Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 11/03/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Massa, composto dai Signori Magistrati:
Giulio Giuntoli Presidente est.
Domenico Provenzano Giudice
Valentina Prudente Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 367 Reg. Gen.
anno 2024 e promossa da
( ) elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. Cristina Guerci, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti.
RICORRENTE
contro
( ) elettivamente domiciliata nello CP_1 C.F._2
studio dell'Avv. Giuseppina Nesca, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti.
RESISTENTE
e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
All'udienza dell'8.2.2025, la causa passava in decisione sulle seguenti conclusioni congiunte:
“emissione di sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio contratto
il giorno 27.1.2018 in Massa tra la sig.ra e il sig. Parte_1 CP_1
e trascritto nel registrato degli atti di matrimonio del Comune di
[...]
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FATTO E DIRITTO
1.
con ricorso ritualmente depositato, esponeva che il giorno Parte_1
27.1.2018 in Massa aveva contratto matrimonio con;
che dalla CP_1
unione dei coniugi erano nati i gemelli e (28.4.2019); che Per_1 Per_2
con sentenza n. 109/2022 il Tribunale di Massa aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi;
che era decorso il termine di legge per il divorzio;
tanto premesso, chiedeva al Tribunale di Massa di pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
Si costituiva la convenuta, non contestando l'an in punto di status.
Le parti chiedevano concordemente la pronuncia parziale di separazione.
2.
Dalla documentazione prodotta risulta che il procedimento di separazione personale è stato definito con sentenza n. 109/2022; né è stata eccepita l'interruzione di tale condizione;
La decisa e ferma volontà delle parti di dare corso al presente giudizio, con toni che ancora all'attualità comprovano la persistenza di rilevanti dinamiche conflittuali, evidenzia l'irreversibilità della frattura venutasi a determinare tra i coniugi, rendendo fondata la domanda di scioglimento del matrimonio.
3.
La causa va rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso, come da separata ordinanza.
4.
Spese al definitivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, non definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 2 di 3 dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Massa il 27.1.2018 tra nata a [...] il [...], e , nato a [...] il Parte_1 CP_1
16.1.1988, trascritto nel Registro degli atti del Comune di Massa all'anno 2018,
n. 6, Parte I); manda l'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Massa per gli ulteriori adempimenti di legge;
rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza;
spese al definitivo.
Così deciso in Massa il 7.3.2025, dal Tribunale di Massa, come sopra composto e riunito in Camera di Consiglio.
Il Presidente est.
Giulio Giuntoli
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