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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/12/2025, n. 3840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3840 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del dr. Luigi Bobbio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.5692.2022 R.G. avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza n. 5972/2022 del Giudice di Pace di No- cera Inferiore,
e vertente tra:
C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Mancuso presso il cui studio domicilia in Nocera Inferiore (SA) alla Via Giuseppe Atzori
n. 105,come da mandato in atti;
APPELLANTE
E
, C.F. , rappresentato e difeso da- CP_1 C.F._1 gli avv.ti Raffaele Antonio Nacchia e Anna De Nicola presso il cui studio domi- cilia in Nocera Inferiore (SA) alla Via Matteotti n. 14,come da mandato in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 08/05/2025 che qui si inten- dono integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svol- gimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. perrelationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ri- cordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att.
1 c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trat- tazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della deci- sione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamen- te ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben po- tendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate ) per incompa- tibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudi- cante;
richiamato il contenuto assertivo della citazione;
OSSERVA Con atto notificato il 17.02.2021 il sig. conveniva il CP_1 [...] davanti al Giudice di Pace di Nocera Inferiore, chiedendo il ri- Parte_1 sarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti in relazione al pagamento tardivo della somma portata da un precetto del
07.08.2019, fondato sulla sentenza n. 3575/2018 del Giudice di Pace;
dei danni ulteriori conseguenti alla condotta negligente del Condominio nell'esecuzione dell'accordo transattivo del 16.09.2019.
Il Giudice di Pace, con sentenza n. 5972/2022 depositata il 7.10.2022 sentenza n. 5972 del 2022 accoglieva la domanda attorea;
condannava il condominio al pagamento di € 1.100,00 a titolo risarcitorio;
condannava alle spese in favore dei procuratori antistatari.
Il con atto di citazione in appello notificato il 03.11.2022, impu- Parte_1 gnava integralmente la decisione deducendo una motivazione apparente e illo- gica effettuata dal giudice di prime cure;
la mancata prova del danno subito dall'attore che non aveva depositato la fattura del pagamento del compenso agli eredi dell'avvocato ;la violazione degli artt. 1223, 1227 e 2043 c.c.; ol- Per_1 tre che la mancata pronuncia sulla domanda riconvenzionale (€ 448,58) relati- va a somme indebitamente trattenute dall'appellato.
Parte appellata si costituiva con memoria difensiva, eccependo in via prelimi- nare, l'inammissibilità dell'appello per inesistenza della notifica telematica e di-
2 fetto di firma digitale dell'atto ;in via gradata, l'inammissibilità del motivo ex art. 342 c.p.c.;nel merito, l'infondatezza del gravame, chiedendone il rigetto.
La causa di natura documentale veniva trattenuta in decisione all'udienza dell'8.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla dedotta inesistenza della notifica dell'appello rileva che l'eccezione è in- fondata.
Sebbene l'appellato deduca che l'atto di appello notificato via PEC fosse privo di firma digitale, dagli atti non emerge alcuna inesistenza della notifica: l'originale depositato in atti è dotato di firma digitale valida ed è stato regolarmente iscrit- to a ruolo.L'eccezione è quindi respinta.
Sull'asserita violazione dell'art. 342 c.p.c. si rileva che l'atto di appello rispetta i requisiti richiesti dalla norma ovvero l'indicazione delle parti della sentenza che si intendono impugnare, la motivazione ritenuta erronea e i mezzi di prova tra- scurati;
per cui anche tale eccezione è infondata e va respinta.
Sull'unico motivo di appello afferente alla pretesa motivazione apparente della sentenza,l'appello è infondato.
Dalla lettura della sentenza 5972/2022 emerge che il Giudice di Pace ha rico- struito analiticamente la vicenda del pagamento del precetto (il ritardo nel pa- gamento oltre il termine di intimazione,le comunicazioni inviate dagli eredi e le quietanze rilasciate a seguito dell'adesione d accordo in negozia- Per_1 zione assistita).Il Giudice di prime cure ha richiamato i principi di diritto ap- plicabili al caso di specie ovvero gli artt. 1218, 1223, 1224, 2043 c.c.; ha indivi- duato il danno risarcibile nel pagamento effettuato dall'attore agli eredi Pt_2 nelli “per evitare l'aggravamento della posizione debitoria” (pag. 2 della senten- za) e nel pregiudizio non patrimoniale derivante dall'incertezza e dai solleciti subiti.
La motivazione non è né apparente né illogica. Il giudice ha dato conto del nes- so causale e della condotta omissiva del . Parte_1
Sul punto si segnala che la Cass. Sez. Unite n. 22232/2016 ha statuito il princi- pio cardine secondo cui “La motivazione è meramente apparente quando, ben- ché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisio-
3 ne, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento del giudice.”
