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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 10/12/2025, n. 1950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1950 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE R.G. n. 2393/2019
Il Giudice Onorario dott.ssa LA Casale all'esito dell'udienza cartolare del 10 dicembre 2025 vista la nota per la trattazione scritta depositata da che così conclude: “1) CP_1 accertata l'incompetenza per valore del Tribunale di Avellino in favore del Giudice di Pace di Avellino, per tutti i motivi esposti in narrativa, dichiarare l'invalidità e/o la nullità del D.I. n. 504/2019 con la seguente inefficacia dello stesso;
e per l'effetto nel merito: 2) dichiarare nullo e revocare il D.I. opposto per essere stato emesso da un Tribunale incompetente;
3) accertato l'inadempimento della Controparte_2
(ora liquidazione giudiziale
[...] Controparte_2
e del socio illimitatamente responsabile ), revocare il D.I.
[...] Controparte_2 opposto in quanto ottenuto per somme già corrisposte e per compensi maturati relativi a lavori non eseguiti a regola d'arte ed oggetto di contestazione tra le parti e, pertanto, non dovute;
in via riconvenzionale: 4) accertata la responsabilità per inadempimento della (ora liquidazione giudiziale Controparte_2 [...]
e del socio illimitatamente responsabile Controparte_2 CP_2
), condannare la liquidazione giudiziale
[...] Controparte_2
e del socio illimitatamente responsabile (già
[...] Controparte_2 [...]
al pagamento in favore della di € 3.000,00 Controparte_2 CP_1
a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi moratori a decorrere dal 03.07.2018 (data in cui è intervenuto l'ulteriore esborso di € 3.000,00) e fino all'effettivo soddisfo. 5) Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio con attribuzione al procuratore costituito”. vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla Liquidazione Giudiziale della e del socio illimitatamente Controparte_2 responsabile , che nel riportarsi agli atti di causa così Controparte_2 conclude:” conclude per il rigetto dell'opposizione, in quanto totalmente infondata e non provata, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna definitiva della al pagamento della somma CP_1 ingiunta, oltre interessi e rivalutazione. In via meramente gradata, qualora ritenesse fondata l'eccezione in riconvenzionale, conclude perché l'On. G.I. voglia riformare il decreto ingiuntivo per le somme ancora dovute al netto di eventuali somme a compensarsi. Condannare parte opponente al pagamento delle spese di lite.”. DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pubblicata mediante lettura virtuale alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Il Giudice Onorario Dott.ssa LA Casale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica nella persona della dott.ssa LA Casale al termine dell'udienza cartolare di discussione del giorno 10 dicembre 2025, ha pronunziato, mediante lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2393 R.G. del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto “altri contratti d'opera” e vertente
TRA
(C.F./P.IVA: ) in persona del rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Massimo
LÀ LO (C.F.: , elettivamente domiciliati come in atti CodiceFiscale_1
OPPONENTE
E
(P.IVA: in persona del Controparte_2 P.IVA_2
curatore, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti, dall'Avv. Daria Dattolo (C.F.:
), elettivamente domiciliati come in atti CodiceFiscale_2
OPPOSTA
Preliminarmente si rileva che il presente fascicolo è stato assegnato alla scrivente in data 24/01/2025, previo scardinamento dal ruolo della dott.ssa Alessia Marotta, nella fase della precisazione delle conclusioni e per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
All'odierna udienza il Giudice lette le note di trattazione scritta depositate e le conclusioni ivi formulate, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione così come previsto dagli art. 132 n.4 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli art. 45 e 53 della L. 69/2009.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha svolto opposizione CP_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 504/2019, R.G. n. 1220/2019 reso dal Tribunale di
Avellino in data 11/04/2019 con cui gli veniva ingiunto il pagamento in favore di di euro 8.714,02, oltre gli interessi, gli Controparte_2
accessori di legge e spese del monitorio, quale corrispettivo dei lavori.
L'opponente preliminarmente eccepiva l'incompetenza per valore del Tribunale di
Avellino ad emettere il decreto opposto in favore del Giudice di pace, assumendo che la incaricava la dell'esecuzione di CP_1 Controparte_2
lavori di posa in opera di materiali presso il proprio cantiere sito in Roma, alla via
Oriolo romano n.257. Dava atto che i lavori venivano parzialmente eseguiti e parte opponente provvedeva al pagamento di un primo acconto di euro 5.000,00.
Successivamente, la con comunicazione a mezzo e-mail, informava la CP_2 CP_1
del cambio del conto corrente sul quale effettuare il bonifico. In data 30/07/2018 la corrispondeva un secondo acconto di euro 5.000,00. Pertanto, secondo parte CP_1
opponente, gli acconti complessivamente versati ammontavano a euro 10.000,00, per cui l'importo residuo dovuto era pari a euro 3.714,02 e non euro 8.714,02, come sostenuto da parte opposta. L'opponente evidenziava che poiché il valore della controversia era inferiore alla soglia di competenza per valore del Tribunale, la competenza a decidere spettava al Giudice di Pace ai sensi dell'art. 7 c.p.c.
