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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 408/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente e Relatore
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice
CURCIO SALVATORE MARIA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 181/2025 depositato il 29/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Unipersonale - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vallefiorita - . 88050 Vallefiorita CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 447 -3512 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l. unipersonale, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, impugnava l'avviso di accertamento n. 447 dell'8.10.2024, prot. n. 3512 del 6.11.2024, notificato in data
27.11.2024, con il quale il Comune di Vallefiorita le aveva richiesto il pagamento della TARI per l'anno
2019.
Citava in giudizio il Comune di Vallefiorita ed eccepiva l'errata individuazione del soggetto obbligato al pagamento della tassa richiesta.
Deduceva, infatti, che l'immobile per il quale era stata richiesta la TARI le era stato concesso in uso dal
Comune di Vallefiorita e che, nell'anno 2016, era stato oggetto di una verifia ispettiva da parte del
Servizio Prevenzione Igiene E Sicurezza Ambienti di Lavoro dell'ASP di Catanzaro, che aveva accertato l'inadeguatezza e la non conformità dell'immobile rispetto alla normativa di cui al d.lgs. 81/2008.
In particolare, rilevava che gli ispettori avevano messo in dubbio la solidità e stabilità del fabbricato, prescrivendo l'esecuzione di specifici lavori da eseguirsi entro 90 giorni.
L'Amministrazione Comunale – benché fosse stata informata dell'accaduto attraverso la consegna di una copia del verbale nelle mani dell'allora Sindaco – non aveva inteso provvedere né a contestarne il contenuto, né ad eseguire alcuno dei lavori prescritti, costringendo, di fatto, la Società a cessare l'utilizzazione dell'immobile.
Che in data 30 settembre 2017, dopo il termine assegnato dal Servizio di Prevenzione e dopo svariate proroghe, essa Società aveva dovuto trasferire l'attività in un altro fabbricato, collocato nel territorio di un altro Comune.
Segnalava, inoltre, che il Comune aveva richiesto il pagamento del tributo per tutto l'anno 2019 senza tenere conto che essa società avrebbe avuto titolo a detenere l'immobile sino a luglio 2019.
Produceva documentazione e concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese ed onorari.
Il Comune di Vallefiorita, pur regolarmente citato, non si costituiva.
All'udienza del 5 febbraio 2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento
La tassa sui rifiuti (TARI) è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi.
Nel caso di specie, e nell'anno considerato nell'avviso di accertamento (2019), la Società non aveva né la detenzione né, tanto meno, il possesso dell'immobile sul quale è stata calcolata l'imposta. Tale cirscostanza non è stata contestata dall'Ente, peraltro non costituito.
Il Comune era quindi a conoscenza, trattandosi di un immobile di sua proprietà che aveva concesso in uso alla società, che la stessa si era trasferita in altro Comune-tra l'altro per causa ad esso imputabile in quanto non aveva inteso eseguire i lavori di adeguamento dell'immobile- e che, pertanto, la società non ne aveva né il possesso nè la detenzione e non poteva essere, quindi, considerata legittimata passiva dell'imposta.
Il ricorso va, pertanto, accolto, ritenendosi assorbite le ulteriori doglianze.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catanzaro, Sezione Prima, accoglie il ricorso.
Condanna il Comune di Vallefiorita al pagamento delle spese e competenze di giudizio, a favore di parte ricorrente, che liquida in euro 1.278,00, oltre contributo unificato ed accessori di legge.
Così deciso in Catanzaro il 5 febbraio 2026
Il Presidente e relatore
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente e Relatore
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice
CURCIO SALVATORE MARIA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 181/2025 depositato il 29/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Unipersonale - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vallefiorita - . 88050 Vallefiorita CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 447 -3512 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l. unipersonale, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, impugnava l'avviso di accertamento n. 447 dell'8.10.2024, prot. n. 3512 del 6.11.2024, notificato in data
27.11.2024, con il quale il Comune di Vallefiorita le aveva richiesto il pagamento della TARI per l'anno
2019.
Citava in giudizio il Comune di Vallefiorita ed eccepiva l'errata individuazione del soggetto obbligato al pagamento della tassa richiesta.
Deduceva, infatti, che l'immobile per il quale era stata richiesta la TARI le era stato concesso in uso dal
Comune di Vallefiorita e che, nell'anno 2016, era stato oggetto di una verifia ispettiva da parte del
Servizio Prevenzione Igiene E Sicurezza Ambienti di Lavoro dell'ASP di Catanzaro, che aveva accertato l'inadeguatezza e la non conformità dell'immobile rispetto alla normativa di cui al d.lgs. 81/2008.
In particolare, rilevava che gli ispettori avevano messo in dubbio la solidità e stabilità del fabbricato, prescrivendo l'esecuzione di specifici lavori da eseguirsi entro 90 giorni.
L'Amministrazione Comunale – benché fosse stata informata dell'accaduto attraverso la consegna di una copia del verbale nelle mani dell'allora Sindaco – non aveva inteso provvedere né a contestarne il contenuto, né ad eseguire alcuno dei lavori prescritti, costringendo, di fatto, la Società a cessare l'utilizzazione dell'immobile.
Che in data 30 settembre 2017, dopo il termine assegnato dal Servizio di Prevenzione e dopo svariate proroghe, essa Società aveva dovuto trasferire l'attività in un altro fabbricato, collocato nel territorio di un altro Comune.
Segnalava, inoltre, che il Comune aveva richiesto il pagamento del tributo per tutto l'anno 2019 senza tenere conto che essa società avrebbe avuto titolo a detenere l'immobile sino a luglio 2019.
Produceva documentazione e concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese ed onorari.
Il Comune di Vallefiorita, pur regolarmente citato, non si costituiva.
All'udienza del 5 febbraio 2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento
La tassa sui rifiuti (TARI) è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi.
Nel caso di specie, e nell'anno considerato nell'avviso di accertamento (2019), la Società non aveva né la detenzione né, tanto meno, il possesso dell'immobile sul quale è stata calcolata l'imposta. Tale cirscostanza non è stata contestata dall'Ente, peraltro non costituito.
Il Comune era quindi a conoscenza, trattandosi di un immobile di sua proprietà che aveva concesso in uso alla società, che la stessa si era trasferita in altro Comune-tra l'altro per causa ad esso imputabile in quanto non aveva inteso eseguire i lavori di adeguamento dell'immobile- e che, pertanto, la società non ne aveva né il possesso nè la detenzione e non poteva essere, quindi, considerata legittimata passiva dell'imposta.
Il ricorso va, pertanto, accolto, ritenendosi assorbite le ulteriori doglianze.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catanzaro, Sezione Prima, accoglie il ricorso.
Condanna il Comune di Vallefiorita al pagamento delle spese e competenze di giudizio, a favore di parte ricorrente, che liquida in euro 1.278,00, oltre contributo unificato ed accessori di legge.
Così deciso in Catanzaro il 5 febbraio 2026
Il Presidente e relatore