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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 06/02/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione monocratica, in persona del giudice Lucia Sebastiani, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
e Parte_1
promossa
Part
, residente in [...]Parte_3 avv. COZZANI FRANCESCA e avv. GIAVAZZI MASSIMO per procure in atti
- ATTORE -
C O N T R O
, residente in [...], e , Controparte_1 CP_2
residente in [...] avv. STURLESE GIORDANO per procura in atti - CONVENUTI - sulle seguenti
C O N C L U S I O N I
Precisate dalle parti all'udienza dell'11.7.2024:
1 PER PARTE ATTRICE:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis: in via principale:
-accertare e dichiarare l'esistenza, per intervenuta usucapione, della servitù di elettrodotto a favore dell'unità immobiliare di proprietà di Parte_3
(distinta al N.C.E.U. del Comune di Porto Venere al Foglio 9, Mapp. 228,
Sub.27), gravante sull'unità immobiliare di proprietà di Controparte_1
(distinta nel N.C.E.U del Comune di Porto Venere al Foglio 9, Mapp. 228, Sub.
3) e sull'unità immobiliare di (distinta al N.C.E.U del Comune di CP_2
Porto Venere al Foglio 9, Mapp. 228, Sub. 4);
-condannare alla rimessione in pristino, Controparte_1 CP_2
a loro cura e spese, della linea elettrica interrotta o, in subordine, consentire a di accedere alle unità immobiliari di loro proprietà, come Parte_3
sopra identificate, al fine di ripristinare la linea elettrica interrotta, con condanna di e al rimborso delle spese sostenute Controparte_1 CP_2
da per il ripristino;
Parte_3
-condannare e a risarcire a Controparte_1 CP_2 [...] il danno pari alla somma di € 991,00, o alla diversa somma ritenuta Parte_3
dovuta, maggiorata degli interessi moratori ex art. 1284, comma 4, c.c. dal
2/2/2021 (data di notifica dell'atto di citazione) al saldo effettivo;
in ogni caso,
-deliberare ogni consequenziale statuizione in merito alle spese di lite e di
CTU.”
PER PARTE CONVENUTA:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
2 - dichiarare la nullità delle deposizioni testimoniali dei Sigg.ri , Controparte_3
e , tutti indotti da parte attrice ed Testimone_1 Controparte_4 assunti all'udienza del 4.4.2024, perché non potevano essere ammessi e ciò in quanto non sussiste in atti la prova di un titolo che possa assumere rilevanza ai sensi dell'art. 1146, comma 2°, c.c.;
- accertare e dichiarare che l'immobile di proprietà della Sig.ra Controparte_1
, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Portovenere al foglio 9,
[...]
col mappale 228 e il subalterno 3, e l'immobile di proprietà del Sig. CP_2
, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Portovenere al foglio 9,
[...]
col mappale 228 e il subalterno 4, non sono gravati da una servitù di elettrodotto a favore dell'immobile di proprietà del Sig. , Parte_3
censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Portovenere al foglio 9, col mappale 228 e il subalterno 27; per l'effetto di quanto precedentemente accertato e dichiarato, respingere le domande sfogate dall'attore;
- in ogni caso, respingere le domande proposte dal Sig. , Parte_3
perché infondate in fatto e in diritto, oltre che non provate;
- condannare il Sig. al pagamento delle spese di lite, ivi Parte_3
comprese le spese di CTU e quelle di rimessa in pristino degli immobili oggetto
d'ispezione.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha citato in giudizio e , Parte_3 Controparte_1 CP_2
proprietari dei box auto siti nel complesso immobiliare di Porto Venere (SP),
Viottolo della Martina 9 e rispettivamente distinti al N.C.E.U del Comune di
Portovenere al Foglio 9, mapp. 228 sub. 5 e sub. 7, chiedendo di accertare il suo diritto di servitù di elettrodotto su detti fondi a favore del proprio box
3 (censito al N.C.E.U. del Comune di Portovenere al Foglio 9, mapp. 228, sub.27), anche per intervenuta usucapione, con condanna dei convenuti alla rimessione in pristino a loro cura e spese della linea elettrica interrotta ed al risarcimento dei danni.
L a tal fine ha dedotto che: Parte_3
- già al momento dell'acquisto da (17.4.2001) i due originari CP_5
vani autorimessa, poi riuniti a seguito di abbattimento di tramezza interna, erano dotati di luce elettrica, quanto meno da quando CP_6
fusasi per incorporazione in - dante causa di
[...] CP_5 [...]