Nel merito, l'opponente deduceva che i lavori eseguiti dalla isultavano CP_2 Pt_1
parzialmente completati, e per la parte realizzata, non conformi alla diligenza professionale richiesta. In particolare, i massetti di finitura non risultavano né lisci né posti a livello, rendendo necessario procedere alla loro rimozione e alla successiva realizzazione di nuovi massetti. L'opponente era così costretto ad affidare i lavori di rifacimento ad altra impresa, la Edil Pavimentazione s.r.l., sostenendo una spesa ulteriore pari a euro 3.000,00.
La rappresentava inoltre che la Edil Pavimentazione s.r.l., ha dovuto dapprima CP_1
rimuovere i massetti e soltanto successivamente procedere alla corretta realizzazione dei nuovi massetti e alla posa in opera dei materiali e che tale attività di demolizione e rifacimento ha comportato un significativo ritardo nell'ultimazione dei lavori e la sopportazione di un'ulteriore spesa.
Chiedeva di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“in via pregiudiziale e preliminare: 1) accertata l'incompetenza per valore del
Tribunale di Avellino in favore del Giudice di Pace di Avellino, per tutti i motivi esposti in narrativa, dichiarare l'invalidità e/o la nullità del D.I. n. 504/2019 con la conseguente inefficacia dello stesso;
e per l'effetto nel merito: 2) dichiarare nullo e revocare il D.I. opposto per essere stato emesso da un Tribunale incompetente;
3) accertato l'inadempimento della revocare il D.I. Controparte_2
opposto in quanto ottenuto per somme già corrisposte e per compensi maturati relativi a lavori non eseguiti a regola d'arte ed oggetto di contestazione tra le parti e, pertanto, non dovute;
In via riconvenzionale:
4) accertata la responsabilità per inadempimento della Controparte_2
condannare la stessa al pagamento in favore della di € 3.000,00 a
[...] CP_1
titolo di risarcimento del danno, oltre interessi moratori a decorrere dal 03.07.2018
(data in cui è avvenuto l'ulteriore esborso di € 3.000,00) e fino all'effettivo soddisfo.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio con attribuzione al procuratore costituito”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva la Controparte_2
in via preliminare eccepiva l'improcedibilità della domanda attorea per il mancato esperimento della negoziazione assistita.
Eccepiva altresì la tardività della denunzia dei vizi ai sensi dell'art. 1667 c.c., sostenendo che l'opponente avrebbe contestato le difformità soltanto dopo un anno e mezzo dalla consegna dei lavori. Rilevava, inoltre, che la non avrebbe mai formulato alcuna richiesta volta ad CP_1
ottenere la sistemazione o il completamento delle opere eseguite e che l'opposta ha eseguito i lavori con la diligenza professionale richiesta, a regola d'arte, negando qualsiasi inadempimento imputatogli.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 648 c.p.c., o, quanto meno, la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente all'importo non contestato di € 3.714,02;
-dichiarare la improcedibilità della domanda riconvenzionale di parte opponente per non aver esperito preliminarmente il procedimento di negoziazione assistita, e per gli effetti, adottare all'uopo ogni opportuno e necessario provvedimento di rito;
-rigettare, per le argomentazioni esposte, l'avversa eccezione di incompetenza per valore del Tribunale che ha emesso il decreto ingiuntivo;
-dichiarare l'incompetenza per valore del Tribunale adito relativamente alla domanda riconvenzionale proposta da parte opponente, in quanto di competenza del Giudice di
Pace; nel merito, rigettare, per le argomentazioni esposte, l'avversa opposizione e l'avversa domanda riconvenzionale, e confermare il decreto ingiuntivo opposto ed, in subordine, accertare il credito della per come risultante Controparte_2
all'esito del giudizio, e, per gli effetti, condannare la al pagamento di quanto CP_1
dovuto in favore della Controparte_2
-accertare e determinare che la è decaduta per aver sollevato la denuncia di CP_1
vizi in ritardo e ben oltre il termine ex art. 1667 c.c.;
-accertare e dichiarare l'infondatezza dei vizi e dei danni per le argomentazioni esposte in atti;
-accertare e determinare l'esatto ammontare del danno lamentato dalla e, CP_1
all'esito, operare la compensazione dei crediti;
-condannare parte opponente al pagamento, delle spese e competenze di lite, IVA e CAP come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”.
Alla prima udienza di comparizione del 13/01/2020, il precedente giudicante rigettava l'eccezione di incompetenza per valore e di improcedibilità, denegava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e concedeva i termini ex art. 183 VI° comma c.p.c..
All'esito del deposito delle memorie istruttorie, dichiarata inammissibile l'istanza ex art. 210 c.p.c., veniva ammessa ed espletata prova testimoniale.
Nelle more del giudizio interveniva il fallimento della CP_2 Controparte_2
con sentenza n. 15/2023 del 2/05/2023 e il presente giudizio veniva interrotto.
[...]
