CS
Rigetto
Sentenza 5 marzo 2026
Rigetto
Sentenza 5 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 05/03/2026, n. 1746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1746 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00367/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 05/03/2026
N. 01746 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00367/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 367 del 2024, proposto da Immobiliare
Cannavacciuolo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia
contro
Comune di Sant'Egidio del Monte Albino, non costituito in giudizio
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la
Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 1360/2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; N. 00367/2024 REG.RIC.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il Cons. RG UL e uditi per le parti gli avvocati;
Viste le conclusioni della parte appellante come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La sentenza gravata ha rigettato il ricorso proposto dalla parte appellante per l'annullamento del provvedimento prot. n.2907 del 14 febbraio del 2023, col quale il
Comune di Sant'Egidio del Monte Albino ha comunicato l'inefficacia della SCIA in sanatoria, prot. n.9201 del 2 luglio del 2021, riemettendo l'ordinanza n.12 del 2021, con cui ha ordinato la demolizione di alcune opere realizzate alla via Esterna Chiunzi
n.2 di detto Comune, pure oggetto di gravame, su di un immobile in sua proprietà, oltre che di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti e per l'accertamento della perdurante efficacia di detta SCIA.
A supporto del gravame, la società appellante espone che:
- a seguito di segnalazione la parte appellata nel 2021 aveva adottato l'ordinanza di demolizione per opere ritenute abusive, senza valutarne l'irrilevanza urbanistica, la conformità alla disciplina di zona, nonché la loro natura meramente pertinenziale rispetto all'edificio principale, per di più applicando la più grave fra le sanzioni che aveva a disposizione, ossia quella demolitoria;
- avverso il provvedimento proponeva ricorso al TAR Salerno, ma, poiché, nelle more, essa stessa aveva depositato un'istanza di SCIA in sanatoria ai sensi dell'art.37 D.P.R. n.380 del 2001, il 2 luglio del 2021, il ricorso veniva dichiarato improcedibile;
- nel termine di trenta giorni dal deposito della SCIA, la P.A. non adottava alcun provvedimento inibitorio, sicché il titolo si è definitivamente consolidato; N. 00367/2024 REG.RIC.
- ciò nonostante, dopo quasi due anni, col ricordato provvedimento n.2907, il
Comune dichiarava l'inefficacia della suddetta SCIA, e riemetteva l'ordinanza demolitoria, senza tener conto che, in forza del regime ad essa applicabile, ai sensi dell'art.19 della L. n.241/1990 il titolo si era nel frattempo definitivamente consolidato;
- avverso questa determinazione la parte appellante ha proposto il ricorso che è stato respinto dalla sentenza impugnata.
Tanto premesso deduce i seguenti motivi di appello:
I – Error in iudicando – Violazione di legge (artt. 3 – comma 1 - lett. e.1) e lett.
e.6), 6, 10 – comma 1 e 37 del d.p.r. n. 380/2001) – Eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto - di istruttoria - Sviamento - Erroneita' - Perplessita')
II – Error in iudicando – Violazione di legge (art. 19 della l. n. 241/1990 art. 37 del d.p.r. n. 380/2001) – Violazione del giusto procedimento - Eccesso di potere
(difetto assoluto di istruttoria - del presupposto – Sviamento - Erroneita'-
Perplessita')
III – Error in iudicando – Violazione di legge (art. 39 del d.lgs. n. 104/2010 in relazione all'art. 112 c.p.c.) – Eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto
– di istruttoria - Sviamento - Erroneita' manifesta – Travisamento - Perplessita')
IV – Error in iudicando – Violazione di legge (art. 39 del d.lgs. n. 104/2010 in relazione all'art. 112 c.p.c.) – Eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto
– di istruttoria - sviamento - Erroneita' manifesta – Travisamento - Perplessita')
V – Error in iudicando – Violazione di legge (art. 39 del d.lgs. n. 104/2010 in relazione all'art. 112 c.p.c.) – Eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto
– di istruttoria - Sviamento - Erroneita' manifesta – Travisamento - Perplessita')
VI – Error in iudicando – Violazione di legge (art. 31 d.p.r. 380/2001 e 3 l. n.
241/1990 – art. 97 cost.) – Eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto – di istruttoria - Sviamento - Erroneita' manifesta – Travisamento - Perplessita'). N. 00367/2024 REG.RIC.
Inoltre, la parte riproponeva il quarto motivo di ricorso, non valutato in primo grado,
e cioè:
IV – Violazione di legge (art. 3 l. n. 241/1990 in relazione all'art. 31 del d.p.r. n.
380/2001) - Eccesso di potere (Erroneita' manifesta - Difetto assoluto del presupposto
– di istruttoria - Arbitrarieta' – Travisamento – Sviamento – Illogicita' manifesta) –
Violazione di legge (art. 31 d.p.r. 380/2001 e 3 l. n. 241/1990 – art. 97 cost.) - Eccesso di potere (difetto assoluto di istruttoria - del presupposto – Arbitrarieta' - Sviamento).
2. Benché fosse stato ritualmente citato, il Comune di Sant'Egidio di Monte Albino non si è costituito in giudizio.
DIRITTO
3. Il primo motivo d'appello contesta alla sentenza impugnata di avere classificato le opere contestate quali interventi di nuova costruzione, e che, conseguentemente, errando, ne ha escluso l'assentibilità tramite la SCIA in sanatoria che era stata depositata in pendenza del primo processo, ossia di quello promosso per l'annullamento dell'ordinanza di demolizione n. 9201 del 2021.
Dopo averli descritti - creazione di una tettoia all'ultimo piano dell'edificio e realizzazione di una vasca all'aperto, di ridotte dimensioni - la parte appellante sostiene che i suddetti interventi, non comportando aumenti né di superficie né di volumi, sarebbero riconducibili al genus degli interventi pertinenziali minimi di cui all'art.3, comma 1 lett. e 6) D.P.R. n.380 del 2001. Come tali erano assoggettati a
SCIA per la loro realizzazione in via ordinaria, e dunque dovevano considerarsi altresì sanabili ex post, ai sensi dell'art.37 del Testo unico dell'Edilizia.
E poiché – aggiunge la doglianza in esame - dal momento della presentazione della richiesta di sanatoria (2 luglio 2021) a quello di adozione del provvedimento n.2907 del 14 febbraio 2023, che dichiarava l'inefficacia della SCIA, erano ampiamente decorsi i trenta giorni per l'esercizio del potere inibitorio, questo secondo N. 00367/2024 REG.RIC.
provvedimento dovrebbe essere considerato tamquam non esset, stante il definitivo consolidamento degli effetti prodotti dalla segnalazione certificata.
