iscrizione a ruolo della causa.
Equitalia Giustizia Spa in data 10/07/2024 notificava a mezzo pec ai ricorrenti un invito di pagamento, intimante il pagamento della somma complessiva di euro 804,00 che veniva opposto dagli stessi con causa iscritta a ruolo presso la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma al n.R.G.15229/2024, oggi ancora pendente.
Oppongono pertanto la predetta cartella in quanto avente ad oggetto una pretesa non più esistente poiché regolarmente adempiuta con versamento del contributo unificato e delle anticipazioni forfettarie della causa originariamente instaurata, secondo le istruzioni dettate dalla Corte di Appello di Roma e dall'Agenzia delle Entrate.
Si costituisce con atto del 25/09/2025 l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale, pur sollevando il proprio difetto di legittimazione passiva riguardando le censure di parte delle partite di competenza dell'Ente creditore MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CORTE DI APPELLO DI ROMA UFFICIO
RECUPERO CREDITI, afferma che dall'estratto ruolo aggiornato alla data del 23/09/2025 (che allega) la cartella opposta risulta essere stata oggetto di provvedimento di sgravio totale del 31/07/2025 da parte dell'Ente impositore MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CORTE DI APPELLO DI ROMA UFFICIO
RECUPERO CREDITI.
Risulta poi depositata, al 15/01/2026, memoria di replica dei ricorrenti, i quali affermando di non esser stati notiziati di alcuno sgravio da parte dei su citati enti, e che difatti nessun provvedimento in tal senso risulta neppure depositato in giudizio, insistendo pertanto con l'accoglimento integrale del ricorso e la condanna di controparte alle spese del giudizio, soprattutto a fronte dell'avvenuto accoglimento del parallelo ricorso proposto contro l'invito di pagamento a monte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primis, per ciò che attiene alla presunta necessaria integrazione del contraddittorio verso l'ente impositore, a fronte del ricorso non notificato anche al Ministero della Giustizia, si rileva l'infondatezza di tale rilievo dedotto dall'ufficio resistente, che peraltro dichiara di avervi autonomamente provveduto ex art. 39 del D.lgs. 112/1999, in quanto in ordine all'eccepita applicazione del principio del litisconsorzio necessario a seguito del nuovo comma 6-bis, si rileva che nessun vizio della notificazione, caso che avrebbe necessitato l'integrazione del contraddittorio, è stato mai contestato dai ricorrenti nel caso di specie.
Quanto all'esercizio della autotutela, dedotta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e che l'ufficio dell'ente impositore Ministero della Giustizia avrebbe effettuato sulla cartella in esame, va riscontrato che,
a riguardo, è pur sempre necessario un fatto dimostrativo dell'esercizio, da parte dall'ente impositore, del potere di autotutela, di regola attraverso la comunicazione della avvenuta adozione dei provvedimenti di revoca dell'atto impositivo o di sgravio del ruolo, con la conseguenza che, in difetto dell'avvenuto riscontro positivo dell'Amministrazione, il giudice non può dichiarare la cessazione della materia del contendere
" (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 13462 del 27/07/2012) dovendo procedere nell'esame del merito del ricorso. Nel caso di specie, difatti, nessuna comunicazione o sgravio risultano essere pervenuti alla parte né depositati in giudizio.
Venendo, quindi, proprio al merito, difatti, due circostanze depongono in maniera dirimente nel senso del necessario accoglimento del ricorso. In primis le allegazioni dei ricorrenti dimostrano che in effetti i contributi unificati originari, pretese a monte della cartella oggetto di ricorso, risultavano esser stati pagati ben prima dell'iscrizione a ruolo, la quale – come secondo aspetto – confluiva persino in un invito di pagamento successivo tempestivamente opposto dalle medesime parti. Sul punto queste ultime depositano la sentenza n. 10217/2025 ottenuta dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma e depositata il 17/07/2025 avente ad oggetto proprio l'accoglimento del proprio ricorso avverso il presupposto invito n. 2024EQGGCG00001764585, nella quale il giudice ha appurato che “in data
18/03/2022 ha proceduto a versare presso le Banca_1 spa utilizzando il modello F/23, l'importo del contributo unificato di €.777,00 e delle anticipazioni forfettarie di €.27,00 e ciò secondo le istruzioni pubblicate sui propri sitiweb dalla Corte di Appello di Roma e dell'Agenzia delle Entrate, allegando e depositando una copia della ricevuta di pagamento, con l'iscrizione a ruolo della causa”. Si tratta delle medesime partite di ruolo attinenti ai contributi unificati di cui è causa, sfociati nell'odierna cartella che, alla luce dei pagamenti avvenuti e confermati dalla sentenza tributaria citata, immediatamente esecutiva, deve dirsi inefficacie.
Il ricorso pertanto va accolto con spese di lite a carico dell'ufficio secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna la parte resistente alle spese di lite liquidate in euro 500 oltre oneri di legge.
Latina 30/01/2026