Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIX, sentenza 09/02/2026, n. 1951
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Mancanza di titolo per l'iscrizione a ruolo e notifica

    La questione relativa alla cartella esattoriale è inammissibile poiché non impugnata autonomamente, e le successive intimazioni di pagamento, non impugnate, hanno cristallizzato l'obbligazione.

  • Rigettato
    Inosservanza del termine di notifica ex art. 25 D.P.R. 602/73

    La Corte ha ritenuto applicabile la disciplina più recente in materia di termini di notifica, diversa da quella invocata dal ricorrente, e ha considerato i termini di notifica dei successivi atti interruttivi.

  • Inammissibile
    Nullità/annullabilità della cartella per omesso invio avviso di liquidazione, difetto di motivazione, violazione contraddittorio, mancanza istruttoria, difetto allegazione

    La questione relativa alla cartella esattoriale è inammissibile poiché non impugnata autonomamente, e le successive intimazioni di pagamento, non impugnate, hanno cristallizzato l'obbligazione.

  • Rigettato
    Omesso invio avviso bonario

    La Corte ha ritenuto che per la tassa automobilistica non sussiste incertezza sulla debenza e sull'importo, rendendo non necessario l'avviso bonario.

  • Rigettato
    Mancanza indicazione responsabile del procedimento

    La Corte ha rilevato che il nome del responsabile del procedimento è indicato nell'intimazione di pagamento.

  • Inammissibile
    Prescrizione dei crediti

    La questione relativa alla prescrizione è inammissibile poiché relativa alla cartella originaria non impugnata autonomamente, e le successive intimazioni di pagamento, non impugnate, hanno cristallizzato l'obbligazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIX, sentenza 09/02/2026, n. 1951
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1951
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo