Art. 2.
Alla maggiore spesa derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1963-64 si fara' fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo n. 413 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Alla maggiore spesa derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1963-64 si fara' fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo n. 413 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.