TRIB
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/10/2025, n. 14997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14997 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 36534 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con provvedimento del 06.06.2025, vertente
TRA
; Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma, in via Attilio Friggeri n. 96, presso lo studio dell'avv. Sergio
Antonazzo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellante –
E la Controparte_1
elettivamente domiciliata in Roma, in via Roccaporena n. 51, presso lo studio dell'avv. Barbara
Luppino, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellata–
E la;
Controparte_2
- appellato contumace-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 8771/2021 emessa dal Giudice di Pace di Roma – domanda di risarcimento dei danni derivanti da sinistro stradale.
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 05.06.2025.
pagina 1 di 5 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 8771/2021, con la quale il Giudice di Pace di Parte_1
Roma ha rigettato la domanda di condanna della al risarcimento dei Controparte_1 danni subiti per effetto del sinistro avvenuto a Roma, in via dei Romagnoli, l'08.05.2018, ascrivibile alla responsabilità esclusiva di quale conducente dell'autocarro Renault targato Controparte_3
FA672MN, di proprietà della cooperativa. CP_2
Il giudice di prime cure ha rigettato le domande proposte in quanto - pur ritenendo accertata la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro - non ha ritenuto Controparte_3 adeguatamente provati i danni subiti dal veicolo di proprietà di per effetto dell'incidente. Parte_1
Avverso tale statuizione ha proposto appello , evidenziando l'erroneità della sentenza di Parte_1 prime cure, per non aver adeguatamente valutato gli elementi istruttori acquisiti, costituiti dalla perizia tecnica svolta dall'assicurazione e dalla proposta transattiva formulata prima dell'introduzione del giudizio, e per non aver ammesso la sollecitata consulenza tecnica d'ufficio, al fine di accertare la compatibilità dei danni riportati dal mezzo con il sinistro e al fine di quantificare i conseguenti costi di riparazione.
ha quindi chiesto la condanna della al risarcimento dei danni Parte_1 Controparte_4 subiti, costituti dal costo di riparazione del motociclo Yamaha Tmax targato BJ58661 e dalle spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale.
Si è costituita in giudizio l' eccependo in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. Nel merito, l'
[...] ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato. Controparte_1
La è rimasta contumace nel giudizio di appello. Controparte_2
2. Deve, innanzitutto, essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla in relazione agli artt. 342 e 348 bis c.p.c. Controparte_1
La prima disposizione stabilisce, infatti, nel testo riformato dal d.l. n. 83/2012 (conv. con modif. in l.
n. 134/2012), un requisito formale dell'atto di appello che, secondo la giurisprudenza di legittimità
“deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” (cfr.
Cass., sez. un., 16 novembre 2017, n. 27199); l'onere di specificazione dei motivi di appello implica dunque che la manifestazione volitiva dell'appellante, volta ad ottenere la riforma della sentenza di pagina 2 di 5 primo grado, si accompagni ad un supporto argomentativo idoneo a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, con la conseguenza che i motivi di gravame devono essere più o meno articolati,
a seconda della minore o maggiore specificità della prima pronuncia.
La necessaria individuazione di un percorso logico alternativo a quello del primo giudice non deve, tuttavia, tradursi obbligatoriamente in un “progetto alternativo di sentenza”.
Infatti, “il richiamo, contenuto nei citati artt. 342 e 434, alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Tutto ciò, inoltre, senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate” (cfr. Cass., sez. un., 16 novembre 2017, n. 27199).
Nel caso di specie, il contenuto dell'atto di appello è intellegibile sia nella sua parte volitiva, sia sotto il profilo argomentativo, individuando le parti di sentenza impugnate (relative alla valutazione delle prove addotte a sostegno della pretesa risarcitoria) e le ragioni a fondamento delle censure (costituite dalla non corretta valutazione degli elementi istruttori acquisiti).
L'eccezione di parte appellata deve, pertanto, essere respinta.
Quanto alla causa di inammissibilità di cui all'art. 348 bis c.p.c. (c.d. filtro in appello), introdotta anch'essa dal d. l. n. 83/2012, deve osservarsi che la stessa sanziona con l'anticipata chiusura del giudizio, da pronunciarsi con ordinanza, tutti quei gravami che appaiano prima facie pretestuosi o che siano comunque privi di ragionevoli probabilità di accoglimento.
L'istituto, caratterizzato da un'evidente finalità deflattiva, è tuttavia applicabile solo nel caso in cui – come previsto dall'incipit art. 348 bis c.p.c. – l'inammissibilità (o l'improcedibilità) non debba essere dichiarata con sentenza. Se ne ricava, pertanto, che lo stesso non possa trovare applicazione tutte le volte in cui il giudice di appello abbia dato corso ad una trattazione ordinaria del gravame, senza rilevare in limine litis (e quindi all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c.) l'assenza di ragionevoli probabilità di accoglimento (tra tutte, cfr. Corte app. Cagliari, 9 novembre 2018, n. 962).
