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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/02/2025, n. 2101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2101 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 38966/2023, vertente
TRA
(NT (CUBA), 15/09/1982), con il Parte_1 patrocinio dell'avv. Pamela Baglivo;
ricorrente
E
(LA (Svizzera), 21/05/1964), con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. Andrea Cipriani;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI
v. note scritte per l'udienza del 28.1.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 2
ha chiesto a questo ufficio giudiziario di Parte_1
pronunciare la sua separazione personale dal coniuge Controparte_1
con il quale aveva contratto matrimonio in Roma in data
[...]
16.07.2011; ha precisato che dalla loro unione era nata la figlia Per_1
in data 15.9.2011; che la vita coniugale si era svolta normalmente fin
[...]
quando il marito aveva iniziato ad assumere nei suoi confronti atteggiamenti connotati da violenza verbale ed aveva iniziato a mostrare gradualmente un disinteresse morale e materiale nei suoi confronti e nei confronti della figlia;
ha chiesto l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso di lei e assegnazione della casa familiare con disciplina della frequentazione paterna;
ha infine domandato un contributo al mantenimento della figlia pari ad € 600,00 mensili oltre al pagamento del
50% delle spese straordinarie.
si è costituito contestando la Controparte_1
ricostruzione offerta dalla moglie, ha sostenuto di essere stato sempre un marito ed un padre premuroso e di aver contribuito alle esigenze familiari e al benessere della moglie e della figlia nei limiti delle proprie possibilità; ha quindi aderito alla domanda di separazione e alla richiesta di affidamento condiviso della figlia minore ma né ha chiesto la collocazione prevalente presso di sé, invocando di conseguenza l'assegnazione della casa familiare;
in via subordinata – nell' ipotesi di assegnazione della casa familiare alla moglie - ha chiesto la concessione di un termine lungo per allontanarsene dovendo reperire un altro alloggio.
Con ordinanza dell'8.3.2024 sono stati emessi alcuni provvedimenti provvisori;
la figlia è stata affidata ad entrambi i genitori e Persona_1 3
collocata presso la madre, cui è stata di conseguenza assegnata la casa familiare;
a carico del padre è stato posto un contributo di 250 euro mensili e le spese straordinarie sono state ripartite in pari quota tra i genitori.
1. STATUS
Non vi è dubbio sulla base della storia familiare quale emerge dal tenore delle difese e dalle dichiarazioni delle parti, che sia venuta meno ogni prospettiva di vita comune tra i coniugi , tra i quali Parte_2
va dunque pronunciata la separazione personale.
2. AFFIDAMENTO FIGLIA MINORE, COLLOCAMENTO E DISCIPLINA
DELLA FREQUENTAZIONE
Entrambi i genitori richiedono l'affidamento condiviso di Persona_1
né emergono elementi di segno contrario rispetto a tale prospettiva;
neppure vi sono ragioni per modificare il collocamento prevalente della minore presso la madre, che è proseguito sino ad oggi senza criticità; peraltro all'udienza del 14 ottobre 2024 le parti – comparse personalmente- hanno dichiarato di concordare sulle modalità di frequentazione stabilite con i provvedimenti provvisori, secondo cui, salvi diversi accordi, il padre potrà tenere con sé la figlia due pomeriggi a settimana (indicativamente martedi e giovedi) e a settimane alterne nei fine settimana dal sabato mattina alla domenica sera;
la minore trascorrerà in alternanza con ciascun genitore la vigilia di natale ed il
25 dicembre, la giornata del 31 dicembre (con pernottamento) ed il 1 gennaio;
il giorno di Pasqua e il giorno di pasquetta;
compleanno dei genitori, festa della mamma e del papà con il festeggiato;
compleanni ed onomastici della minore, ove possibile in presenza di entrambi i genitori, ed in mancanza di accordo, in alternanza. Durante le vacanze scolastiche ogni genitore potrà
tenere con sé la figlia per 15 giorni, anche frazionabili, in deroga alla 4
frequentazione ordinaria, da concordare entro il mese di maggio di ogni anno ed in mancanza di accordo alternando in agosto la prima e la terza settimana con un genitore e la seconda e quarta con l'altro;
3. ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE
La casa familiare sita in Roma, via Giulio Pasquati 34, (di proprietà dell' Pt_3
e condotta in locazione) resterà assegnata a Parte_1
in quanto genitore collocatario della minore Persona_1
4. MANTENIMENTO FIGLIA MINORE
La ricorrente svolge attualmente attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato part-time presso il Panificio “Bon Pan Srl” e percepisce uno stipendio mensile netto pari a circa € 950,00 circa;
ella percepisce inoltre l'assegno unico per la figlia pari ad € 233,00 mensili (cfr. estratto conto Banco
Posta allegato sub doc 9 al ricorso e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in data 11.1.2024 e in data 10.10.2024); non ha proprietà
immobiliari e vive con la figlia e il figlio maggiorenne Persona_1 [...]
