Ordinanza cautelare 21 marzo 2024
Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00372/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00048/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 48 del 2024, proposto dai sig.ri NO VE, IO NI US, RO Di LL, IA De RE, IS IA e PP VE, rappresentati e difesi dagli avvocati PP Ruta e Margherita Zezza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione Molise, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
nei confronti
della CA della Regione Molise - LI, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Scarano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Campobasso, via Umberto I n. 43;
dell’Amministrazione Provinciale di Isernia, dell’A.S.Re.M. e della F.I.D.C. Molise di Campobasso e di Isernia, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
- della delibera del Consiglio Regionale del Molise n. 2 del 16 gennaio 2024, con la quale è stata approvata la proposta della Giunta Regionale del 14 agosto 2023 concernente la proroga al 30 giugno 2026 del termine di durata del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2016 -2021, approvato con deliberazione di Consiglio regionale n. 359 del 29 novembre 2016, nella parte in cui tale proroga ha determinato la reiterazione sulle aree dei ricorrenti della cd. zona AA (zona di allenamento e addestramento cani);
- di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, inclusa la delibera di G.R. n. 242 del 14 agosto 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Molise e dell’associazione CA della Regione Molise - LI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 il dott. LU LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti allegano di essere proprietari/gestori di aziende agricole/zootecniche dedite alle attività di coltivazione, di allevamento di bovini e di produzione di latte destinati al consumo umano, esercitate in provincia di Isernia nei territori dei Comuni di Macchiagodena, Frosolone e di Sant’Elena Sannita.
Da tempo alcune delle superfici delle aziende predette sono state individuate nel quadro delle aree adibite alla “ zona di allenamento e addestramento Cani ” (cd. zona AA) denominata “FA”: questo a partire dal decreto della Provincia di Isernia n. 6521 del 24 aprile 1996.
In base a tale zonizzazione quegli specifici terreni, sin dal 1996, sono quindi liberamente accessibili da cacciatori e da unità cinofile ai fini dell’addestramento dei cani, del che gli interessati, sin dal 1999, si sono doluti presso le Autorità competenti (Provincia di Isernia e Regione Molise) producendo osservazioni e domande di revoca. Ciononostante, la zona AA in questione è stata riproposta e prorogata, prima con la delibera del Consiglio provinciale n. 27 dell’8 ottobre 2015, e indi con la delibera di Consiglio Regionale n. 359 del 29 novembre 2016.
Alle ulteriori istanze di revoca presentate dagli interessati le Amministrazioni hanno in seguito risposto con note interlocutorie: in particolare, con quella del 2 maggio 2019 la Regione Molise comunicava che “ la richiesta verrà debitamente valutata in occasione della imminente programmazione della destinazione venabile differenziata del territorio regionale, tenendo conto del principio di rotazione ambientale, delle esigenze sociali ed economiche locali e recependo indicazioni ed indirizzi di ciascuna parte interessata ” (cfr. la nota regionale del 2 maggio 2019, all. n. 16 alla produzione della parte ricorrente del 26 febbraio 2024).
Nel frattempo gli interessati hanno continuato a dolersi della zonizzazione a loro invisa (cfr. le diffide del 2020 e 2021, all.ti nn. 24 e 25 alla produzione di parte ricorrente del 26 febbraio 2024), e di nuovo la Regione Molise ha inteso rassicurarli comunicando loro “ che l’invito trasmesso verrà valutato nella fase della nuova pianificazione regionale ai sensi della Legge 157/92, tenendo conto delle esigenze locali e delle indicazioni ambientali, agricole e venatorie di ciascuna parte sociale chiamata in gioco per le rispettive competenze ” (cfr. all. n. 26 alla produzione della parte ricorrente già citata).
Dopo l’ennesima richiesta degli interessati di revoca della zona AA, sottoscritta in data 16 giugno 2023 e da questi inoltrata il 27 luglio 2023 (cfr. all. n. 27 alla citata produzione della parte ricorrente), la Regione ha tuttavia adottato la delibera del Consiglio regionale n. 2 del 16 gennaio 2024, con la quale ha disposto “ l’ulteriore differimento al 30 giugno 2026 del termine di durata del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2016-2021, approvato con deliberazione di Consiglio regionale n. 359 del 29.11.2016, pubblicato sul BURM n. 46 del 16.12.2016 e già prorogato con deliberazione n. 58 del 31 maggio 2022 ”, con l’effetto di prorogare la vigenza della zona AA in questione (cfr. l’allegato n. 2 alla menzionata produzione della ricorrente).