In ogni caso, essendo, ai sensi dell'art.2 del d.P.R. n.31 del 2017 ricompresi nell'Allegato A del D.P.R. quegli interventi non sono neppure soggetti ad autorizzazione paesaggistica, di tal che, anche sotto questo profilo, gli atti impugnati sarebbero illegittimi.
Le doglianze di cui al primo motivo, sono più analiticamente riproposte nel secondo motivo d'appello. In esso la parte appellante si sofferma sulla contraddittorietà del successivo comportamento tenuto dall'amministrazione, che, malgrado non avesse esercitato tempestivamente il potere inibitorio di cui all'art.19 comma 3 della l. n.241 del 1990, aveva ciò nonostante ritenuto di poter dichiarare l'inefficacia del titolo acquisito per silentium, facendo indebitamente rivivere l'originaria ordinanza di demolizione, in realtà già irrefragabilmente caducata dalla sopravvenuta sanatoria.
3.1. I motivi sono entrambi infondati.
3.1.1. Le opere contestate, per come si desume dall'ordinanza di demolizione impugnata, che a sua volta si basa su di una segnalazione di notizia di reato dei CC di
Pagani, consistono in « un piano in sopraelevazione sul terrazzo del primo livello, dove l'intera area è stata coperta con una struttura a telaio in legno e metallo, coperta in pannello di legno e pannelli di lamiera, chiusa su tutto il perimetro con infissi e vetrate (restano aperte parti sul lato retrostante verso la parete rocciosa), avente dimensioni di m (8,10 x 13,50) + (11,25 x 16,00) + (6,80 x 4,40) + (1,50 x 5,30), per una superficie totale di circa mq 327,00»; b) una «piscina di circa m 7,00 x 3,50 rilevata mediante sistema satellitare Google Earth».
3.1.2. In entrambi i casi si tratta di interventi che hanno realizzato superfici utili, che comportano un aumento del carico urbanistico, ed un impatto ambientale sul paesaggio circostante, in area di tutela silvo-pastorale, paesaggisticamente vincolata. N. 00367/2024 REG.RIC.
3.1.3. La piscina – indicata quale vasca, con funzioni non meglio individuate dalle doglianze in esame – presenta significative dimensioni (superiori a 21 mq. totali), costituisce un innesto evidentemente finalizzato a potenziare l'uso abitativo-ricreativo del cespite, ossia antropico, e non produce alcun potenziamento funzionale, in termini di efficienza tecnologica e/o architettonica, al manufatto. Dunque non vi è alcun elemento che consenta di qualificarla quale pertinenza, anche considerando che la nozione di pertinenza urbanistica differisce da quella civilistica (Consiglio di Stato sez. II, 8 luglio 2025, n. 5911.).
Peraltro, per costante giurisprudenza di questo plesso giurisdizionale, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, per la realizzazione delle piscine occorre il permesso di costruire (cfr. ex multis Consiglio di Stato sez. VI, 2 maggio 2025, n. 3731).
3.1.4. Anche l'intervento di superfetazione, realizzato all'ultimo piano del fabbricato, ha creato nuove superfici, e, considerato che è chiuso su tre lati, ha indubbiamente prodotto anche nuovi volumi.
3.1.4.1. Aggiungasi che la sua struttura, i materiali coi quali esso è stato realizzato – ossia vetrate ed infissi in metallo, con copertura in legno – e la sua superficie totale circa 327 metri quadri – oltre ad aver prodotto il mutamento della sagoma del fabbricato al quale accede - consentono di configurarlo quale organismo edilizio nuovo ed autonomo, da un punto di vista urbanistico; e come corpo di fabbrica, lo individuano quale elemento stabile, e non precario, dal punto di vista statico- strutturale.
3.1.4.2. Quanto precede esclude evidentemente anche in questo caso che si possa qualificare detto intervento come pertinenziale; tanto meno gli elementi evidenziati consentono di classificarlo quale semplice “tettoia”, proprio perché aggiungendo superficie utile, l'impianto ha aumentato il complessivo carico urbanistico dell'immobile, producendo, sia come singolo innesto, sia nei mutamenti che ha prodotto sull'originario bene, un non irrilevante impatto sul contesto- ambientale N. 00367/2024 REG.RIC.
paesaggistico circostante. Cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 28 marzo 2025, n. 2603: “È necessario il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di una tettoia che, per le proprie caratteristiche intrinseche, per le modalità di costruzione, funzioni e impatto derivante dalla non temporaneità dell'intervento, comporti una trasformazione sostanziale del territorio”
3.1.4.3. D'altronde, a proposito della pretesa natura pertinenziale dell'opera, in questo caso vale sottolineare, a maggior ragione che nel precedente, la differenza concettuale che esiste tra la nozione di pertinenza civilistica, e quella, solo omonima, declinabile in materia urbanistica. Invero per il ricorrere di quest'ultima fattispecie non basta che il bene aggiunto acceda al pre-esistente, né tanto meno è sufficiente la destinazione funzionale che il proprietario imprima sul secondo bene, mettendolo a servizio del primo cfr. : Consiglio di Stato sez. II, 8 luglio 2025, n. 5911 “Il concetto di pertinenza urbanistica è più ristretto rispetto a quello di pertinenza civilistica, ed è applicabile solo ad opere di modesta entità, accessorie ad un'opera principale, e non anche a quelle che, per dimensioni e finalità, siano connotate da una propria autonomia funzionale e da un autonomo valore di mercato,” al contrario la pertinenza urbanistica
è nozione piuttosto riferibile ad interventi dimensionati, ossia di modesta entità, finalizzati ad apportare miglioramenti tecnologici all'immobile, in prospettiva oggettiva, a condizione che non ne alterino le caratteristiche architettoniche e/o che non incidano sugli standard urbanistici, alterandoli. Cfr. ibidem “Non può qualificarsi come “pertinenza urbanistica” un manufatto che sia autonomo sotto il profilo funzionale rispetto all'edificio principale e che sia dotato di propria rilevanza volumetrica o suscettibile di generare un incremento del carico urbanistico. La pertinenza, infatti, presuppone un oggettivo e durevole nesso di servizio con l'opera principale, una dimensione modesta, nonché l'assenza di autonomia economico- funzionale e di un valore di mercato autonomo. Pertanto, opere come le piscine, N. 00367/2024 REG.RIC.
comportando trasformazione durevole del territorio, non possono considerarsi pertinenze urbanistiche e richiedono il rilascio del permesso di costruire”.
3.1.4.4. Di conseguenza l'intervento sul terrazzo parimenti richiedeva necessariamente il permesso di costruire, e non era suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art.37 del D.P.R. n.380 del 2001, anche in ragione dei vincoli insistenti sull'area, che peraltro precludevano, ai sensi del comma 5 dell'art.167 del d. lgs. n.42 del 2004, il rilascio postumo dell'autorizzazione paesaggistica.
