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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 05/12/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 267-1/2025
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione monocratica, in persona della giudice LI OL, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA ex art. 669 septies c.p.c. nella causa iscritta al n. 267-1 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2025 e promossa nel corso della causa principale da:
(c.f. ), nato il [...] a [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Brentonico (TN), via dei Mirtilli n. 7 fraz. Polsa;
c.f. ), nato il [...] a [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...];
(c.f. ), nata il [...] ad [...] e residente in Parte_3 C.F._3
Rovereto (TN), via Venezia n. 8; tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla costituzione depositata il 07.11.2025, dall'avv. Elena Cainelli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Rovereto, in v.le della
Vittoria, n. 5;
PARTE RICORRENTE contro c.f. ), nata il [...] a [...] e residente Controparte_1 C.F._4 in Riva del Garda (TN), via Armando Diaz, n. 25; rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso depositato nel fascicolo principale, dall'avv. Ildebrando Lazzarotto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Borgo Valsugana (TN), v.le Roma, n. 1/B;
PARTE RESISTENTE
In punto di: sequestro conservativo
Conclusioni
Parte ricorrente: “considerata l'imminente vendita del bene di proprietà della ricorrente come documentata in atti (docc. 13 e 14 allegati alla comparsa di costituzione) insiste nella richiesta di sequestro della pm 5 della p.ed. 122 CC Riva o di altro bene della ricorrente a garanzia dei diritti di credito dei resistenti, o comunque nell'imporre ex art. 669 undecies cpc alla sig.ra una CP_1 cauzione in denaro pari ad € 250.000 o altra diversa somma per l'eventuale risarcimento del danno, garantendo in tal modo la solvibilità patrimoniale della ricorrente nel caso in cui i resistenti appaiano inadempienti rispetto agli impegni assunti nel preliminare di vendita e obbligati
a versare il doppio della caparra pari a complessivi € 250.000” (cfr. note del 14.11.2025)
Parte resistente: “Parte ricorrente insiste, altresì, per la reiezione della domanda cautelare perché infondata in fatto ed in diritto, poiché ai fini tavolari solo la proposizione del giudizio impedisce il venir meno degli effetti della prescrizione acquisitiva e poiché controparte ha enunciato in forma vaga e destituita di qualsivoglia addentellato probatorio le ragioni della postulata urgenza, senza dare dimostrazione di sorta del danno” (cfr. note del 14.11.2025)
Premesso che
1. Con ricorso ex art. 281 decies, depositato il 24.04.2025 sub R.G. 267/2025, ha Controparte_1 convenuto in giudizio e rispettivamente madre e figli, Parte_3 Pt_1 Parte_2 esponendo:
- che in data 19.11.1993 ha acquistato la nuda proprietà sulla p.m. 5 della p.ed. 122 in C.C. Riva con usufrutto per la quota di 2/3 a favore di e per la quota di 1/3 a favore della di lui Parte_4 madre fino al 2004, quando anche tale quota di usufrutto è divenuta di Controparte_2 [...]
Pt_4
- che è deceduto nel 2023 e pertanto a oggi ella è piena proprietaria della p.m. 5 della Parte_4
p.ed. 122 in C.C. Riva;
- che nel 2004 aveva venduto a marito della resistente e padre dei Parte_4 Persona_1 resistenti, la nuda proprietà della p.m. 6 della p.ed. 122 in C.C. Riva, riservando per sé l'usufrutto;
- che nel 2021 è deceduto e pertanto la nuda comproprietà della p.m. 6 è passata Persona_1 mortis causa in capo ai resistenti e alla resistente;
- nel 2023, con il decesso anche di i resistenti e la resistente sono divenuti pieni Parte_4 comproprietari della p.m. 6 della p.ed. 122 in C.C. Riva;
- che tavolarmente la p.m. 6 ricomprende nella sua consistenza anche un poggiolo e una veranda;
- di aver usucapito la comproprietà della veranda e del poggiolo p.m. 6, i quali sono messi in collegamento con il poggiolo p.m. 5 attraverso il plateatico di cemento realizzato da Parte_4 successivamente alla demolizione della scala, che scendeva al pian terreno, e che fino al 1973 separava i due poggioli delle due porzioni materiali: detto possesso si sarebbe estrinsecato nel iposizionamento sulla veranda di un lavandino (nel 1994), di una caldaia a servizio della p.m. 5
(nella seconda metà degli anni '90), e di arredi (un tavolino e sedie), nonché nell'utilizzo, diretto ma anche indiretto (da parte dei conduttori della p.m. 5), della veranda per colazioni e cene, nonché del corrimano del poggiolo p.m. 6 per stendere tappeti e lenzuola.