2. Contro quest’ultimo provvedimento gli interessati hanno presentato allora l’odierno ricorso, affidandosi ai seguenti motivi di gravame, così rubricati:
I- « VIOLAZIONE DELL’ART.1 DELLA L.R.N.19/1993 COSI’ COME MODIFICATO DALL’ART. 1, COMMA 5, LETTERA A), L.R. 30 GENNAIO 2017, N. 1 - VIOLAZIONE DELL’ART. 103 D.L. 17/03/2020, DELL’ART.6, COMMA 7 DELLA L.R.N.19/93 E DEGLI ARTT.832 C.C E 42 COST.; -VIOLAZIONE DELL’ART.3 DELLA L.N.241/90: CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE; CARENZA DEI PRESUPPOSTI E CARENZA DI ISTRUTTORIA: ILLEGITTIMITA’ DERIVATA; - ILLOGICITA’ MANIFESTA »;
II- « VIOLAZIONE DELL’ART.15 DELLA L.R.N.19/1993 COME MODIFICATO DALL’ART.1 DELLA L.R.N.1/2017; VIOLAZIONE DELL’ART.3 DELLA L.N.241/90: CARENZA DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA; CARENZA DEI PRESUPPOSTI, DI FATTO E DI DIRITTO; ERRORE DI FATTO E DI DIRITTO »;
III- « VIOLAZIONE DELL’ART.1 DELLA L.R.N.19/2001 DI MODIFICA DELL’ART.10, COMM 5, DELLA L.R. N.19/1993; -VIOLAZIONE DELL’ART.3 DELLA L.N. 241/90: CARENZA DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA; CARENZA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO »;
IV- « VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART.10, DELLA L.N.157/1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) E DELL’ART.6 DELLA L.R.MOLISE N.19 DEL 10.08.1993 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e 22 per il prelievo venatorio - Pubblicata nel B.U. Molise 16 agosto 1993, n. 18.), ANCHE IN RIFERIMENTO AGLI ARTT.41 E 42 COST. ED ALL’ART.832 C.C. OVVERO AI VINCOLI DI ASSERVIMENTO DELLA PROPRIETA’ PRIVATA; - VIOLAZIONE DELL’ART.3 DELLA L.N.241/90 E DELL’ART.1, COMMA SECONDO, DEL D.LGS.N.157/92: ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DALL’INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITO; ILLOGICITA’ MANIFESTA; CARENZA DI MOTIVAZIONE E CARENZA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO ANCHE CON RIGUARDO AGLI ARTT.41 E 42 COST ED ALL’ART.832 C.C.; ASSENZA DI UTILITA’ SOCIALE »;
V- « VIOLAZIONE DELL’ART.10, COMMA 13 E 14 DELLA L.N.157/92 E DELL’ART.12 DELE DISP.PREL.COD.CIV.. VIOLAZIONE DELL’ART.3 DELLA L.N.241/90: CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE SOTTO ALTRO PROFILO ED ILLOGICITA’ MANIFESTA »;
VI- « VIOLAZIONE DELL’ART.1 DELLA L.R.N.19/2001 IN COMBINATO DISPOSTO ALL’ART.10, COMMA 5, DELLA L.R.N.19/93: OMESSA COMUNICAZIONE DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO ED OMESSA NOTIFICA AGLI INTERESSATI; -VIOLAZIONE DEI PRINICIPI DI GIUSTO PROCEDIMENTO DI CUI AGLI ARTT.7 E SEGG DELLA L.N.241/90; DI CUI ALL’ART.10 DELLA L.N.157/92 E DI CUI ALL’ART.6 DELLA L.R.N.19/93 - ANCHE IN APPLICAZIONE DELL’ART.12, COMMA PRIMO, DELLE DISP.PRELIM.COD.CIV. - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI AL DPR.N.327/2001 (ARTT.8, 10, 11 E SEGG.) COSI’ COME APPLICABILI ANCHE IN FORZA DELL’ART.12, COMMA SECONDO, DELLE DISP.PREL.COD.CIV; - OMESSA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO, CARENZA DI DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA’; OMESSA PREVISIONE DI UN INDENNIZZO; VIOLAZIONE DELLE GARANZIE PARTECIPATIVE ».
In estrema sintesi, le articolate censure del ricorso possono essere compendiate come segue:
A- in primo luogo, sarebbe illegittima la proroga della durata del Piano faunistico venatorio oltre il limite del quinquennio dalla sua originaria approvazione, ai sensi dell’art. 1 [ rectius art. 7], comma 7, della legge regionale del Molise n. 19 del 1993, come sostituito dall’art. 1, comma 5, lett. a) della legge regionale n. 1 del 2017) (motivo I);
B1- i fondi dei ricorrenti non sarebbero stati idonei all’insediamento di una AA: sicché, in sede di reiterazione della zonizzazione in questione, sarebbe stato trascurato il fatto che quelli in rilievo erano fondi destinati al pascolo e/o terreni seminativi, e come tali non riconducibili alla nozione di “ terreni incolti o a coltura svantaggiata ” ai sensi dell’art. 15 della legge regionale del Molise n. 19 del 1993 e ss.mm.ii.; pertanto, l’azione amministrativa sarebbe stata viziata anche per aver dato luogo a una situazione di promiscuità tra i capi di bestiame allevati in sito e i cani provenienti dall’esterno, condizione per sua natura foriera di pericoli sotto il profilo igienico-sanitario sia in considerazione della differente profilassi da cui sono contraddistinte le unità cinofile (e la selvaggina immessa per l’addestramento) rispetto ai capi di bestiame destinati al consumo umano, sia per il pericolo di contaminazioni del manto erboso destinato all’alimentazione dei bovini, in ragione del continuo passaggio dei cani e dell’accumulo di escrementi, potenzialmente idonei a creare malattie a danno dei bovini (prima parte del motivo II);
B2- risulterebbe inoltre violato il principio di rotazione, alla cui applicazione la stessa Amministrazione si sarebbe autovincolata con le proprie comunicazioni del 30 aprile 2019 (prot. n. 5058) e del 2 maggio 2019 (prot. n. 52068): principio il quale avrebbe precluso l’ennesima reiterazione del vincolo discendente dall’apposizione della zona AA sulle aree di interesse dei ricorrenti, non essendovi stata “ debita valutazione in occasione della imminente programmazione della destinazione venabile differenziata del territorio regionale … del principio di rotazione ambientale, delle esigenze sociali e economiche locali ... ” (cfr. il ricorso a pag. 20; seconda parte del motivo II);
C- per altro verso, dall’art. 1 della legge regionale n. 19 del 2001, di modifica dell’art. 10, comma 5, della L.R. n. 19 del 1993, si evincerebbe che, a differenza di quanto previsto per le “ zone da vincolare come indicato al comma 3, lettere a), b), c) ed e) ”, non sarebbe stato possibile apporre la destinazione di AA (di cui alla successiva lettera f)) senza il consenso dei proprietari dei fondi interessati, non venendo in tal caso in rilievo interessi pubblici rilevanti, ma solo delle semplici attività sportive amatoriali (motivo III);
D- dall’art. 1 della legge n. 157 del 1992 si evincerebbe, inoltre, che le attività venatorie, e la relativa pianificazione, dovrebbero essere attuate nel rispetto della proprietà privata (42 Cost.) e dell’iniziativa economica privata (42 Cost), e quindi senza ledere la produzione agricola; e, per converso, che l’attività di addestramento dei cani -in tesi, priva di funzione sociale- non potrebbe assurgere a oggetto di vincolo, perimetrazione o localizzazione coattiva in danno dei privati (motivo IV);
E- la zona AA sarebbe stata istituita senza che le relative determinazioni amministrative venissero notificate agli interessati, e benché questi ultimi vi si fossero formalmente opposti, e quindi in violazione dei commi 13 e 14 dell’art. 10 della legge n. 157 del 1992; sarebbe del resto evidente “ l’illegittimità degli atti impugnati nella parte in cui gli stessi, nonostante la manifesta e reiterata opposizione di proprietari e conduttori di fondi titolari di circa il 90% delle aree interessate dalla localizzazione della AA FA, hanno inteso persistere nella localizzazione della predetta area, disattendendo, peraltro, qualsivoglia seppure minima valutazione di tali interessi così come formalizzati, agli atti della stessa amministrazione ” (cfr. il ricorso a pag. 19, motivo V);
F- anche a prescindere dalla legittimità degli atti di originaria istituzione della AA, la sua proroga da ultimo intervenuta sarebbe in ogni caso essa stessa viziata, per non essere stata preceduta dalla comunicazione agli interessati dovuta ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 19 del 2001, come pure delle regole generali sul procedimento amministrativo ex legge n. 241 del 1990, nonché dell’art. 11 del d.P.R. n. 327/2001, trattandosi comunque dell’apposizione di vincoli su aree private (motivo VI).