3.2. In entrambi i casi, tanto premesso, non può esservi dubbio sul fatto che essi rientrassero tra gli interventi di nuova costruzione, di cui alla lett. a) dell'art.10 del d.P.R. n.380 del 2001, - o, a tutto concedere, considerando che si tratta di interventi, almeno il primo, che hanno inciso su di un pre-esistente fabbricato – fermo che giammai potrebbero qualificarsi come manutentivi, al più rientrerebbero tra le ristrutturazioni, ex lett. c) del medesimo primo comma art.10 citato, che pure esige, per la loro realizzazione, il permesso di costruire.
3.3. Come tali, escluso che essi rientrino nell'elenco di cui all'allegato A dell'art.2 del d.P.R. n.31 del 2017, tampoco erano esonerati dalla necessità di acquisire, per la loro realizzazione, il parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, con conseguente dequotazione del sub-motivo al primo motivo d'appello.
3.4. Quanto alla censura mossa al primo giudice – ribadita con maggiore analiticità del secondo motivo d'appello - di aver omesso di considerare l'intervenuto consolidamento degli effetti della SCIA in sanatoria presentata dalla parte il 2 luglio del 2021, ritiene il Collegio che se è vero che detto effetto si crea a vantaggio dell'interessato, solo allorquando il ricorso allo strumento della segnalazione sia avvenuto nel rispetto di quanto prevede il comma 3 dell'art.19 della L. n.241 del 1990,
è anche vero che, nel caso cd. di SCIA edilizia, quest'ultima disposizione va necessariamente raccordata con le previsioni contenute nell'art.22, in particolare il comma 1, del d.P.R. n.380 del 2001. N. 00367/2024 REG.RIC.
3.4.1. La suddetta interpretazione è l'unica ammessa perché è coerente con la natura di attività liberalizzate che si attribuisce a quelle per le quali è ammessa la SCIA.
Invero escludendo che, in questo caso, il comma 3 dell'art.19 della L. n.241/1990 e l'art. 22 comma 1 del d.P.R. n.380 del 2001 si debbano reciprocamente integrare (per meglio dire, non considerando il secondo quale limite esegetico del primo), si giungerebbe all'impropria conclusione che, attraverso un procedimento semplificato, il legislatore abbia inteso includere fra le attività edilizie liberalizzate, così contraddicendo se stesso, quelle per la cui realizzazione ritiene necessario un permesso di costruire. E cioè un provvedimento ampliativo discrezionale che non presuppone affatto, e mal si concilia, con l'idea che l'attività che ne è oggetto sia invece liberalizzata.
3.4.2. In altre parole, sarebbe del tutto illogico ritenere che il legislatore, dopo avere in dettaglio, all'art. 22 del d.P:R. n.380 del 2001, contemplato i casi in cui la segnalazione certificata – producendo l'effetto di consolidamento disciplinato dal comma 3 dell'art.19 L. 241/90 – può sostituire il permesso di costruire, e, di converso, escludendo implicitamente, negli altri, la possibilità di una medesima equivalenza, intende consentire al privato di aggirare le suddette previsioni, con tutta evidenza inderogabili, ricorrendo ad un meccanismo semplificato, per di più basato sull'autoqualificazione dell'intervento da parte dello stesso interessato.
3.4.3. In definitiva si deve ritenere che il comma 3 dell'art.19 della L. 241 del 1990, allorquando impone all'amministrazione di esercitare il potere inibitorio sulla SCIA, entro i successivi sessanta giorni, in caso di “accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1 dello stesso articolo”, contenga, su questo punto, un rinvio specifico, ossia stricto iure, a quest'ultima disposizione, e non richiami invece i diversi requisiti e presupposti disciplinati dal Testo Unico dell'edilizia, con le disposizioni sopra-indicate. N. 00367/2024 REG.RIC.
Questo significa che rispetto a questi ultimi - rectius in caso di loro carenza - l'ente locale rimane titolare del proprio ordinario potere di controllo e vigilanza sul territorio, con le tradizionali caratteristiche di continuità, e soprattutto di inesauribilità che lo connotano. E che, esercitandolo, può intervenire anche in tempi successivi allo spirare del termine di cui al comma 3 art.19 della legge sul procedimento amministrativo.
3.4.4. E quanto precede deve, a maggior ragione, valere nel caso di specie, dove non si verte in materia di SCIA che precede l'intervento edilizio, ma di SCIA che segue, con intento sanante, un intervento abusivo.
Ed ognun vede che, in siffatto caso, sarebbe ancor più improprio consentire a siffatta tipologia di SCIA di produrre effetti definitivi, allo scadere dei sessanta giorni, dal momento che ciò si risolverebbe in un'inammissibile sanatoria, per silentium, di qualunque tipologia di abuso, a prescindere dal titolo che era in astratto esigibile, per la sua realizzazione e, quindi dall'entità e dimensioni di esso.
3.4.5. Cfr. in questo senso anche Consiglio di Stato Sezione VI n.5600 del 28 luglio del 2021 secondo cui il comma 3 dell'art.19 della L. n.241 del 1990 “… omissis…. non può trovare applicazione soltanto quando l'oggetto della segnalazione
(all'epoca, denuncia di inizio attività) sia una opera che necessita di un permesso di costruire e che, pertanto, esuli in modo evidente dal perimetro applicativo degli interventi ammissibili con la scia.”
4. Il sesto motivo d'appello contesta alla sentenza gravata di avere violato il principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato di cui all'art.112 c.p.c. . Segnatamente, la parte appellante sottolinea che, benché avesse sollevato, avverso il provvedimento impugnato, il vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione, il primo giudice avrebbe del tutto ignorato la suddetta eccezione non pronunciandosi su di essa.
Poiché anche il sesto motivo d'appello, così come il quarto motivo di ricorso di primo grado riproposto in questa sede, contestano, da prospettive solo parzialmente diverse, N. 00367/2024 REG.RIC.
la carenza di motivazione (e di istruttoria) che affliggerebbe il provvedimento impugnato, le tre eccezioni possono essere valutate unitariamente.
4.1.I motivi sono infondati.
4.1.1. Quanto specificamente al primo, come ammesso dalla stessa doglianza, il primo giudice si è implicitamente pronunciato sull'eccepito difetto di motivazione, ritenendo che, ancorché in modo succinto, il provvedimento che ha dichiarato l'inefficacia della
SCIA fosse motivato.
4.1.2. Venendo al merito del vizio denunciato – come detto oggetto di tutte e tre le doglianze - si osserva che, come condivisibilmente ritenuto dal primo giudice, il provvedimento dà sufficiente contezza delle ragioni che hanno indotto l'amministrazione a ritenere inefficace la SCIA.
