Art. 8.
La norma prevista dal primo comma dell'articolo 27 della legge 26 luglio 1965, n. 965 , e' estesa agli orfani maggiorenni, ai genitori e ai collaterali.
La norma prevista dal primo comma dell'articolo 27 della legge 26 luglio 1965, n. 965 , e' estesa agli orfani maggiorenni, ai genitori e ai collaterali.