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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIX, sentenza 09/02/2026, n. 1951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1951 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1951/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ATTANASIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5179/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239090681804000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140233856481000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione e la Regione Lazio, per l'annullamento della intimazione di pagamento n. 09720239090681804000 contenente la cartella esattoriale n. 09720140233856481000 avente ad oggetto “tassa automobilistica”, per l'anno 2008, il cui ruolo è stato formato dalla Regione Lazio.
Con il ricorso ha proposto i seguenti motivi:
- mancanza di titolo per la iscrizione delle cartelle a ruolo e successiva notifica;
- inosservanza, da parte del concessionario, del termine di notifica previsto dall'art. 25, del D.P.R. 602/73 e succ. modif.;
- nullità/annullabilità assoluta della cartella per omesso invio dell'avviso di liquidazione, per difetto di motivazione, violazione del contraddittorio, mancanza di istruttoria e difetto di allegazione;
- omesso invio dell'“avviso bonario” al contribuente prima dell'iscrizione a ruolo del tributo;
- assoluta mancanza dell'indicazione nominale del responsabile del procedimento;
- prescrizione dei crediti.
In conclusione, ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, con condanna alle spese in favore della procuratrice dichiaratosi antistataria.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita in giudizio, fornendo controdeduzioni.
Preliminarmente, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, atteso che “l'atto prodromico alla impugnata cartella esattoriale è stato emesso e notificato dalla Regione Lazio e relativamente alla sua notifica nulla può dire l'Agenzia delle Entrate-Riscossione”.
L'Agenzia, comunque, ha depositato tutti i procedimenti notificatori delle cartelle esattoriali impugnate, effettuati pressi il domicilio del contribuente.
Con riferimento alla richiesta di applicazione dell'art. 25 del DPR 602/73 nelle forme del testo previgente alla riforma intervenuta con l'art.11 del D. Lgs. 46/1999, l'Ufficio ha replicato che “l'oggetto del giudizio è la tassa automobilistica relativa all'anno 2008 ed iscritta a ruolo nell'anno 2014 e il procedimento dell'esecuzione deve seguire le regole dettate dalle successive riforme”.
Con riguardo alla lamentata omessa notifica dell'avviso bonario, ha osservato che “nel caso della tassa automobilistica non sussiste alcuna incertezza relativamente alla debenza della somma e a quanto essa ammonti, in quanto già specificatamente determinati dalla legge in base a criteri estremamente obiettivi e dichiarati dal contribuente al momento dell'acquisto del veicolo”. Per contrastare l'eccezione di prescrizione, l'Agenzia ha depositato “la notifica della cartella n. 09720140233856481000, nonché le intimazioni di pagamento n. 09720179024204201000, n.
09720219029936359000 e n.09720249029275192000 e n. 09720239090681804000 (impugnata in questa sede), tutte correttamente notificate”.
In ogni caso, ha osservato che “i notificatori hanno tentato l'accesso e formulato le attività necessarie per il perfezionarsi della notifica, come l'invio della raccomandata informativa”.
Pertanto, “tali atti hanno interrotto il decorso del termine di prescrizione che è ricominciato al momento della loro notifica” e comunque, “la prescrizione è stata sospesa, contestualmente alla sospensione prevista dalla legge del periodo COVID-19, per l'invio degli atti esattoriali”.
Inoltre, ha eccepito che, nel caso di specie, debba operare il principio della irretrattabilità degli atti impositivi.
In proposito, ha ricordato che “Le notifiche delle intimazioni di pagamento non solo hanno interrotto il termine del decorso della prescrizione, ma hanno concretizzato anche il principio della “conoscenza dell'atto prodromico”, ossia la conoscenza dell'atto presupposto a quello contestato. Tale conoscenza è intervenuta, proprio, con la notifica degli atti interruttivi, e implica che le cartelle esattoriali ad essi precedenti non sono più impugnabili”.
Inoltre, ha evidenziato che “il nome del responsabile del procedimento è chiaramente espresso all'interno della cartella esattoriale notificata e lo stesso è individuato nella persona di Nominativo_1”.
In conclusione, ha chiesto la riunione del giudizio con altri pendenti innanzi alla Corte di giustizia tributaria provinciale di Roma, contraddistinti dal numero di ruolo generale 5165/25 e altro da numero di ruolo generale
5321/25.