3. In resistenza al ricorso, per la Regione Molise si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, la quale ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del gravame nella misura in cui “ gli atti pianificatori, recanti l’istituzione e la conferma della Zona in questione, culminati nella del. C.R. n. 359 del 29.11.2016, adeguatamente pubblicizzata (e resa legalmente conoscibile) mediante inserimento nel B.U.R.M. (n. 46 del 16.12.2016), sono stati fatti oggetto di impugnazione da parte degli stessi ricorrenti attuali, con ricorso al T.A.R. Molise n. R.G. 230/2019 (recante doglianze in parte riprodotte nell’atto introduttivo del presente giudizio), respinto per inammissibilità e per infondatezza con sentenza n. 147 del 19.5.2020 ” (cfr. la memoria della difesa regionale del 15 marzo 2024).
Sempre in punto di ammissibilità del ricorso, la difesa regionale ha ulteriormente eccepito che “ Gli atti della pianificazione faunistico-venatoria della Provincia di Isernia sono stati inseriti nella Pianificazione Faunistico Venatorio Regionale approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 359 del 29/11/2016, pubblicata nel B.U.R.M. n. 46 del 16/12/2016 – pag. 24664. Con deliberazione della Giunta regionale n. 416 del 10/12/2021 e n. 40 del 18/2/2022 e altresì n. 58 del 31/5/2022 del Consiglio regionale è stato disposto il differimento dei termini di efficacia del suddetto Piano Faunistico Venatorio Regionale (comprensivo della AA in discussione), per 18 mesi; atti, rispetto ai quali gli attuali ricorrenti hanno prestato acquiescenza, non reagendo in via giudiziale alle suddette determinazioni statuenti l’ultrattività della pianificazione in questione ” (cfr. la citata memoria a pag. 6).
Con riguardo, invece, ai provvedimenti amministrativi che nel 2023/2024 hanno ulteriormente differito al 30 giugno 2026 il termine di durata del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2016/2021, la difesa regionale ha eccepito che, “ Tutt’al più, alla proroga può riconoscersi una sorta di effetto confermativo, in relazione ai contenuti del Piano nella parte relativa alla costituzione e mantenimento della AA; effetto confermativo, come tale, implicante comunque l’inammissibilità delle predette doglianze, in quanto non supportate da innovativa motivazione rispetto a quella desumibile dalla citata deliberazione consiliare n. 359/2016 ” (cfr. la pag. 13 della memoria citata).
L’Avvocatura ha poi dedotto anche l’infondatezza nel merito delle censure avversarie, conclusivamente aggiungendo essere “ in corso di elaborazione l’aggiornamento del vigente Piano Faunistico Venatorio regionale; in tale contesto potranno essere opportunamente valutate la nuova ubicazione della AA in questione nonché le eventuali richieste dei ricorrenti ” (cfr. la stessa memoria a pag. 19).
4. Con memoria del 16 marzo 2024 si è altresì costituita in giudizio la controinteressata CA della Regione Molise – LI (di seguito semplicemente CA), la quale ha eccepito:
- l’inammissibilità del ricorso, siccome teso a invalidare l’intero Piano faunistico venatorio della Regione Molise, nonché l’istituzione di zone AA in territori della Regione diversi da quelli di interesse dei ricorrenti;
- la irricevibilità del gravame, in quanto avversativo degli atti relativi all’originaria istituzione della AA e delle precedenti proroghe;
- l’inammissibilità e l’infondatezza dei diversi motivi di censura.
5. Con l’ordinanza n. 35 del 21 marzo 2024 questo Tribunale ha respinto la domanda di sospensiva cautelare avanzata dalla parte ricorrente, concedendo la sola fissazione della data di trattazione di merito del ricorso ai sensi dell’art. 55, comma 10, del cod. proc. amm..
Nel frangente, il Tribunale ha inoltre disposto degli incombenti istruttori in capo alla Regione Molise, al fine di acquisire una relazione di chiarimenti sulla nuova ubicazione della AA prevista, per l’ambito territoriale di riferimento, dal testo in via di elaborazione del nuovo Piano Faunistico Venatorio.
6. Nel corso del giudizio le parti hanno depositato ulteriori memorie e documenti.
In particolare, la Regione ha prodotto dei documenti dai quali sarebbe risultata allo studio dei competenti uffici l’individuazione di aree diverse dove localizzare la AA in contestazione.