Alla luce di ciò la sentenza di primo grado appare completa nella ricostruzione della vicenda;
conforme ai documenti presenti nel fascicolo (fascicolo primo grado) e fondata sulle risultanze dell'accordo del 16.09.2019 e sugli errori rico- nosciuti dallo stesso Non esiste alcuna “motivazione apparente”. Parte_1
Le doglianze dell'appellante relative alla mancata prova del danno non patri- moniale non meritano accoglimento. Secondo il consolidato principio affermato dalle Sezioni Unite n. 26972/2008, il danno non patrimoniale costituisce una categoria unitaria, risarcibile solo in presenza dell'allegazione e della dimostra- zione di un pregiudizio concreto e serio, non meramente affermato, ma desu- mibile anche tramite presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti.
La giurisprudenza più recente (Cass. civ. n. 2788/2019; Cass. civ. n.
28989/2019; Cass. civ. n. 23469/2018) ha ribadito che “il danno non patrimo- niale:non è mai in re ipsa”, neppure in caso di comportamento illegittimo o ne- gligente della controparte;
richiede la prova, anche presuntiva, di una effettiva alterazione dell'equilibrio personale, delle abitudini di vita o della serenità del soggetto;
può essere riconosciuto ove sussista un pregiudizio dinamico- relazionale (Cass. 7513/2018) o una sofferenza interiore apprezzabile (danno morale: Cass. 25164/2020).
Nella fattispecie in esame, la sentenza di primo grado – all'esito dell'immediata percezione del materiale istruttorio acquisito – ha puntualmente ricostruito le circostanze di fatto che hanno inciso sulla sfera non patrimoniale dell'attore; la ricezione del precetto del 07.08.2019;la successiva intimazione degli eredi
[...]
che sollecitavano al pagamento delle somme già precettate, come Pt_3 CP_1 puntualmente emergente dagli atti del primo grado;
la necessità di aderire alla procedura di negoziazione assistita del 09.09.2019 e la stipula dell'accordo transattivo del 16.09.2019;il clima di incertezza, sollecitazioni e disagi determi- nati dalla gestione del credito da parte del descritti nella motiva- Parte_1 zione della sentenza impugnata (pag. 2 della sentenza n. 5972/2022) .
La sequenza di tali condotte, oggettivamente idonee a incidere sulla sfera per- sonale del soggetto passivo, integra – secondo la giurisprudenza sopra richia-
4 mata – un pregiudizio non patrimoniale concreto e attuale, ricostruibile in via presuntiva e logicamente conseguente alla vicenda processuale e stragiudiziale.
L'appellante non fornisce elementi idonei a sovvertire tale ricostruzione, né evidenzia profili di inattendibilità logica o insufficienza del ragionamento, limi- tandosi a contestazioni generiche. Non viene indicato quale parte della motiva- zione violerebbe i criteri elaborati dalla Corte di Cassazione in tema di liquida- zione equitativa (Cass. n. 12408/2011), né quale specifico vizio istruttorio avrebbe impedito di accertare il pregiudizio patito.
Pertanto, la valutazione operata dal Giudice di Pace risulta conforme ai principi fissati dalle Sezioni Unite e dalla giurisprudenza successiva, avendo individuato un pregiudizio non patrimoniale serio, non bagatellare e causalmente ricollega- to alla condotta del Parte_1
Ne consegue che il motivo di appello sul danno non patrimoniale deve essere rigettato.
Sulla domanda riconvenzionale del Condominio di restituzione € 448,58,il
Giudice di Pace ha rigettato la domanda “conseguentemente”.Sebbene la moti- vazione sia sintetica, essa è comunque sufficiente in quanto il rigetto deriva dal mancato accoglimento delle doglianze del convenuto e dalla carenza probatoria circa l'indebita percezione di IVA, C.A.P. e spese generali da parte del . CP_1
L'appellante non fornisce elementi nuovi.
Sulla regolamentazione delle spese del giudizio di appello
Ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, ex art. 92 c.p.c., per disporre la compen- sazione integrale delle spese del grado di appello.
Nel corso del giudizio è intervenuta medio tempore una pronuncia giurispru- denziale innovativa in materia di danno da ritardo nel pagamento delle obbliga- zioni pecuniarie e di onere probatorio del creditore, che ha inciso sulla prevedi- bilità della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza n.5792/2022 del Giudice di Pace di Nocera In- feriore:
1) Rigetta l'appello.
5 2) Conferma integralmente la sentenza impugnata.
3) Compensa tra le parti le spese di lite .
Manda la Cancelleria.
