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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/12/2025, n. 4388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4388 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Antonio
RU
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12834/2023 promossa da:
e , con il patrocinio dell'avv. Francesco Parte_1 Parte_2
Priore, domiciliatario, giusta procura in atti;
OPPONENTI
contro
, con il patrocinio dell'avv. Pasquale Allamprese, domicilia- Controparte_1 tario, giusta procura in atti;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da verbale di udienza del 19.06.2025.
MOTIVI
I.- Con atto di citazione notificato il 13.11.23, e Parte_1 Parte_2 hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1005/2015, emesso in data
13.02.2015 dal Tribunale di Bari, con il quale era stato ingiunto a (ma- Parte_3 dre delle parti in causa, deceduta il 24.08.2018) il pagamento di € 30.520,00 nei con- fronti di , quale beneficiario di due assegni risultati privi di provvista. Controparte_1
Il Giudice 1 A. RU TRIBUNALE DI BARI
A sostegno della domanda, gli opponenti hanno addotto, preliminarmente, l'inefficacia del decreto ingiuntivo (art. 644 c.p.c.), in quanto mai notificato alla madre (originaria debitrice) e soltanto dopo otto anni (rispettivamente, il 10.10.2023 e il 12.10.2023) nei loro confronti.
Nel merito, hanno eccepito l'annullabilità dei due assegni bancari posti a fondamento della pretesa creditoria (artt. 428 e 1425 c.c.), in quanto rilasciati da persona ottanta- quattrenne, affetta da grave depressione e, comunque, turbata dalla convivenza con il figlio (odierno opposto), tanto da chiederne l'allontanamento dalla casa familiare.
In via subordinata, hanno sostenuto la nullità del contratto ovvero dell'atto unilaterale sotteso all'emissione dei due assegni bancari, in quanto concluso per effetto di circon- venzione di incapace (art. 1418 c.c.).
In via ulteriormente gradata, hanno richiesto l'estinzione dell'obbligazione per confu- sione, atteso che ha accettato l'eredità materna senza beneficio di in- Controparte_1 ventario, così subentrando nella titolarità anche dei debiti ereditari.
Per tutte queste ragioni, gli opponenti hanno concluso: in via principale, per la revoca o all'annullamento del decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, per la quantifica- zione del debito ingiunto secondo le norme sulla successione legittima. Il tutto con vit- toria di spese e onorari.
I.2.- Con comparsa di costituzione e risposta del 13.01.2024 si è costituito in giudizio , il quale ha insistito nella propria pretesa creditoria adducen- Controparte_1 do, in via preliminare, la tardività dell'avversa opposizione (in quanto spiegata a distan- za di otto anni dalla notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta nei confronti dell'ingiunta in data 02.03.2015) e, comunque, l'inammissibilità della stessa, poiché Parte_3 notificata al difensore costituito nel giudizio monitorio (avv. Allamprese Pasquale), in luogo degli avv.ti Giuseppe e Gaetano Martucci Zecca, ai quali era stato conferito man- dato per l'esecuzione del decreto ingiuntivo.
Nel merito, il creditore ha sostenuto l'infondatezza dell'avversa domanda, attesa la re- golarità della procedura, concretatasi, dapprima, nella notifica alla debitrice del decreto ingiuntivo ora opposto e, successivamente, nella notifica, nei riguardi della medesima e in quelli dell'INPS-Direzione Provinciale di Bari, sia dell'atto di precetto (il 26.4.2016) sia del pignoramento (il 12.5.2016), grazie ai quali il creditore ingiungente aveva potuto ottenere, da giugno 2016 a settembre 2018, l'importo complessivo di €1.330,00 (a fron-
Il Giudice 2 A. RU TRIBUNALE DI BARI
te del credito originario pari ad €35.080,68). Ha concluso per il rigetto dell'avversa do- manda, in quanto inammissibile ed infondata: il tutto con vittoria di spese e di onorari, da liquidarsi in favore dell'avv. Pasquale Allamprese, dichiaratosi antistatario.