Esso prende infatti spunto dall'originaria ordinanza di demolizione, poi fatta rivivere, la quale a sua volta si fondava su di un accertamento dei Carabinieri della Tenenza di
Pagani, rilevando come la stessa fosse stata motivata in base alla constatazione che, senza titolo edilizio, erano state realizzate nuove volumetrie, su di un'area plurivincolata, ossia esposta a rischio frane, qualificate quale zona territoriale 1B e sottoposta a vincolo paesistico e di tutela silvo-pastorale.
4.1.3. Dette circostanze, come poc'anzi rilevato, risultano peraltro vere e comprovate in atti.
Dunque, ancorché espresso in forma ellittica, il contenuto delle contestazioni era inequivocabilmente chiaro, e si fondava sul rilievo che, essendo necessario, in tal caso, il permesso di costruire, la mera presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'art.37 Testo Unico Edilizia, non era sufficiente per ottenere la sanatoria degli interventi.
Si può pertanto pacificamente escludere che sussistessero, nell'occorso, i lamentati vizi di carenza di motivazione e di istruttoria. N. 00367/2024 REG.RIC.
5. Anche il quarto motivo d'appello contesta al primo giudice la violazione dell'art.112 c.p.c. per mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
In questo caso il motivo che non sarebbe stato delibato dalla decisione impugnata, si individuava nella contestazione mossa al Comune di non essersi attivato per richiedere, alla competente autorità, l'autorizzazione paesaggistica, malgrado l'ente avesse rilevato l'esistenza del relativo vincolo sull'area di sedime.
Condotta che – secondo quella prospettazione – avrebbe violato il comma 2 dell'art.22 ed il comma 3 dell'art.37 del Testo Unico Edilizia che prevedono l'obbligo, a carico del Comune, di attivarsi, in questo caso, presso l'autorità preposta alla tutela del vincolo onde acquisirne il relativo parere.
5.1. Il motivo è infondato.
5.1.1. Non corrisponde al vero, innanzitutto, che il primo giudice non si sia pronunciato sulla doglianza.
Al contrario, anche in questo caso, ancorché in modo implicito, la sentenza gravata individua chiaramente nella mancanza di autorizzazione paesaggistica – che, come detto, era necessaria ratione loci – un ulteriore elemento che giustificava la declaratoria di inefficacia della SCIA.
5.1.2. D'altro canto l'obiezione è anche infondata nei suoi presupposti di merito, e cioè nella parte in cui ritiene applicabile, alla fattispecie, le previsioni di cui al comma
2 dell'art.22 e quelle di cui al comma 3 dell'art.37 del T.U. edilizia.
Al contrario, le emergenze sopra-esaminate, che dimostrano che per gli interventi era necessario il permesso di costruire, escludono che il Comune si dovesse attivare, onde richiedere il parere dell'autorità preposta alla tutela paesaggistica che comunque non era ottenibile, in via postuma, in quanto preclusa alla luce delle previsioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art.167 del d. lgs. n.42 del 2004. N. 00367/2024 REG.RIC.
6. Va disatteso anche il quinto motivo d'appello che contesta il difetto di istruttoria, rappresentando che l'amministrazione avrebbe fondato parte delle sue conclusioni, su accertamenti poco attendibili perché estratti da dati di Google Hearth.
6.1. Il motivo è innanzitutto non rilevante perché, come ammesso nella stessa doglianza, solo alcuni rilievi sono stati effettuati mediante la suddetta applicazione, al contrario la maggior parte degli elementi contestati sono emersi da accessi sul luogo, effettuati dalla Polizia giudiziaria.
Senza contare che la parte non contesta, in nessuno dei due casi, entità e tipologia degli abusi.
6.2. Ad ogni modo la doglianza è anche infondata perché quell'applicativo (rectius: i suoi risultati) a determinate condizioni può/possono essere utilizzato/i dall'amministrazione.
Com'è noto, infatti, il sistema Google Hearth, messo gratuitamente a disposizione degli utenti da Google, si fonda su di un metodo che, integrando (ed incrociando) i dati rilevati dai satelliti, con quelli contenuti nelle aerofotogrammetrie e nelle mappe geografiche disponibili on line, offre una ricognizione dello stato dei luoghi dotata di un accettabile grado di attendibilità, che, seppure non fidefacente, integra – in presenza, come nel caso di specie, di accettabili riscontri –un valido elemento di prova suscettibile di valutazione.
7. Il settimo motivo d'appello contesta che, nel caso di specie, sarebbero state violate le prerogative procedimentali, non essendo stata la declaratoria di inefficacia della
SCIA – oltre tutto emessa a distanza di molto tempo dalla richiesta - preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, né tanto meno dal preavviso di diniego.
7.1. Il motivo è infondato.
7.1.1. Innanzitutto, è dubitabile che il preavviso ex art.10 bis della L. n.241 del 1990 fosse dovuto, perché si verteva in materia di SCIA, che prevede il diverso meccanismo della tacita formazione della fattispecie, e dunque una struttura procedimentale che N. 00367/2024 REG.RIC.
non sembra compatibile con una norma, quale quella in esame, che impone di preavvisare la parte dell'imminente emanazione di un esplicito diniego, che appunto non è previsto quale atto conclusivo del procedimento.
7.1.2. In secondo luogo, e comunque, perché – per quanto si è detto poc'anzi – in questo caso l'amministrazione, piuttosto che intervenire direttamente a seguito dell'istanza in sanatoria della parte, stava esercitando l'ordinario potere di controllo edilizio sul territorio, quindi, a tutto concedere, mancavano i presupposti di attivazione dell'istituto.
7.1.3. Quanto infine alla contestata mancanza della comunicazione di avvio del procedimento si osserva che, quanto meno per equipollenza, l'appellante ha avuto più occasioni di dialogo procedimentale sulle questioni controverse che, sin dal primo ricorso giurisdizionale da lui proposto avverso l'ordinanza n.12/2021, non hanno mai mutato di oggetto.
7.1.4. In ogni caso, come condivisibilmente ritenuto dal primo giudice, le circostanze sopra-evidenziate dimostrano che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, con conseguente dequotazione della relativa doglianza, ai sensi del comma 2 dell'art.21 octies L. n.241/1990.
7.1.5. Quanto infine al lasso temporale decorso tra presentazione della SCIA in sanatoria e successiva declaratoria di inefficacia, l'eccezione è infondata alla luce di quanto statuito dalle Adunanze Plenarie nn. 8e 9 del 2017.