Riassunto il procedimento su istanza dell'opponente nei confronti della
[...]
in persona del curatore , all'udienza Controparte_2 Persona_1
del 30/10/2024, dopo vari rinvii, la causa veniva rinviata all'odierna udienza per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
DIRITTO
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di parte opponente circa la incompetenza per valore del Tribunale adito, tempestivamente sollevato nell'atto di opposizione e coltivata nei successivi atti e richieste. A tal proposito va rilevato che il principio di cui all'art. 10 c.p.c., secondo cui il valore della causa è determinato dalla somma indicata nella domanda, è consacrato all'interno dell'art. 14 c.p.c. in base al quale nelle cause relative a somme di danaro o a beni mobili, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore. Pertanto, poiché il decreto ingiuntivo opposto reca un credito pari a € 8.714,02, la controversa risulta correttamente incardinata dinanzi al Tribunale competente. Inoltre si evidenzia che nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'accertamento può riguardare anche un eventuale minor importo dovuto.
Ancora in via preliminare, l'eccezione sollevata dall'opposto per il mancato esperimento della negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 D.L 132/2014 da parte dell'opponente è infondata e deve essere rigettata, atteso che l'obbligo di previo esperimento della negoziazione assistita opera esclusivamente nei casi tassativamente previsti dalla normativa, tra i quali non rientra la presente fattispecie.
Passando ad esaminare il merito della controversia, la domanda attorea è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di quanto si motiva.
Va evidenziato che ai fini della decisione saranno utilizzati nei limiti della effettiva rilevanza tutti i documenti prodotti dalle parti costituite e, segnatamente, sia quelli depositati dalla attrice sia quelli prodotti dalla convenuta unitamente al fascicolo monitorio.
Osserva il Tribunale che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente e, qualora il credito risulti accertato nella sua stessa esistenza nonché nel suo ammontare, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla regolarità, sufficienza, validità degli elementi probatori che addussero all'emanazione dell'ingiunzione. Instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass.
6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi il diritto del preteso creditore formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza-ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass.
20613/11).
Detto ciò, dimostrato e incontestato sulla base dei rispettivi atti delle parti in causa il rapporto contrattuale tra le stesse occorre verificare se sussiste la pretesa creditoria.
Ai sensi dell'art. 2222 cc., il contratto d'opera è il contratto col quale una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo, un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente
Esso ha in comune con l'appalto l'obbligo verso il committente di compiere dietro corrispettivo un'opera o un servizio senza vincolo di subordinazione e con assunzione del rischio da parte di chi esegue, differenziandosene invece per il fatto che l'opera o il servizio vengano compiuti con lavoro prevalentemente proprio dell'obbligato, con l'eventuale aiuto dei propri familiari o di pochi collaboratori e pertanto sotto un aspetto quantitativo piuttosto che qualitativo.
Pertanto, l'appaltatore, o il prestatore d'opera ex art. 2222 c.c. , che agisce con azione di esatto adempimento per il pagamento del corrispettivo derivante dall'esecuzione dell'opera commissionata è specificamente onerato, in base ai principi che regolano la distribuzione degli oneri probatori ex art. 2697 c.c. a provare la fonte del suo diritto
(ossia, l'avvenuta conclusione con la controparte di un contratto avente un determinato oggetto), nonché di avere integralmente eseguito l'opera stessa, qualora la parte committente ne eccepisca il mancato completamento. Spesso, specie quando l'opera si presenta di considerevole entità, l'onere della prova del titolo è assolta attraverso la produzione del contratto scritto tra le parti e dei relativi allegati volti ad individuarne lo specifico oggetto (costituiti da elaborati grafici e capitolati ovvero, per le opere meno complesse, anche solo dai computi metrici estimativi utilizzati in sede di trattativa).
Sempre in merito alla richiesta di corrispettivo per l'opera prestata, nel caso in cui si versi in una situazione di inadempimento contrattuale di appalto, spetta all'appaltatore che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo l'onere della prova dell'esatto adempimento della propria obbligazione, nel momento in cui il committente abbia eccepito l'inadempimento (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord., (ud. 27/09/2018) 04-
01-2019, n. 98).
Con specifico riferimento al contratto di appalto, cui può essere associato il contratto d'opera, in ultima analisi, si ricorda che “in materia di corrispettivo dovuto per
l'appalto privato, laddove il committente contesti l'entità del dovuto, la fattura emessa dall'appaltatore è utilizzabile come prova scritta ai soli fini della concessione del decreto ingiuntivo, ma non costituisce idonea prova dell'ammontare del credito nell'ordinario giudizio di cognizione che si apre con l'opposizione trattandosi di documento di natura fiscale proveniente dalla stessa parte, né costituisce idonea prova del credito dell'appaltatore la contabilità redatta dal direttore dei lavori, a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve, pur senza aver manifestato la sua accettazione con formule sacramentali, oppure che il direttore dei lavori per conto del committente abbia redatto la relativa contabilità come rappresentante del suo cliente e non come soggetto legato
a costui da un contratto di prestazione d'opera professionale, che gli fa assumere la rappresentanza del committente limitatamente alla materia tecnica” (cfr. già Cass. n.
10860 del 11.05.2007).