I.3.- Alla luce delle difese spiegate dal creditore, con la memoria ex art. 183 co.
6 n.1 c.p.c., gli opponenti hanno insistito per la nullità della notifica del decreto ingiun- tivo impugnato, atteso lo stato di incapacità in cui versava l'originaria debitrice e, in su- bordine, hanno chiesto la conversione della domanda in opposizione di terzo ex art. 404 co.2 c.p.c. ovvero in actio nullitatis del decreto ingiuntivo n. 1005/2015 per circonven- zione di incapace.
I.4.- La causa, istruita in via documentale, è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti con le memorie depositate per l'udienza del 19.06.2025, nel corso della quale sono stati concessi i termini previsti dall'art.190 c.p.c.
II.- L'eccezione formulata dalla difesa del creditore-convenuto, in ordine alla tardività dell'avversa opposizione, è fondata e merita accoglimento.
È noto che, ai sensi dell'art. 641 c.p.c., l'atto di citazione in opposizione deve essere no- tificato al creditore ricorrente nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica del de- creto ingiuntivo, con la conseguenza che, in caso di mancata o tardiva opposizione, il decreto ingiuntivo diventa esecutivo ed acquista autorità di cosa giudicata.
Nel caso di specie, dal compendio documentale in atti, emerge che, nonostante il decre- to ingiuntivo n.1005/2015 (munito di provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 642 c.p.c., nonché di formula esecutiva: cfr. all. 1 fascicolo dell'opposto) fosse stato notificato alla debitrice, in data 02.03.2015, i suoi eredi hanno provveduto a spiegare Parte_3 la relativa opposizione solo in data 13.11.2023, ossia dopo otto anni dalla sua emissio- ne, quando lo stesso era ormai passato in giudicato e aveva costituto finanche il titolo di una successiva procedura esecutiva mobiliare (n.1873/2016 RGE).
Invero, sul punto, la Cassazione ha avuto modo di precisare che «il giudicato sostanzia- le conseguente alla mancata opposizione all'ingiunzione copre l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto stessi si fondano - non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sugli accertamenti che ne costituiscono i necessari e inscindibili antecedenti o presupposti logico-giuridici oltre che l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rap-
Il Giudice 3 A. RU TRIBUNALE DI BARI
porto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizio- ne» (Cass., 04 aprile 2024, n. 8901), con il fisiologico esito di precludere al debitore la proposizione di qualsiasi doglianza connessa al rapporto obbligatorio, ormai divenuto definitivo.
Tali conclusioni, a ben vedere, non possono essere scalfite neanche invocando - come pure fanno gli opponenti - l'art. 647 c.p.c., atteso che, nel caso di specie, la fonte del credito è rappresentata da un assegno bancario, sì che il relativo decreto ingiuntivo è stato già dichiarato provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 642 c.p.c. e, come tale, in caso di mancata opposizione, costituisce un provvedimento al quale la legge attribui- sce espressamente efficacia esecutiva (art. 474 co. 2, n.1 c.p.c.).
III. – Né l'ammissibilità dell'azione può essere recuperata in forza della chiesta
“conversione” dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. o in opposizione di terzo ex art. 404 co. 2 c.p.c. o in actio nullitatis del decreto ingiuntivo n. 1005/2015 per circonvenzione di incapace.
III.1.- Il primo rimedio, infatti, deve ritenersi escluso in ragione della tipicità dell'istituto dell'opposizione al decreto ingiuntivo, che, com'è noto, è caratterizzato da rigidi requisiti formali e temporali, i quali sarebbero evidentemente elusi ove si consen- tisse alle parti di proporre, in qualunque momento, un'opposizione di terzo, ordinaria o revocatoria. Tuttavia, anche ove si accogliesse una soluzione interpretativa differente, nel caso di specie, non potrebbe comunque trovare applicazione l'art. 404 co. 2 c.p.c., difettando la sussistenza dei suoi requisiti di operatività: infatti, l'emissione e la notifica di un decreto ingiuntivo nei confronti degli eredi opponenti non possono ritenersi (né è stato dimostrato in alcun modo che siano) il frutto del dolo del creditore.