7. All’udienza pubblica del 6 novembre 2024 la causa è stata trattenuta una prima volta in decisione.
8. Con la sentenza non definitiva n. 83 del 13 marzo 2025, il Tribunale ha rispettivamente:
- disatteso le svariate eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalle difese della Regione e della CA, relative alla ricevibilità del gravame, alla presunta violazione del ne bis in idem , nonché all’asserito difetto di legittimazione al ricorso in capo ai ricorrenti, e circoscritto il perimetro dell’impugnativa alla contestazione “ dei provvedimenti (la delibera della Giunta regionale del Molise n. 242 del 14 agosto 2023 e quella del Consiglio regionale n. 2 del 16 gennaio 2024) con i quali è stata prorogata la vigenza del Piano faunistico venatorio regionale, e pertanto con essa la durata temporale della AA “FA” ”, “ con limitato riferimento alla parte in cui essi ledono gli interessi dei ricorrenti, reiterando fino al 2026 la localizzazione della AA sui loro terreni ” (cfr. la sentenza n. 83 del 13 marzo 2025 nei paragrafi 8, 8.1, 8.2, 8.3 e 8.4);
- respinto le censure veicolate dalla prima parte del secondo motivo del ricorso, chiarendo che, alla luce delle risultanze processuali, “ i terreni in questione non possono pertanto essere ritenuti inidonei alla destinazione AA ” (cfr. la citata sentenza n. 83/2023, ai paragrafi 10, 10.1, 10.2. 10.3 e 10.4);
- disposto, ai fini del vaglio delle residue censure, svariati incombenti istruttori a carico di tutte le parti, diretti all’acquisizione di elementi di chiarimento su vari specifici temi (cfr. la sentenza n. 83/2023 al par. 11).
9. Nel successivo corso del giudizio la sola CA ha adempiuto all’istruttoria ordinata dal Tribunale, depositando una memoria di chiarimenti e documenti.
La produzione della CA può essere così sinteticamente esposta.
9.1. Sul tema, posto dal Tribunale, del “ regime giuridico dell’attività di addestramento dei cani vigente nella Regione Molise, in relazione all’eventuale presenza, in materia, di una regolamentazione amministrativa, di atti di indirizzo o, comunque, di prescrizioni eventualmente dirette a: - richiedere il possesso di particolari patenti, abilitazioni o licenze; - imporre specifiche modalità di condotta; - assicurare adeguate forme di controllo a tutela della sicurezza e della salute pubblica; - reprimere condotte abusive, moleste o comunque pericolose; - ascrivere forme di responsabilità in capo a specifici soggetti” (punto “ a” del par. 11 della citata sentenza n. 83/2023), la CA ha depositato:
a) copia del Regolamento della Regione Molise n. 1 del 24 marzo 1997;
b) “ Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale per i boschi ed i terreni sottoposti a vincolo nella Provincia di Isernia ”, come da approvazione della Giunta Regionale n. 914 del 5 luglio 1999.
9.2. Sulla questione relativa alla “ presenza o meno, nella zona AA “FA”, di specifiche strutture stabili di addestramento cani, autorizzate dietro apposita richiesta di imprenditori privati o di specifiche associazioni ” (punto “ c ” del par. 11 della sentenza n. 83/2023), la CA, nella propria memoria difensiva del 2 maggio 2025, ha affermato che “ La gestione della AA FA è affidata alla Sezione Provinciale di Isernia della Federazione Italiana della Caccia (non vocata n giudizio) che ha adottato uno specifico regolamento (versato in atti, cfr. doc. all. 2 del foliario del 24/04/2025) finalizzato appunto a regolamentare sia l’attività cinofila ivi svolta e sia l’accesso alla stessa AA da parte dei cinofili. L’accesso alla AA non è affatto libero, ma è disciplinato in maniera specifica, secondo quanto previsto sia dal richiamato Regolamento della Sezione isernina che dal Regolamento Regionale n. 1 del 24/03/1997 (cfr. doc. all. n. 1 del foliario del 24/04/2025) ” (cfr. la memoria del 2 maggio 2025 a pag. 3).
A tal proposito la resistente ha anche depositato una copia del regolamento di gestione della AA “FA” adottato dalla “Federazione Italiana della Caccia-Sezione provinciale di Isernia”, risalente, tuttavia, al 3 marzo 2025.
9.3. Sul tema relativo alla “ oggettiva consistenza dell’attività di addestramento di cani registrata nella zona AA “FA” negli ultimi dieci anni, avuto particolare riguardo al numero di cani in concreto rilevato, al tipo di attività di addestramento poste ivi in essere, al rispetto della regolamentazione minima di settore, alla frequenza e agli esiti dei controlli eventualmente svolti in sito (in particolare, sulle condizioni basilari di sicurezza per l’incolumità e la salute pubblica e privata; sullo stato di salute dei cani condotti per l’addestramento, come pure del bestiame ivi allevato; sulle condizioni igienico-sanitarie presso i luoghi di addestramento; sulla presenza di eventuali contaminazioni derivanti dalla presenza dei cani sui terreni destinati all’allevamento del bestiame)” (punto “ b” del par. 11 della sentenza n. 83/2023), la CA ha depositato un’attestazione del legale rappresentante della Sezione comunale F.I.D.C. di Frosolone (qualificatosi come “ Gestore ” della AA in questione) nella quale sono stati elencati per anno, dal 2013 al 2024, il numero di soci cinofili e dei cani iscritti (documento dal quale si evincerebbe una presenza annuale media di “ 28.7 soci e di 73,8 cani iscritti ”).
Per il resto, facendo un sostanziale rinvio ai contenuti del regolamento associativo, dalla medesima resistente è stato affermato che “ per accedere alla detta area i cinofili devono chiedere di essere ammessi all’accesso indicando, tra l’altro, specificamente i dati relativi ai cani ivi introdotti, compreso il microchip ” (la memoria citata a pag. 3): e a tal proposito è stata allegata la copia di una “ domanda di ammissione ” alla AA che gli interessati sarebbero stati onerati di presentare al Presidente della AA “FA”.
