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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/10/2025, n. 14576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14576 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 41242 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Parte_1
NU CA, giusta procura in atti
Ricorrente
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio Controparte_1
dell'Avv. Oriana Cianca, giusta procura in atti Resistente Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 16.9.25
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letto il ricorso depositato da in data 11.10.24 con il quale Parte_1
lo stesso, a modifica delle condizioni di divorzio, da ultimo modificate dall'adito Tribunale con sentenza del 22.3.24 (che aveva in accoglimento della domanda da lui svolta revocato il contributo per il figlio maggiorenne e rigettato la domanda di revoca dell'assegno divorzile) ha chiesto la revoca dell'assegno divorzile da lui versato a Controparte_1
visti i provvedimenti del G.D. del 16.10.24 e 19.2.25 che mandava al ricorrente per il deposito del passaggio in giudicato della pronuncia del
22.3.24;
visto il decreto di fissazione di udienza al 16.9.25;
letta la comparsa di costituzione della resistente che, preliminarmente,
eccepiva l'inammissibilità della domanda, per non essere passata in giudicato la pronuncia resa dal Tribunale di Roma nell'anno 2024 sulla medesima domanda di revoca dell'assegno, nel merito chiedendo il rigetto della domanda, perché infondata in fatto ed in diritto, nell'insussistenza di fatti sopravvenuti alla pronuncia del 2024 idonei a determinare una modifica della capacità economico-patrimoniale delle parti;
sentite le parti all'udienza del 16.9.25, insistendo sulle proprie richieste ed il
G.D. riservava al Collegio la decisione;
letti gli atti ed i documenti allegati;
considerato che non essendo stata svolta impugnazione, la sentenza pubblicata in data 22.3.24 è passata in giudicato nel termine di sei mesi dalla pubblicazione a mente dell'art.327 c.p.c. in data 23.10.24 (considerata la sospensione dei termini feriali, qui sussistente a mente della l.742/67) e,
pertanto, successivamente al deposito del ricorso, avvenuto in data 11.10.24;
considerato, in linea generale, che la domanda di modifica ex art.9 L.D. (oggi ex art.473bis .29 c.p.c.) può essere esperita solo dopo che si sia formato il giudicato in quanto, antecedentemente, mancando la statuizione da modificare, il giudizio sarebbe privo di oggetto e mancherebbe del suo presupposto (cfr. in termini, Cass. n. 16398 del 24/07/2007; Cass. n. 21874
del 15/10/2014 e, da ultimo, Cass. 6639/23);
che, essendo il passaggio in giudicato condizione di proponibilità della domanda, esso deve essere preesistente al deposito del ricorso e non rileva la sopravvenienza in corso di procedimento in disparte la considerazione che la controversia attiene alla medesima domanda svolta nel precedente giudizio,
dovendo trovare applicazione i principi generali relativi all'autorità,
intangibilità e stabilità del giudicato;
che a tale conclusione non osta la previsione della modificabilità “in ogni tempo” dei provvedimenti in materia di famiglia, che attiene al diverso profilo della natura “rebus sic stantibus” dei detti provvedimenti e la loro modificabilità in presenza di fatti sopravvenuti, qui invero genericamente allegati e non comprovati dal ricorrente in relazione all'analoga domanda su cui il Tribunale si è pronunciato nell'anno 2024 oltre che contestati nel requisito della novità dalla resistente;
che le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara l'improponibilità del ricorso;
2) Condanna il ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite, così
liquidandole in euro 2200,00, oltre, Iva, Cpa e rimborso forfettario di legge;
Così deciso in Roma il 3.10.25
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 41242 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Parte_1
NU CA, giusta procura in atti
Ricorrente
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio Controparte_1
dell'Avv. Oriana Cianca, giusta procura in atti Resistente Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 16.9.25
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letto il ricorso depositato da in data 11.10.24 con il quale Parte_1
lo stesso, a modifica delle condizioni di divorzio, da ultimo modificate dall'adito Tribunale con sentenza del 22.3.24 (che aveva in accoglimento della domanda da lui svolta revocato il contributo per il figlio maggiorenne e rigettato la domanda di revoca dell'assegno divorzile) ha chiesto la revoca dell'assegno divorzile da lui versato a Controparte_1
visti i provvedimenti del G.D. del 16.10.24 e 19.2.25 che mandava al ricorrente per il deposito del passaggio in giudicato della pronuncia del
22.3.24;
visto il decreto di fissazione di udienza al 16.9.25;
letta la comparsa di costituzione della resistente che, preliminarmente,
eccepiva l'inammissibilità della domanda, per non essere passata in giudicato la pronuncia resa dal Tribunale di Roma nell'anno 2024 sulla medesima domanda di revoca dell'assegno, nel merito chiedendo il rigetto della domanda, perché infondata in fatto ed in diritto, nell'insussistenza di fatti sopravvenuti alla pronuncia del 2024 idonei a determinare una modifica della capacità economico-patrimoniale delle parti;
sentite le parti all'udienza del 16.9.25, insistendo sulle proprie richieste ed il
G.D. riservava al Collegio la decisione;
letti gli atti ed i documenti allegati;
considerato che non essendo stata svolta impugnazione, la sentenza pubblicata in data 22.3.24 è passata in giudicato nel termine di sei mesi dalla pubblicazione a mente dell'art.327 c.p.c. in data 23.10.24 (considerata la sospensione dei termini feriali, qui sussistente a mente della l.742/67) e,
pertanto, successivamente al deposito del ricorso, avvenuto in data 11.10.24;
considerato, in linea generale, che la domanda di modifica ex art.9 L.D. (oggi ex art.473bis .29 c.p.c.) può essere esperita solo dopo che si sia formato il giudicato in quanto, antecedentemente, mancando la statuizione da modificare, il giudizio sarebbe privo di oggetto e mancherebbe del suo presupposto (cfr. in termini, Cass. n. 16398 del 24/07/2007; Cass. n. 21874
del 15/10/2014 e, da ultimo, Cass. 6639/23);
che, essendo il passaggio in giudicato condizione di proponibilità della domanda, esso deve essere preesistente al deposito del ricorso e non rileva la sopravvenienza in corso di procedimento in disparte la considerazione che la controversia attiene alla medesima domanda svolta nel precedente giudizio,
dovendo trovare applicazione i principi generali relativi all'autorità,
intangibilità e stabilità del giudicato;
che a tale conclusione non osta la previsione della modificabilità “in ogni tempo” dei provvedimenti in materia di famiglia, che attiene al diverso profilo della natura “rebus sic stantibus” dei detti provvedimenti e la loro modificabilità in presenza di fatti sopravvenuti, qui invero genericamente allegati e non comprovati dal ricorrente in relazione all'analoga domanda su cui il Tribunale si è pronunciato nell'anno 2024 oltre che contestati nel requisito della novità dalla resistente;
che le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara l'improponibilità del ricorso;
2) Condanna il ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite, così
liquidandole in euro 2200,00, oltre, Iva, Cpa e rimborso forfettario di legge;
Così deciso in Roma il 3.10.25
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi