TRIB
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/11/2025, n. 5423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5423 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott.ssa ON Di SU Presidente dott. Venera Condorelli Giudice dott. TT RO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 11348/2024 R.G. promossa da:
, n. a CATANIA (CT) il 03/12/1995 (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappr. e dif. dall' avv. PARISI MARIA ELENA, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti. ricorrente contro n. a CATANIA (CT) il 29/12/1989 (C.F.: Controparte_1
); C.F._2
resistente/contumace
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'udienza del 13/10/2025 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 473-bis e ss. c.p.c. depositato il 31/10/2024, chiedeva Parte_1
a questo Tribunale la pronuncia sulle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore nato a [...] il [...], dalla relazione more uxorio da lei Persona_1
intrattenuta con . Controparte_1 Deduceva, in seno al ricorso, che la relazione era stata caratterizzata da un comportamento particolarmente violento e ingiurioso da parte del DO e anche dopo la fine della relazione lo stesso manteneva un atteggiamento violento dei confronti della ricorrente.
Quanto al profilo paterno, la ricorrente riferiva che - che attualmente è in stato CP_1 di detenzione - non si è mai occupato del mantenimento del minore né dell'accudimento morale dello stesso, limitandosi a sporadici incontri con il figlio, prima di essere ristretto.
Il ricorso veniva, quindi, notificato presso la casa circondariale “ di Palermo ma, Parte_2
nonostante la regolarità della notifica così per come prodotta al fascicolo telematico, il convenuto non compariva in giudizio, restando contumace.
Conseguentemente, all'udienza del 10.02.2025 il G.D. disponeva in via provvisoria l'affidamento esclusivo di alla madre, anche per le questioni di maggiore interesse, Per_1
e rinviando a un' udienza successiva per l'ascolto del minore.
in sede di ascolto, riferiva di avere una vita serena e regolare, di andare bene a Per_1 scuola e di avere un buon rapporto con la madre e con il di lei compagno. Riferiva, altresì, di avere visto una volta il padre in carcere e, sporadicamente, attraverso le video chiamate;
raccontava che quando il padre si trovava in stato di libertà, occasionalmente trascorrevano del tempo insieme recandosi al parco, e lasciava intendere il proprio risentimento per il fatto che il padre, potendo scegliere il familiare a cui indirizzare le videochiamate consentite mensilmente dalla casa circondariale, avesse preferito parlare con la sorella
( : “Papà non c'è mai stato nella mia vita;
sono andato a trovarlo in carcere, l'ultima Tes_1 volta a dicembre di quest'anno, ma ho smesso di andarci perché lui non c'è mai stato per me. Da quando non ci vado più mi ha fatto solo una volta la videochiamata perché lui preferisce farla a sua sorella. Prima che andasse in carcere ci vedevamo, andavamo al parco.”).
Quindi, in data 13.10.2025, il procuratore di parte ricorrente precisava le conclusioni chiedendo la decisione della causa e, contestualmente, il G.D. rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
Il P.M. nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di il quale, seppur Controparte_1 regolarmente citato, non si costituiva in giudizio. Ciò posto, ricorrono i presupposti per l'accoglimento della domanda di affido esclusivo c.d. raddorzato del minore alla madre , con Persona_1 Parte_1 collocamento presso la stessa, e ciò quale conseguenza delle inadempienze del CP_1
agli obblighi di assistenza, educazione, economica e morale;
sebbene il legislatore mostra di privilegiare con l'art 337-ter c.c. l'affidamento condiviso (regime che assicura che il minore mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, istruzione e assistenza morale da entrambi), con l'art. 337 quater c.c. ha inteso demandare al giudice la possibilità di disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori ad uno solo dei genitori qualora ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse della prole.
Nel caso di specie ricorre il “Contrario interesse” alla luce del provato mancato adempimento da parte del resistente degli obblighi di assistenza morale e materiale, per come riferito anche da in udienza in sede di ascolto, il quale ha riferito di una Per_1 assenza del padre nella sua vita. In questo senso, del resto, è la giurisprudenza, per cui
“l'affido condiviso risulta pregiudizievole per l'interesse del minore, nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere
l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (Cass., .