Alla luce di tali allegazioni, la difesa della medesima CA ha dedotto che: “ La regolamentazione della Zona di Addestramento, peraltro, non soltanto prevede la possibilità di svolgere attività cinofila solo per quattro giorni alla settimana (cfr. art. 18, comma 2, del Regolamento …), ma ivi (al comma 4 del medesimo art. 18) impone il divieto di introdurre nella zona cani che non siano in regola con le prescrizioni sanitarie (vaccinazioni obbligatorie) di cui alle vigenti disposizioni normative di igiene. I cinofili, poi, non solo devono essere debitamente assicurati, ma assumono anche la responsabilità per i danni causati dai propri cani ... la zona – e l’attività ivi svolta - è sottoposta alla Vigilanza Venatoria (cfr. art. 17 del richiamato Regolamento …) e le infrazioni alle disposizioni che disciplinano l’attività venatoria sono debitamente sanzionate (cfr. art. 21 del richiamato Regolamento) ” (cfr. la citata memoria alle pagine 3 e 4).
9.4. La parte ricorrente, dal canto suo, ha rappresentato “ di non poter allegare e/o produrre alcunché ”, con riferimento alle acquisizioni istruttorie disposte con la sentenza n. 83/20225, “ non disponendo, le parti ricorrenti della documentazione così come richiesta, risultando la stessa prerogativa dell’Amministrazione …” (cfr. la memoria della parte ricorrente del 10 aprile 2025).
9.5. Ma nessun elemento ha del pari fornito l’Amministrazione regionale, che ha lasciato così inevasa la richiesta di chiarimenti sul tema delle “ valutazioni che hanno condotto l’Amministrazione a confermare la zona AA sulle aree di pertinenza degli odierni ricorrenti, nonostante la comprovata presenza di possibili ubicazioni alternative (cfr. la memoria della difesa erariale del 19 settembre 2024 e la contestuale produzione in giudizio) ” (punto “ d” del par. 11 della citata sentenza n. 83/2023).
10. La parte ricorrente e la controinteressata CA hanno depositato, indi, delle memorie di replica, ribadendo le rispettive posizioni.
11. All’udienza pubblica del 4 giugno 2025, uditi i difensori presenti come da verbale d’udienza, la causa è stata infine trattenuta definitivamente in decisione.
12. Il ricorso deve essere accolto nei limiti della fondatezza delle censure di cui al primo motivo, e alla seconda parte del secondo mezzo ricorsuale.
Innanzitutto, è opportuno ricordare che l’odierno gravame è diretto a contestare i provvedimenti (la delibera della Giunta regionale del Molise n. 242 del 14 agosto 2023 e quella del Consiglio regionale n. 2 del 16 gennaio 2024) con i quali è stata prorogata la vigenza del Piano faunistico venatorio regionale, e pertanto, con essa, la durata temporale della AA “FA”.
Il thema decidendum è quindi limitato alla sola contestazione della detta scelta di proroga, senza che le censure possano essere retroattivamente estese anche all’originaria istituzione della AA.
Ciò posto, è utile anticipare che i provvedimenti di proroga in contestazione sono stati assunti quando si era ormai già abbondantemente consumato il quinquennio assegnato alla durata del piano faunistico-venatorio regionale dall’art. 6, comma 7, della vigente legge regionale n. 19 del 1993: sicché la sua proroga sarebbe dovuta necessariamente passare attraverso una piena rivalutazione di tutti gli interessi in gioco.
Una simile valutazione tanto più s’imponeva poi nel caso di specie, tenuto conto della conflittualità della coesistenza dell’allevamento svolto in loco dagli interessati con l’addestramento/allenamento dei cani esercitato nella stessa zona.
Gli esiti dell’attività istruttoria disposta dal Tribunale, infatti, hanno dimostrato che la operatività della AA in esame non si traduce in un semplice passaggio di cani (ad esempio, di quelli da caccia), che potrebbe verificarsi in modo sporadico, dando luogo all’esistenza di una realtà accostabile, piuttosto, a quella di una sorta di scuola cinofila: la quale per sua natura implica la concentrazione stabile di un numero considerevole di cani (vere e proprie classi), peraltro destinato a moltiplicarsi nelle giornate di gara o di esibizione.
Emerge quindi sin d’ora come la determinazione di proroga del piano faunistico-venatorio, nella parte in cui ha reiterato l’imposizione della AA sui terreni di interesse degli odierni ricorrenti, sia stata inficiata dalla mancata valutazione degli incisivi effetti pregiudizievoli di tale scelta, vieppiù per non essere stata fornita alcuna giustificazione in ordine al mancato rispetto del principio di rotazione che l’Amministrazione si era pur autovincolata ad applicare.
D’altra parte, nessun elemento la Regione ha saputo fornire, come era stato richiesto con la sentenza parziale n. 83 del 13 marzo 2025, a chiarimento delle “ valutazioni che hanno condotto l’Amministrazione a confermare la zona AA sulle aree di pertinenza degli odierni ricorrenti, nonostante la comprovata presenza di possibili ubicazioni alternative (cfr. la memoria della difesa erariale del 19 settembre 2024 e la contestuale produzione in giudizio) ” (punto “ d” del par. 11 della citata sentenza n. 83/2025).
Da qui le ragioni essenziali della fondatezza del primo motivo del ricorso, in correlazione con la seconda parte, parimenti fondata, del suo secondo mezzo.
13. Il primo motivo di gravame coglie invero nel segno nella misura in cui la parte ricorrente ha dedotto che il piano faunistico-venatorio, per la parte in cui ha reiterato l’istituzione della AA sui fondi dei ricorrenti, è stato illegittimamente prorogato.
13.1. L’art. 6, comma 7, della legge regionale del Molise n. 19 del 1993 stabilisce quanto segue: « Il piano faunistico-venatorio regionale, predisposto dalla Giunta regionale in attuazione delle normative nazionali e comunitarie vigenti, è approvato dal Consiglio regionale. Tale strumento è predisposto per comprensori omogenei e per comparti sub-regionali corrispondenti ai territori provinciali di Campobasso e Isernia. Esso ha durata quinquennale e può essere rivisto nel corso della sua efficacia ».
La durata del piano faunistico-venatorio regionale è per legge, dunque, quinquennale.
