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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 03/12/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 530/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 530/2025 promossa da:
(C.F. Controparte_1
), in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa, nel presente giudizio, P.IVA_1 dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in Bologna, via Testoni n. 6, è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE contro
(C.F. e (C.F. Controparte_2 C.F._1 CP_3
), rappresentate e difese, nel presente giudizio, dall'avv. Giovanna Fanelli, C.F._2 elettivamente domiciliate in via San Francesco n. 8, presso lo studio del suddetto CP_1 difensore;
APPELLATE
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, che qui si intendono integralmente ritrascritti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso in appello ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, l' ha convenuto in giudizio, Controparte_1 dinanzi al Tribunale Ordinario di Piacenza, e al fine di ottenere la Controparte_2 CP_3 riforma della sentenza del Giudice di Pace di n. 131/2025, emessa in data 02.03.2025, CP_1 con la quale, in accoglimento della proposta opposizione, veniva disposto l'annullamento dei verbali n. 447739430 del 02.07.2024, n. 447738930 del 28.06.2024 e n. 447739038 del
28.06.2024, elevati: quanto al verbale n. 447739430, nei confronti di per la Controparte_2 violazione dell'art. 94, comma 4 bis e comma 3 C.d.S, in quanto, in qualità di erede testamentaria del marito, deceduto in data 10.07.2021, ometteva di comunicare, entro 30 giorni, Persona_1 al Dipartimento dei trasporti terrestri l'intervenuta variazione dell'intestatario del veicolo tg
FV979KY; quanto ai verbali n. 447739038 e n. 447738930, nei confronti di CP_3 rispettivamente per la violazione sia dell'art. 94, comma 4 bis e comma 3, C.d.S., in quanto, in qualità di erede testamentaria del padre, deceduto in data 10.07.2021, ometteva di Persona_1 comunicare, entro 30 giorni, al l'intervenuta variazione Controparte_4 dell'intestatario del veicolo predetto, sia dell'art. 94, comma 4, C.d.S. in quanto, in data
30.05.2024, circolava alla guida del predetto veicolo senza che fosse stato chiesto, nei termini di legge, l'aggiornamento dei dati presenti nell'archivio nazionale dei veicoli.
L'appellante, in particolare, censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudicante, recependo acriticamente la ricostruzione dei fatti contenuta nel ricorso in opposizione, riteneva: da un lato, che ed pur essendosi diligentemente attivate per Controparte_2 CP_3 adempiere gli obblighi previsti dalla legge, si trovassero nell'oggettiva impossibilità di tenere una condotta conforme al precetto a causa del comportamento ostruzionistico opposto dal coerede dall'altro, che, solo all'esito del procedimento di divisione ereditaria pendente tra i Persona_2 coeredi di sarebbe stato possibile pervenire all'aggiornamento della carta di Persona_1 circolazione dal momento che la sentenza pronunciata dal Tribunale avrebbe costituito l'atto con
2 sottoscrizione giudizialmente accertata, richiesto dalla norma, nel rispetto dei termini dalla stessa indicati.
Deduceva che il termine concesso all'avente causa per l'adempimento dell'obbligo dichiarativo, sanzionato, in caso di omissione, con l'illecito amministrativo, decorreva dal momento di perfezionamento dell'atto stesso e non da quello in cui la sottoscrizione era autenticata o giudizialmente accertata, fatti che l'art. 94, comma 3, C.d.S. non menzionava in alcun modo.
Rappresentava che nessun effetto esimente rispetto al mancato rispetto dell'obbligo dichiarativo previsto dalle norme in parola poteva riconoscersi in capo al comportamento asseritamente ostruzionistico tenuto dal coerede essendo in ogni caso rimasto indimostrato che da Persona_2 ciò fosse derivata l'impossibilità, per le odierne appellate, di far constare al Dipartimento competente l'intervenuto mutamento della disponibilità del veicolo.
1.1) Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.07.2025, si costituivano in giudizio ed le quali chiedevano il rigetto dell'appello e la contestuale Controparte_2 CP_3 conferma integrale della sentenza del Giudice di Pace di n. 131/2025 del 02.03.2025. CP_1
1.2) All'udienza del 25.09.2025 (cui era stata rinviata l'udienza del 16.09.2025, dove nessuna delle parti era comparsa), il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione e rilevata la ridotta complessità della stessa, fissava, per discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
l'udienza del 25.11.2025 (la quale veniva tratta ai sensi e nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.). In tale ultima sede, pronunciava sentenza mediante deposito della stessa nel fascicolo telematico.