- aveva acquistato con rogito notarile le suddette unità in data Parte_3
3 marzo 1995;
- le condutture elettriche che consentivano l'illuminazione dell'autorimessa provenivano dall'impianto che trovava origine nel contatore ENEL posizionato nell'armadio condominiale posto al civico n.9 di Viottolo della Martina e transitavano attraverso le autorimesse dei due convenuti confinanti con quella (ora unica e dotata di una porta automatizzata a sollevamento elettrico) di proprietà dell'attore (come si desumerebbe anche dalla relazione del tecnico di fiducia geom.
Per_1
- alla fine del mese di marzo 2017, in fase di ristrutturazione del proprio box, al momento dell'installazione delle porte basculanti, era venuta meno l'alimentazione della rete elettrica, per effetto di un'interruzione nel transito tra l'androne e il box;
CP_7
- l'interruzione dell'alimentazione e la contestazione da parte di e CP_2 dell'esistenza di una servitù di elettrodotto gravante sui CP_1
rispettivi box di proprietà, hanno costretto l a realizzare una Parte_3 nuova conduttura elettrica corrente lungo la facciata dell'edificio
4 condominiale, e a subire un procedimento possessorio instaurato dal
Condominio, conclusosi favorevolamente per l'attore (cfr. sentenza in data 6.6.2023).
I convenuti si sono costituiti in giudizio, contestando la relazione tecnica prodotta dall' e chiedendo il rigetto delle domande attoree. Parte_3
In particolare i convenuti hanno dedotto l'insussistenza di alcuna servitù di elettrodotto gravante sui rispettivi fondi-box auto a favore di quello dell'attore, in quanto mai costituita per titolo (neppure indicata nell'atto di compravendita in data 17.4.2001, in cui non si dà conto neanche del fatto che i box fossero dotati di energia elettrica), né per destinazione del padre di famiglia, né per usucapione.
A tal fine i convenuti hanno rilevato che tutti i box auto erano in origine privi di energia elettrica (quello della lo sarebbe tuttora) e che il , CP_1 CP_2
come altri condomini, solo successivamente avrebbe dotato il proprio box di energia elettrica (a ciò facilitato perché confinante direttamente con l'androne scale, dove è allogato il contatore ENEL condominiale).
Disposto preliminarmente il procedimento di mediazione obbligatoria senza esito positivo, all'esito dell'istruttoria, consistente in particolare nell'espletamento delle prove orali e della ctu, la causa giunge ora in decisione.
Va preliminarmente rilevato che non è in atti revoca o rinuncia al mandato difensivo conferito dall'attore all'originario procuratore costituito, né un conferimento del mandato difensivo esclusivo e sostitutivo all'avv. Giavazzi si desume dal tenore letterale della procura alle liti: a ciò consegue che il secondo difensore deve ritenersi costituito in corso di giudizio non in sostituzione ma in aggiunta a quello originario (cfr. da ultimo Cass. sez. III ord. n. 34800 del
17.11.2021).
5 Ancora preliminarmente deve darsi atto che l'attore ha rinunciato alla domanda di accertamento dell'esistenza del diritto di servitù per titolo (come specificato in memoria conclusionale di replica), limitando la stessa al solo accertamento del diritto per intervenuta usucapione dello stesso.
Pur rilevandosi che la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cd. diritti "autodeterminati", individuati, cioè, sulla base della sola indicazione del relativo contenuto come rappresentato dal bene che ne forma l'oggetto, e che pertanto la "causa petendi" delle relative azioni giudiziarie si identifica con i diritti stessi e non con il relativo titolo - contratto, successione ereditaria, usucapione, ecc. - che ne costituisce la fonte, si prende atto di tale rinuncia, che va implicitamente qualificata come consapevolezza dell'attore che il diritto che vanta in giudizio non è fondato su alcun titolo negoziale, escludendosi quindi la necessità di alcuna ulteriore indagine probatoria sul punto.
Oggetto di valutazione sarà dunque la sussistenza dei requisiti necessari perché possa riconoscersi nella fattispecie la acquisizione per usucapione del diritto di servitù di elettrodotto asseritamente gravante sui box di proprietà dei convenuti.
Infine, sotto il profilo istruttorio, va rigettata l'eccezione di nullità delle deposizioni testimoniali e non riconducibile ad CP_3 Tes_1 CP_4
alcuna previsione normativa, potendosi viceversa certamente discutere dell'attendibilità ovvero della irrilevanza ai fini del decidere delle dichiarazioni rese dai suddetti testi.
Tanto premesso, nel merito si rileva quanto segue.