13.2. In argomento, giova peraltro richiamare le puntualizzazioni espresse dal Consiglio di Stato allorché, proprio sul tema della durata del piano faunistico-venatorio, il Giudice d’appello ha chiarito che: « Le tipiche finalità della pianificazione faunistico-venatoria … impongono periodicamente l'aggiornamento dei dati sulla base dei quali il piano viene redatto, la conoscenza delle risorse e della consistenza faunistica e l'esercizio del potere programmatorio su un arco temporale adeguato, che il legislatore ha fissato in cinque anni.
Più in generale, ed in questo risiede la ratio della norma, una buona attività pianificatoria richiede necessariamente una periodica revisione onde aggiornare le scelte effettuate ed adeguarle ad eventuali mutamenti delle condizioni di partenza considerate, allo scopo di evitare la naturale obsolescenza delle programmazioni dovuta al trascorrere del tempo e rendere attuale la previsione organizzativa, oltre che efficace, proiettandola in un arco temporale adeguato.
Il potere di proroga di un atto programmatorio scaduto, che non innova il contenuto del piano, ma semplicemente ne amplia la durata, se per un verso risponde ad esigenze di continuità dell'azione amministrativa pianificatoria, per altro verso non può legittimamente essere esercitato ripetutamente, pena l'elusione della ratio normativa appena richiamata e, in definitiva, l'abuso della discrezionalità amministrativa.
Ritiene il Collegio, pertanto, alla luce di tale rilievo, che per l'avvenire, ai fini della validità del calendario venatorio, andrà valutata adeguatamente l'opportunità di un esercizio tempestivo del presupposto potere pianificatorio da parte della Regione Puglia in conformità alle previsioni della l. r. 59/2017, apparendo difficilmente apprezzabile la legittimità di un ulteriore intervento di proroga in assenza di valide motivate ragioni » (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 3 maggio 2021, n. 3487).
13.3. Orbene, applicando al caso di specie anche queste coordinate ermeneutiche, è del tutto coerente addivenire alla conclusione che l’Amministrazione, nel prorogare la vigenza del piano faunistico-venatorio, e, più segnatamente, reiterare la AA sui terreni di interesse degli odierni ricorrenti, sia incorsa in un abuso della propria discrezionalità.
La proroga del piano (e quindi delle sue singole componenti) non può dirsi, beninteso, preclusa ex se , ma richiede “ necessariamente una periodica revisione onde aggiornare le scelte effettuate ed adeguarle ad eventuali mutamenti delle condizioni di partenza considerate, allo scopo di evitare la naturale obsolescenza delle programmazioni dovuta al trascorrere del tempo e rendere attuale la previsione organizzativa, oltre che efficace, proiettandola in un arco temporale adeguato ” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3487/2021).
E soprattutto, nella specie, risulta che l’Amministrazione, operando in modo pressoché meccanico la propria scelta di proroga, non abbia svolto alcuna adeguata valutazione sul punto della lesività degli effetti della reiterazione della AA sui fondi di cui si discute, laddove -al contrario- si era poco prima impegnata ad attuare una rotazione, per contemperare le esigenze pubbliche e private attraverso la periodica traslazione della AA, sì da evitare che l’incisione si producesse su certi fondi oltre il quinquennio.
D’altra parte, se si accedesse all’idea opposta di una indiscriminata prorogabilità del piano in parte qua , si ammetterebbe con ciò una reiterabilità ad libitum dell’incisione sui fondi degli stessi soggetti privati, dandosi così vita a un assetto in manifesto contrasto con i principi generali dell’ordinamento.
13.4. Ѐ in quest’ottica che rivestivano, allora, un apprezzabile valore gli atti amministrativi di autovincolo con i quali la Regione aveva riscontrato le richieste di revoca della AA avanzate in passato dai privati, rappresentando loro:
- una prima volta, che “ la richiesta verrà debitamente valutata in occasione della imminente programmazione della destinazione venabile differenziata del territorio regionale, tenendo conto del principio di rotazione ambientale, delle esigenze sociali ed economiche locali e recependo indicazioni ed indirizzi di ciascuna parte interessata ” (cfr. la nota regionale del 2 maggio 2019, all. n. 16 alla produzione della parte ricorrente del 26 febbraio 2024);
- una seconda volta, che “ che l’invito trasmesso verrà valutato nella fase della nuova pianificazione regionale ai sensi della Legge 157/92, tenendo conto delle esigenze locali e delle indicazioni ambientali, agricole e venatorie di ciascuna parte sociale chiamata in gioco per le rispettive competenze ” (cfr. all. n. 26 della stessa produzione documentale appena citata).
Autovincolo che è stato tuttavia immotivatamente violato dalla delibera del Consiglio regionale n. 2 del 16 gennaio 2024, con la quale, senza nessuna valutazione comparativa degli interessi dei privati, è stato automaticamente quanto seccamente disposto “ l’ulteriore differimento al 30 giugno 2026 del termine di durata del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2016-2021, approvato con deliberazione di Consiglio regionale n. 359 del 29.11.2016, pubblicato sul BURM n. 46 del 16.12.2016 e già prorogato con deliberazione n. 58 del 31 maggio 2022 ”, con l’effetto, quindi, di prorogare la vigenza della zona AA in questione (cfr. l’allegato n. 2 alla produzione documentale ult. cit.).
14. Quanto appena esposto avvia allora a denotare, in parte qua , la fondatezza, non solo del primo mezzo d’impugnativa, ma anche della seconda parte del secondo motivo del ricorso, incentrato appunto in buona misura sulla violazione del principio di rotazione.
Il ricorso ha richiamato la previsione dell’art. 25, comma 2, della citata legge regionale del Molise n. 19 del 1993, in base al quale “ Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria, deve inoltrare entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio, al Presidente della Giunta regionale, richiesta motivata che, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla stessa è esaminata entro 60 giorni; la richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 6 ”.
Nel caso di specie, gli odierni ricorrenti hanno difatti provveduto, a suo tempo, a inoltrare alla Regione Molise diverse diffide e richieste di revoca al precipuo scopo di liberare i propri fondi dal vincolo e dai disagi discendenti dall’istituzione a loro carico della AA.