Va altresì rilevato che le semplici fatture possono costituire prova dei crediti limitatamente alla fase di emissione del decreto ingiuntivo, e fatta salva ogni ulteriore valutazione del materiale probatorio nel successivo giudizio di opposizione. In linea generale, si sostiene che un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza. Pertanto, nel processo di cognizione che segue all'opposizione a decreto ingiuntivo, come in ogni altro giudizio di cognizione, le medesime non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio. Di conseguenza, quando il rapporto è contestato tra le parti, la fattura, anche se annotata nei libri obbligatori – proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene – non può assurgere a prova del contratto, al più può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione, ma nessun valore, neppure indiziario, può essere riconosciuto alla fattura in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita.
Nel merito giova prima di tutto ricordare che l'opposto, attore sostanziale, ha agito in via monitoria per ottenere il pagamento di € 8.714,02, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo dovuto per i lavori eseguiti, come da fatture prodotte in atti.
L'opponente non contesta il rapporto, bensì l'esecuzione della prestazione e la debenza di quanto ingiuntole.
A tal fine è bene ricordare il pensiero unanime della giurisprudenza di legittimità secondo cui “il creditore sia che agisca per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la fonte negoziale o legale del suo diritto e se previsto del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a fornire la prova del fatto estintivo del diritto costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Sent. n. 13533/2001, sent. n. 8901/2013).
La contestazione che una parte svolge in ordine alla esistenza di un credito, quale risultante da una fattura commerciale, obbliga dunque la medesima a fornire al Giudice la prova dell'esatto ammontare del credito stesso. E ciò anche laddove, intervenuto un pagamento parziale, il creditore reclami la differenza (Cass. 10/10/2011 n° 20802).
La prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito. In definitiva chi esige un credito deve, al di là della prova dell'entità dello stesso, dimostrare innanzitutto la sua
«causa», ossia da quale ragione (cosiddetta «obbligazione») è scaturito: un contratto, una fornitura, un servizio reso ecc.
Nel caso di specie, l'opposto ha ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento della somma dovuta in forza della fattura n. 19 del 15/05/2018 pari a € 13.714,02.
L'opponente ha adempiuto parzialmente al pagamento relativo alla somma indicata nella fattura emessa dalla In particolare, in Controparte_2
atti sono presenti due distinte di pagamento: un primo versamento effettuato in data
18/06/2018 a titolo di acconto, pari a euro 5.000,00; un secondo versamento, eseguito in data 27/07/2018 a seguito della comunicazione via e-mail del 17/07/2018 con cui l'opposto trasmetteva le nuove coordinate bancarie ([...]), pari a euro 5.000,00. L'opponente ha dunque comprovato di aver versato complessivamente € 10.000,00.
In ragione dell'adempimento della propria obbligazione principale di esecuzione delle opere commissionate, l'opposto ha diritto al pagamento del relativo corrispettivo per i lavori effettivamente eseguiti dallo stesso presso l'immobile della committente ma esclusivamente per la residua somma comprovata di € 3.714,02 oltre interessi della domanda all'effettivo soddisfo.
Passando ad esaminare la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, occorre richiamare l'art. 1667 c.c. che disciplina la garanzia dell'appaltatore per vizi e le difformità dell'opera. Ai sensi dell'art. 1667 c.c., la garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o riconoscibili, purché, in questo caso non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore.
Il committente deve, a pena di decadenza denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati. L'azione si prescrive entro due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima del decorso dei due anni dalla consegna.
Nel caso in esame, l'opponente non ha trasmesso all'opposto alcuna comunicazione scritta, né via PEC né tramite altro mezzo idoneo, con la quale contestasse eventuali vizi o difformità dell'opera. In particolare, prima di rivolgersi alla Edil Pavimentazione
s.r.l. per la rimozione e messa in posa dei nuovi massetti, non ha informato l'opposto, non gli ha dato né la possibilità di porre rimedio ai presunti vizi, né di ripetere o correggere l'opera.
Nel corso del giudizio, è stata espletata prova testimoniale che non ha fornito elementi utili ai fini della decisione. I testi di parte opponente, hanno riferito che i lavori non erano stati eseguiti a regola d'arte e hanno confermato che i massetti erano stati rimossi e sostituiti con altri ma non hanno saputo riferire in ordine all'eventuale contestazione alla società opposta né al periodo in cui le stesse sarebbero state sollevate. Pertanto, tale prova non può essere ritenersi sufficiente, atteso che non sussistono i presupposti per ritenere fondata la domanda ai sensi dell'art. 1667 c.c., considerata l'assenza di contestazione scritta e di richiesta di rimedio ai presunti difetti da parte dell'opponente.
In definitiva, l'opposizione va parzialmente accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
SUL REGIME DELLE SPESE
Tenuto conto della natura della controversia, delle risultanze processuali, del comportamento delle parti e dell'esito, sussistono equi motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda proposta da in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 504/2019 – R.G. n.
1220/2019 emesso dal Tribunale di Avellino, in data 11/04/2019;
-condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore CP_1
della in persona del curatore, della somma di Controparte_2
€ 3.714,02 oltre interessi legali al tasso previsto dall'art. 5 Dlgs. 231/2022 dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
-rigetta la domanda riconvenzionale formulata da in persona del legale CP_1
rappresentante p.t.,
-compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative al presente giudizio di opposizione.
Così deciso in Avellino in data 10/12/2025.
