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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 28/10/2025, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. n. 3920/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati:
dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente rel. ed est.
dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ., promosso con ricorso congiunto depositato in data 24/06/2025,
da
, con il patrocinio dell'avv. BONOTTO Parte_1
MAURIZIO.
ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Separazione consensuale.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito l'intestato Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione personale, alle condizioni stabilite congiuntamente ed indicate nel ricorso.
I ricorrenti, con note scritte sostitutive dell'udienza del
17/10/2025, ex art. 127 ter cod. proc. civ., depositate in data
16/10/2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso,
dichiarando che non sussistono possibilità di riconciliazione e di prestare acquiescenza all'emananda sentenza di separazione.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di illegittimità;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 3920/2025:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi Parte_1
(CF: ), n. a ON (TV) il 18/03/1973, e C.F._1 Pt_1
(CF: , n. a ON (TV) il 14/08/1976,
[...] C.F._2
che hanno contratto matrimonio il 22/09/2002 a CODOGNÈ (TV), atto trascritto al n. 16, parte II, Serie A, anno 2002, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune;
alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto
e ciascuno provvederà al proprio mantenimento;
2. il sig. verserà alla sig.ra quale contributo al Pt_1 Pt_1
mantenimento ordinario delle due figlie, l'importo onnicomprensivo
di € 600,00 fino al raggiungimento della loro indipendenza economica,
da versarsi sul C/C della signora entro il giorno 10 di ogni mese.
Tale assegno sarà aggiornato annualmente, secondo gli indici ISTAT,
a partire dal mese di luglio 2026;
3. i genitori si accolleranno, al 60% il padre e al 40% la madre,
le spese straordinarie delle figlie, eventualmente previamente
concordate per iscritto, anche tramite messaggio, come specificate
nel protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso;
4. l'assegno unico per la famiglia verrà percepito dalla sig.ra
.” Pt_1
- dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di CODOGNÈ (TV)
di procedere all'annotazione della sentenza;
- spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso, nella Camera di Consiglio del 28/10/2025.
Il presidente dott.ssa Susanna Menegazzi