Tenuto conto del riconoscimento a livello costituzionale del diritto di proprietà, la prova del maturarsi della usucapione anche di diritti reali minori che limitano le facoltà e il diritto del proprietario deve essere particolarmente rigorosa, tale
6 da non lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, nonché sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto fatto valere.
Più in particolare, per l'acquisto per usucapione di un diritto di servitù quale quello invocato dall'attore è necessario, oltre all'esercizio del corrispondente possesso, anche il requisito dell'apparenza (cfr. art. 1061 c.c.), vale a dire l'esistenza di opere visibili e permanenti obiettivamente destinate al relativo esercizio.
La Suprema Corte precisa, poi, che le opere devono essere visibili e permanenti tali da rivelare, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile
(cfr. tra le altre, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11834 del 06/05/2021).
L'onere della prova, grava, secondo i più basilari principi in materia di prove, su colui che invochi l'avvenuta usucapione del diritto.
Nel caso di specie non vi è prova di opere visibili e permanenti che possano far ritenere l'esistenza di una servitù apparente e quindi usucapibile.
E' pacifico e non contestato che:
- il box doppio di parte attrice confina con quello della a sua CP_1 volta adiacente a quello del (confinante dall'altro lato con CP_2
l'atrio/vano condominiale del piano terra).
- All'attualità il box del Sig. è dotato di impianto elettrico CP_2
direttamente alimentato dal quadro contatori posto nell'atrio/vano scala, il box della Sig.ra non è dotato di impianto elettrico e il box del CP_1
Sig. è dotato di impianto elettrico alimentato dal quadro Parte_3
7 contatori mediante canalizzazione esterna di facciata posta a livello del solaio
Il CTU, all'esito di indagini tecniche sulle quali le parti non hanno espresso alcuna riserva ha infatti accertato che:
- “la canalizzazione uscente dalla cassetta di derivazione esterna ed affogata nella muratura, in realtà si tratta di uno spezzone di tubo a se stante. Lo stesso era murato fino alla profondità di 4 cm circa. Rimosso il primo spezzone, risultato posticcio, è stato rinvenuto un altro tratto di tubazione, identica alla precedente per caratteristiche, più in profondità,circa cm. 6, affogata nella muratura e con andamento presso che rettilineo in direzione del fondo adiacente di proprietà ” CP_1
(cfr. pagina 4 della CTU).
- “è stato cercato il corrispettivo foro all'interno del fondo della Sig.ra
Tale foro è stato rinvenuto dopo vari tentativi solo dopo aver CP_1
rimosso strato di malta superficiale. Rimossa la malta che di fatto riempiva un precedente foro, a circa 9/10 cm. di profondità, è stato rinvenuto il tubo corrugato di identiche caratteristiche ai precedenti trovati, con direzione pressoche rettilinea verso il fondo del ricorrente. Il tubo rinvenuto risulta privo di cavi elettrici al suo interno. Indagini visive lungo tutto il fondo della Sig. non hanno portato ad alcun CP_1
rinvenimento di possibili fissaggi di canalizzazioni esterne da o per il quadro elettrico generale o per il fondo contiguo del Sig. .( in CP_2
caso di derivazione in cascata quale propaggine dell'impianto del Sig.
)” (cfr. pagine 4 e 5). CP_2
- “Le indagini sul fondo del Sig. hanno confermato la presenza di CP_2
impianto elettrico in canalizzazione esterna alimentato da tratto
8 sottotraccia posto nella muratura a confine con l'atrio condominiale fino al quadro generale.” (cfr. pagina 5).
Infine, il CTU ha rilevato che “è stato eseguito, con l'ausilio di personale specializzato, il sondaggio di tutte le canalizzazioni uscenti dal quadro elettrico verso il piano terra, per verificarne i tracciati, in particolare quelle dirette verso
i 3 box delle parti. Tramite la rimozione dei coperchi cassette, visibili a parete, si è potuto constatare che l'unica linea sottotraccia che dal quadro elettrico posto nell'atrio raggiunge direttamente i box è quella che alimenta il box del
Sig. . […] Il fondo è come detto in sintesi poco sopra, dotato di sola CP_2
canalizzazione esterna che si dirama nei vari ambienti per punti luce e prese.