(avuto da una precedente relazione) presso la casa Persona_2
familiare sita in Roma, via Giulio Pasquati 34, (di proprietà dell'Ater)
condotta in locazione con canone mensile pari ad € 86,00.
Il resistente è titolare e amministratore unico dell'attività “Pizza e pane di
Giaffone SRLS”, di cui detiene l'80% delle quote sociali mentre la ricorrente detiene il 20% delle quote.
Il resistente ha dichiarato di non percepire alcun reddito da detta attività
essendo la stessa in perdita e ha precisato di utilizzare i ricavi dell'attività in parte per far fronte alle spese familiari ed in parte per saldare i debiti nel tempo accumulati nei confronti dell'erario. La ricorrente dal canto suo - con riferimento alle quote da lei detenute - ha riferito di non aver mai percepito 5
alcun'entrata dai profitti della società né alcun utile, precisando di non conoscere le entrate della società, gestita amministrativamente e contabilmente interamente dal marito. Ella ha però evidenziato che il marito con i proventi dell'attività ha sempre provveduto alle esigenze della famiglia,
garantendo a lei e alla figlia un buon tenore di vita e di aver potuto constatare che lo stesso è solito non emettere scontrini avendo prestato spesso attività
lavorativa presso la pizzeria dalle ore 19,00 alle 21,00.
Il resistente inoltre è proprietario di un terreno agricolo sito in Agro di
Casalvecchio di Puglia (FG) concesso in locazione a terzi per il quale percepisce un canone pari ad € 432,00 annui (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in data 9.1.2024) ed ha venduto un terreno agricolo pervenuto in eredità per il quale ha percepito € 20.000,00 in data 17.12.2021, €
10.000,00 in data 23.12.2022 (somme a sua detta investite nell'attività) e da ultimo € 13.000,00 in data 16.1.2024 (cfr. atto di vendita depositato in data
18.10.2024). Non ha proprietà immobiliari e attualmente è ospitato alternativamente da amici che vivono in Ronciglione (VT) e presso l'abitazione della figlia maggiorenne (avuta da un precedente matrimonio).
Sostiene mensilmente le spese per l'affitto del locale commerciale e i relativi oneri condominiali pari a circa € 717,00 mensili (cfr. estratti conto relativi al conto corrente intestato alla società depositati in data 18.10.2024). I conti correnti (personale e societario) evidenziano un bilancio complessivamente precario, e presentano saldi negativi o esigui, sebbene sul conto corrente personale di figurino numerosi versamenti in contanti, che CP_1
potrebbero suffragare la tesi della ricorrente secondo cui il marito è aduso a ricevere parte dei pagamenti dalla clientela senza emettere i corrispondenti scontrini fiscali. Vi è poi la prova che il resistente sia considerevolmente 6
esposto nei confronti dell'Erario, condizione che pone ulteriori incertezze sulle sue prospettive economiche. In ragione di quanto emerge sull'economia familiare nel suo complesso, si ritiene che il contributo perequativo debba essere mantenuto fermo nella misura sin qui disposta di € 250,00 mensili oltre istat, con base dalla data di emissione dei provvedimenti provvisori.
Le spese straordinarie restano a carico di entrambe le parti in pari quota, e sono regolate sulla base del protocollo in uso presso questo ufficio giudiziario.
Spese compensate in presenza di elementi di soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 38966/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara la separazione personale dei coniugi
[...]
(NT (CUBA), 15/09/1982), e Parte_1
(LA (Svizzera), CP_1 CP_1
21/05/1964), che hanno contratto matrimonio in Roma in data
16.7.2011 (atto 00333, parte I, serie 09, anno 2011);
- dispone l'affidamento condiviso della figlia minore Per_1
ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente
[...]
la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione,
all'istruzione ed alla salute della stessa, tenuto conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima e separatamente in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione;
7
- dispone che la figlia delle parti resti collocata Persona_1
stabilmente presso la madre nella casa sita in Roma, Via Giulio
Pasquati 34 e regola la frequentazione come in parte motiva;
- assegna la casa familiare alla ricorrente;
- pone a carico del resistente un assegno perequativo di € 250,00
mensili per la figlia a titolo di contributo paterno Persona_1
al mantenimento da corrispondere alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, soggetto a rivalutazione Istat, con base dalla data di emissione dei provvedimenti provvisori, oltre al 50% delle spese straordinarie, regolate secondo il protocollo in uso presso questo ufficio giudiziario;
- spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 31-1-2025
Il Giudice estensore
Cecilia Pratesi Il Presidente
Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 38966/2023, vertente
TRA
(NT (CUBA), 15/09/1982), con il Parte_1 patrocinio dell'avv. Pamela Baglivo;
ricorrente
E
(LA (Svizzera), 21/05/1964), con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. Andrea Cipriani;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI
v. note scritte per l'udienza del 28.1.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 2
ha chiesto a questo ufficio giudiziario di Parte_1
pronunciare la sua separazione personale dal coniuge Controparte_1
con il quale aveva contratto matrimonio in Roma in data
[...]