Il Giudice Onorario
dott.ssa LA Casale
Il Giudice Onorario dott.ssa LA Casale all'esito dell'udienza cartolare del 10 dicembre 2025 vista la nota per la trattazione scritta depositata da che così conclude: “1) CP_1 accertata l'incompetenza per valore del Tribunale di Avellino in favore del Giudice di Pace di Avellino, per tutti i motivi esposti in narrativa, dichiarare l'invalidità e/o la nullità del D.I. n. 504/2019 con la seguente inefficacia dello stesso;
e per l'effetto nel merito: 2) dichiarare nullo e revocare il D.I. opposto per essere stato emesso da un Tribunale incompetente;
3) accertato l'inadempimento della Controparte_2
(ora liquidazione giudiziale
[...] Controparte_2
e del socio illimitatamente responsabile ), revocare il D.I.
[...] Controparte_2 opposto in quanto ottenuto per somme già corrisposte e per compensi maturati relativi a lavori non eseguiti a regola d'arte ed oggetto di contestazione tra le parti e, pertanto, non dovute;
in via riconvenzionale: 4) accertata la responsabilità per inadempimento della (ora liquidazione giudiziale Controparte_2 [...]
e del socio illimitatamente responsabile Controparte_2 CP_2
), condannare la liquidazione giudiziale
[...] Controparte_2
e del socio illimitatamente responsabile (già
[...] Controparte_2 [...]
al pagamento in favore della di € 3.000,00 Controparte_2 CP_1
a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi moratori a decorrere dal 03.07.2018 (data in cui è intervenuto l'ulteriore esborso di € 3.000,00) e fino all'effettivo soddisfo. 5) Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio con attribuzione al procuratore costituito”. vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla Liquidazione Giudiziale della e del socio illimitatamente Controparte_2 responsabile , che nel riportarsi agli atti di causa così Controparte_2 conclude:” conclude per il rigetto dell'opposizione, in quanto totalmente infondata e non provata, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna definitiva della al pagamento della somma CP_1 ingiunta, oltre interessi e rivalutazione. In via meramente gradata, qualora ritenesse fondata l'eccezione in riconvenzionale, conclude perché l'On. G.I. voglia riformare il decreto ingiuntivo per le somme ancora dovute al netto di eventuali somme a compensarsi. Condannare parte opponente al pagamento delle spese di lite.”. DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pubblicata mediante lettura virtuale alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Il Giudice Onorario Dott.ssa LA Casale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica nella persona della dott.ssa LA Casale al termine dell'udienza cartolare di discussione del giorno 10 dicembre 2025, ha pronunziato, mediante lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2393 R.G. del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto “altri contratti d'opera” e vertente
TRA
(C.F./P.IVA: ) in persona del rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Massimo
LÀ LO (C.F.: , elettivamente domiciliati come in atti CodiceFiscale_1
OPPONENTE
E
(P.IVA: in persona del Controparte_2 P.IVA_2
curatore, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti, dall'Avv. Daria Dattolo (C.F.:
), elettivamente domiciliati come in atti CodiceFiscale_2
OPPOSTA
Preliminarmente si rileva che il presente fascicolo è stato assegnato alla scrivente in data 24/01/2025, previo scardinamento dal ruolo della dott.ssa Alessia Marotta, nella fase della precisazione delle conclusioni e per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
All'odierna udienza il Giudice lette le note di trattazione scritta depositate e le conclusioni ivi formulate, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione così come previsto dagli art. 132 n.4 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli art. 45 e 53 della L. 69/2009.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha svolto opposizione CP_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 504/2019, R.G. n. 1220/2019 reso dal Tribunale di
Avellino in data 11/04/2019 con cui gli veniva ingiunto il pagamento in favore di di euro 8.714,02, oltre gli interessi, gli Controparte_2
accessori di legge e spese del monitorio, quale corrispettivo dei lavori.
L'opponente preliminarmente eccepiva l'incompetenza per valore del Tribunale di
Avellino ad emettere il decreto opposto in favore del Giudice di pace, assumendo che la incaricava la dell'esecuzione di CP_1 Controparte_2
lavori di posa in opera di materiali presso il proprio cantiere sito in Roma, alla via
Oriolo romano n.257. Dava atto che i lavori venivano parzialmente eseguiti e parte opponente provvedeva al pagamento di un primo acconto di euro 5.000,00.
Successivamente, la con comunicazione a mezzo e-mail, informava la CP_2 CP_1
del cambio del conto corrente sul quale effettuare il bonifico. In data 30/07/2018 la corrispondeva un secondo acconto di euro 5.000,00. Pertanto, secondo parte CP_1
opponente, gli acconti complessivamente versati ammontavano a euro 10.000,00, per cui l'importo residuo dovuto era pari a euro 3.714,02 e non euro 8.714,02, come sostenuto da parte opposta. L'opponente evidenziava che poiché il valore della controversia era inferiore alla soglia di competenza per valore del Tribunale, la competenza a decidere spettava al Giudice di Pace ai sensi dell'art. 7 c.p.c.