8. Conclusivamente questi motivi inducono al rigetto dell'appello.
Non v'è pronuncia sulle spese, mancando la costituzione della parte appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla spese. N. 00367/2024 REG.RIC.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA CO, Presidente
Angela Rotondano, Consigliere
RG UL, Consigliere, Estensore
Pietro De Berardinis, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RG UL LA CO
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 05/03/2026
N. 01746 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00367/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 367 del 2024, proposto da Immobiliare
Cannavacciuolo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia
contro
Comune di Sant'Egidio del Monte Albino, non costituito in giudizio
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la
Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 1360/2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; N. 00367/2024 REG.RIC.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il Cons. RG UL e uditi per le parti gli avvocati;
Viste le conclusioni della parte appellante come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La sentenza gravata ha rigettato il ricorso proposto dalla parte appellante per l'annullamento del provvedimento prot. n.2907 del 14 febbraio del 2023, col quale il
Comune di Sant'Egidio del Monte Albino ha comunicato l'inefficacia della SCIA in sanatoria, prot. n.9201 del 2 luglio del 2021, riemettendo l'ordinanza n.12 del 2021, con cui ha ordinato la demolizione di alcune opere realizzate alla via Esterna Chiunzi
n.2 di detto Comune, pure oggetto di gravame, su di un immobile in sua proprietà, oltre che di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti e per l'accertamento della perdurante efficacia di detta SCIA.
A supporto del gravame, la società appellante espone che:
- a seguito di segnalazione la parte appellata nel 2021 aveva adottato l'ordinanza di demolizione per opere ritenute abusive, senza valutarne l'irrilevanza urbanistica, la conformità alla disciplina di zona, nonché la loro natura meramente pertinenziale rispetto all'edificio principale, per di più applicando la più grave fra le sanzioni che aveva a disposizione, ossia quella demolitoria;
- avverso il provvedimento proponeva ricorso al TAR Salerno, ma, poiché, nelle more, essa stessa aveva depositato un'istanza di SCIA in sanatoria ai sensi dell'art.37 D.P.R. n.380 del 2001, il 2 luglio del 2021, il ricorso veniva dichiarato improcedibile;
- nel termine di trenta giorni dal deposito della SCIA, la P.A. non adottava alcun provvedimento inibitorio, sicché il titolo si è definitivamente consolidato; N. 00367/2024 REG.RIC.
- ciò nonostante, dopo quasi due anni, col ricordato provvedimento n.2907, il
Comune dichiarava l'inefficacia della suddetta SCIA, e riemetteva l'ordinanza demolitoria, senza tener conto che, in forza del regime ad essa applicabile, ai sensi dell'art.19 della L. n.241/1990 il titolo si era nel frattempo definitivamente consolidato;
- avverso questa determinazione la parte appellante ha proposto il ricorso che è stato respinto dalla sentenza impugnata.
Tanto premesso deduce i seguenti motivi di appello:
I – Error in iudicando – Violazione di legge (artt. 3 – comma 1 - lett. e.1) e lett.
e.6), 6, 10 – comma 1 e 37 del d.p.r. n. 380/2001) – Eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto - di istruttoria - Sviamento - Erroneita' - Perplessita')
II – Error in iudicando – Violazione di legge (art. 19 della l. n. 241/1990 art. 37 del d.p.r. n. 380/2001) – Violazione del giusto procedimento - Eccesso di potere
(difetto assoluto di istruttoria - del presupposto – Sviamento - Erroneita'-
Perplessita')
III – Error in iudicando – Violazione di legge (art. 39 del d.lgs. n. 104/2010 in relazione all'art. 112 c.p.c.) – Eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto
– di istruttoria - Sviamento - Erroneita' manifesta – Travisamento - Perplessita')
IV – Error in iudicando – Violazione di legge (art. 39 del d.lgs. n. 104/2010 in relazione all'art. 112 c.p.c.) – Eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto
– di istruttoria - sviamento - Erroneita' manifesta – Travisamento - Perplessita')
V – Error in iudicando – Violazione di legge (art. 39 del d.lgs. n. 104/2010 in relazione all'art. 112 c.p.c.) – Eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto
– di istruttoria - Sviamento - Erroneita' manifesta – Travisamento - Perplessita')
VI – Error in iudicando – Violazione di legge (art. 31 d.p.r. 380/2001 e 3 l. n.
241/1990 – art. 97 cost.) – Eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto – di istruttoria - Sviamento - Erroneita' manifesta – Travisamento - Perplessita'). N. 00367/2024 REG.RIC.
Inoltre, la parte riproponeva il quarto motivo di ricorso, non valutato in primo grado,
e cioè:
IV – Violazione di legge (art. 3 l. n. 241/1990 in relazione all'art. 31 del d.p.r. n.
380/2001) - Eccesso di potere (Erroneita' manifesta - Difetto assoluto del presupposto
– di istruttoria - Arbitrarieta' – Travisamento – Sviamento – Illogicita' manifesta) –
Violazione di legge (art. 31 d.p.r. 380/2001 e 3 l. n. 241/1990 – art. 97 cost.) - Eccesso di potere (difetto assoluto di istruttoria - del presupposto – Arbitrarieta' - Sviamento).
2. Benché fosse stato ritualmente citato, il Comune di Sant'Egidio di Monte Albino non si è costituito in giudizio.
DIRITTO
3. Il primo motivo d'appello contesta alla sentenza impugnata di avere classificato le opere contestate quali interventi di nuova costruzione, e che, conseguentemente, errando, ne ha escluso l'assentibilità tramite la SCIA in sanatoria che era stata depositata in pendenza del primo processo, ossia di quello promosso per l'annullamento dell'ordinanza di demolizione n. 9201 del 2021.
Dopo averli descritti - creazione di una tettoia all'ultimo piano dell'edificio e realizzazione di una vasca all'aperto, di ridotte dimensioni - la parte appellante sostiene che i suddetti interventi, non comportando aumenti né di superficie né di volumi, sarebbero riconducibili al genus degli interventi pertinenziali minimi di cui all'art.3, comma 1 lett. e 6) D.P.R. n.380 del 2001. Come tali erano assoggettati a
SCIA per la loro realizzazione in via ordinaria, e dunque dovevano considerarsi altresì sanabili ex post, ai sensi dell'art.37 del Testo unico dell'Edilizia.
E poiché – aggiunge la doglianza in esame - dal momento della presentazione della richiesta di sanatoria (2 luglio 2021) a quello di adozione del provvedimento n.2907 del 14 febbraio 2023, che dichiarava l'inefficacia della SCIA, erano ampiamente decorsi i trenta giorni per l'esercizio del potere inibitorio, questo secondo N. 00367/2024 REG.RIC.
provvedimento dovrebbe essere considerato tamquam non esset, stante il definitivo consolidamento degli effetti prodotti dalla segnalazione certificata.
In ogni caso, essendo, ai sensi dell'art.2 del d.P.R. n.31 del 2017 ricompresi nell'Allegato A del D.P.R. quegli interventi non sono neppure soggetti ad autorizzazione paesaggistica, di tal che, anche sotto questo profilo, gli atti impugnati sarebbero illegittimi.
