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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 24/11/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 186/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 186/2025 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Entrambi con il patrocinio dell'avv. NORO ANDREA e elettivamente domiciliati in Avenue du
Conseil des Commis n. 32 11100 Aosta presso lo studio dell'avv. NORO ANDREA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note scritte:
“voglia il Tribunale ill.mo, all'esito della fase di separazione personale, previa rimessione della causa al Giudice relatore affinché
fissi udienza di comparizione delle parti, in data successiva allo scadere del termine di sei mesi dalla data di comparizione coniugi per la fase della separazione e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale tra i coniugi,
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 5 contratto dalle parti e registrato presso il Comune di Quart (AO) in data 28/09/1985 (Anno 1985 Parte II Serie A nr.
12) alle medesime condizioni della separazione sopra tolte con ogni consequenziale pronuncia.
CONDIZIONI:
2. i coniugi dichiarano di essere indipendenti economicamente e rinunciano reciprocamente a qualsivoglia contributo al mantenimento non sussistendone i presupposti (docc. 3,4,5);
3. la casa coniugale è assegnata al Sig. Controparte_1
4. la Sig.ra si impegna a trasferire altrove la propria Pt_1
residenza entro il 31 marzo 2025;
5. il Sig. metterà a disposizione a titolo gratuito della CP_1
Sig.ra un garage o altro immobile spazioso da adibire a Pt_1
magazzino dei beni mobili che rimarranno di proprietà esclusiva di quest'ultima e ciò sino a quando la Sig.ra reperirà idoneo Pt_1
locale ove trasportarli. La stessa si impegna a ricercare e reperire il locale entro il 31/12/2025;
6. i coniugi danno atto di aver già diviso ogni bene mobile che non vi sono mutui o finanziamenti o debiti comuni in corso;
7. le parti si impegnano a chiudere il conto corrente cointestato acceso presso la Banca Sistema e identificato con il nr. 1010177285
con saldo al 31/12/2024 di Euro 96.125,09 (doc. 5). Le somme che residueranno dopo il primo versamento di cui al punto 8.a che segue rimarranno nell'esclusiva disponibilità del Sig. CP_1
8. per la definizione di ogni rapporto patrimoniale tra le parti, il
Sig. corrisponderà alla Sig.ra la somma di Euro CP_1 Pt_1
120.000 (centoventimila/00) a titolo di rimborso per le somme dalla pagina 2 di 5 stessa sostenute nella costruzione e ristrutturazione dell'immobile coniugale.
Tale somma sarà versata attraverso bonifico bancario sul c/c
Unicredit di Aosta Av. Du Conseil des Commis IBAN: IT58I 02008 01210
000106600888 intestato alla Sig.ra in nr. 3 rate con le Pt_1
seguenti scadenze:
8.a Euro 60.000 (sessantamila/00) con somme prelevate dal conto corrente cointestato sopra citato entro la data dell'udienza di comparizione coniugi;
8.b Euro 30.000 (trentamila/00) entro dieci giorni dalla data di omologa della separazione con denaro del Sig. Controparte_1
8.c Euro 30.000 (trentamila/00) entro dieci giorni dalla data del provvedimento di divorzio con denaro del Sig. Controparte_1
Le spese legali del presente procedimento sono compensate tra le parti.”
I coniugi rinunciano all'impugnazione della sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia, con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dal 27 marzo 2025, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella pagina 3 di 5 procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l' accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Quart
il 28 settembre 1985 tra
, nata a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1
e
nato ad [...] il [...] c.f. Controparte_1 C.F._2
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Quart al n° 12, parte II;
alle condizioni indicate in epigrafe.
M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di QUART per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 20 novembre 2025
pagina 4 di 5 Il Presidente Vicario
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 186/2025 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Entrambi con il patrocinio dell'avv. NORO ANDREA e elettivamente domiciliati in Avenue du
Conseil des Commis n. 32 11100 Aosta presso lo studio dell'avv. NORO ANDREA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note scritte:
“voglia il Tribunale ill.mo, all'esito della fase di separazione personale, previa rimessione della causa al Giudice relatore affinché
fissi udienza di comparizione delle parti, in data successiva allo scadere del termine di sei mesi dalla data di comparizione coniugi per la fase della separazione e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale tra i coniugi,
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 5 contratto dalle parti e registrato presso il Comune di Quart (AO) in data 28/09/1985 (Anno 1985 Parte II Serie A nr.
12) alle medesime condizioni della separazione sopra tolte con ogni consequenziale pronuncia.
CONDIZIONI:
2. i coniugi dichiarano di essere indipendenti economicamente e rinunciano reciprocamente a qualsivoglia contributo al mantenimento non sussistendone i presupposti (docc. 3,4,5);
3. la casa coniugale è assegnata al Sig. Controparte_1
4. la Sig.ra si impegna a trasferire altrove la propria Pt_1
residenza entro il 31 marzo 2025;
5. il Sig. metterà a disposizione a titolo gratuito della CP_1
Sig.ra un garage o altro immobile spazioso da adibire a Pt_1
magazzino dei beni mobili che rimarranno di proprietà esclusiva di quest'ultima e ciò sino a quando la Sig.ra reperirà idoneo Pt_1
locale ove trasportarli. La stessa si impegna a ricercare e reperire il locale entro il 31/12/2025;
6. i coniugi danno atto di aver già diviso ogni bene mobile che non vi sono mutui o finanziamenti o debiti comuni in corso;
7. le parti si impegnano a chiudere il conto corrente cointestato acceso presso la Banca Sistema e identificato con il nr. 1010177285
con saldo al 31/12/2024 di Euro 96.125,09 (doc. 5). Le somme che residueranno dopo il primo versamento di cui al punto 8.a che segue rimarranno nell'esclusiva disponibilità del Sig. CP_1
8. per la definizione di ogni rapporto patrimoniale tra le parti, il
Sig. corrisponderà alla Sig.ra la somma di Euro CP_1 Pt_1
120.000 (centoventimila/00) a titolo di rimborso per le somme dalla pagina 2 di 5 stessa sostenute nella costruzione e ristrutturazione dell'immobile coniugale.
Tale somma sarà versata attraverso bonifico bancario sul c/c
Unicredit di Aosta Av. Du Conseil des Commis IBAN: IT58I 02008 01210
000106600888 intestato alla Sig.ra in nr. 3 rate con le Pt_1
seguenti scadenze:
8.a Euro 60.000 (sessantamila/00) con somme prelevate dal conto corrente cointestato sopra citato entro la data dell'udienza di comparizione coniugi;
8.b Euro 30.000 (trentamila/00) entro dieci giorni dalla data di omologa della separazione con denaro del Sig. Controparte_1
8.c Euro 30.000 (trentamila/00) entro dieci giorni dalla data del provvedimento di divorzio con denaro del Sig. Controparte_1
Le spese legali del presente procedimento sono compensate tra le parti.”
I coniugi rinunciano all'impugnazione della sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia, con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dal 27 marzo 2025, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella pagina 3 di 5 procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l' accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Quart
il 28 settembre 1985 tra
, nata a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1
e
nato ad [...] il [...] c.f. Controparte_1 C.F._2
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Quart al n° 12, parte II;
alle condizioni indicate in epigrafe.
M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di QUART per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 20 novembre 2025
pagina 4 di 5 Il Presidente Vicario
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 5 di 5