2) Con ricorso depositato in data 21.09.2024, le odierne appellate hanno impugnato, innanzi al
Giudice di Pace di tre verbali di contestazione, emessi dalla Legione Carabinieri CP_1
“Emilia Romagna”, Stazione di Bettola, in data 28.06.2024 e 02.07.2024, con i quali sono state loro elevate le seguenti sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada:
- verbale n. 447739430 del 02.07.2024, con il quale veniva contestata a la Controparte_2 violazione dell'art. 94, comma 4 bis e comma 3, C.d.S. poiché “in qualità di avente causa ometteva di comunicare entro 30 giorni al l'utilizzazione per Controparte_4 oltre 30 giorni del veicolo intestato a persona deceduta in data 10.07.2021. Nella circostanza è stato accertato che il nominato di cui sopra è erede dell'intestatario deceduto […]”;
- verbale n. 447738930 del 28.06.2024, con il quale veniva contestata a la violazione CP_3 dell'art. 94, comma 4, C.d.S. poiché: “in data 30.05.2024 veniva controllata alla CP_3 guida del veicolo sopraindicato in Bettola in V.le Vittoria. Da controlli successivi è emerso che la
3 stessa circolava alla guida di predetto veicolo per il quale non era stato richiesto
l'aggiornamento dei dati presenti nell'archivio nazionale dei veicoli entro il termine di 60 giorni dalla costituzione di usufrutto […]”;
- verbale n. 447739038 del 28.06.2024, con il quale veniva contestata, sempre anche CP_3 la violazione dell'art. 94, comma 4 bis e comma 3, C.d.S. poiché: “in qualità di avente causa ometteva di comunicare entro 30 giorni al Dipartimento dei Trasporti Terrestri l'utilizzazione per oltre 30 giorni del veicolo intestato a persona deceduta in data 10.07.2021. Nella circostanza è stato accertato che il nominato di cui sopra è erede dell'intestatario deceduto […]”.
Ciò premesso, vi è da rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dalle odierne appellate, i vizi meramente formali presenti nei suddetti verbali di contestazione (ossia: il fatto che la condotta contestata a ossia l'uso del veicolo, non è la condotta prevista dall'art. Controparte_2
94, comma 4 bis, C.d.S.; il fatto che è stata contestata ad la violazione dell'art. 94, CP_3 comma 4, C.d.S. siccome non provvedeva ad aggiornare, entro il termine di giorni 60 dalla costituzione di usufrutto, i dati presenti nell'archivio nazionale dei veicoli quando la stessa non è mai stata titolare del diritto di usufrutto sul veicolo intestato al decuius non Persona_1 possono considerarsi rilevanti di per sé stessi, ma solo nei casi in cui impediscano la difesa inerente la contestazione.
La funzione del verbale notificato è, infatti, quella di portare il contravventore a conoscenza degli estremi della violazione;
la validità della contravvenzione è, di conseguenza, condizionata unicamente dalla sua idoneità a garantire l'esercizio del diritto di difesa.
Nel caso di specie, non è stata né dedotta, né provata alcuna inidoneità a tal fine dei verbali di contestazione opposti in primo grado;
invero, il preciso richiamo alla norma violata e i fatti ivi attestati si sono rilevati sufficienti a permettere ai contravventori di individuare con certezza gli elementi costitutivi dell'illecito.
Deve, quindi, ritenersi, da questo punto di vista, che i verbali n. 447739430 del 02.07.2024, n.
447738930 del 28.06.2024 e n. 447739038 del 28.06.2024 siano del tutto validi.
2.1) Com'è noto, l'art. 94, comma 1, del C.d.S., il quale riporta espressamente che: “In caso di trasferimento della proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione
4 dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede al rilascio di una nuova carta di circolazione nella quale sono annotati gli intervenuti mutamenti della proprietà e dello stato giuridico del veicolo. Il competente ufficio del P.R.A. provvede alla relativa trascrizione ovvero, in caso di accertate irregolarità, procede alla ricusazione della formalità entro tre giorni dal ricevimento delle informazioni e delle documentazioni trasmesse, in via telematica, dall'ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale”, disciplina le formalità necessarie per trasferire il diritto di proprietà, ovvero costituire diritti reali e di godimento su autoveicoli e mantenere così aggiornati i pubblici registri.