Nel merito, il rigetto del ricorso, con condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La prima questione da esaminare attiene alla definizione del perimetro del presente giudizio.
Il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, limitatamente alla cartella esattoriale n. 09720140233856481000, avente ad oggetto la “tassa automobilistica”, per l'anno 2008.
In proposito, ha formulato un duplice ordine di eccezioni: le prime, avverso la cartella esattoriale;
le seconde, avverso l'intimazione di pagamento.
Le eccezioni del primo tipo possono essere prese in considerazione solo laddove non siano intervenuti – medio tempore – atti autonomamente impugnabili e, comunque, interruttivi della prescrizione.
Tale circostanza, nel caso di specie, si è verificata, atteso che la predetta cartella, notificata il 14 maggio
2015, reca un debito iscritto a ruolo dalla Regione Lazio. Agli atti risulta il deposito della cartella nella casa comunale, per l'assenza del destinatario, ai sensi dell'art. 26, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973 e art. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973. In seguito, risultano inviate quattro intimazioni di pagamento, notificate negli anni 2017, 2021, 2024 e 2025.
Agli atti risultano le relate di notifica, perfezionate mediante deposito nella casa comunale e raccomandata informativa, stante l'assenza del destinatario.
Peraltro, l'indirizzo cui tali atti sono stati inviati è stato verificato, tramite visura della residenza anagrafica, in Indirizzo_1 – Roma.
Quanto sopra premesso, deve essere escluso che il ricorrente non abbia avuto cognizione della sussistenza del debito erariale nei confronti della Regione Lazio.
Ma deve essere, altresì, rilevato che l'attuale ricorrente non abbia ritenuto di impugnare ciascuna precedente intimazione.
Conseguentemente, si deve ritenere che l'obbligazione si sia “cristallizzata”.
Tale espressione è utilizzata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 D.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione”. (Cass. Civ., 11 marzo 2025, n. 6436).
In sostanza, se l'intimazione di pagamento diventa definitiva per mancata impugnazione, non si possono più sollevare contestazioni relative a vizi o a eventi estintivi (come la prescrizione) che si sono verificati prima o contestualmente alla notifica di quell'atto.
Nel caso in esame, sono intervenute quattro intimazioni di pagamento che non risultano impugnate.
Ne consegue che le eccezioni relative alla cartella originaria sono inammissibili;
in particolare, la mancanza di titolo per la iscrizione della cartella a ruolo;
la nullità/annullabilità assoluta della cartella per omesso invio dell'avviso di liquidazione, per difetto di motivazione, violazione del contraddittorio, mancanza di istruttoria e difetto di allegazione;
l'omesso invio dell'“avviso bonario” al contribuente prima dell'iscrizione a ruolo del tributo;
la prescrizione del credito.
2. Le eccezioni riguardanti l'intimazione di pagamento attualmente impugnata sono infondate.
Con riferimento al termine di notifica per l'esattore, il ricorrente ha osservato che “l'art. 25 del DPR 602/1973 (nel testo, qui applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche apportate dall'art. 11 D. Lgs.vo 46/1999, con effetti dall' 1.7.1999; e poi dall'art. 1 comma primo letto b) D. Lgs.vo 193/2001, con effetti dal 29.6.2001) prevede, per quanto qui rileva, che "l'esattore, non oltre il giorno cinque del mese successivo a quello nel corso del quale il ruolo gli è stato consegnato, deve notificare al contribuente la cartella di pagamento””.
Ma tale prospettazione non è condivisibile.
Infatti, l'oggetto del giudizio è la tassa automobilistica relativa all'anno 2008, iscritta a ruolo nell'anno 2014.
La disciplina applicabile è la seguente:
“Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:
a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;
c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio”.
Questo è il testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 37, comma 40, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, modificato in sede di conversione, in vigore dal 12 agosto 2006 al 21 ottobre 2015.
Con riferimento alla eccezione della mancata indicazione del responsabile del procedimento, occorre rilevare – in contrario – che dall'esame dell'intimazione risulta che il responsabile del procedimento è il sig.
Nominativo_1.