Non sono stati rinvenuti cavidotti o canalizzazioni da e per il box della Sig.ra
e/o proprietà ” (cfr. pagine 5 e 6) CP_1 Parte_3
Il CTU ha quindi concluso che “si è potuto constatare, all'attualità, l'assenza di collegamenti interni ad i box che potessero portare alimentazione dal quadro elettrico condominiale al box del Sig. o in derivazione da altri box Parte_3
limitrofi ) Non risultano visivamente tracce di ulteriori CP_1 CP_2
canalizzazioni esterne da e per il fondo contiguo di proprietà Sig. CP_2
(primo ed unico box del lato sx del condominio ad essere dotato di alimentazione elettrica direttamente dal quadro contatori posto nell'atrio condominiale), precisando che lo stesso fondo della Sig.ra è ad oggi CP_1 privo di impianto elettrico.” (cfr. pagina 6)
Il CTU, inoltre, in replica alle osservazioni del CT di parte attrice, ha confermato che “al momento dei vari sopralluoghi la stessa canalizzazione risultava priva di cavi elettrici, murata verso la parete interna al box inutilizzata ed CP_1 interrotta dalla parte interna al box di parte attrice. […] Il CTU non ha elementi per poter determinare l'uso e lo scopo pregresso della canalizzazione rinvenuta. […] Peraltro, è stata effettuata una accurata ricerca di elementi che
9 potessero richiamare ad un pregresso passaggi di cavidotti esterni all'interno della proprietà senza riscontro. Inoltre, nonostante la disponibilità del CP_1
CTU e parte convenuta ad effettuare ulteriori prove invasive totali alla ricerca di ulteriori canalizzazioni sottotraccia o quantomeno ulteriori fori di passaggio tra le varie proprietà, la stessa parte ricorrente ha manifestato, tramite il Suo
CTP, la volontà di non voler proseguire le ricerche in tal senso alla luce delle risultanze fino ad allora emerse come da verbale di operazioni peritali del
03/10/2022.” (cfr. pagina 8).
Alla luce delle risultanze peritali, devono quindi escludersi opere visibili e permanenti nei fondi asseritamente gravati dal diritto di servitù vantato dall'attore (tali non potendosi considerare eventuali corrugati e canalizzazioni sottotraccia), idonee a configurare nel caso di specie una servitù apparente, alla stregua dell'art. 1061 c.c.
Secondo l'orientamento costante della Suprema Corte infatti “l'apparenza non consiste soltanto nell'esistenza di segni visibili ed opere permanenti, ma esige che queste ultime, come mezzo necessario all'acquisto della servitù, siano indice non equivoco del peso imposto al fondo vicino in modo da fare presumere che il proprietario di questo ne sia a conoscenza.” (Cfr. da ultimo
Cass. Sez. 2, Ord. n. 17475 del 19/06/2023).
Tanto basta per rigettare la domanda di usucapione proposta dall'attore, a prescindere dalla comunque evidente e significativa discrepanza tra le dichiarazioni testimoniali acquisite sull'esistenza o meno di impianto elettrico nei box dell'attore ante 2017 e sul possesso continuativo ed ultraventennale ad immagine del diritto di servitù di elettrodotto: discrepanza che non può che riverberarsi negativamente sull'onere probatorio spettante all'attore.
Le domande attoree devono quindi essere rigettate con ogni conseguenza in punto spese, da liquidarsi come in dispositivo alla stregua della tab. 2 D.M.
10 55/2014, come successivamente modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia calcolato secondo i criteri di cui all'art. 15 comma
1 c.p.c. e conseguente applicazione dello scaglione da € 26.001,00 ad €
52.000,00, dell'attività processuale resasi necessaria (in relazione a questioni trattate ed istruttoria espletata di non particolare complessità) che consente la liquidazione al di sotto dei valori medi tabellari e dell'aumento del 30% ex art. 4 comma 2 stesso D.M., avendo il medesimo difensore patrocinato entrambi i convenuti
Per gli stessi motivi, le spese di CTU, come già liquidate in corso di istruttoria, devono essere poste a carico di parte attrice.
Non v'è luogo a condanna dell'attore al ripristino dei box di proprietà dei convenuti in quanto risulta che quello della è stato ripristinato CP_1 dall'ausiliario del CTU in sede di operazioni peritali (ed è quindi già ricompreso nelle spese di CTU) e quello del non è stato interessato da interventi CP_2
comportanti spese di ripristino .
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 215/2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: SERVITU' così provvede:
RIGETTA tutte le domande proposte da parte attrice;
PONE definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU come già liquidate in corso di istruttoria;
CONDANNA parte attrice al pagamento delle spese processuali sostenute dai convenuti, liquidate in € 8.500,00 per compenso professionale per il presente giudizio, € 536,00 per compenso professionale per il procedimento di
11 mediazione ed € 48,80 per spese di mediazione, oltre rimborso forfetario spese generali (15%), Iva e Cpa come per legge.
Così deciso alla Spezia il 5 febbraio 2025
Il Giudice
Lucia Sebastiani
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