III.2.- Per quel che concerne, invece, l'invocata conversione della domanda in actio nullitatis del decreto ingiuntivo per circonvenzione di incapace, in disparte l'assorbente profilo del giudicato ormai definitivamente formatosi, non può fare a meno di rilevarsi l'assoluta inadeguatezza della documentazione medica prodotta dalla difesa attorea ad attestare l'asserita condizione di incapacità (giuridica o naturale) in cui si as- sume che versasse l'originaria debitrice al momento del rilascio degli assegni.
Alla luce di quanto esposto, tutte gli altri motivi devono ritenersi assorbiti.
IV. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositi- vo secondo i parametri medi previsti dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della
Il Giudice 4 A. RU TRIBUNALE DI BARI
domanda, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale;
ridotta al 50% la sola fase istruttoria, in ragione delle esigue attività compiute.
Scaglione: da € 26.001 a € 52.000 FASI VALORE MEDIO RIDUZIONE IMPORTO LIQUIDATO Studio 1701,00 -30% 1190,70 Introduttiva 1204,00 -30% 842,80 Istruttoria 1806,00 -50% 903,00 Decisoria 2905,00 -30% 2033,50 Totale 4970,00
P.Q.M
il Tribunale di Bari, seconda sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato il 13.11.2023, da e nei confronti di , disattesa ogni con- Parte_1 Parte_2 Controparte_1
traria istanza, così provvede:
a) DICHIARA inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo 1005/2015, emesso in data 13.02.2015 dal Tribunale di Bari;
b) CONDANNA gli opponenti, Signorile e , in solido, alla ri- Pt_1 Parte_2 fusione, in favore dell'avv. Pasquale Allamprese, difensore dell'opposto, dichia- ratosi antistatario, delle spese processuali, che liquida in € 4.970,00, a titolo di compensi, oltre al rimborso forf. spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
Bari, 1 dicembre 2025
Il Giudice
Antonio RU
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del IN AR RU CP_2
Il Giudice 5 A. RU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Antonio
RU
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12834/2023 promossa da:
e , con il patrocinio dell'avv. Francesco Parte_1 Parte_2
Priore, domiciliatario, giusta procura in atti;
OPPONENTI
contro
, con il patrocinio dell'avv. Pasquale Allamprese, domicilia- Controparte_1 tario, giusta procura in atti;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da verbale di udienza del 19.06.2025.
MOTIVI
I.- Con atto di citazione notificato il 13.11.23, e Parte_1 Parte_2 hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1005/2015, emesso in data
13.02.2015 dal Tribunale di Bari, con il quale era stato ingiunto a (ma- Parte_3 dre delle parti in causa, deceduta il 24.08.2018) il pagamento di € 30.520,00 nei con- fronti di , quale beneficiario di due assegni risultati privi di provvista. Controparte_1
Il Giudice 1 A. RU TRIBUNALE DI BARI
A sostegno della domanda, gli opponenti hanno addotto, preliminarmente, l'inefficacia del decreto ingiuntivo (art. 644 c.p.c.), in quanto mai notificato alla madre (originaria debitrice) e soltanto dopo otto anni (rispettivamente, il 10.10.2023 e il 12.10.2023) nei loro confronti.
Nel merito, hanno eccepito l'annullabilità dei due assegni bancari posti a fondamento della pretesa creditoria (artt. 428 e 1425 c.c.), in quanto rilasciati da persona ottanta- quattrenne, affetta da grave depressione e, comunque, turbata dalla convivenza con il figlio (odierno opposto), tanto da chiederne l'allontanamento dalla casa familiare.
In via subordinata, hanno sostenuto la nullità del contratto ovvero dell'atto unilaterale sotteso all'emissione dei due assegni bancari, in quanto concluso per effetto di circon- venzione di incapace (art. 1418 c.c.).
In via ulteriormente gradata, hanno richiesto l'estinzione dell'obbligazione per confu- sione, atteso che ha accettato l'eredità materna senza beneficio di in- Controparte_1 ventario, così subentrando nella titolarità anche dei debiti ereditari.
