Sentenza breve 29 gennaio 2026
Ordinanza cautelare 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza breve 29/01/2026, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00580/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00106/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 106 del 2026, proposto da
IT CA e AT Di IA, rappresentate e difese dall'Avv. Carlo Sarro, domicilio PEC come da Registri di Giustizia, domicilio fisico eletto in LI al Viale A. Gramsci n. 19;
contro
Agenzia delle accise, dogane e monopoli, DT IX Campania - Ufficio dei monopoli per la Campania - sede di LI - sezione giochi e tabacchi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di LI, domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, domicilio fisico legale presso la sede di questa, in LI, via Armando Diaz, 11;
nei confronti
NA ND, non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensiva,
- del provvedimento dell’Ufficio dei Monopoli per la Campania – sede di LI, prot. n. 68769 del 31.10.2025 con cui è stata respinta l’istanza di trasferimento della rivendita n. 463 di LI da Via Aniello Falcone n.110 a Via Nuova Marina n. 34/36/38;
- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi delle ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Dir. Terr. Campania Ufficio dei Monopoli Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. UG RE Di LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all’articolo 60 e all’art. 74 d.lgs. 104/2010; accertata l’integrità del contraddittorio e ritenuto che l’istruttoria è completa; dato alle parti l’avviso che il ricorso poteva essere definito con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Rilevato che la parte ricorrente premetteva di aver chiesto, in data 04.01.2021, il trasferimento della rivendita ordinaria di generi di monopolio n. 463, con annessa ricevitoria Lotto n. 1319, da Via Aniello Falcone n. 110 a Via Marina n. 34/36/38 in LI;
- che la sig.ra ND, titolare della rivendita n. 104, contestava il suddetto trasferimento;
- che l’Amministrazione, superando le obiezioni mosse dalla sig.ra ND, adottava il provvedimento prot. n. 37798/RU, con cui autorizzava il trasferimento della rivendita n. 463 da Via Aniello Falcone 110 a Via Nuova Marina n. 34/36/38;
- che la sig.ra ND impugnava tale provvedimento dinanzi al Tar, e che quest’ultimo, con sentenza n. 3090/2025, accoglieva il ricorso e ordinava la riedizione del potere amministrativo ed in particolare il compimento di una nuova istruttoria al fine di verificare il possesso dei requisiti necessari al trasferimento “fuori zona” della rivendita in titolarità CA;
- che l’Ufficio Monopoli si determinava per il rigetto della domanda, disponendo “che la rivendita n. 463 di LI ritorni, nel termine di 30 giorni dalla ricezione del presente provvedimento, nella sede originaria di Via Aniello Falcone n. 110, ovvero qualora non più disponibile, che venga proposto un nuovo locale nella zona di riferimento ...”;
Rilevato che, pertanto, la parte ricorrente impugnava tale provvedimento, ritenendolo illegittimo per i seguenti motivi: 1) l’istanza è stata respinta per la presunta carenza del requisito della distanza; infatti, dal sopralluogo compiuto in data 15.09.2025 dai funzionari dell’Ufficio Monopoli che avrebbero verificato la distanza intercorrente tra l’attuale sede della rivendita 463 di LI, sita in Via Marina n. 34/36/38, e la sede della rivendita n. 104 ubicata al Corso Umberto I° n. 73. Ebbene, dal sopralluogo sarebbe emersa la presenza di due distinti percorsi con distanza rilevata rispettivamente pari a 186 mt. ed a 174 mt.; tuttavia, i percorsi seguiti dall’Amministrazione non rispettano l’art. 13 del D. Lgs. 285/1992 (Cod. Stradale), nella parte in cui stabilisce che “Le norme devono essere improntate alla sicurezza della circolazione di tutti gli utenti della strada...”, in combinato disposto con la disciplina di cui al DM n. 236/1989 ed al DPR n. 503/1996, ove, in particolare è previsto che “Il percorso pedonale deve avere una larghezza minima di 90 cm ed avere, per consentire l'inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote, allargamenti del percorso, da realizzare almeno in piano, ogni 10 m di sviluppo lineare...” (art. 8.2.1 del D.M. 236/89) e “La larghezza dei marciapiedi realizzati in interventi di nuova urbanizzazione deve essere tale da consentire la fruizione anche da parte di persone su sedia a ruote” (art. 5, comma 3, del DPR 503/96).. Infatti, quanto al primo percorso, il transito tramite la traversa prospiciente via Nuova Marina (costeggiata da “Palazzo Gentile” sul lato sinistro) e Piazzetta Principessa Margherita, che non possiede i requisiti minimi di sicurezza né le dimensioni tali da permettere il transito di persone diversamente abili, dovendosi quindi escludere in radice che possa essere utilizzato per la misurazione della distanza