L’Amministrazione regionale, tuttavia, ha disatteso siffatte istanze senza operare la benché minima valutazione delle esigenze rappresentate dagli stessi privati, semplicemente limitandosi a rappresentare “ che l’eventuale abolizione della Zaac “FA” comporterebbe la variazione dell’attuale strumento di pianificazione regionale con ulteriori aggravi per l’Ente sia in termini economici che di efficienza, contravvenendo ai principi sanciti dalla L. n. 241/1990 ” (la nota regionale del 2.05.2019, di riscontro alla richiesta degli interessati dell’8.04.2019; cfr. all. n. 16 alla produzione della parte ricorrente del 26 febbraio 2024).
In pratica, la zonizzazione del Piano in discorso è rimasta invariata solo per non gravare l’Ente di lavoro: senza neppure esperirsi una valutazione preliminare tesa a verificare se la espunzione delle aree di pertinenza degli odierni ricorrenti dal perimetro della AA avrebbe potuto realmente incidere negativamente sulla pianificazione faunistico-venatoria, e, di riflesso, sugli interessi pubblici a questa sottesi.
Le omissioni così rilevate si pongono pertanto in sicuro contrasto con l’art. 25 della L.R. n. 19/1993, che, in effetti, impone all’Amministrazione una valutazione della richiesta del privato, prescrivendo che la stessa sia “ accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 6 ”.
E siccome, almeno ai fini che qui rilevano, nell’attività venatoria di cui al citato art. 25 deve ritenersi ricompresa anche l’attività di allenamento e addestramento cani, come conferma il richiamo integrale di tale articolo all’art. 6 della medesima legge regionale, l’Amministrazione sarebbe stata tenuta ad accogliere la richiesta del privato, a meno che ciò non avesse rappresentato un ostacolo, non altrimenti ovviabile, all’attuazione della pianificazione faunistico-venatoria nella parte che aveva istituito la AA ai sensi dell’art. 6, comma 8, lett. f) della L.R. n. 19/1993.
In altre parole, in base alla legge regionale del Molise n. 19/1993 l’Amministrazione era tenuta, per poter disattendere le richieste del privato, a compiere una valutazione specifica che tenesse conto della possibilità o meno di riperimetrare la AA, senza potersi dare quindi riguardo (tantomeno esclusivo) a delle mere esigenze organizzative o di cassa dell’Ente.
Invece, con la comunicazione del 2 maggio 2019, la Regione Molise ha disatteso la richiesta degli interessati di revoca della zona AA (quella dell’ 8 aprile 2019) con una motivazione completamente avulsa dall’incidenza dell’eventuale sottrazione delle aree di proprietà degli interessati dal perimetro della AA in questione, provando ancora una volta a blandire gli interessati con la promessa “ che la richiesta verrà debitamente valutata in occasione della imminente programmazione della destinazione venabile differenziata del territorio regionale, tenendo conto del principio di rotazione ambientale, delle esigenze sociali ed economiche locali e recependo indicazioni ed indirizzi di ciascuna parte interessata ” (cfr. all. n. 16 alla produzione della parte ricorrente del 26 febbraio 2024).
E dello stesso tenore è risultata la nota regionale di risposta all’ennesima richiesta di revoca presentata dagli interessati il 26 aprile 2021 (all. n. 25 alla produzione della parte ricorrente citata), nella quale, ancora una volta, la Regione si è autovincolata nel senso che “ l’invito verrà valutato nella fase della nuova pianificazione territoriale regionale ai sensi della Legge 157/92, tenendo conto delle esigenze locali e delle esigenze locali e delle indicazioni ambientali, agricole e venatorie di ciascuna parte sociale chiamata in gioco per le rispettive competenze ” (cfr. all. n. 26 alla produzione della parte ricorrente citata).
Alla luce di siffatte precedenti prese di posizione regionali, si manifesta allora evidente anche la contraddittorietà dell’azione amministrativa che, nonostante i richiamati impegni a tener conto anche del principio di rotazione, è giunta infine a reiterare sic et simpliciter la AA fino al 30 giugno 2026 con la Delibera del Consiglio regionale n. 2 del 16 gennaio 2024 in questa sede impugnata. Laddove, nel contesto descritto, le ragioni degli interessati, da lungo tempo incisi dalla istituzione della AA sui fondi di proprio interesse, meritavano una ben più adeguata ed attenta considerazione.
Per le ragioni illustrate, inoltre, la Regione Molise, reiterando ancora una volta la AA sui predetti fondi senza adeguate valutazioni, ha violato anche l’art. 25, comma 2, della citata L.R. n. 19/1993, il quale, invece, imponeva una specifica valutazione della possibilità di riperimetrazione della AA e delle sue eventuali conseguenze sulla “ attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 6 ” (cfr. l’art. 25, comma 2, della citata L.R. n. 19 del 1993).
Donde la fondatezza, dopo il primo motivo del ricorso, anche, in parte qua, del suo secondo mezzo.
15. I restanti motivi di gravame, invece, risultano carenti di pregio e vanno di conseguenza tutti disattesi.
15.1. Con il terzo motivo del ricorso si contesta che dall’art. 1 della legge regionale n. 19 del 2001, di modifica dell’art. 10, comma 5, della L.R. n. 19 del 1993, si evincerebbe che, a differenza di quanto previsto per le “ zone da vincolare come indicato al comma 3, lettere a), b), c) ed e) ”, non sarebbe stato possibile apporre la destinazione di AA (di cui alla successiva lettera f)) senza il consenso dei proprietari dei fondi interessati, in tal caso non venendo in rilievo interessi pubblici rilevanti, ma solo delle semplici attività sportive amatoriali (motivo III).
Il mezzo va disatteso.
L’art. 10, comma 5, della L.R. n. 19 del 1993, nella versione vigente ratione temporis , dispone semplicemente che: « La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare come indicato al comma 3, lettere a), b), c) ed e) deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e/o pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei Comuni territorialmente interessati ».