17.12.2009, n. 26587).
Pertanto il conclamato e perdurante disinteresse del per il figlio e lo CP_1 Per_1
stato di detenzione che lo rendono di fatto inaccessibile per le comunicazioni e le urgenze relative al minore, giustificano l'attribuzione alla madre dell'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale anche con riferimento all'adozione delle decisioni di maggiore interesse per il figlio e relative alla salute, all'istruzione, all'educazione e alla scelta della residenza abituale, e ciò conformemente all'art. 337 quater, comma 3, c.c., dovendosi assicurare per il minore un centro decisionale stabile e tempestivo.
Quanto agli incontri, in ragione dello stato di detenzione e dell'età del minore, alle soglie dell'adolescenza, si ritiene che questi vadano rimessi al libero gradimento dello stesso. Quanto alle statuizioni d'ordine economico, la ricorrente percepisce sussidi sociali legati al reddito ed alla condizione economica precaria, mentre il padre è attualmente detenuto in carcere.
In ragione, quindi, delle capacità economico, reddituali e lavorative di entrambi i genitori, questo collegio ritiene congrua la somma di € 200,00 per il mantenimento ordinario di a carico del padre, da versare alla madre ogni 5 del mese, rivalutabile secondo gli Per_1 indici ISTAT, oltre le spese straordinarie nella misura del 50%, dando atto che l'assegno unico sarà interamente percepito dalla madre come per legge in ragione del regime di affidamento.
Spese dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 11348/2024
R.G., così statuisce:
DISPONE l'affidamento esclusivo del minore alla madre, con Persona_1 collocamento presso la stessa, e con facoltà di adottare le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore, relative alla salute, all'istruzione, all'educazione e alla scelta della residenza abituale.
REGOLA il diritto di visita del padre come in parte motiva. di versare ad un assegno di 200,00 mensili per Parte_3 Parte_1
il mantenimento del figlio entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile Persona_1 annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
DICHIARA le spese irripetibili.
Così deciso in Catania il 17/10/2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice est. Il Presidente
TT RO ON Di SU
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott.ssa ON Di SU Presidente dott. Venera Condorelli Giudice dott. TT RO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 11348/2024 R.G. promossa da:
, n. a CATANIA (CT) il 03/12/1995 (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappr. e dif. dall' avv. PARISI MARIA ELENA, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti. ricorrente contro n. a CATANIA (CT) il 29/12/1989 (C.F.: Controparte_1
); C.F._2
resistente/contumace
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'udienza del 13/10/2025 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 473-bis e ss. c.p.c. depositato il 31/10/2024, chiedeva Parte_1
a questo Tribunale la pronuncia sulle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore nato a [...] il [...], dalla relazione more uxorio da lei Persona_1
intrattenuta con . Controparte_1 Deduceva, in seno al ricorso, che la relazione era stata caratterizzata da un comportamento particolarmente violento e ingiurioso da parte del DO e anche dopo la fine della relazione lo stesso manteneva un atteggiamento violento dei confronti della ricorrente.
Quanto al profilo paterno, la ricorrente riferiva che - che attualmente è in stato CP_1 di detenzione - non si è mai occupato del mantenimento del minore né dell'accudimento morale dello stesso, limitandosi a sporadici incontri con il figlio, prima di essere ristretto.
Il ricorso veniva, quindi, notificato presso la casa circondariale “ di Palermo ma, Parte_2
nonostante la regolarità della notifica così per come prodotta al fascicolo telematico, il convenuto non compariva in giudizio, restando contumace.