Nocera Inferiore, 9/12/2025 Il giudice
Dr. Luigi Bobbio
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del dr. Luigi Bobbio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.5692.2022 R.G. avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza n. 5972/2022 del Giudice di Pace di No- cera Inferiore,
e vertente tra:
C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Mancuso presso il cui studio domicilia in Nocera Inferiore (SA) alla Via Giuseppe Atzori
n. 105,come da mandato in atti;
APPELLANTE
E
, C.F. , rappresentato e difeso da- CP_1 C.F._1 gli avv.ti Raffaele Antonio Nacchia e Anna De Nicola presso il cui studio domi- cilia in Nocera Inferiore (SA) alla Via Matteotti n. 14,come da mandato in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 08/05/2025 che qui si inten- dono integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svol- gimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. perrelationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ri- cordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att.
1 c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trat- tazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della deci- sione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamen- te ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben po- tendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate ) per incompa- tibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudi- cante;
richiamato il contenuto assertivo della citazione;
OSSERVA Con atto notificato il 17.02.2021 il sig. conveniva il CP_1 [...] davanti al Giudice di Pace di Nocera Inferiore, chiedendo il ri- Parte_1 sarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti in relazione al pagamento tardivo della somma portata da un precetto del
07.08.2019, fondato sulla sentenza n. 3575/2018 del Giudice di Pace;
dei danni ulteriori conseguenti alla condotta negligente del Condominio nell'esecuzione dell'accordo transattivo del 16.09.2019.
Il Giudice di Pace, con sentenza n. 5972/2022 depositata il 7.10.2022 sentenza n. 5972 del 2022 accoglieva la domanda attorea;
condannava il condominio al pagamento di € 1.100,00 a titolo risarcitorio;
condannava alle spese in favore dei procuratori antistatari.
Il con atto di citazione in appello notificato il 03.11.2022, impu- Parte_1 gnava integralmente la decisione deducendo una motivazione apparente e illo- gica effettuata dal giudice di prime cure;
la mancata prova del danno subito dall'attore che non aveva depositato la fattura del pagamento del compenso agli eredi dell'avvocato ;la violazione degli artt. 1223, 1227 e 2043 c.c.; ol- Per_1 tre che la mancata pronuncia sulla domanda riconvenzionale (€ 448,58) relati- va a somme indebitamente trattenute dall'appellato.
Parte appellata si costituiva con memoria difensiva, eccependo in via prelimi- nare, l'inammissibilità dell'appello per inesistenza della notifica telematica e di-
2 fetto di firma digitale dell'atto ;in via gradata, l'inammissibilità del motivo ex art. 342 c.p.c.;nel merito, l'infondatezza del gravame, chiedendone il rigetto.
La causa di natura documentale veniva trattenuta in decisione all'udienza dell'8.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla dedotta inesistenza della notifica dell'appello rileva che l'eccezione è in- fondata.
Sebbene l'appellato deduca che l'atto di appello notificato via PEC fosse privo di firma digitale, dagli atti non emerge alcuna inesistenza della notifica: l'originale depositato in atti è dotato di firma digitale valida ed è stato regolarmente iscrit- to a ruolo.L'eccezione è quindi respinta.
Sull'asserita violazione dell'art. 342 c.p.c. si rileva che l'atto di appello rispetta i requisiti richiesti dalla norma ovvero l'indicazione delle parti della sentenza che si intendono impugnare, la motivazione ritenuta erronea e i mezzi di prova tra- scurati;
per cui anche tale eccezione è infondata e va respinta.
Sull'unico motivo di appello afferente alla pretesa motivazione apparente della sentenza,l'appello è infondato.
Dalla lettura della sentenza 5972/2022 emerge che il Giudice di Pace ha rico- struito analiticamente la vicenda del pagamento del precetto (il ritardo nel pa- gamento oltre il termine di intimazione,le comunicazioni inviate dagli eredi e le quietanze rilasciate a seguito dell'adesione d accordo in negozia- Per_1 zione assistita).Il Giudice di prime cure ha richiamato i principi di diritto ap- plicabili al caso di specie ovvero gli artt. 1218, 1223, 1224, 2043 c.c.; ha indivi- duato il danno risarcibile nel pagamento effettuato dall'attore agli eredi Pt_2 nelli “per evitare l'aggravamento della posizione debitoria” (pag. 2 della senten- za) e nel pregiudizio non patrimoniale derivante dall'incertezza e dai solleciti subiti.
La motivazione non è né apparente né illogica. Il giudice ha dato conto del nes- so causale e della condotta omissiva del . Parte_1
Sul punto si segnala che la Cass. Sez. Unite n. 22232/2016 ha statuito il princi- pio cardine secondo cui “La motivazione è meramente apparente quando, ben- ché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisio-
3 ne, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento del giudice.”