1.1. Sulla base di quanto esposto chiede al Tribunale di Rovereto: Controparte_1 - in via principale, di accertare l'acquisto, per usucapione, a proprio favore della comproprietà della veranda e del poggiolo p.m. 6;
- in subordine, di accertare l'avvenuto acquisto, per destinazione del padre di famiglia (unico proprietario di entrambe le porzioni materiali pp.mm. 5 e 6 era infatti , della servitù Parte_4 di passo a favore della p.m. 5 e a carico della veranda p.m. 6;
- in ulteriore subordine, di accertare l'acquisto, per usucapione, a proprio favore dell'area della veranda p.m. 6 su cui insiste la caldaia a servizio della p.m. 5 e della servitù di passaggio a favore della p.m. 5 e carico della veranda p.m. 6 per raggiungere la caldaia a servizio della p.m. 5;
- di condannare in ogni caso la resistente e i resistenti alla rifusione delle spese del giudizio.
2. Con memoria depositata il 23.07.2025 si sono costituiti in giudizio e Parte_3 Pt_1
contestando in fatto e in diritto le pretese della ricorrente, formulando domanda Parte_2 riconvenzionale e chiedendo l'adozione di provvedimento cautelare.
2.1. e anzitutto hanno contestato la sussistenza dei presupposti per l'acquisto a Pt_3 Pt_2 titolo originario in capo alla ricorrente tanto della comproprietà quanto della servitù.
2.2. In secondo luogo, hanno allegato di aver sottoscritto un contratto preliminare di compravendita della p.m. 6 della p.ed. 122 in C.C. Riva, che tuttavia non potrebbero adempiere mediante la stipula del contratto definitivo a causa della pendenza della presente causa e dell'annotazione della litispendenza;
potendo quindi risultare inadempienti potrebbero essere tenuti a restituire alla promissaria acquirente il doppio della caparra (pari a complessivi € 250.000,00). Danno, quest'ultimo, che la ricorrente difficilmente potrebbe risarcire dal momento che si starebbe spogliando del proprio patrimonio, essendo in procinto di vendere tanto la p.m. 2 quanto la p.m. 5 della p.ed. 122 in C.C. Riva, unici beni immobili facenti parte del suo patrimonio.
2.3. Sulla base di quanto esposto e chiedono al Parte_3 Pt_1 Parte_2
Tribunale di Rovereto:
- in via cautelare di disporre il sequestro conservativo sulla p.m. 5 della p.ed. 122 in C.C. Riva di
Tintoni o comunque di imporre a il pagamento di una cauzione pari al doppio della caparra CP_1
(€ 250.000);
- in via principale di merito, di rigettare le domande della controparte, salva disponibilità a riconoscere servitù di passo su veranda e poggiolo p.m. 6 ai fini della manutenzione della caldaia per il tempo della sua permanenza;
- in via riconvenzionale, di condannare la ricorrente al risarcimento dell'eventuale danno che patirebbero allorché fossero chiamati a restituire il doppio della caparra confirmatoria;
- in ogni caso di condannare la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio. 3. A fronte della domanda cautelare incidentale è stato aperto il presente sub fascicolo n. 267-
1/2025.
4. Alla prima udienza del 24.09.2025 è stata formulata proposta conciliativa e le parti hanno chiesto termine per valutarla;
termine successivamente prorogato su istanza di e Pt_3 Pt_2
5. Con note di trattazione scritta depositate il 14.11.2025 sia nel procedimento principale che nel presente procedimento incidentale, e hanno motivato il rifiuto della proposta Pt_3 Pt_2 conciliativa formulata dalla giudice e accettata invece dalla controparte.
Tanto premesso, si osserva quanto segue
5. Ai sensi dell'art. 671 c.p.c. per la pronuncia del sequestro conservativo è necessaria la ricorrenza di due elementi:
1. il fumus boni iuris, ovvero la probabile sussistenza del diritto di credito rispetto al quale si richiede la cautela;
2. il periculum in mora, ossia il rischio che nelle more del processo si verifichi una modificazione, quantitativa o qualitativa, della garanzia patrimoniale generica di cui gode il creditore sul patrimonio del debitore che renda incerto il soddisfacimento della pretesa creditoria.