Conseguentemente, all'udienza del 10.02.2025 il G.D. disponeva in via provvisoria l'affidamento esclusivo di alla madre, anche per le questioni di maggiore interesse, Per_1
e rinviando a un' udienza successiva per l'ascolto del minore.
in sede di ascolto, riferiva di avere una vita serena e regolare, di andare bene a Per_1 scuola e di avere un buon rapporto con la madre e con il di lei compagno. Riferiva, altresì, di avere visto una volta il padre in carcere e, sporadicamente, attraverso le video chiamate;
raccontava che quando il padre si trovava in stato di libertà, occasionalmente trascorrevano del tempo insieme recandosi al parco, e lasciava intendere il proprio risentimento per il fatto che il padre, potendo scegliere il familiare a cui indirizzare le videochiamate consentite mensilmente dalla casa circondariale, avesse preferito parlare con la sorella
( : “Papà non c'è mai stato nella mia vita;
sono andato a trovarlo in carcere, l'ultima Tes_1 volta a dicembre di quest'anno, ma ho smesso di andarci perché lui non c'è mai stato per me. Da quando non ci vado più mi ha fatto solo una volta la videochiamata perché lui preferisce farla a sua sorella. Prima che andasse in carcere ci vedevamo, andavamo al parco.”).
Quindi, in data 13.10.2025, il procuratore di parte ricorrente precisava le conclusioni chiedendo la decisione della causa e, contestualmente, il G.D. rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
Il P.M. nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di il quale, seppur Controparte_1 regolarmente citato, non si costituiva in giudizio. Ciò posto, ricorrono i presupposti per l'accoglimento della domanda di affido esclusivo c.d. raddorzato del minore alla madre , con Persona_1 Parte_1 collocamento presso la stessa, e ciò quale conseguenza delle inadempienze del CP_1
agli obblighi di assistenza, educazione, economica e morale;
sebbene il legislatore mostra di privilegiare con l'art 337-ter c.c. l'affidamento condiviso (regime che assicura che il minore mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, istruzione e assistenza morale da entrambi), con l'art. 337 quater c.c. ha inteso demandare al giudice la possibilità di disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori ad uno solo dei genitori qualora ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse della prole.
Nel caso di specie ricorre il “Contrario interesse” alla luce del provato mancato adempimento da parte del resistente degli obblighi di assistenza morale e materiale, per come riferito anche da in udienza in sede di ascolto, il quale ha riferito di una Per_1 assenza del padre nella sua vita. In questo senso, del resto, è la giurisprudenza, per cui
“l'affido condiviso risulta pregiudizievole per l'interesse del minore, nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere
l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (Cass., .
17.12.2009, n. 26587).
Pertanto il conclamato e perdurante disinteresse del per il figlio e lo CP_1 Per_1
stato di detenzione che lo rendono di fatto inaccessibile per le comunicazioni e le urgenze relative al minore, giustificano l'attribuzione alla madre dell'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale anche con riferimento all'adozione delle decisioni di maggiore interesse per il figlio e relative alla salute, all'istruzione, all'educazione e alla scelta della residenza abituale, e ciò conformemente all'art. 337 quater, comma 3, c.c., dovendosi assicurare per il minore un centro decisionale stabile e tempestivo.
Quanto agli incontri, in ragione dello stato di detenzione e dell'età del minore, alle soglie dell'adolescenza, si ritiene che questi vadano rimessi al libero gradimento dello stesso. Quanto alle statuizioni d'ordine economico, la ricorrente percepisce sussidi sociali legati al reddito ed alla condizione economica precaria, mentre il padre è attualmente detenuto in carcere.
In ragione, quindi, delle capacità economico, reddituali e lavorative di entrambi i genitori, questo collegio ritiene congrua la somma di € 200,00 per il mantenimento ordinario di a carico del padre, da versare alla madre ogni 5 del mese, rivalutabile secondo gli Per_1 indici ISTAT, oltre le spese straordinarie nella misura del 50%, dando atto che l'assegno unico sarà interamente percepito dalla madre come per legge in ragione del regime di affidamento.
Spese dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 11348/2024
R.G., così statuisce:
DISPONE l'affidamento esclusivo del minore alla madre, con Persona_1 collocamento presso la stessa, e con facoltà di adottare le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore, relative alla salute, all'istruzione, all'educazione e alla scelta della residenza abituale.
REGOLA il diritto di visita del padre come in parte motiva. di versare ad un assegno di 200,00 mensili per Parte_3 Parte_1
il mantenimento del figlio entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile Persona_1 annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
DICHIARA le spese irripetibili.
Così deciso in Catania il 17/10/2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice est. Il Presidente
TT RO ON Di SU