tra i due esercizi commerciali; quanto al secondo percorso, il transito avviene tramite Piazzetta Principessa Margherita, nonché attraverso proprietà private. Orbene, occorre evidenziare che i rilievi effettuati sul luogo attestano come il passaggio in questione sia del tutto sprovvisto dei criteri di sicurezza dettati dal Codice della Strada, di dimensioni estremamente ridotte e del tutto chiuso tra i balconi e le sporgenze dei due palazzi che fronteggiandosi lo delimitano; la larghezza del tratto stradale in esame è di soli 0,80 cm; 2) violazione dell'art. 10 bis l. n. 241/90, atteso che la p.a., nel motivare il diniego, non dà minimamente atto delle osservazioni presentate dalle ricorrenti, benché queste ultime fossero corredate da analitiche misurazioni attestanti il possesso del requisito distanziale dei 200 mt tra le ricevitorie;
Ritenuto che il ricorso è infondato;
- che, infatti, come eccepito dall’Avvocatura dello Stato, per “percorso pedonale” s'intende quello ordinariamente percorribile mediante una normale deambulazione, senza particolari ostacoli naturali, e che il percorso pedonale medesimo non può essere determinato in base ad un’applicazione formalistica (e poco riscontrabile in concreto) delle regole del Codice della Strada;
- che il percorso pedonale più breve deve essere «il tragitto ordinariamente percorribile mediante una normale deambulazione in relazione alla via che un pedone è autorizzato a percorrere senza violare le norme sulla circolazione viaria»;
- che, come ritenuto dal Consiglio di Stato, quello in questione “ è un criterio specifico da utilizzare esclusivamente ai fini del calcolo delle distanze fra rivendite e che opera, dunque, su un piano diverso da quello stabilito dall’art. 40, comma 11, del decreto legislativo 285/92 (Nuovo Codice della strada), introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a-sexies), del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, il quale dispone che «gli attraversamenti pedonali devono essere sempre accessibili anche alle persone non deambulanti su sedie a ruote». ” (così Cons. Stato, sez. VII n. 4049/2024);
- che, come ritenuto ancora dal Consiglio di Stato nella predetta sentenza, “ La disciplina che in questa sede rileva è, infatti, diretta a regolamentare un mercato contingentato, la cui limitazione risponde anche alla esigenza di tutela della salute (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 gennaio 2016, n. 170): la razionalizzazione della rete di vendita, che ha indotto ad individuare, nel DM n. 38/2013, dei criteri tesi a disciplinare l'ubicazione dei punti vendita primari (rivendite ordinarie e speciali) e secondarie (patentini), mira ad escludere il possibile sovradimensionamento ingiustificato delle rete medesima e, dunque, è uno strumento indispensabile per evitare alterazioni dell'offerta di tabacchi che produrrebbero nocumento all'interesse pubblico alla tutela della salute. La disciplina del codice della strada, invece, è diretta a tutelare un diverso bene primario che è la sicurezza stradale e, nello specifico degli attraversamenti pedonali, l’accessibilità a chiunque, logicamente prevedendo che questi ultimi devono essere sempre accessibili anche alle persone non deambulanti su sedie a ruote ”;
- che, pertanto, è infondata la prima censura, atteso che – contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente – non può pretendersi che l’Amministrazione consideri solo il percorso pedonale che abbia il marciapiede dell’ampiezza regolamentare a norma del Codice della strada;
- che anche la seconda censura è infondata, atteso che il potere in questione è vincolato e che il provvedimento non poteva comunque essere diverso da quello in concreto adottato, sicché l’eventuale violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 non comporta l’illegittimità del diniego (tra le tante, T.A.R. Lazio Roma, Sez. V quater, 29/09/2025, n. 16785; T.A.R. Sicilia Catania, Sez. III, 12/09/2025, n. 2641);
- che le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo; non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali quanto alla parte controinteressata, non costituita in giudizio;
P.Q.M.
Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA – Nona Sezione, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Respinge il ricorso n. 106 dell’anno 2026;
2. Condanna la parte ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.500 (millecinquecento/00) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge, e contributo unificato, se ed in quanto versato; nulla per le spese quanto alla parte controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LI nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
UG RE Di LI, Presidente, Estensore
Rosaria Palma, Primo Referendario
Vincenzo Sciascia, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| UG RE Di LI |
IL SEGRETARIO