Alla luce di ciò la sentenza di primo grado appare completa nella ricostruzione della vicenda;
conforme ai documenti presenti nel fascicolo (fascicolo primo grado) e fondata sulle risultanze dell'accordo del 16.09.2019 e sugli errori rico- nosciuti dallo stesso Non esiste alcuna “motivazione apparente”. Parte_1
Le doglianze dell'appellante relative alla mancata prova del danno non patri- moniale non meritano accoglimento. Secondo il consolidato principio affermato dalle Sezioni Unite n. 26972/2008, il danno non patrimoniale costituisce una categoria unitaria, risarcibile solo in presenza dell'allegazione e della dimostra- zione di un pregiudizio concreto e serio, non meramente affermato, ma desu- mibile anche tramite presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti.
La giurisprudenza più recente (Cass. civ. n. 2788/2019; Cass. civ. n.
28989/2019; Cass. civ. n. 23469/2018) ha ribadito che “il danno non patrimo- niale:non è mai in re ipsa”, neppure in caso di comportamento illegittimo o ne- gligente della controparte;
richiede la prova, anche presuntiva, di una effettiva alterazione dell'equilibrio personale, delle abitudini di vita o della serenità del soggetto;
può essere riconosciuto ove sussista un pregiudizio dinamico- relazionale (Cass. 7513/2018) o una sofferenza interiore apprezzabile (danno morale: Cass. 25164/2020).
Nella fattispecie in esame, la sentenza di primo grado – all'esito dell'immediata percezione del materiale istruttorio acquisito – ha puntualmente ricostruito le circostanze di fatto che hanno inciso sulla sfera non patrimoniale dell'attore; la ricezione del precetto del 07.08.2019;la successiva intimazione degli eredi
[...]
che sollecitavano al pagamento delle somme già precettate, come Pt_3 CP_1 puntualmente emergente dagli atti del primo grado;
la necessità di aderire alla procedura di negoziazione assistita del 09.09.2019 e la stipula dell'accordo transattivo del 16.09.2019;il clima di incertezza, sollecitazioni e disagi determi- nati dalla gestione del credito da parte del descritti nella motiva- Parte_1 zione della sentenza impugnata (pag. 2 della sentenza n. 5972/2022) .
La sequenza di tali condotte, oggettivamente idonee a incidere sulla sfera per- sonale del soggetto passivo, integra – secondo la giurisprudenza sopra richia-
4 mata – un pregiudizio non patrimoniale concreto e attuale, ricostruibile in via presuntiva e logicamente conseguente alla vicenda processuale e stragiudiziale.
L'appellante non fornisce elementi idonei a sovvertire tale ricostruzione, né evidenzia profili di inattendibilità logica o insufficienza del ragionamento, limi- tandosi a contestazioni generiche. Non viene indicato quale parte della motiva- zione violerebbe i criteri elaborati dalla Corte di Cassazione in tema di liquida- zione equitativa (Cass. n. 12408/2011), né quale specifico vizio istruttorio avrebbe impedito di accertare il pregiudizio patito.
Pertanto, la valutazione operata dal Giudice di Pace risulta conforme ai principi fissati dalle Sezioni Unite e dalla giurisprudenza successiva, avendo individuato un pregiudizio non patrimoniale serio, non bagatellare e causalmente ricollega- to alla condotta del Parte_1
Ne consegue che il motivo di appello sul danno non patrimoniale deve essere rigettato.
Sulla domanda riconvenzionale del Condominio di restituzione € 448,58,il
Giudice di Pace ha rigettato la domanda “conseguentemente”.Sebbene la moti- vazione sia sintetica, essa è comunque sufficiente in quanto il rigetto deriva dal mancato accoglimento delle doglianze del convenuto e dalla carenza probatoria circa l'indebita percezione di IVA, C.A.P. e spese generali da parte del . CP_1
L'appellante non fornisce elementi nuovi.
Sulla regolamentazione delle spese del giudizio di appello
Ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, ex art. 92 c.p.c., per disporre la compen- sazione integrale delle spese del grado di appello.
Nel corso del giudizio è intervenuta medio tempore una pronuncia giurispru- denziale innovativa in materia di danno da ritardo nel pagamento delle obbliga- zioni pecuniarie e di onere probatorio del creditore, che ha inciso sulla prevedi- bilità della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza n.5792/2022 del Giudice di Pace di Nocera In- feriore:
1) Rigetta l'appello.
5 2) Conferma integralmente la sentenza impugnata.
3) Compensa tra le parti le spese di lite .
Manda la Cancelleria.
Nocera Inferiore, 9/12/2025 Il giudice
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