16.07.2011; ha precisato che dalla loro unione era nata la figlia Per_1
in data 15.9.2011; che la vita coniugale si era svolta normalmente fin
[...]
quando il marito aveva iniziato ad assumere nei suoi confronti atteggiamenti connotati da violenza verbale ed aveva iniziato a mostrare gradualmente un disinteresse morale e materiale nei suoi confronti e nei confronti della figlia;
ha chiesto l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso di lei e assegnazione della casa familiare con disciplina della frequentazione paterna;
ha infine domandato un contributo al mantenimento della figlia pari ad € 600,00 mensili oltre al pagamento del
50% delle spese straordinarie.
si è costituito contestando la Controparte_1
ricostruzione offerta dalla moglie, ha sostenuto di essere stato sempre un marito ed un padre premuroso e di aver contribuito alle esigenze familiari e al benessere della moglie e della figlia nei limiti delle proprie possibilità; ha quindi aderito alla domanda di separazione e alla richiesta di affidamento condiviso della figlia minore ma né ha chiesto la collocazione prevalente presso di sé, invocando di conseguenza l'assegnazione della casa familiare;
in via subordinata – nell' ipotesi di assegnazione della casa familiare alla moglie - ha chiesto la concessione di un termine lungo per allontanarsene dovendo reperire un altro alloggio.
Con ordinanza dell'8.3.2024 sono stati emessi alcuni provvedimenti provvisori;
la figlia è stata affidata ad entrambi i genitori e Persona_1 3
collocata presso la madre, cui è stata di conseguenza assegnata la casa familiare;
a carico del padre è stato posto un contributo di 250 euro mensili e le spese straordinarie sono state ripartite in pari quota tra i genitori.
1. STATUS
Non vi è dubbio sulla base della storia familiare quale emerge dal tenore delle difese e dalle dichiarazioni delle parti, che sia venuta meno ogni prospettiva di vita comune tra i coniugi , tra i quali Parte_2
va dunque pronunciata la separazione personale.
2. AFFIDAMENTO FIGLIA MINORE, COLLOCAMENTO E DISCIPLINA
DELLA FREQUENTAZIONE
Entrambi i genitori richiedono l'affidamento condiviso di Persona_1
né emergono elementi di segno contrario rispetto a tale prospettiva;
neppure vi sono ragioni per modificare il collocamento prevalente della minore presso la madre, che è proseguito sino ad oggi senza criticità; peraltro all'udienza del 14 ottobre 2024 le parti – comparse personalmente- hanno dichiarato di concordare sulle modalità di frequentazione stabilite con i provvedimenti provvisori, secondo cui, salvi diversi accordi, il padre potrà tenere con sé la figlia due pomeriggi a settimana (indicativamente martedi e giovedi) e a settimane alterne nei fine settimana dal sabato mattina alla domenica sera;
la minore trascorrerà in alternanza con ciascun genitore la vigilia di natale ed il
25 dicembre, la giornata del 31 dicembre (con pernottamento) ed il 1 gennaio;
il giorno di Pasqua e il giorno di pasquetta;
compleanno dei genitori, festa della mamma e del papà con il festeggiato;
compleanni ed onomastici della minore, ove possibile in presenza di entrambi i genitori, ed in mancanza di accordo, in alternanza. Durante le vacanze scolastiche ogni genitore potrà
tenere con sé la figlia per 15 giorni, anche frazionabili, in deroga alla 4
frequentazione ordinaria, da concordare entro il mese di maggio di ogni anno ed in mancanza di accordo alternando in agosto la prima e la terza settimana con un genitore e la seconda e quarta con l'altro;
3. ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE
La casa familiare sita in Roma, via Giulio Pasquati 34, (di proprietà dell' Pt_3
e condotta in locazione) resterà assegnata a Parte_1
in quanto genitore collocatario della minore Persona_1
4. MANTENIMENTO FIGLIA MINORE
La ricorrente svolge attualmente attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato part-time presso il Panificio “Bon Pan Srl” e percepisce uno stipendio mensile netto pari a circa € 950,00 circa;
ella percepisce inoltre l'assegno unico per la figlia pari ad € 233,00 mensili (cfr. estratto conto Banco
Posta allegato sub doc 9 al ricorso e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in data 11.1.2024 e in data 10.10.2024); non ha proprietà
immobiliari e vive con la figlia e il figlio maggiorenne Persona_1 [...]
