Articolo 2 della Legge 8 novembre 1963, n. 1530
Articolo 1
Versione
12 dicembre 1963
Art. 2.
Alla maggiore spesa derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1963-64 si fara' fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo n. 413 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 12 dicembre 1963