Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 05/03/2026, n. 1746
CS
Rigetto
Sentenza 5 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Qualificazione delle opere come interventi pertinenziali minimi

    La Corte ritiene che le opere, per dimensioni e finalità, non possano qualificarsi come pertinenze urbanistiche, ma come interventi di nuova costruzione o ristrutturazione che richiedono permesso di costruire. La piscina, in particolare, ha dimensioni significative e potenzia l'uso abitativo-ricreativo, mentre la tettoia ha creato nuove superfici e volumi, mutando la sagoma del fabbricato e incidendo sul contesto paesaggistico.

  • Rigettato
    Consolidamento della SCIA per decorso dei termini per l'esercizio del potere inibitorio

    La Corte afferma che, nel caso di SCIA edilizia, la disposizione sul consolidamento per decorso dei termini (art. 19, comma 3, L. n. 241/1990) deve essere coordinata con le previsioni del D.P.R. n. 380/2001. Poiché le opere richiedevano permesso di costruire, la SCIA non poteva sostituirlo e l'amministrazione conserva il potere di controllo e vigilanza anche oltre i termini previsti. Ciò vale a maggior ragione per una SCIA in sanatoria di un abuso.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria

    La Corte ritiene che il provvedimento sia sufficientemente motivato, in quanto fondato sull'ordinanza di demolizione originaria che, a sua volta, si basava su accertamenti relativi alla necessità del permesso di costruire, alla realizzazione di nuove volumetrie e ai vincoli sull'area. Le contestazioni erano quindi chiare e fondate sulla non sanabilità tramite SCIA.

  • Rigettato
    Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.) per mancata valutazione del vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione

    La Corte ritiene che il giudice di primo grado si sia implicitamente pronunciato sul difetto di motivazione, ritenendo il provvedimento adeguatamente motivato. Inoltre, nel merito, la motivazione del provvedimento è ritenuta sufficiente.

  • Rigettato
    Mancata attivazione del Comune per l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica

    La Corte ritiene che, poiché gli interventi richiedevano permesso di costruire, il Comune non doveva attivarsi per richiedere il parere paesaggistico, soprattutto in considerazione dell'impossibilità di ottenere un'autorizzazione postuma. La mancanza di tale autorizzazione è vista come ulteriore elemento che giustifica l'inefficacia della SCIA.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria basato su dati di Google Earth

    La Corte ritiene il motivo irrilevante poiché la maggior parte degli accertamenti deriva da accessi della Polizia giudiziaria e la parte non contesta l'entità degli abusi. Inoltre, i dati di Google Earth, se integrati con altri riscontri, possono costituire un valido elemento di prova.

  • Rigettato
    Violazione delle prerogative procedimentali: mancata comunicazione di avvio del procedimento e preavviso di diniego

    La Corte ritiene che il preavviso di diniego non fosse dovuto per la natura della SCIA e che, in ogni caso, l'amministrazione stesse esercitando il potere di controllo edilizio. La comunicazione di avvio del procedimento è considerata sostituita dal dialogo procedimentale avvenuto nel corso del giudizio e, comunque, il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, applicando l'art. 21-octies L. n. 241/1990. Il ritardo nella declaratoria di inefficacia è giustificato dalla giurisprudenza delle Adunanze Plenarie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 05/03/2026, n. 1746
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1746
    Data del deposito : 5 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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