Il successivo art. 94, comma 4 bis, del C.d.S. prevede che: “Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, gli atti, ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3”.
Il comma 4 della medesima norma, poi, afferma che: “Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel termine stabilito dal comma 1, l'aggiornamento dei dati presenti nell'archivio nazionale dei veicoli o il rinnovo della carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 363 a € 1.813”.
Ebbene, dalla lettura necessariamente combinata delle suddette norme, deve ritenersi che il presupposto per procedere alla variazione dell'intestatario della carta di circolazione, nel caso di veicolo caduto in successione ereditaria, è che vi sia stata accettazione dell'eredità.
L'accettazione, in particolare, non può essere tacita ma soltanto espressa, per mezzo di dichiarazione contenuta in atto pubblico o scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente.
La dichiarazione di accettazione dell'eredità deve, quindi, essere sottoscritta dagli eredi e autenticata da parte di un Notaio o altro pubblico ufficiale. Entro sessanta giorni dall'autentica della sottoscrizione, tale atto di accettazione deve essere registrato presso uno Sportello
Telematico dell'Automobilista.
5 Non può, quindi, ritenersi corretta la tesi sostenuta da parte appellante secondo la quale il termine concesso all'avente causa per l'adempimento dell'obbligo dichiarativo, sanzionato, in caso di omissione, con l'illecito amministrativo in oggetto decorre dal momento di perfezionamento dell'atto stesso e non da quello in cui la sottoscrizione sia autenticata o giudizialmente accertata.
Nel caso di specie, non risulta che vi sia stata alcuna accettazione espressa dell'eredità di da parte della moglie, e della figlia, bensì Persona_1 Controparte_2 CP_3 un'accettazione meramente tacita della stessa (accettazione che si sarebbe concretizzata con il pagamento dei debiti ereditari e con l'instaurazione del giudizio di divisione). Mancando, quindi, un'accettazione espressa dell'eredità de qua (avvenuta con dichiarazione contenuta in atto pubblico o scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente), non può, quindi, ritenersi che sia già decorso il citato termine di 60 giorni previsto dall'art. 94, comma 4 bis, C.d.S..
Deve, quindi, ritenersi sostanzialmente corretto il ragionamento che ha portato il Giudice di primo grado ad annullare il verbale n. 447739038 del 28.06.2024 ed il verbale n. 447739430 del
02.07.2024.
Per quanto riguarda, invece, la parte della sentenza impugnata che dispone l'annullamento del verbale n. 447738930 del 28.06.2024, con il quale veniva contestata a la violazione CP_3 dell'art. 94, comma 4, C.d.S., la stessa merita di essere riformata.
Infatti, dall'esame delle suddette disposizioni normative risulta che non è possibile e lecito circolare con un'autovettura intestata al decuius senza prima aver provveduto all'aggiornamento dell'intestatario del veicolo presso il PRA e alla variazione della carta di circolazione.
Se non vi è stata, quindi, un'accettazione espressa dell'eredità, il chiamato all'eredità che intenda circolare con il veicolo ancora intestato al dante causa, dopo trenta giorni dal decesso di quest'ultimo, deve richiedere un'intestazione temporanea del veicolo, che risulti dal libretto di circolazione.
Ciò, infatti, rende possibile l'agevole individuazione dei soggetti responsabili di infrazioni al codice della strada onde procedere, rispetto ad essi, all'irrogazione delle relative sanzioni, specie con riferimento alla decurtazione dei punti della patente ai sensi dell'art. 126 bis C.d.S..
Nel caso di specie, dal momento che non risulta che abbia proceduto a tale CP_3 intestazione temporanea, il suddetto verbale deve ritenersi del tutto valido.