6. Nel caso di specie e sostengono che, in ragione della pendenza della causa Pt_3 Pt_2 principale, avente a oggetto la domanda di usucapione sul poggiolo e sulla veranda p.m. 6 da parte di non potrebbero adempiere al contratto preliminare di vendita della p.m. 6, pertanto CP_1 potrebbero essere ritenuti inadempienti e quindi tenuti a restituire alla promissaria acquirente il doppio della caparra.
6.1. A fronte di tale eventualità e sarebbero titolari, nei confronti di di Pt_3 Pt_2 CP_1 un diritto di credito pari all'importo versato alla promissaria acquirente e proprio a tutela di tale diritto credito avrebbero proposto la domanda di sequestro conservativo, sul presupposto che sia in procinto di spogliarsi degli unici due beni immobili facenti parte del suo patrimonio. CP_1
7. La domanda non può essere accolta non essendo ravvisabile il fumus boni iuris.
7.1. Il presupposto su cui i ricorrenti fondano tale requisito, infatti, è errato, posto che la circostanza che penda un giudizio avente a oggetto l'accertamento della usucapione sul poggiolo e sulla veranda p.m. 6 e che sia stata annotata la litispendenza relativa a tale domanda non impedisce in alcun modo a e di sottoscrivere il contratto definitivo, ben potendo la Pt_3 Pt_2 compravendita riguardare una res (in parte) litigiosa (art. 111 c.p.c.); ne consegue che non vi è il rischio che la promittente venditrice e i promittenti venditori, a causa della pendenza della lite, possano essere ritenuti inadempimenti al contratto preliminare e debbano dunque versare il doppio della caparra. 7.2. Se così è, non pare quindi che e possano vantare alcun diritto al risarcimento Pt_3 Pt_2 del danno nei confronti di di qui l'infondatezza della domanda cautelare. CP_1
8. Le spese del presente procedimento incidentale verranno decise unitamente alle spese relative al procedimento principale.
P.Q.M.
SI RIGETTA la domanda di sequestro conservativo formulata da e Parte_3 Pt_1
Parte_2
Così deciso in Rovereto 05/12/2025
La giudice
LI OL
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione monocratica, in persona della giudice LI OL, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA ex art. 669 septies c.p.c. nella causa iscritta al n. 267-1 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2025 e promossa nel corso della causa principale da:
(c.f. ), nato il [...] a [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Brentonico (TN), via dei Mirtilli n. 7 fraz. Polsa;
c.f. ), nato il [...] a [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...];
(c.f. ), nata il [...] ad [...] e residente in Parte_3 C.F._3
Rovereto (TN), via Venezia n. 8; tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla costituzione depositata il 07.11.2025, dall'avv. Elena Cainelli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Rovereto, in v.le della
Vittoria, n. 5;
PARTE RICORRENTE contro c.f. ), nata il [...] a [...] e residente Controparte_1 C.F._4 in Riva del Garda (TN), via Armando Diaz, n. 25; rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso depositato nel fascicolo principale, dall'avv. Ildebrando Lazzarotto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Borgo Valsugana (TN), v.le Roma, n. 1/B;
PARTE RESISTENTE
In punto di: sequestro conservativo
Conclusioni
Parte ricorrente: “considerata l'imminente vendita del bene di proprietà della ricorrente come documentata in atti (docc. 13 e 14 allegati alla comparsa di costituzione) insiste nella richiesta di sequestro della pm 5 della p.ed. 122 CC Riva o di altro bene della ricorrente a garanzia dei diritti di credito dei resistenti, o comunque nell'imporre ex art. 669 undecies cpc alla sig.ra una CP_1 cauzione in denaro pari ad € 250.000 o altra diversa somma per l'eventuale risarcimento del danno, garantendo in tal modo la solvibilità patrimoniale della ricorrente nel caso in cui i resistenti appaiano inadempienti rispetto agli impegni assunti nel preliminare di vendita e obbligati
a versare il doppio della caparra pari a complessivi € 250.000” (cfr. note del 14.11.2025)
Parte resistente: “Parte ricorrente insiste, altresì, per la reiezione della domanda cautelare perché infondata in fatto ed in diritto, poiché ai fini tavolari solo la proposizione del giudizio impedisce il venir meno degli effetti della prescrizione acquisitiva e poiché controparte ha enunciato in forma vaga e destituita di qualsivoglia addentellato probatorio le ragioni della postulata urgenza, senza dare dimostrazione di sorta del danno” (cfr. note del 14.11.2025)
Premesso che
1. Con ricorso ex art. 281 decies, depositato il 24.04.2025 sub R.G. 267/2025, ha Controparte_1 convenuto in giudizio e rispettivamente madre e figli, Parte_3 Pt_1 Parte_2 esponendo:
- che in data 19.11.1993 ha acquistato la nuda proprietà sulla p.m. 5 della p.ed. 122 in C.C. Riva con usufrutto per la quota di 2/3 a favore di e per la quota di 1/3 a favore della di lui Parte_4 madre fino al 2004, quando anche tale quota di usufrutto è divenuta di Controparte_2 [...]