Le doglianze di cui al primo motivo, sono più analiticamente riproposte nel secondo motivo d'appello. In esso la parte appellante si sofferma sulla contraddittorietà del successivo comportamento tenuto dall'amministrazione, che, malgrado non avesse esercitato tempestivamente il potere inibitorio di cui all'art.19 comma 3 della l. n.241 del 1990, aveva ciò nonostante ritenuto di poter dichiarare l'inefficacia del titolo acquisito per silentium, facendo indebitamente rivivere l'originaria ordinanza di demolizione, in realtà già irrefragabilmente caducata dalla sopravvenuta sanatoria.
3.1. I motivi sono entrambi infondati.
3.1.1. Le opere contestate, per come si desume dall'ordinanza di demolizione impugnata, che a sua volta si basa su di una segnalazione di notizia di reato dei CC di
Pagani, consistono in « un piano in sopraelevazione sul terrazzo del primo livello, dove l'intera area è stata coperta con una struttura a telaio in legno e metallo, coperta in pannello di legno e pannelli di lamiera, chiusa su tutto il perimetro con infissi e vetrate (restano aperte parti sul lato retrostante verso la parete rocciosa), avente dimensioni di m (8,10 x 13,50) + (11,25 x 16,00) + (6,80 x 4,40) + (1,50 x 5,30), per una superficie totale di circa mq 327,00»; b) una «piscina di circa m 7,00 x 3,50 rilevata mediante sistema satellitare Google Earth».
3.1.2. In entrambi i casi si tratta di interventi che hanno realizzato superfici utili, che comportano un aumento del carico urbanistico, ed un impatto ambientale sul paesaggio circostante, in area di tutela silvo-pastorale, paesaggisticamente vincolata. N. 00367/2024 REG.RIC.
3.1.3. La piscina – indicata quale vasca, con funzioni non meglio individuate dalle doglianze in esame – presenta significative dimensioni (superiori a 21 mq. totali), costituisce un innesto evidentemente finalizzato a potenziare l'uso abitativo-ricreativo del cespite, ossia antropico, e non produce alcun potenziamento funzionale, in termini di efficienza tecnologica e/o architettonica, al manufatto. Dunque non vi è alcun elemento che consenta di qualificarla quale pertinenza, anche considerando che la nozione di pertinenza urbanistica differisce da quella civilistica (Consiglio di Stato sez. II, 8 luglio 2025, n. 5911.).
Peraltro, per costante giurisprudenza di questo plesso giurisdizionale, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, per la realizzazione delle piscine occorre il permesso di costruire (cfr. ex multis Consiglio di Stato sez. VI, 2 maggio 2025, n. 3731).
3.1.4. Anche l'intervento di superfetazione, realizzato all'ultimo piano del fabbricato, ha creato nuove superfici, e, considerato che è chiuso su tre lati, ha indubbiamente prodotto anche nuovi volumi.
3.1.4.1. Aggiungasi che la sua struttura, i materiali coi quali esso è stato realizzato – ossia vetrate ed infissi in metallo, con copertura in legno – e la sua superficie totale circa 327 metri quadri – oltre ad aver prodotto il mutamento della sagoma del fabbricato al quale accede - consentono di configurarlo quale organismo edilizio nuovo ed autonomo, da un punto di vista urbanistico; e come corpo di fabbrica, lo individuano quale elemento stabile, e non precario, dal punto di vista statico- strutturale.
3.1.4.2. Quanto precede esclude evidentemente anche in questo caso che si possa qualificare detto intervento come pertinenziale; tanto meno gli elementi evidenziati consentono di classificarlo quale semplice “tettoia”, proprio perché aggiungendo superficie utile, l'impianto ha aumentato il complessivo carico urbanistico dell'immobile, producendo, sia come singolo innesto, sia nei mutamenti che ha prodotto sull'originario bene, un non irrilevante impatto sul contesto- ambientale N. 00367/2024 REG.RIC.
paesaggistico circostante. Cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 28 marzo 2025, n. 2603: “È necessario il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di una tettoia che, per le proprie caratteristiche intrinseche, per le modalità di costruzione, funzioni e impatto derivante dalla non temporaneità dell'intervento, comporti una trasformazione sostanziale del territorio”
3.1.4.3. D'altronde, a proposito della pretesa natura pertinenziale dell'opera, in questo caso vale sottolineare, a maggior ragione che nel precedente, la differenza concettuale che esiste tra la nozione di pertinenza civilistica, e quella, solo omonima, declinabile in materia urbanistica. Invero per il ricorrere di quest'ultima fattispecie non basta che il bene aggiunto acceda al pre-esistente, né tanto meno è sufficiente la destinazione funzionale che il proprietario imprima sul secondo bene, mettendolo a servizio del primo cfr. : Consiglio di Stato sez. II, 8 luglio 2025, n. 5911 “Il concetto di pertinenza urbanistica è più ristretto rispetto a quello di pertinenza civilistica, ed è applicabile solo ad opere di modesta entità, accessorie ad un'opera principale, e non anche a quelle che, per dimensioni e finalità, siano connotate da una propria autonomia funzionale e da un autonomo valore di mercato,” al contrario la pertinenza urbanistica
è nozione piuttosto riferibile ad interventi dimensionati, ossia di modesta entità, finalizzati ad apportare miglioramenti tecnologici all'immobile, in prospettiva oggettiva, a condizione che non ne alterino le caratteristiche architettoniche e/o che non incidano sugli standard urbanistici, alterandoli. Cfr. ibidem “Non può qualificarsi come “pertinenza urbanistica” un manufatto che sia autonomo sotto il profilo funzionale rispetto all'edificio principale e che sia dotato di propria rilevanza volumetrica o suscettibile di generare un incremento del carico urbanistico. La pertinenza, infatti, presuppone un oggettivo e durevole nesso di servizio con l'opera principale, una dimensione modesta, nonché l'assenza di autonomia economico- funzionale e di un valore di mercato autonomo. Pertanto, opere come le piscine, N. 00367/2024 REG.RIC.
comportando trasformazione durevole del territorio, non possono considerarsi pertinenze urbanistiche e richiedono il rilascio del permesso di costruire”.
3.1.4.4. Di conseguenza l'intervento sul terrazzo parimenti richiedeva necessariamente il permesso di costruire, e non era suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art.37 del D.P.R. n.380 del 2001, anche in ragione dei vincoli insistenti sull'area, che peraltro precludevano, ai sensi del comma 5 dell'art.167 del d. lgs. n.42 del 2004, il rilascio postumo dell'autorizzazione paesaggistica.