Una simile regola, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, non disciplina quindi affatto la possibilità o meno, per l’Amministrazione, di istituire una AA, o gli altri vincoli di cui “ al comma 3, lettere a), b), c) ed e)” , con o senza il consenso del proprietario del singolo fondo.
La norma si occupa, difatti, della mera notifica della determinazione amministrativa di perimetrazione delle zone da vincolare.
Né la mancata previsione di una notifica per l’istituzione del vincolo di cui al comma 3, lett. f) (ossia della AA) può essere interpretata nel senso di precludere all’Amministrazione di istituire in via autoritativa questo tipo di zonizzazione.
Questo non solo perché si tratterebbe di una conclusione sfornita di fondamento normativo testuale, ma anche -e soprattutto- perché il riconoscimento della possibilità, per l’Amministrazione, di imporre in via unilaterale e autoritativa la zonizzazione a AA (quindi senza il consenso del proprietario del fondo) è insito nella stessa previsione che i piani faunistico-venatori debbano prevedere, tra le altre cose, anche “ le zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofili ovvero ad imprenditori singoli o associ ” (cfr. gli articoli 6 , comma 8, lett. f) e 3, comma 2, lett. f) della legge regionale n. 19 del 1993).
Il terzo motivo del ricorso non può perciò trovare adesione.
15.2. Con il quarto mezzo si è invece dedotto che dall’art. 1 della legge n. 157 del 1992 si evincerebbe che le attività venatorie, e la relativa pianificazione, dovrebbero essere attuate nel rispetto della proprietà privata (42 Cost.) e dell’iniziativa economica privata (42 Cost), onde non potrebbero ledere la produzione agricola; e, pertanto, che l’attività di addestramento dei cani -in tesi, priva di qualsiasi funzione sociale- non potrebbe assurgere a oggetto di vincolo, perimetrazione o localizzazione coattiva in danno dei privati.
Nemmeno questa doglianza coglie nel segno.
In base all’art. 1, comma 2, della legge n. 157 del 1992 “ L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole ”.
La citata regola non può che essere interpretata, però, riconducendo nella nozione normativa dell’attività “venatoria” anche le attività, strettamente strumentali alla prima, di “addestramento dei cani” (appunto, da caccia), non a caso destinate a formare oggetto della medesima pianificazione faunistico-venatoria.
Da qui la conferma della possibilità di imporre in via unilaterale e autoritativa anche la zonizzazione a AA.
15.3. Con il loro quinto motivo i ricorrenti hanno lamentato che la zona AA sarebbe stata istituita senza che le relative determinazioni amministrative venissero notificate agli interessati, e benché questi ultimi vi si fossero formalmente opposti, in violazione dei commi 13 e 14 dell’art. 10 della legge n. 157 del 1992.
Per disattendere la censura è però sufficiente notare che l’art. 10, comma 13, della legge n. 157 del 1992 prescrive che “ La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato al comma 8, lettere a), b) e c), deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati ”.
Il fatto è che le lettere a), b) e c) del comma 8 del citato art. 10 si riferiscono, rispettivamente, solo a:
«a ) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;
c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone ».
Laddove è la successiva lettera e) a disciplinare “ le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati ”.
Il che vuol dire che l’obbligo di notifica di cui all’art. 10, comma 13, della citata legge n. 157/1992 è prescritto solo per i vincoli diversi dalla imposizione della AA.
Di conseguenza, l’Amministrazione nel caso di specie non era tenuta a compiere una simile comunicazione agli interessati, ciò non essendo previsto dalla legge ( ubi lex voluit dixit) .
Né risulta applicabile al caso di specie l’art. 10, comma 14, della medesima legge n. 157/1992, il quale dispone che “ Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita ”.
Infatti, la fissazione di un termine per l’opposizione motivata di cui al comma 14 presuppone l’avvenuta notifica agli interessati dell’atto di istituzione di un vincolo ai sensi del comma 13: ragion per la quale nemmeno una simile regola risulta applicabile al caso in esame, per il quale, come detto, la notifica agli interessati non era prescritta.
15.4. Con il sesto mezzo ci si è doluti, infine, del fatto che la proroga della AA non sarebbe stata preceduta da una comunicazione agli interessati, così risultando lese le rispettive garanzie partecipative.
Anche questa doglianza va però disattesa, in quanto non sorretta dai richiami normativi allegati a suo fondamento.
Un obbligo di preavviso dell’atto di proroga della AA non si evince dall’art. 1 [ rrectius, 6] della L.R. n. 19 del 1993, che, a seguito della modifica introdotta dall’art. 1, comma 5 della L.R. n. 1/2017, dispone che: “ 10. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare come indicato al comma 8, lettere a), b), c) ed e), deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e/o pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei Comuni territorialmente interessati ”.
Il relativo onere di notifica è, infatti, ancora una volta limitato ai vincoli diversi dalla imposizione della AA, specifico vincolo regolato, come detto, dall’art. 6, comma 8 lett. f), per il quale non è prescritta alcuna notifica.
Né una simile garanzia partecipativa potrebbe essere genericamente desunta dalle regole generali sul procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241 del 1990: tanto soprattutto alla luce del fatto che si trattava della semplice conferma di una zonizzazione da tempo impressa sui fondi di cui si discute, e di cui i proprietari erano già ampiamente a conoscenza.
Infine, a sostenere la censura neppure vale il richiamo all’art. 11 del d.P.R. n. 327/2001, semplicemente perché non si tratta di un vincolo di natura espropriativa.
16. In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere accolto per la fondatezza dei soli motivi primo e secondo (nella sua seconda parte), dovendosi invece disattendere le residue censure.
Entro questi termini, i provvedimenti impugnati devono dunque essere annullati, nei limiti di interesse degli odierni ricorrenti.
17. Le spese del giudizio, sussistendone le eccezionali ragioni previste dalla legge, possono essere infine integralmente compensate tra tutte le parti del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
CO Gaviano, Presidente
LU LA, Referendario, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU LA | CO Gaviano |
IL SEGRETARIO