Art. 4.
Per la predisposizione del preventivo e del rendiconto di cui al precedente articolo 2 si applicano i criteri di classificazione economica delle spese vigenti per il bilancio dello Stato.
Per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni, forniture e prestazioni nell'interesse della biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma, sono attribuiti al comitato di gestione i poteri di cui alle lettere e) , f) , g) e h) dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , nonche' quello riguardante l'autorizzazione dei pagamenti relativi ad atti d'impegno divenuti esecutivi, qualunque sia l'importo.
I progetti di contratti il cui importo supera i limiti previsti dal predetto articolo 7 debbono riportare il preventivo parere del Consiglio di Stato.
Per le spese da farsi in economia, detto parere e' richiesto quando l'importo previsto superi le lire 5.000.000.
Con regolamento da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno emanate le norme per l'ordinamento amministrativo-contabile, per la disciplina del servizio di cassa e per il funzionamento interno della biblioteca.
Fino a quando non sara' emanato il predetto regolamento, valgono, per quanto non previsto nel presente articolo, le norme di amministrazione del patrimonio e contabilita' generale dello Stato e le disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1967, n. 1501 , in quanto applicabili.
Per la predisposizione del preventivo e del rendiconto di cui al precedente articolo 2 si applicano i criteri di classificazione economica delle spese vigenti per il bilancio dello Stato.
Per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni, forniture e prestazioni nell'interesse della biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma, sono attribuiti al comitato di gestione i poteri di cui alle lettere e) , f) , g) e h) dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , nonche' quello riguardante l'autorizzazione dei pagamenti relativi ad atti d'impegno divenuti esecutivi, qualunque sia l'importo.
I progetti di contratti il cui importo supera i limiti previsti dal predetto articolo 7 debbono riportare il preventivo parere del Consiglio di Stato.
Per le spese da farsi in economia, detto parere e' richiesto quando l'importo previsto superi le lire 5.000.000.
Con regolamento da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno emanate le norme per l'ordinamento amministrativo-contabile, per la disciplina del servizio di cassa e per il funzionamento interno della biblioteca.
Fino a quando non sara' emanato il predetto regolamento, valgono, per quanto non previsto nel presente articolo, le norme di amministrazione del patrimonio e contabilita' generale dello Stato e le disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1967, n. 1501 , in quanto applicabili.