Per tutte queste ragioni, gli opponenti hanno concluso: in via principale, per la revoca o all'annullamento del decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, per la quantifica- zione del debito ingiunto secondo le norme sulla successione legittima. Il tutto con vit- toria di spese e onorari.
I.2.- Con comparsa di costituzione e risposta del 13.01.2024 si è costituito in giudizio , il quale ha insistito nella propria pretesa creditoria adducen- Controparte_1 do, in via preliminare, la tardività dell'avversa opposizione (in quanto spiegata a distan- za di otto anni dalla notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta nei confronti dell'ingiunta in data 02.03.2015) e, comunque, l'inammissibilità della stessa, poiché Parte_3 notificata al difensore costituito nel giudizio monitorio (avv. Allamprese Pasquale), in luogo degli avv.ti Giuseppe e Gaetano Martucci Zecca, ai quali era stato conferito man- dato per l'esecuzione del decreto ingiuntivo.
Nel merito, il creditore ha sostenuto l'infondatezza dell'avversa domanda, attesa la re- golarità della procedura, concretatasi, dapprima, nella notifica alla debitrice del decreto ingiuntivo ora opposto e, successivamente, nella notifica, nei riguardi della medesima e in quelli dell'INPS-Direzione Provinciale di Bari, sia dell'atto di precetto (il 26.4.2016) sia del pignoramento (il 12.5.2016), grazie ai quali il creditore ingiungente aveva potuto ottenere, da giugno 2016 a settembre 2018, l'importo complessivo di €1.330,00 (a fron-
Il Giudice 2 A. RU TRIBUNALE DI BARI
te del credito originario pari ad €35.080,68). Ha concluso per il rigetto dell'avversa do- manda, in quanto inammissibile ed infondata: il tutto con vittoria di spese e di onorari, da liquidarsi in favore dell'avv. Pasquale Allamprese, dichiaratosi antistatario.
I.3.- Alla luce delle difese spiegate dal creditore, con la memoria ex art. 183 co.
6 n.1 c.p.c., gli opponenti hanno insistito per la nullità della notifica del decreto ingiun- tivo impugnato, atteso lo stato di incapacità in cui versava l'originaria debitrice e, in su- bordine, hanno chiesto la conversione della domanda in opposizione di terzo ex art. 404 co.2 c.p.c. ovvero in actio nullitatis del decreto ingiuntivo n. 1005/2015 per circonven- zione di incapace.
I.4.- La causa, istruita in via documentale, è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti con le memorie depositate per l'udienza del 19.06.2025, nel corso della quale sono stati concessi i termini previsti dall'art.190 c.p.c.
II.- L'eccezione formulata dalla difesa del creditore-convenuto, in ordine alla tardività dell'avversa opposizione, è fondata e merita accoglimento.
È noto che, ai sensi dell'art. 641 c.p.c., l'atto di citazione in opposizione deve essere no- tificato al creditore ricorrente nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica del de- creto ingiuntivo, con la conseguenza che, in caso di mancata o tardiva opposizione, il decreto ingiuntivo diventa esecutivo ed acquista autorità di cosa giudicata.
Nel caso di specie, dal compendio documentale in atti, emerge che, nonostante il decre- to ingiuntivo n.1005/2015 (munito di provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 642 c.p.c., nonché di formula esecutiva: cfr. all. 1 fascicolo dell'opposto) fosse stato notificato alla debitrice, in data 02.03.2015, i suoi eredi hanno provveduto a spiegare Parte_3 la relativa opposizione solo in data 13.11.2023, ossia dopo otto anni dalla sua emissio- ne, quando lo stesso era ormai passato in giudicato e aveva costituto finanche il titolo di una successiva procedura esecutiva mobiliare (n.1873/2016 RGE).