Pt_4
- che è deceduto nel 2023 e pertanto a oggi ella è piena proprietaria della p.m. 5 della Parte_4
p.ed. 122 in C.C. Riva;
- che nel 2004 aveva venduto a marito della resistente e padre dei Parte_4 Persona_1 resistenti, la nuda proprietà della p.m. 6 della p.ed. 122 in C.C. Riva, riservando per sé l'usufrutto;
- che nel 2021 è deceduto e pertanto la nuda comproprietà della p.m. 6 è passata Persona_1 mortis causa in capo ai resistenti e alla resistente;
- nel 2023, con il decesso anche di i resistenti e la resistente sono divenuti pieni Parte_4 comproprietari della p.m. 6 della p.ed. 122 in C.C. Riva;
- che tavolarmente la p.m. 6 ricomprende nella sua consistenza anche un poggiolo e una veranda;
- di aver usucapito la comproprietà della veranda e del poggiolo p.m. 6, i quali sono messi in collegamento con il poggiolo p.m. 5 attraverso il plateatico di cemento realizzato da Parte_4 successivamente alla demolizione della scala, che scendeva al pian terreno, e che fino al 1973 separava i due poggioli delle due porzioni materiali: detto possesso si sarebbe estrinsecato nel iposizionamento sulla veranda di un lavandino (nel 1994), di una caldaia a servizio della p.m. 5
(nella seconda metà degli anni '90), e di arredi (un tavolino e sedie), nonché nell'utilizzo, diretto ma anche indiretto (da parte dei conduttori della p.m. 5), della veranda per colazioni e cene, nonché del corrimano del poggiolo p.m. 6 per stendere tappeti e lenzuola.
1.1. Sulla base di quanto esposto chiede al Tribunale di Rovereto: Controparte_1 - in via principale, di accertare l'acquisto, per usucapione, a proprio favore della comproprietà della veranda e del poggiolo p.m. 6;
- in subordine, di accertare l'avvenuto acquisto, per destinazione del padre di famiglia (unico proprietario di entrambe le porzioni materiali pp.mm. 5 e 6 era infatti , della servitù Parte_4 di passo a favore della p.m. 5 e a carico della veranda p.m. 6;
- in ulteriore subordine, di accertare l'acquisto, per usucapione, a proprio favore dell'area della veranda p.m. 6 su cui insiste la caldaia a servizio della p.m. 5 e della servitù di passaggio a favore della p.m. 5 e carico della veranda p.m. 6 per raggiungere la caldaia a servizio della p.m. 5;
- di condannare in ogni caso la resistente e i resistenti alla rifusione delle spese del giudizio.
2. Con memoria depositata il 23.07.2025 si sono costituiti in giudizio e Parte_3 Pt_1
contestando in fatto e in diritto le pretese della ricorrente, formulando domanda Parte_2 riconvenzionale e chiedendo l'adozione di provvedimento cautelare.
2.1. e anzitutto hanno contestato la sussistenza dei presupposti per l'acquisto a Pt_3 Pt_2 titolo originario in capo alla ricorrente tanto della comproprietà quanto della servitù.
2.2. In secondo luogo, hanno allegato di aver sottoscritto un contratto preliminare di compravendita della p.m. 6 della p.ed. 122 in C.C. Riva, che tuttavia non potrebbero adempiere mediante la stipula del contratto definitivo a causa della pendenza della presente causa e dell'annotazione della litispendenza;
potendo quindi risultare inadempienti potrebbero essere tenuti a restituire alla promissaria acquirente il doppio della caparra (pari a complessivi € 250.000,00). Danno, quest'ultimo, che la ricorrente difficilmente potrebbe risarcire dal momento che si starebbe spogliando del proprio patrimonio, essendo in procinto di vendere tanto la p.m. 2 quanto la p.m. 5 della p.ed. 122 in C.C. Riva, unici beni immobili facenti parte del suo patrimonio.