3.2. In entrambi i casi, tanto premesso, non può esservi dubbio sul fatto che essi rientrassero tra gli interventi di nuova costruzione, di cui alla lett. a) dell'art.10 del d.P.R. n.380 del 2001, - o, a tutto concedere, considerando che si tratta di interventi, almeno il primo, che hanno inciso su di un pre-esistente fabbricato – fermo che giammai potrebbero qualificarsi come manutentivi, al più rientrerebbero tra le ristrutturazioni, ex lett. c) del medesimo primo comma art.10 citato, che pure esige, per la loro realizzazione, il permesso di costruire.
3.3. Come tali, escluso che essi rientrino nell'elenco di cui all'allegato A dell'art.2 del d.P.R. n.31 del 2017, tampoco erano esonerati dalla necessità di acquisire, per la loro realizzazione, il parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, con conseguente dequotazione del sub-motivo al primo motivo d'appello.
3.4. Quanto alla censura mossa al primo giudice – ribadita con maggiore analiticità del secondo motivo d'appello - di aver omesso di considerare l'intervenuto consolidamento degli effetti della SCIA in sanatoria presentata dalla parte il 2 luglio del 2021, ritiene il Collegio che se è vero che detto effetto si crea a vantaggio dell'interessato, solo allorquando il ricorso allo strumento della segnalazione sia avvenuto nel rispetto di quanto prevede il comma 3 dell'art.19 della L. n.241 del 1990,
è anche vero che, nel caso cd. di SCIA edilizia, quest'ultima disposizione va necessariamente raccordata con le previsioni contenute nell'art.22, in particolare il comma 1, del d.P.R. n.380 del 2001. N. 00367/2024 REG.RIC.
3.4.1. La suddetta interpretazione è l'unica ammessa perché è coerente con la natura di attività liberalizzate che si attribuisce a quelle per le quali è ammessa la SCIA.
Invero escludendo che, in questo caso, il comma 3 dell'art.19 della L. n.241/1990 e l'art. 22 comma 1 del d.P.R. n.380 del 2001 si debbano reciprocamente integrare (per meglio dire, non considerando il secondo quale limite esegetico del primo), si giungerebbe all'impropria conclusione che, attraverso un procedimento semplificato, il legislatore abbia inteso includere fra le attività edilizie liberalizzate, così contraddicendo se stesso, quelle per la cui realizzazione ritiene necessario un permesso di costruire. E cioè un provvedimento ampliativo discrezionale che non presuppone affatto, e mal si concilia, con l'idea che l'attività che ne è oggetto sia invece liberalizzata.
3.4.2. In altre parole, sarebbe del tutto illogico ritenere che il legislatore, dopo avere in dettaglio, all'art. 22 del d.P:R. n.380 del 2001, contemplato i casi in cui la segnalazione certificata – producendo l'effetto di consolidamento disciplinato dal comma 3 dell'art.19 L. 241/90 – può sostituire il permesso di costruire, e, di converso, escludendo implicitamente, negli altri, la possibilità di una medesima equivalenza, intende consentire al privato di aggirare le suddette previsioni, con tutta evidenza inderogabili, ricorrendo ad un meccanismo semplificato, per di più basato sull'autoqualificazione dell'intervento da parte dello stesso interessato.
3.4.3. In definitiva si deve ritenere che il comma 3 dell'art.19 della L. 241 del 1990, allorquando impone all'amministrazione di esercitare il potere inibitorio sulla SCIA, entro i successivi sessanta giorni, in caso di “accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1 dello stesso articolo”, contenga, su questo punto, un rinvio specifico, ossia stricto iure, a quest'ultima disposizione, e non richiami invece i diversi requisiti e presupposti disciplinati dal Testo Unico dell'edilizia, con le disposizioni sopra-indicate. N. 00367/2024 REG.RIC.
Questo significa che rispetto a questi ultimi - rectius in caso di loro carenza - l'ente locale rimane titolare del proprio ordinario potere di controllo e vigilanza sul territorio, con le tradizionali caratteristiche di continuità, e soprattutto di inesauribilità che lo connotano. E che, esercitandolo, può intervenire anche in tempi successivi allo spirare del termine di cui al comma 3 art.19 della legge sul procedimento amministrativo.
3.4.4. E quanto precede deve, a maggior ragione, valere nel caso di specie, dove non si verte in materia di SCIA che precede l'intervento edilizio, ma di SCIA che segue, con intento sanante, un intervento abusivo.
Ed ognun vede che, in siffatto caso, sarebbe ancor più improprio consentire a siffatta tipologia di SCIA di produrre effetti definitivi, allo scadere dei sessanta giorni, dal momento che ciò si risolverebbe in un'inammissibile sanatoria, per silentium, di qualunque tipologia di abuso, a prescindere dal titolo che era in astratto esigibile, per la sua realizzazione e, quindi dall'entità e dimensioni di esso.
3.4.5. Cfr. in questo senso anche Consiglio di Stato Sezione VI n.5600 del 28 luglio del 2021 secondo cui il comma 3 dell'art.19 della L. n.241 del 1990 “… omissis…. non può trovare applicazione soltanto quando l'oggetto della segnalazione
(all'epoca, denuncia di inizio attività) sia una opera che necessita di un permesso di costruire e che, pertanto, esuli in modo evidente dal perimetro applicativo degli interventi ammissibili con la scia.”
4. Il sesto motivo d'appello contesta alla sentenza gravata di avere violato il principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato di cui all'art.112 c.p.c. . Segnatamente, la parte appellante sottolinea che, benché avesse sollevato, avverso il provvedimento impugnato, il vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione, il primo giudice avrebbe del tutto ignorato la suddetta eccezione non pronunciandosi su di essa.
Poiché anche il sesto motivo d'appello, così come il quarto motivo di ricorso di primo grado riproposto in questa sede, contestano, da prospettive solo parzialmente diverse, N. 00367/2024 REG.RIC.
la carenza di motivazione (e di istruttoria) che affliggerebbe il provvedimento impugnato, le tre eccezioni possono essere valutate unitariamente.
4.1.I motivi sono infondati.
4.1.1. Quanto specificamente al primo, come ammesso dalla stessa doglianza, il primo giudice si è implicitamente pronunciato sull'eccepito difetto di motivazione, ritenendo che, ancorché in modo succinto, il provvedimento che ha dichiarato l'inefficacia della
SCIA fosse motivato.
4.1.2. Venendo al merito del vizio denunciato – come detto oggetto di tutte e tre le doglianze - si osserva che, come condivisibilmente ritenuto dal primo giudice, il provvedimento dà sufficiente contezza delle ragioni che hanno indotto l'amministrazione a ritenere inefficace la SCIA.