6 In parziale riforma della sentenza impugnata, il Tribunale rigetta l'opposizione avverso il verbale n. 447738930 del 28.06.2024, elevato dalla Legione Carabinieri “Emilia Romagna”, Stazione di
Bettola, nei confronti di che, pertanto, conferma. CP_3
3) L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
1) accoglie parzialmente l'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e e, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Controparte_2 CP_3 CP_1
n. 131/2025, pubblicata in data 02.03.2025,
2) rigetta l'opposizione avverso il verbale n. 447738930 del 28.06.2024, elevato dalla Legione
Carabinieri “Emilia Romagna”, Stazione di Bettola, nei confronti di che, pertanto, CP_3 conferma;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Piacenza, 03.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 530/2025 promossa da:
(C.F. Controparte_1
), in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa, nel presente giudizio, P.IVA_1 dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in Bologna, via Testoni n. 6, è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE contro
(C.F. e (C.F. Controparte_2 C.F._1 CP_3
), rappresentate e difese, nel presente giudizio, dall'avv. Giovanna Fanelli, C.F._2 elettivamente domiciliate in via San Francesco n. 8, presso lo studio del suddetto CP_1 difensore;
APPELLATE
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, che qui si intendono integralmente ritrascritti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso in appello ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, l' ha convenuto in giudizio, Controparte_1 dinanzi al Tribunale Ordinario di Piacenza, e al fine di ottenere la Controparte_2 CP_3 riforma della sentenza del Giudice di Pace di n. 131/2025, emessa in data 02.03.2025, CP_1 con la quale, in accoglimento della proposta opposizione, veniva disposto l'annullamento dei verbali n. 447739430 del 02.07.2024, n. 447738930 del 28.06.2024 e n. 447739038 del
28.06.2024, elevati: quanto al verbale n. 447739430, nei confronti di per la Controparte_2 violazione dell'art. 94, comma 4 bis e comma 3 C.d.S, in quanto, in qualità di erede testamentaria del marito, deceduto in data 10.07.2021, ometteva di comunicare, entro 30 giorni, Persona_1 al Dipartimento dei trasporti terrestri l'intervenuta variazione dell'intestatario del veicolo tg
FV979KY; quanto ai verbali n. 447739038 e n. 447738930, nei confronti di CP_3 rispettivamente per la violazione sia dell'art. 94, comma 4 bis e comma 3, C.d.S., in quanto, in qualità di erede testamentaria del padre, deceduto in data 10.07.2021, ometteva di Persona_1 comunicare, entro 30 giorni, al l'intervenuta variazione Controparte_4 dell'intestatario del veicolo predetto, sia dell'art. 94, comma 4, C.d.S. in quanto, in data
30.05.2024, circolava alla guida del predetto veicolo senza che fosse stato chiesto, nei termini di legge, l'aggiornamento dei dati presenti nell'archivio nazionale dei veicoli.
L'appellante, in particolare, censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudicante, recependo acriticamente la ricostruzione dei fatti contenuta nel ricorso in opposizione, riteneva: da un lato, che ed pur essendosi diligentemente attivate per Controparte_2 CP_3 adempiere gli obblighi previsti dalla legge, si trovassero nell'oggettiva impossibilità di tenere una condotta conforme al precetto a causa del comportamento ostruzionistico opposto dal coerede dall'altro, che, solo all'esito del procedimento di divisione ereditaria pendente tra i Persona_2 coeredi di sarebbe stato possibile pervenire all'aggiornamento della carta di Persona_1 circolazione dal momento che la sentenza pronunciata dal Tribunale avrebbe costituito l'atto con
2 sottoscrizione giudizialmente accertata, richiesto dalla norma, nel rispetto dei termini dalla stessa indicati.
Deduceva che il termine concesso all'avente causa per l'adempimento dell'obbligo dichiarativo, sanzionato, in caso di omissione, con l'illecito amministrativo, decorreva dal momento di perfezionamento dell'atto stesso e non da quello in cui la sottoscrizione era autenticata o giudizialmente accertata, fatti che l'art. 94, comma 3, C.d.S. non menzionava in alcun modo.
Rappresentava che nessun effetto esimente rispetto al mancato rispetto dell'obbligo dichiarativo previsto dalle norme in parola poteva riconoscersi in capo al comportamento asseritamente ostruzionistico tenuto dal coerede essendo in ogni caso rimasto indimostrato che da Persona_2 ciò fosse derivata l'impossibilità, per le odierne appellate, di far constare al Dipartimento competente l'intervenuto mutamento della disponibilità del veicolo.
1.1) Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.07.2025, si costituivano in giudizio ed le quali chiedevano il rigetto dell'appello e la contestuale Controparte_2 CP_3 conferma integrale della sentenza del Giudice di Pace di n. 131/2025 del 02.03.2025. CP_1
1.2) All'udienza del 25.09.2025 (cui era stata rinviata l'udienza del 16.09.2025, dove nessuna delle parti era comparsa), il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione e rilevata la ridotta complessità della stessa, fissava, per discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
l'udienza del 25.11.2025 (la quale veniva tratta ai sensi e nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.). In tale ultima sede, pronunciava sentenza mediante deposito della stessa nel fascicolo telematico.