3. All'esito della precedente ricostruzione, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in euro 200,00.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ATTANASIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5179/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239090681804000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140233856481000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione e la Regione Lazio, per l'annullamento della intimazione di pagamento n. 09720239090681804000 contenente la cartella esattoriale n. 09720140233856481000 avente ad oggetto “tassa automobilistica”, per l'anno 2008, il cui ruolo è stato formato dalla Regione Lazio.
Con il ricorso ha proposto i seguenti motivi:
- mancanza di titolo per la iscrizione delle cartelle a ruolo e successiva notifica;
- inosservanza, da parte del concessionario, del termine di notifica previsto dall'art. 25, del D.P.R. 602/73 e succ. modif.;
- nullità/annullabilità assoluta della cartella per omesso invio dell'avviso di liquidazione, per difetto di motivazione, violazione del contraddittorio, mancanza di istruttoria e difetto di allegazione;
- omesso invio dell'“avviso bonario” al contribuente prima dell'iscrizione a ruolo del tributo;
- assoluta mancanza dell'indicazione nominale del responsabile del procedimento;
- prescrizione dei crediti.
In conclusione, ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, con condanna alle spese in favore della procuratrice dichiaratosi antistataria.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita in giudizio, fornendo controdeduzioni.
Preliminarmente, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, atteso che “l'atto prodromico alla impugnata cartella esattoriale è stato emesso e notificato dalla Regione Lazio e relativamente alla sua notifica nulla può dire l'Agenzia delle Entrate-Riscossione”.
L'Agenzia, comunque, ha depositato tutti i procedimenti notificatori delle cartelle esattoriali impugnate, effettuati pressi il domicilio del contribuente.
Con riferimento alla richiesta di applicazione dell'art. 25 del DPR 602/73 nelle forme del testo previgente alla riforma intervenuta con l'art.11 del D. Lgs. 46/1999, l'Ufficio ha replicato che “l'oggetto del giudizio è la tassa automobilistica relativa all'anno 2008 ed iscritta a ruolo nell'anno 2014 e il procedimento dell'esecuzione deve seguire le regole dettate dalle successive riforme”.
Con riguardo alla lamentata omessa notifica dell'avviso bonario, ha osservato che “nel caso della tassa automobilistica non sussiste alcuna incertezza relativamente alla debenza della somma e a quanto essa ammonti, in quanto già specificatamente determinati dalla legge in base a criteri estremamente obiettivi e dichiarati dal contribuente al momento dell'acquisto del veicolo”. Per contrastare l'eccezione di prescrizione, l'Agenzia ha depositato “la notifica della cartella n. 09720140233856481000, nonché le intimazioni di pagamento n. 09720179024204201000, n.
09720219029936359000 e n.09720249029275192000 e n. 09720239090681804000 (impugnata in questa sede), tutte correttamente notificate”.
In ogni caso, ha osservato che “i notificatori hanno tentato l'accesso e formulato le attività necessarie per il perfezionarsi della notifica, come l'invio della raccomandata informativa”.
Pertanto, “tali atti hanno interrotto il decorso del termine di prescrizione che è ricominciato al momento della loro notifica” e comunque, “la prescrizione è stata sospesa, contestualmente alla sospensione prevista dalla legge del periodo COVID-19, per l'invio degli atti esattoriali”.
Inoltre, ha eccepito che, nel caso di specie, debba operare il principio della irretrattabilità degli atti impositivi.
In proposito, ha ricordato che “Le notifiche delle intimazioni di pagamento non solo hanno interrotto il termine del decorso della prescrizione, ma hanno concretizzato anche il principio della “conoscenza dell'atto prodromico”, ossia la conoscenza dell'atto presupposto a quello contestato. Tale conoscenza è intervenuta, proprio, con la notifica degli atti interruttivi, e implica che le cartelle esattoriali ad essi precedenti non sono più impugnabili”.
Inoltre, ha evidenziato che “il nome del responsabile del procedimento è chiaramente espresso all'interno della cartella esattoriale notificata e lo stesso è individuato nella persona di Nominativo_1”.
In conclusione, ha chiesto la riunione del giudizio con altri pendenti innanzi alla Corte di giustizia tributaria provinciale di Roma, contraddistinti dal numero di ruolo generale 5165/25 e altro da numero di ruolo generale
5321/25.