(avuto da una precedente relazione) presso la casa Persona_2
familiare sita in Roma, via Giulio Pasquati 34, (di proprietà dell'Ater)
condotta in locazione con canone mensile pari ad € 86,00.
Il resistente è titolare e amministratore unico dell'attività “Pizza e pane di
Giaffone SRLS”, di cui detiene l'80% delle quote sociali mentre la ricorrente detiene il 20% delle quote.
Il resistente ha dichiarato di non percepire alcun reddito da detta attività
essendo la stessa in perdita e ha precisato di utilizzare i ricavi dell'attività in parte per far fronte alle spese familiari ed in parte per saldare i debiti nel tempo accumulati nei confronti dell'erario. La ricorrente dal canto suo - con riferimento alle quote da lei detenute - ha riferito di non aver mai percepito 5
alcun'entrata dai profitti della società né alcun utile, precisando di non conoscere le entrate della società, gestita amministrativamente e contabilmente interamente dal marito. Ella ha però evidenziato che il marito con i proventi dell'attività ha sempre provveduto alle esigenze della famiglia,
garantendo a lei e alla figlia un buon tenore di vita e di aver potuto constatare che lo stesso è solito non emettere scontrini avendo prestato spesso attività
lavorativa presso la pizzeria dalle ore 19,00 alle 21,00.
Il resistente inoltre è proprietario di un terreno agricolo sito in Agro di
Casalvecchio di Puglia (FG) concesso in locazione a terzi per il quale percepisce un canone pari ad € 432,00 annui (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in data 9.1.2024) ed ha venduto un terreno agricolo pervenuto in eredità per il quale ha percepito € 20.000,00 in data 17.12.2021, €
10.000,00 in data 23.12.2022 (somme a sua detta investite nell'attività) e da ultimo € 13.000,00 in data 16.1.2024 (cfr. atto di vendita depositato in data
18.10.2024). Non ha proprietà immobiliari e attualmente è ospitato alternativamente da amici che vivono in Ronciglione (VT) e presso l'abitazione della figlia maggiorenne (avuta da un precedente matrimonio).
Sostiene mensilmente le spese per l'affitto del locale commerciale e i relativi oneri condominiali pari a circa € 717,00 mensili (cfr. estratti conto relativi al conto corrente intestato alla società depositati in data 18.10.2024). I conti correnti (personale e societario) evidenziano un bilancio complessivamente precario, e presentano saldi negativi o esigui, sebbene sul conto corrente personale di figurino numerosi versamenti in contanti, che CP_1
potrebbero suffragare la tesi della ricorrente secondo cui il marito è aduso a ricevere parte dei pagamenti dalla clientela senza emettere i corrispondenti scontrini fiscali. Vi è poi la prova che il resistente sia considerevolmente 6
esposto nei confronti dell'Erario, condizione che pone ulteriori incertezze sulle sue prospettive economiche. In ragione di quanto emerge sull'economia familiare nel suo complesso, si ritiene che il contributo perequativo debba essere mantenuto fermo nella misura sin qui disposta di € 250,00 mensili oltre istat, con base dalla data di emissione dei provvedimenti provvisori.
Le spese straordinarie restano a carico di entrambe le parti in pari quota, e sono regolate sulla base del protocollo in uso presso questo ufficio giudiziario.
Spese compensate in presenza di elementi di soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 38966/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara la separazione personale dei coniugi
[...]
(NT (CUBA), 15/09/1982), e Parte_1
(LA (Svizzera), CP_1 CP_1
21/05/1964), che hanno contratto matrimonio in Roma in data
16.7.2011 (atto 00333, parte I, serie 09, anno 2011);
- dispone l'affidamento condiviso della figlia minore Per_1
ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente
[...]
la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione,
all'istruzione ed alla salute della stessa, tenuto conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima e separatamente in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione;
7
- dispone che la figlia delle parti resti collocata Persona_1
stabilmente presso la madre nella casa sita in Roma, Via Giulio
Pasquati 34 e regola la frequentazione come in parte motiva;
- assegna la casa familiare alla ricorrente;
- pone a carico del resistente un assegno perequativo di € 250,00
mensili per la figlia a titolo di contributo paterno Persona_1
al mantenimento da corrispondere alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, soggetto a rivalutazione Istat, con base dalla data di emissione dei provvedimenti provvisori, oltre al 50% delle spese straordinarie, regolate secondo il protocollo in uso presso questo ufficio giudiziario;
- spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 31-1-2025
Il Giudice estensore
Cecilia Pratesi Il Presidente
Marta Ienzi