2) Con ricorso depositato in data 21.09.2024, le odierne appellate hanno impugnato, innanzi al
Giudice di Pace di tre verbali di contestazione, emessi dalla Legione Carabinieri CP_1
“Emilia Romagna”, Stazione di Bettola, in data 28.06.2024 e 02.07.2024, con i quali sono state loro elevate le seguenti sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada:
- verbale n. 447739430 del 02.07.2024, con il quale veniva contestata a la Controparte_2 violazione dell'art. 94, comma 4 bis e comma 3, C.d.S. poiché “in qualità di avente causa ometteva di comunicare entro 30 giorni al l'utilizzazione per Controparte_4 oltre 30 giorni del veicolo intestato a persona deceduta in data 10.07.2021. Nella circostanza è stato accertato che il nominato di cui sopra è erede dell'intestatario deceduto […]”;
- verbale n. 447738930 del 28.06.2024, con il quale veniva contestata a la violazione CP_3 dell'art. 94, comma 4, C.d.S. poiché: “in data 30.05.2024 veniva controllata alla CP_3 guida del veicolo sopraindicato in Bettola in V.le Vittoria. Da controlli successivi è emerso che la
3 stessa circolava alla guida di predetto veicolo per il quale non era stato richiesto
l'aggiornamento dei dati presenti nell'archivio nazionale dei veicoli entro il termine di 60 giorni dalla costituzione di usufrutto […]”;
- verbale n. 447739038 del 28.06.2024, con il quale veniva contestata, sempre anche CP_3 la violazione dell'art. 94, comma 4 bis e comma 3, C.d.S. poiché: “in qualità di avente causa ometteva di comunicare entro 30 giorni al Dipartimento dei Trasporti Terrestri l'utilizzazione per oltre 30 giorni del veicolo intestato a persona deceduta in data 10.07.2021. Nella circostanza è stato accertato che il nominato di cui sopra è erede dell'intestatario deceduto […]”.
Ciò premesso, vi è da rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dalle odierne appellate, i vizi meramente formali presenti nei suddetti verbali di contestazione (ossia: il fatto che la condotta contestata a ossia l'uso del veicolo, non è la condotta prevista dall'art. Controparte_2
94, comma 4 bis, C.d.S.; il fatto che è stata contestata ad la violazione dell'art. 94, CP_3 comma 4, C.d.S. siccome non provvedeva ad aggiornare, entro il termine di giorni 60 dalla costituzione di usufrutto, i dati presenti nell'archivio nazionale dei veicoli quando la stessa non è mai stata titolare del diritto di usufrutto sul veicolo intestato al decuius non Persona_1 possono considerarsi rilevanti di per sé stessi, ma solo nei casi in cui impediscano la difesa inerente la contestazione.
La funzione del verbale notificato è, infatti, quella di portare il contravventore a conoscenza degli estremi della violazione;
la validità della contravvenzione è, di conseguenza, condizionata unicamente dalla sua idoneità a garantire l'esercizio del diritto di difesa.
Nel caso di specie, non è stata né dedotta, né provata alcuna inidoneità a tal fine dei verbali di contestazione opposti in primo grado;
invero, il preciso richiamo alla norma violata e i fatti ivi attestati si sono rilevati sufficienti a permettere ai contravventori di individuare con certezza gli elementi costitutivi dell'illecito.
Deve, quindi, ritenersi, da questo punto di vista, che i verbali n. 447739430 del 02.07.2024, n.
447738930 del 28.06.2024 e n. 447739038 del 28.06.2024 siano del tutto validi.
2.1) Com'è noto, l'art. 94, comma 1, del C.d.S., il quale riporta espressamente che: “In caso di trasferimento della proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione
4 dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede al rilascio di una nuova carta di circolazione nella quale sono annotati gli intervenuti mutamenti della proprietà e dello stato giuridico del veicolo. Il competente ufficio del P.R.A. provvede alla relativa trascrizione ovvero, in caso di accertate irregolarità, procede alla ricusazione della formalità entro tre giorni dal ricevimento delle informazioni e delle documentazioni trasmesse, in via telematica, dall'ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale”, disciplina le formalità necessarie per trasferire il diritto di proprietà, ovvero costituire diritti reali e di godimento su autoveicoli e mantenere così aggiornati i pubblici registri.
Il successivo art. 94, comma 4 bis, del C.d.S. prevede che: “Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, gli atti, ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3”.
Il comma 4 della medesima norma, poi, afferma che: “Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel termine stabilito dal comma 1, l'aggiornamento dei dati presenti nell'archivio nazionale dei veicoli o il rinnovo della carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 363 a € 1.813”.
Ebbene, dalla lettura necessariamente combinata delle suddette norme, deve ritenersi che il presupposto per procedere alla variazione dell'intestatario della carta di circolazione, nel caso di veicolo caduto in successione ereditaria, è che vi sia stata accettazione dell'eredità.
L'accettazione, in particolare, non può essere tacita ma soltanto espressa, per mezzo di dichiarazione contenuta in atto pubblico o scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente.
La dichiarazione di accettazione dell'eredità deve, quindi, essere sottoscritta dagli eredi e autenticata da parte di un Notaio o altro pubblico ufficiale. Entro sessanta giorni dall'autentica della sottoscrizione, tale atto di accettazione deve essere registrato presso uno Sportello
Telematico dell'Automobilista.
5 Non può, quindi, ritenersi corretta la tesi sostenuta da parte appellante secondo la quale il termine concesso all'avente causa per l'adempimento dell'obbligo dichiarativo, sanzionato, in caso di omissione, con l'illecito amministrativo in oggetto decorre dal momento di perfezionamento dell'atto stesso e non da quello in cui la sottoscrizione sia autenticata o giudizialmente accertata.
Nel caso di specie, non risulta che vi sia stata alcuna accettazione espressa dell'eredità di da parte della moglie, e della figlia, bensì Persona_1 Controparte_2 CP_3 un'accettazione meramente tacita della stessa (accettazione che si sarebbe concretizzata con il pagamento dei debiti ereditari e con l'instaurazione del giudizio di divisione). Mancando, quindi, un'accettazione espressa dell'eredità de qua (avvenuta con dichiarazione contenuta in atto pubblico o scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente), non può, quindi, ritenersi che sia già decorso il citato termine di 60 giorni previsto dall'art. 94, comma 4 bis, C.d.S..
Deve, quindi, ritenersi sostanzialmente corretto il ragionamento che ha portato il Giudice di primo grado ad annullare il verbale n. 447739038 del 28.06.2024 ed il verbale n. 447739430 del
02.07.2024.
Per quanto riguarda, invece, la parte della sentenza impugnata che dispone l'annullamento del verbale n. 447738930 del 28.06.2024, con il quale veniva contestata a la violazione CP_3 dell'art. 94, comma 4, C.d.S., la stessa merita di essere riformata.
Infatti, dall'esame delle suddette disposizioni normative risulta che non è possibile e lecito circolare con un'autovettura intestata al decuius senza prima aver provveduto all'aggiornamento dell'intestatario del veicolo presso il PRA e alla variazione della carta di circolazione.
Se non vi è stata, quindi, un'accettazione espressa dell'eredità, il chiamato all'eredità che intenda circolare con il veicolo ancora intestato al dante causa, dopo trenta giorni dal decesso di quest'ultimo, deve richiedere un'intestazione temporanea del veicolo, che risulti dal libretto di circolazione.
Ciò, infatti, rende possibile l'agevole individuazione dei soggetti responsabili di infrazioni al codice della strada onde procedere, rispetto ad essi, all'irrogazione delle relative sanzioni, specie con riferimento alla decurtazione dei punti della patente ai sensi dell'art. 126 bis C.d.S..
Nel caso di specie, dal momento che non risulta che abbia proceduto a tale CP_3 intestazione temporanea, il suddetto verbale deve ritenersi del tutto valido.
6 In parziale riforma della sentenza impugnata, il Tribunale rigetta l'opposizione avverso il verbale n. 447738930 del 28.06.2024, elevato dalla Legione Carabinieri “Emilia Romagna”, Stazione di
Bettola, nei confronti di che, pertanto, conferma. CP_3
3) L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
1) accoglie parzialmente l'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e e, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Controparte_2 CP_3 CP_1
n. 131/2025, pubblicata in data 02.03.2025,
2) rigetta l'opposizione avverso il verbale n. 447738930 del 28.06.2024, elevato dalla Legione
Carabinieri “Emilia Romagna”, Stazione di Bettola, nei confronti di che, pertanto, CP_3 conferma;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Piacenza, 03.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
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