Invero, sul punto, la Cassazione ha avuto modo di precisare che «il giudicato sostanzia- le conseguente alla mancata opposizione all'ingiunzione copre l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto stessi si fondano - non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sugli accertamenti che ne costituiscono i necessari e inscindibili antecedenti o presupposti logico-giuridici oltre che l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rap-
Il Giudice 3 A. RU TRIBUNALE DI BARI
porto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizio- ne» (Cass., 04 aprile 2024, n. 8901), con il fisiologico esito di precludere al debitore la proposizione di qualsiasi doglianza connessa al rapporto obbligatorio, ormai divenuto definitivo.
Tali conclusioni, a ben vedere, non possono essere scalfite neanche invocando - come pure fanno gli opponenti - l'art. 647 c.p.c., atteso che, nel caso di specie, la fonte del credito è rappresentata da un assegno bancario, sì che il relativo decreto ingiuntivo è stato già dichiarato provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 642 c.p.c. e, come tale, in caso di mancata opposizione, costituisce un provvedimento al quale la legge attribui- sce espressamente efficacia esecutiva (art. 474 co. 2, n.1 c.p.c.).
III. – Né l'ammissibilità dell'azione può essere recuperata in forza della chiesta
“conversione” dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. o in opposizione di terzo ex art. 404 co. 2 c.p.c. o in actio nullitatis del decreto ingiuntivo n. 1005/2015 per circonvenzione di incapace.
III.1.- Il primo rimedio, infatti, deve ritenersi escluso in ragione della tipicità dell'istituto dell'opposizione al decreto ingiuntivo, che, com'è noto, è caratterizzato da rigidi requisiti formali e temporali, i quali sarebbero evidentemente elusi ove si consen- tisse alle parti di proporre, in qualunque momento, un'opposizione di terzo, ordinaria o revocatoria. Tuttavia, anche ove si accogliesse una soluzione interpretativa differente, nel caso di specie, non potrebbe comunque trovare applicazione l'art. 404 co. 2 c.p.c., difettando la sussistenza dei suoi requisiti di operatività: infatti, l'emissione e la notifica di un decreto ingiuntivo nei confronti degli eredi opponenti non possono ritenersi (né è stato dimostrato in alcun modo che siano) il frutto del dolo del creditore.
III.2.- Per quel che concerne, invece, l'invocata conversione della domanda in actio nullitatis del decreto ingiuntivo per circonvenzione di incapace, in disparte l'assorbente profilo del giudicato ormai definitivamente formatosi, non può fare a meno di rilevarsi l'assoluta inadeguatezza della documentazione medica prodotta dalla difesa attorea ad attestare l'asserita condizione di incapacità (giuridica o naturale) in cui si as- sume che versasse l'originaria debitrice al momento del rilascio degli assegni.
Alla luce di quanto esposto, tutte gli altri motivi devono ritenersi assorbiti.
IV. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositi- vo secondo i parametri medi previsti dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della
Il Giudice 4 A. RU TRIBUNALE DI BARI
domanda, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale;
ridotta al 50% la sola fase istruttoria, in ragione delle esigue attività compiute.
Scaglione: da € 26.001 a € 52.000 FASI VALORE MEDIO RIDUZIONE IMPORTO LIQUIDATO Studio 1701,00 -30% 1190,70 Introduttiva 1204,00 -30% 842,80 Istruttoria 1806,00 -50% 903,00 Decisoria 2905,00 -30% 2033,50 Totale 4970,00
P.Q.M
il Tribunale di Bari, seconda sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato il 13.11.2023, da e nei confronti di , disattesa ogni con- Parte_1 Parte_2 Controparte_1
traria istanza, così provvede:
a) DICHIARA inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo 1005/2015, emesso in data 13.02.2015 dal Tribunale di Bari;
b) CONDANNA gli opponenti, Signorile e , in solido, alla ri- Pt_1 Parte_2 fusione, in favore dell'avv. Pasquale Allamprese, difensore dell'opposto, dichia- ratosi antistatario, delle spese processuali, che liquida in € 4.970,00, a titolo di compensi, oltre al rimborso forf. spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
Bari, 1 dicembre 2025
Il Giudice
Antonio RU
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del IN AR RU CP_2
Il Giudice 5 A. RU