Nel merito, il rigetto del ricorso, con condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La prima questione da esaminare attiene alla definizione del perimetro del presente giudizio.
Il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, limitatamente alla cartella esattoriale n. 09720140233856481000, avente ad oggetto la “tassa automobilistica”, per l'anno 2008.
In proposito, ha formulato un duplice ordine di eccezioni: le prime, avverso la cartella esattoriale;
le seconde, avverso l'intimazione di pagamento.
Le eccezioni del primo tipo possono essere prese in considerazione solo laddove non siano intervenuti – medio tempore – atti autonomamente impugnabili e, comunque, interruttivi della prescrizione.
Tale circostanza, nel caso di specie, si è verificata, atteso che la predetta cartella, notificata il 14 maggio
2015, reca un debito iscritto a ruolo dalla Regione Lazio. Agli atti risulta il deposito della cartella nella casa comunale, per l'assenza del destinatario, ai sensi dell'art. 26, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973 e art. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973. In seguito, risultano inviate quattro intimazioni di pagamento, notificate negli anni 2017, 2021, 2024 e 2025.
Agli atti risultano le relate di notifica, perfezionate mediante deposito nella casa comunale e raccomandata informativa, stante l'assenza del destinatario.
Peraltro, l'indirizzo cui tali atti sono stati inviati è stato verificato, tramite visura della residenza anagrafica, in Indirizzo_1 – Roma.
Quanto sopra premesso, deve essere escluso che il ricorrente non abbia avuto cognizione della sussistenza del debito erariale nei confronti della Regione Lazio.
Ma deve essere, altresì, rilevato che l'attuale ricorrente non abbia ritenuto di impugnare ciascuna precedente intimazione.
Conseguentemente, si deve ritenere che l'obbligazione si sia “cristallizzata”.
Tale espressione è utilizzata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 D.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione”. (Cass. Civ., 11 marzo 2025, n. 6436).
In sostanza, se l'intimazione di pagamento diventa definitiva per mancata impugnazione, non si possono più sollevare contestazioni relative a vizi o a eventi estintivi (come la prescrizione) che si sono verificati prima o contestualmente alla notifica di quell'atto.
Nel caso in esame, sono intervenute quattro intimazioni di pagamento che non risultano impugnate.
Ne consegue che le eccezioni relative alla cartella originaria sono inammissibili;
in particolare, la mancanza di titolo per la iscrizione della cartella a ruolo;
la nullità/annullabilità assoluta della cartella per omesso invio dell'avviso di liquidazione, per difetto di motivazione, violazione del contraddittorio, mancanza di istruttoria e difetto di allegazione;
l'omesso invio dell'“avviso bonario” al contribuente prima dell'iscrizione a ruolo del tributo;
la prescrizione del credito.
2. Le eccezioni riguardanti l'intimazione di pagamento attualmente impugnata sono infondate.
Con riferimento al termine di notifica per l'esattore, il ricorrente ha osservato che “l'art. 25 del DPR 602/1973 (nel testo, qui applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche apportate dall'art. 11 D. Lgs.vo 46/1999, con effetti dall' 1.7.1999; e poi dall'art. 1 comma primo letto b) D. Lgs.vo 193/2001, con effetti dal 29.6.2001) prevede, per quanto qui rileva, che "l'esattore, non oltre il giorno cinque del mese successivo a quello nel corso del quale il ruolo gli è stato consegnato, deve notificare al contribuente la cartella di pagamento””.
Ma tale prospettazione non è condivisibile.
Infatti, l'oggetto del giudizio è la tassa automobilistica relativa all'anno 2008, iscritta a ruolo nell'anno 2014.
La disciplina applicabile è la seguente:
“Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:
a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;
c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio”.
Questo è il testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 37, comma 40, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, modificato in sede di conversione, in vigore dal 12 agosto 2006 al 21 ottobre 2015.
Con riferimento alla eccezione della mancata indicazione del responsabile del procedimento, occorre rilevare – in contrario – che dall'esame dell'intimazione risulta che il responsabile del procedimento è il sig.
Nominativo_1.
3. All'esito della precedente ricostruzione, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in euro 200,00.