Posto che la causa si trova già in fase decisoria, deve ravvisarsi l'inapplicabilità dell'istituto in esame.
Anche sotto tale profilo, l'eccezione dell'appellata deve pertanto essere disattesa.
3. Nel merito, deve evidenziarsi che la statuizione del primo giudice, che ha ritenuto accertata la dinamica del sinistro e l'esclusiva responsabilità di il quale giunto all'incrocio tra Controparte_3 pagina 3 di 5 via dei Romagnoli e via Carlo Casini, alla guida dell'autocarro Renault targato FA672MN, urtava il motoveicolo di proprietà dell'attore, condotto da , mentre era fermo al semaforo, Persona_1 facendolo cadere a terra, non è stata oggetto di impugnazione incidentale da parte degli appellati e deve pertanto ritenersi ormai passata in giudicato.
Resta pertanto controverso tra le parti esclusivamente l'accertamento dei danni riconducibili al sinistro e la quantificazione della spesa necessaria alla riparazione del veicolo.
Al riguardo deve evidenziarsi che l'attore non ha fornito prova dei danni subiti dal motoveicolo, causalmente riconducibili al sinistro.
in sede di interrogatorio formale, ha riferito di aver attinto con la parte anteriore Controparte_3 destra dell'autocarro, che riportava in tale sede piccole abrasioni, il motoveicolo di proprietà di Pt_1
[...]
Tale dichiarazione risulta confortata dalle risultanze del modulo di constatazione amichevole del sinistro, sottoscritto da entrambi i conducenti, dal quale emerge che il punto d'urto si è concretizzato tra lo spigolo anteriore destro dell'autocarro e la parte posteriore sinistra della moto, nonché dalle allegazioni difensive dello stesso appellante che chiarito come: “l'urto abbia riguardato la parte posteriore sinistra del ciclomotore che cadeva poi sul lato destro” (così testualmente l'atto di appello).
Tale dinamica del sinistro non appare compatibile con i danni sul motoveicolo accertati dal perito dell'assicurazione e posti dall'appellante a fondamento della pretesa.
Nella perizia si dà infatti atto che: “in sede di sopralluogo il veicolo presentava danni ubicati nella regione del fianco sinistro riconducibili ad un urto radente per susseguente scivolamento sul suolo. In sede di sopralluogo lo scrivente non ha rilevato alcun punto d'urto nella regione posteriore del motoveicolo … il danneggiato ci riferiva che l'urto avveniva nella regione posteriore di lieve entità presumibilmente su pneumatico posteriore”.
Il perito dell'assicurazione ha quindi provveduto alla liquidazione del costo degli interventi di riparazione, relativi tuttavia a danni che non sono causalmente riconducibili al sinistro per cui è causa, essendo derivati da un urto radente sul lato sinistro, mentre l'impatto è avvenuto all'altezza del bauletto posteriore, presumibilmente sul pneumatico e il motoveicolo è successivamente caduto sul lato destro.
Risultano quindi previsti, ad esempio, nella perizia tecnica interventi sulla carenatura della sottesella sinistra, sulla carenatura laterale del sottopavimento di sinistra, sulla carenatura anteriore laterale sinistra, sullo specchietto laterale sinistro, che non appaiono riconducibili al sinistro per cui è causa.
Va peraltro osservato che l'attore non ha mai descritto i danni concretamente riportati dal veicolo
(presumibilmente sulla parte posteriore e su quella laterale destra), né ha prodotto un preventivo di spesa, una perizia di parte o comunque documentazione fotografica da cui desumere i danni pagina 4 di 5 effettivamente subiti per effetto del sinistro del 8.05.2018.
In tale contesto assertivo e probatorio non avrebbe neppure potuto essere svolta consulenza tecnica d'ufficio, che avrebbe rivestito una valenza del tutto esplorativa, né può rivestire alcuna efficacia probatoria l'offerta transattiva formulata dall'assicurazione con comunicazione del 15.06.2018 (cfr. allegato 2 fascicolo depositato dall'attrice nel primo grado di giudizio).
In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere rigettato.
3. La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza dell'appellante. Le spese processuali sono liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, detratta la fase istruttoria in quanto non svolta.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'articolo 13, comma 1 quater, del T.U.
30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
P.Q.M
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1 avverso la sentenza n. 8771/2021 emessa dal Giudice di Pace di Roma ogni contraria istanza ed
[...] eccezione disattesa: rigetta l'appello; condanna al rimborso delle spese processuali in favore dell' Parte_1 Controparte_1 liquidate in euro 900,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'articolo 13, comma
1 quater, del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
Roma, 28.10.2025
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
pagina 5 di 5