Nel merito, l'opponente deduceva che i lavori eseguiti dalla isultavano CP_2 Pt_1
parzialmente completati, e per la parte realizzata, non conformi alla diligenza professionale richiesta. In particolare, i massetti di finitura non risultavano né lisci né posti a livello, rendendo necessario procedere alla loro rimozione e alla successiva realizzazione di nuovi massetti. L'opponente era così costretto ad affidare i lavori di rifacimento ad altra impresa, la Edil Pavimentazione s.r.l., sostenendo una spesa ulteriore pari a euro 3.000,00.
La rappresentava inoltre che la Edil Pavimentazione s.r.l., ha dovuto dapprima CP_1
rimuovere i massetti e soltanto successivamente procedere alla corretta realizzazione dei nuovi massetti e alla posa in opera dei materiali e che tale attività di demolizione e rifacimento ha comportato un significativo ritardo nell'ultimazione dei lavori e la sopportazione di un'ulteriore spesa.
Chiedeva di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“in via pregiudiziale e preliminare: 1) accertata l'incompetenza per valore del
Tribunale di Avellino in favore del Giudice di Pace di Avellino, per tutti i motivi esposti in narrativa, dichiarare l'invalidità e/o la nullità del D.I. n. 504/2019 con la conseguente inefficacia dello stesso;
e per l'effetto nel merito: 2) dichiarare nullo e revocare il D.I. opposto per essere stato emesso da un Tribunale incompetente;
3) accertato l'inadempimento della revocare il D.I. Controparte_2
opposto in quanto ottenuto per somme già corrisposte e per compensi maturati relativi a lavori non eseguiti a regola d'arte ed oggetto di contestazione tra le parti e, pertanto, non dovute;
In via riconvenzionale:
4) accertata la responsabilità per inadempimento della Controparte_2
condannare la stessa al pagamento in favore della di € 3.000,00 a
[...] CP_1
titolo di risarcimento del danno, oltre interessi moratori a decorrere dal 03.07.2018
(data in cui è avvenuto l'ulteriore esborso di € 3.000,00) e fino all'effettivo soddisfo.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio con attribuzione al procuratore costituito”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva la Controparte_2
in via preliminare eccepiva l'improcedibilità della domanda attorea per il mancato esperimento della negoziazione assistita.
Eccepiva altresì la tardività della denunzia dei vizi ai sensi dell'art. 1667 c.c., sostenendo che l'opponente avrebbe contestato le difformità soltanto dopo un anno e mezzo dalla consegna dei lavori. Rilevava, inoltre, che la non avrebbe mai formulato alcuna richiesta volta ad CP_1
ottenere la sistemazione o il completamento delle opere eseguite e che l'opposta ha eseguito i lavori con la diligenza professionale richiesta, a regola d'arte, negando qualsiasi inadempimento imputatogli.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 648 c.p.c., o, quanto meno, la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente all'importo non contestato di € 3.714,02;
-dichiarare la improcedibilità della domanda riconvenzionale di parte opponente per non aver esperito preliminarmente il procedimento di negoziazione assistita, e per gli effetti, adottare all'uopo ogni opportuno e necessario provvedimento di rito;
-rigettare, per le argomentazioni esposte, l'avversa eccezione di incompetenza per valore del Tribunale che ha emesso il decreto ingiuntivo;
-dichiarare l'incompetenza per valore del Tribunale adito relativamente alla domanda riconvenzionale proposta da parte opponente, in quanto di competenza del Giudice di
Pace; nel merito, rigettare, per le argomentazioni esposte, l'avversa opposizione e l'avversa domanda riconvenzionale, e confermare il decreto ingiuntivo opposto ed, in subordine, accertare il credito della per come risultante Controparte_2
all'esito del giudizio, e, per gli effetti, condannare la al pagamento di quanto CP_1
dovuto in favore della Controparte_2
-accertare e determinare che la è decaduta per aver sollevato la denuncia di CP_1
vizi in ritardo e ben oltre il termine ex art. 1667 c.c.;
-accertare e dichiarare l'infondatezza dei vizi e dei danni per le argomentazioni esposte in atti;
-accertare e determinare l'esatto ammontare del danno lamentato dalla e, CP_1
all'esito, operare la compensazione dei crediti;
-condannare parte opponente al pagamento, delle spese e competenze di lite, IVA e CAP come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”.
Alla prima udienza di comparizione del 13/01/2020, il precedente giudicante rigettava l'eccezione di incompetenza per valore e di improcedibilità, denegava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e concedeva i termini ex art. 183 VI° comma c.p.c..
All'esito del deposito delle memorie istruttorie, dichiarata inammissibile l'istanza ex art. 210 c.p.c., veniva ammessa ed espletata prova testimoniale.
Nelle more del giudizio interveniva il fallimento della CP_2 Controparte_2
con sentenza n. 15/2023 del 2/05/2023 e il presente giudizio veniva interrotto.
[...]