Esso prende infatti spunto dall'originaria ordinanza di demolizione, poi fatta rivivere, la quale a sua volta si fondava su di un accertamento dei Carabinieri della Tenenza di
Pagani, rilevando come la stessa fosse stata motivata in base alla constatazione che, senza titolo edilizio, erano state realizzate nuove volumetrie, su di un'area plurivincolata, ossia esposta a rischio frane, qualificate quale zona territoriale 1B e sottoposta a vincolo paesistico e di tutela silvo-pastorale.
4.1.3. Dette circostanze, come poc'anzi rilevato, risultano peraltro vere e comprovate in atti.
Dunque, ancorché espresso in forma ellittica, il contenuto delle contestazioni era inequivocabilmente chiaro, e si fondava sul rilievo che, essendo necessario, in tal caso, il permesso di costruire, la mera presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'art.37 Testo Unico Edilizia, non era sufficiente per ottenere la sanatoria degli interventi.
Si può pertanto pacificamente escludere che sussistessero, nell'occorso, i lamentati vizi di carenza di motivazione e di istruttoria. N. 00367/2024 REG.RIC.
5. Anche il quarto motivo d'appello contesta al primo giudice la violazione dell'art.112 c.p.c. per mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
In questo caso il motivo che non sarebbe stato delibato dalla decisione impugnata, si individuava nella contestazione mossa al Comune di non essersi attivato per richiedere, alla competente autorità, l'autorizzazione paesaggistica, malgrado l'ente avesse rilevato l'esistenza del relativo vincolo sull'area di sedime.
Condotta che – secondo quella prospettazione – avrebbe violato il comma 2 dell'art.22 ed il comma 3 dell'art.37 del Testo Unico Edilizia che prevedono l'obbligo, a carico del Comune, di attivarsi, in questo caso, presso l'autorità preposta alla tutela del vincolo onde acquisirne il relativo parere.
5.1. Il motivo è infondato.
5.1.1. Non corrisponde al vero, innanzitutto, che il primo giudice non si sia pronunciato sulla doglianza.
Al contrario, anche in questo caso, ancorché in modo implicito, la sentenza gravata individua chiaramente nella mancanza di autorizzazione paesaggistica – che, come detto, era necessaria ratione loci – un ulteriore elemento che giustificava la declaratoria di inefficacia della SCIA.
5.1.2. D'altro canto l'obiezione è anche infondata nei suoi presupposti di merito, e cioè nella parte in cui ritiene applicabile, alla fattispecie, le previsioni di cui al comma
2 dell'art.22 e quelle di cui al comma 3 dell'art.37 del T.U. edilizia.
Al contrario, le emergenze sopra-esaminate, che dimostrano che per gli interventi era necessario il permesso di costruire, escludono che il Comune si dovesse attivare, onde richiedere il parere dell'autorità preposta alla tutela paesaggistica che comunque non era ottenibile, in via postuma, in quanto preclusa alla luce delle previsioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art.167 del d. lgs. n.42 del 2004. N. 00367/2024 REG.RIC.
6. Va disatteso anche il quinto motivo d'appello che contesta il difetto di istruttoria, rappresentando che l'amministrazione avrebbe fondato parte delle sue conclusioni, su accertamenti poco attendibili perché estratti da dati di Google Hearth.
6.1. Il motivo è innanzitutto non rilevante perché, come ammesso nella stessa doglianza, solo alcuni rilievi sono stati effettuati mediante la suddetta applicazione, al contrario la maggior parte degli elementi contestati sono emersi da accessi sul luogo, effettuati dalla Polizia giudiziaria.
Senza contare che la parte non contesta, in nessuno dei due casi, entità e tipologia degli abusi.
6.2. Ad ogni modo la doglianza è anche infondata perché quell'applicativo (rectius: i suoi risultati) a determinate condizioni può/possono essere utilizzato/i dall'amministrazione.
Com'è noto, infatti, il sistema Google Hearth, messo gratuitamente a disposizione degli utenti da Google, si fonda su di un metodo che, integrando (ed incrociando) i dati rilevati dai satelliti, con quelli contenuti nelle aerofotogrammetrie e nelle mappe geografiche disponibili on line, offre una ricognizione dello stato dei luoghi dotata di un accettabile grado di attendibilità, che, seppure non fidefacente, integra – in presenza, come nel caso di specie, di accettabili riscontri –un valido elemento di prova suscettibile di valutazione.
7. Il settimo motivo d'appello contesta che, nel caso di specie, sarebbero state violate le prerogative procedimentali, non essendo stata la declaratoria di inefficacia della
SCIA – oltre tutto emessa a distanza di molto tempo dalla richiesta - preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, né tanto meno dal preavviso di diniego.
7.1. Il motivo è infondato.
7.1.1. Innanzitutto, è dubitabile che il preavviso ex art.10 bis della L. n.241 del 1990 fosse dovuto, perché si verteva in materia di SCIA, che prevede il diverso meccanismo della tacita formazione della fattispecie, e dunque una struttura procedimentale che N. 00367/2024 REG.RIC.
non sembra compatibile con una norma, quale quella in esame, che impone di preavvisare la parte dell'imminente emanazione di un esplicito diniego, che appunto non è previsto quale atto conclusivo del procedimento.
7.1.2. In secondo luogo, e comunque, perché – per quanto si è detto poc'anzi – in questo caso l'amministrazione, piuttosto che intervenire direttamente a seguito dell'istanza in sanatoria della parte, stava esercitando l'ordinario potere di controllo edilizio sul territorio, quindi, a tutto concedere, mancavano i presupposti di attivazione dell'istituto.
7.1.3. Quanto infine alla contestata mancanza della comunicazione di avvio del procedimento si osserva che, quanto meno per equipollenza, l'appellante ha avuto più occasioni di dialogo procedimentale sulle questioni controverse che, sin dal primo ricorso giurisdizionale da lui proposto avverso l'ordinanza n.12/2021, non hanno mai mutato di oggetto.
7.1.4. In ogni caso, come condivisibilmente ritenuto dal primo giudice, le circostanze sopra-evidenziate dimostrano che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, con conseguente dequotazione della relativa doglianza, ai sensi del comma 2 dell'art.21 octies L. n.241/1990.
7.1.5. Quanto infine al lasso temporale decorso tra presentazione della SCIA in sanatoria e successiva declaratoria di inefficacia, l'eccezione è infondata alla luce di quanto statuito dalle Adunanze Plenarie nn. 8e 9 del 2017.
8. Conclusivamente questi motivi inducono al rigetto dell'appello.
Non v'è pronuncia sulle spese, mancando la costituzione della parte appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla spese. N. 00367/2024 REG.RIC.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA CO, Presidente
Angela Rotondano, Consigliere
RG UL, Consigliere, Estensore
Pietro De Berardinis, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RG UL LA CO
IL SEGRETARIO