2.3. Sulla base di quanto esposto e chiedono al Parte_3 Pt_1 Parte_2
Tribunale di Rovereto:
- in via cautelare di disporre il sequestro conservativo sulla p.m. 5 della p.ed. 122 in C.C. Riva di
Tintoni o comunque di imporre a il pagamento di una cauzione pari al doppio della caparra CP_1
(€ 250.000);
- in via principale di merito, di rigettare le domande della controparte, salva disponibilità a riconoscere servitù di passo su veranda e poggiolo p.m. 6 ai fini della manutenzione della caldaia per il tempo della sua permanenza;
- in via riconvenzionale, di condannare la ricorrente al risarcimento dell'eventuale danno che patirebbero allorché fossero chiamati a restituire il doppio della caparra confirmatoria;
- in ogni caso di condannare la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio. 3. A fronte della domanda cautelare incidentale è stato aperto il presente sub fascicolo n. 267-
1/2025.
4. Alla prima udienza del 24.09.2025 è stata formulata proposta conciliativa e le parti hanno chiesto termine per valutarla;
termine successivamente prorogato su istanza di e Pt_3 Pt_2
5. Con note di trattazione scritta depositate il 14.11.2025 sia nel procedimento principale che nel presente procedimento incidentale, e hanno motivato il rifiuto della proposta Pt_3 Pt_2 conciliativa formulata dalla giudice e accettata invece dalla controparte.
Tanto premesso, si osserva quanto segue
5. Ai sensi dell'art. 671 c.p.c. per la pronuncia del sequestro conservativo è necessaria la ricorrenza di due elementi:
1. il fumus boni iuris, ovvero la probabile sussistenza del diritto di credito rispetto al quale si richiede la cautela;
2. il periculum in mora, ossia il rischio che nelle more del processo si verifichi una modificazione, quantitativa o qualitativa, della garanzia patrimoniale generica di cui gode il creditore sul patrimonio del debitore che renda incerto il soddisfacimento della pretesa creditoria.
6. Nel caso di specie e sostengono che, in ragione della pendenza della causa Pt_3 Pt_2 principale, avente a oggetto la domanda di usucapione sul poggiolo e sulla veranda p.m. 6 da parte di non potrebbero adempiere al contratto preliminare di vendita della p.m. 6, pertanto CP_1 potrebbero essere ritenuti inadempienti e quindi tenuti a restituire alla promissaria acquirente il doppio della caparra.
6.1. A fronte di tale eventualità e sarebbero titolari, nei confronti di di Pt_3 Pt_2 CP_1 un diritto di credito pari all'importo versato alla promissaria acquirente e proprio a tutela di tale diritto credito avrebbero proposto la domanda di sequestro conservativo, sul presupposto che sia in procinto di spogliarsi degli unici due beni immobili facenti parte del suo patrimonio. CP_1
7. La domanda non può essere accolta non essendo ravvisabile il fumus boni iuris.
7.1. Il presupposto su cui i ricorrenti fondano tale requisito, infatti, è errato, posto che la circostanza che penda un giudizio avente a oggetto l'accertamento della usucapione sul poggiolo e sulla veranda p.m. 6 e che sia stata annotata la litispendenza relativa a tale domanda non impedisce in alcun modo a e di sottoscrivere il contratto definitivo, ben potendo la Pt_3 Pt_2 compravendita riguardare una res (in parte) litigiosa (art. 111 c.p.c.); ne consegue che non vi è il rischio che la promittente venditrice e i promittenti venditori, a causa della pendenza della lite, possano essere ritenuti inadempimenti al contratto preliminare e debbano dunque versare il doppio della caparra. 7.2. Se così è, non pare quindi che e possano vantare alcun diritto al risarcimento Pt_3 Pt_2 del danno nei confronti di di qui l'infondatezza della domanda cautelare. CP_1
8. Le spese del presente procedimento incidentale verranno decise unitamente alle spese relative al procedimento principale.
P.Q.M.
SI RIGETTA la domanda di sequestro conservativo formulata da e Parte_3 Pt_1
Parte_2
Così deciso in Rovereto 05/12/2025
La giudice
LI OL