Riassunto il procedimento su istanza dell'opponente nei confronti della
[...]
in persona del curatore , all'udienza Controparte_2 Persona_1
del 30/10/2024, dopo vari rinvii, la causa veniva rinviata all'odierna udienza per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
DIRITTO
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di parte opponente circa la incompetenza per valore del Tribunale adito, tempestivamente sollevato nell'atto di opposizione e coltivata nei successivi atti e richieste. A tal proposito va rilevato che il principio di cui all'art. 10 c.p.c., secondo cui il valore della causa è determinato dalla somma indicata nella domanda, è consacrato all'interno dell'art. 14 c.p.c. in base al quale nelle cause relative a somme di danaro o a beni mobili, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore. Pertanto, poiché il decreto ingiuntivo opposto reca un credito pari a € 8.714,02, la controversa risulta correttamente incardinata dinanzi al Tribunale competente. Inoltre si evidenzia che nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'accertamento può riguardare anche un eventuale minor importo dovuto.
Ancora in via preliminare, l'eccezione sollevata dall'opposto per il mancato esperimento della negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 D.L 132/2014 da parte dell'opponente è infondata e deve essere rigettata, atteso che l'obbligo di previo esperimento della negoziazione assistita opera esclusivamente nei casi tassativamente previsti dalla normativa, tra i quali non rientra la presente fattispecie.
Passando ad esaminare il merito della controversia, la domanda attorea è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di quanto si motiva.
Va evidenziato che ai fini della decisione saranno utilizzati nei limiti della effettiva rilevanza tutti i documenti prodotti dalle parti costituite e, segnatamente, sia quelli depositati dalla attrice sia quelli prodotti dalla convenuta unitamente al fascicolo monitorio.
Osserva il Tribunale che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente e, qualora il credito risulti accertato nella sua stessa esistenza nonché nel suo ammontare, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla regolarità, sufficienza, validità degli elementi probatori che addussero all'emanazione dell'ingiunzione. Instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass.
6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi il diritto del preteso creditore formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza-ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass.
20613/11).
Detto ciò, dimostrato e incontestato sulla base dei rispettivi atti delle parti in causa il rapporto contrattuale tra le stesse occorre verificare se sussiste la pretesa creditoria.
Ai sensi dell'art. 2222 cc., il contratto d'opera è il contratto col quale una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo, un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente
Esso ha in comune con l'appalto l'obbligo verso il committente di compiere dietro corrispettivo un'opera o un servizio senza vincolo di subordinazione e con assunzione del rischio da parte di chi esegue, differenziandosene invece per il fatto che l'opera o il servizio vengano compiuti con lavoro prevalentemente proprio dell'obbligato, con l'eventuale aiuto dei propri familiari o di pochi collaboratori e pertanto sotto un aspetto quantitativo piuttosto che qualitativo.
Pertanto, l'appaltatore, o il prestatore d'opera ex art. 2222 c.c. , che agisce con azione di esatto adempimento per il pagamento del corrispettivo derivante dall'esecuzione dell'opera commissionata è specificamente onerato, in base ai principi che regolano la distribuzione degli oneri probatori ex art. 2697 c.c. a provare la fonte del suo diritto
(ossia, l'avvenuta conclusione con la controparte di un contratto avente un determinato oggetto), nonché di avere integralmente eseguito l'opera stessa, qualora la parte committente ne eccepisca il mancato completamento. Spesso, specie quando l'opera si presenta di considerevole entità, l'onere della prova del titolo è assolta attraverso la produzione del contratto scritto tra le parti e dei relativi allegati volti ad individuarne lo specifico oggetto (costituiti da elaborati grafici e capitolati ovvero, per le opere meno complesse, anche solo dai computi metrici estimativi utilizzati in sede di trattativa).
Sempre in merito alla richiesta di corrispettivo per l'opera prestata, nel caso in cui si versi in una situazione di inadempimento contrattuale di appalto, spetta all'appaltatore che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo l'onere della prova dell'esatto adempimento della propria obbligazione, nel momento in cui il committente abbia eccepito l'inadempimento (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord., (ud. 27/09/2018) 04-
01-2019, n. 98).
Con specifico riferimento al contratto di appalto, cui può essere associato il contratto d'opera, in ultima analisi, si ricorda che “in materia di corrispettivo dovuto per
l'appalto privato, laddove il committente contesti l'entità del dovuto, la fattura emessa dall'appaltatore è utilizzabile come prova scritta ai soli fini della concessione del decreto ingiuntivo, ma non costituisce idonea prova dell'ammontare del credito nell'ordinario giudizio di cognizione che si apre con l'opposizione trattandosi di documento di natura fiscale proveniente dalla stessa parte, né costituisce idonea prova del credito dell'appaltatore la contabilità redatta dal direttore dei lavori, a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve, pur senza aver manifestato la sua accettazione con formule sacramentali, oppure che il direttore dei lavori per conto del committente abbia redatto la relativa contabilità come rappresentante del suo cliente e non come soggetto legato
a costui da un contratto di prestazione d'opera professionale, che gli fa assumere la rappresentanza del committente limitatamente alla materia tecnica” (cfr. già Cass. n.
10860 del 11.05.2007).
Va altresì rilevato che le semplici fatture possono costituire prova dei crediti limitatamente alla fase di emissione del decreto ingiuntivo, e fatta salva ogni ulteriore valutazione del materiale probatorio nel successivo giudizio di opposizione. In linea generale, si sostiene che un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza. Pertanto, nel processo di cognizione che segue all'opposizione a decreto ingiuntivo, come in ogni altro giudizio di cognizione, le medesime non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio. Di conseguenza, quando il rapporto è contestato tra le parti, la fattura, anche se annotata nei libri obbligatori – proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene – non può assurgere a prova del contratto, al più può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione, ma nessun valore, neppure indiziario, può essere riconosciuto alla fattura in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita.
Nel merito giova prima di tutto ricordare che l'opposto, attore sostanziale, ha agito in via monitoria per ottenere il pagamento di € 8.714,02, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo dovuto per i lavori eseguiti, come da fatture prodotte in atti.
L'opponente non contesta il rapporto, bensì l'esecuzione della prestazione e la debenza di quanto ingiuntole.
A tal fine è bene ricordare il pensiero unanime della giurisprudenza di legittimità secondo cui “il creditore sia che agisca per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la fonte negoziale o legale del suo diritto e se previsto del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a fornire la prova del fatto estintivo del diritto costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Sent. n. 13533/2001, sent. n. 8901/2013).
La contestazione che una parte svolge in ordine alla esistenza di un credito, quale risultante da una fattura commerciale, obbliga dunque la medesima a fornire al Giudice la prova dell'esatto ammontare del credito stesso. E ciò anche laddove, intervenuto un pagamento parziale, il creditore reclami la differenza (Cass. 10/10/2011 n° 20802).
La prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito. In definitiva chi esige un credito deve, al di là della prova dell'entità dello stesso, dimostrare innanzitutto la sua
«causa», ossia da quale ragione (cosiddetta «obbligazione») è scaturito: un contratto, una fornitura, un servizio reso ecc.
Nel caso di specie, l'opposto ha ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento della somma dovuta in forza della fattura n. 19 del 15/05/2018 pari a € 13.714,02.
L'opponente ha adempiuto parzialmente al pagamento relativo alla somma indicata nella fattura emessa dalla In particolare, in Controparte_2
atti sono presenti due distinte di pagamento: un primo versamento effettuato in data
18/06/2018 a titolo di acconto, pari a euro 5.000,00; un secondo versamento, eseguito in data 27/07/2018 a seguito della comunicazione via e-mail del 17/07/2018 con cui l'opposto trasmetteva le nuove coordinate bancarie ([...]), pari a euro 5.000,00. L'opponente ha dunque comprovato di aver versato complessivamente € 10.000,00.
In ragione dell'adempimento della propria obbligazione principale di esecuzione delle opere commissionate, l'opposto ha diritto al pagamento del relativo corrispettivo per i lavori effettivamente eseguiti dallo stesso presso l'immobile della committente ma esclusivamente per la residua somma comprovata di € 3.714,02 oltre interessi della domanda all'effettivo soddisfo.
Passando ad esaminare la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, occorre richiamare l'art. 1667 c.c. che disciplina la garanzia dell'appaltatore per vizi e le difformità dell'opera. Ai sensi dell'art. 1667 c.c., la garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o riconoscibili, purché, in questo caso non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore.
Il committente deve, a pena di decadenza denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati. L'azione si prescrive entro due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima del decorso dei due anni dalla consegna.
Nel caso in esame, l'opponente non ha trasmesso all'opposto alcuna comunicazione scritta, né via PEC né tramite altro mezzo idoneo, con la quale contestasse eventuali vizi o difformità dell'opera. In particolare, prima di rivolgersi alla Edil Pavimentazione
s.r.l. per la rimozione e messa in posa dei nuovi massetti, non ha informato l'opposto, non gli ha dato né la possibilità di porre rimedio ai presunti vizi, né di ripetere o correggere l'opera.
Nel corso del giudizio, è stata espletata prova testimoniale che non ha fornito elementi utili ai fini della decisione. I testi di parte opponente, hanno riferito che i lavori non erano stati eseguiti a regola d'arte e hanno confermato che i massetti erano stati rimossi e sostituiti con altri ma non hanno saputo riferire in ordine all'eventuale contestazione alla società opposta né al periodo in cui le stesse sarebbero state sollevate. Pertanto, tale prova non può essere ritenersi sufficiente, atteso che non sussistono i presupposti per ritenere fondata la domanda ai sensi dell'art. 1667 c.c., considerata l'assenza di contestazione scritta e di richiesta di rimedio ai presunti difetti da parte dell'opponente.
In definitiva, l'opposizione va parzialmente accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
SUL REGIME DELLE SPESE
Tenuto conto della natura della controversia, delle risultanze processuali, del comportamento delle parti e dell'esito, sussistono equi motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda proposta da in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 504/2019 – R.G. n.
1220/2019 emesso dal Tribunale di Avellino, in data 11/04/2019;
-condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore CP_1
della in persona del curatore, della somma di Controparte_2
€ 3.714,02 oltre interessi legali al tasso previsto dall'art. 5 Dlgs. 231/2022 dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
-rigetta la domanda riconvenzionale formulata da in persona del legale CP_1
rappresentante p.t.,
-compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative al presente giudizio di opposizione.
Così deciso in Avellino in data 10/12/2025.
Il Giudice Onorario
dott.ssa LA Casale