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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado La Spezia, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di La Spezia |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 43/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LA SPEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 62/2025 depositato il 23/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ge.fi.il. Gestione Fiscalit{ Locale Spa - P.IVA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Della Bonifica RI LE E NA - P.IVA
Difeso da
Arcangelo Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO NOTIFICA n. 7060004552 CONTR. BONIFICA 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 43/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente
“...CHIEDE
che l'Ecc. ma adita Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di La Spezia, “reiectis contrariis”, Voglia statuire l'invalidità dell'avviso di pagamento impugnato – se del caso anche previa disapplicazione di tutti i correlativi atti amministrativi citati al suo interno - con la contestuale declaratoria di inesigibilità di ogni somma pretesa.
Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio oltre al rimborso forfettario delle spese generali (15%), agli accessori secondo legge, al rimborso delle spese documentate esenti I.V.A.
Con ogni consequenziale pronuncia”
Resistenti
Ge.fi.il.
Voglia l'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado adita, contrariis reiectis, nel merito respingere il ricorso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto per le causali di cui in narrativa e, per l'effetto, convalidare il provvedimento opposto, con ogni conseguenza di legge.
Con vittoria di spese. Nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso introduttivo, si chiede di voler compensare le spese di lite, alla luce del corretto operato della resistente amministrazione”.
RI LE e NA
Piaccia a codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di I grado di La Spezia, disattesa ogni contraria istanza: per i suesposti motivi in fatto ed in diritto,
in via preliminare, accertare e dichiarare, ai sensi dell9art. 4 del D. Lgs. n. 546/1992 l'incompetenza per territorio di codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di I grado di La Spezia e rimettere dunque le Parti dinanzi al Giudice territorialmente competente, ovvero dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di
Viterbo; nel merito, in via subordinata, rigettare il ricorso sopra esattamente descritto, poiché inammissibile e/o comunque infondato con conferma della piena legittimità della richiesta contributiva del RI LE
e NA per l'annualità 2022 nei confronti del sig. Ricorrente_1. Con vittoria di spese del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato Ricorrente_1 impugnava l'ingiunzione di pagamento n. 7060004552 notificatogli in data 2.12.2024 avente ad oggetto la richiesta del versamento dell'importo di
€ 1.381,67 a titolo di contributi relativi all'anno 2022 in favore dell'ente impositore “RI LE
e NA”, riferiti agli immobili siti in comune di San Casciano dei Bagni (SI).
A sostegno dell'impugnazione il ricorrente deduceva l'illegittimità dell'avviso impugnato per l'incompetenza territoriale dell'ente di riscossione GE.FI.L. (avente, il suddetto ente, sede legale alla Spezia), per il difetto di motivazione dell'atto impugnato, per la mancanza del piano generale di bonifica, per la carenza del beneficio diretto e concreto in dipendenza degli interventi asseritamente eseguiti dal consorzio, e, infine, per l'assenza del perimetro di contribuenza.
Si costituivano in giudizio con deposito di controdeduzioni sia la Ge.fi.il. Gestione Fiscale Locale Spa che il RI LE e NA: entrambi i resistenti contestavano la fondatezza del ricorso e ne chiedevano il rigetto. Il RI LE e NA eccepiva inoltre l'incompetena territoriale di questa Corte.
All'udienza del 16.2.2026, in esito alla discussione, il Giudice decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In applicazione del principio della “ragione più liquida” desumibile dagli artt. 24 e 111 della Cost. (cfr. Cass.
9309/2020) osserva questo Giudice che l'eccezione di incompetenza della Corte adita sollevata dal
Consorzio resistente è fondata e quindi meritevole di accoglimento.
Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 546/92, infatti, “Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione”.
Essendo pacifico che l'ente impositore RI LE e NA ha la propria sede legale nel comune di Acquapendente (VT) questa Corte deve dichiarare la propria incompetenza territoriale a favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Viterbo.
La tipologia della decisione è motivo per la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara il proprio difetto di competenza a favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Viterbo. Compensa tra le parti le spese processuali.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LA SPEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 62/2025 depositato il 23/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ge.fi.il. Gestione Fiscalit{ Locale Spa - P.IVA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Della Bonifica RI LE E NA - P.IVA
Difeso da
Arcangelo Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO NOTIFICA n. 7060004552 CONTR. BONIFICA 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 43/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente
“...CHIEDE
che l'Ecc. ma adita Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di La Spezia, “reiectis contrariis”, Voglia statuire l'invalidità dell'avviso di pagamento impugnato – se del caso anche previa disapplicazione di tutti i correlativi atti amministrativi citati al suo interno - con la contestuale declaratoria di inesigibilità di ogni somma pretesa.
Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio oltre al rimborso forfettario delle spese generali (15%), agli accessori secondo legge, al rimborso delle spese documentate esenti I.V.A.
Con ogni consequenziale pronuncia”
Resistenti
Ge.fi.il.
Voglia l'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado adita, contrariis reiectis, nel merito respingere il ricorso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto per le causali di cui in narrativa e, per l'effetto, convalidare il provvedimento opposto, con ogni conseguenza di legge.
Con vittoria di spese. Nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso introduttivo, si chiede di voler compensare le spese di lite, alla luce del corretto operato della resistente amministrazione”.
RI LE e NA
Piaccia a codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di I grado di La Spezia, disattesa ogni contraria istanza: per i suesposti motivi in fatto ed in diritto,
in via preliminare, accertare e dichiarare, ai sensi dell9art. 4 del D. Lgs. n. 546/1992 l'incompetenza per territorio di codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di I grado di La Spezia e rimettere dunque le Parti dinanzi al Giudice territorialmente competente, ovvero dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di
Viterbo; nel merito, in via subordinata, rigettare il ricorso sopra esattamente descritto, poiché inammissibile e/o comunque infondato con conferma della piena legittimità della richiesta contributiva del RI LE
e NA per l'annualità 2022 nei confronti del sig. Ricorrente_1. Con vittoria di spese del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato Ricorrente_1 impugnava l'ingiunzione di pagamento n. 7060004552 notificatogli in data 2.12.2024 avente ad oggetto la richiesta del versamento dell'importo di
€ 1.381,67 a titolo di contributi relativi all'anno 2022 in favore dell'ente impositore “RI LE
e NA”, riferiti agli immobili siti in comune di San Casciano dei Bagni (SI).
A sostegno dell'impugnazione il ricorrente deduceva l'illegittimità dell'avviso impugnato per l'incompetenza territoriale dell'ente di riscossione GE.FI.L. (avente, il suddetto ente, sede legale alla Spezia), per il difetto di motivazione dell'atto impugnato, per la mancanza del piano generale di bonifica, per la carenza del beneficio diretto e concreto in dipendenza degli interventi asseritamente eseguiti dal consorzio, e, infine, per l'assenza del perimetro di contribuenza.
Si costituivano in giudizio con deposito di controdeduzioni sia la Ge.fi.il. Gestione Fiscale Locale Spa che il RI LE e NA: entrambi i resistenti contestavano la fondatezza del ricorso e ne chiedevano il rigetto. Il RI LE e NA eccepiva inoltre l'incompetena territoriale di questa Corte.
All'udienza del 16.2.2026, in esito alla discussione, il Giudice decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In applicazione del principio della “ragione più liquida” desumibile dagli artt. 24 e 111 della Cost. (cfr. Cass.
9309/2020) osserva questo Giudice che l'eccezione di incompetenza della Corte adita sollevata dal
Consorzio resistente è fondata e quindi meritevole di accoglimento.
Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 546/92, infatti, “Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione”.
Essendo pacifico che l'ente impositore RI LE e NA ha la propria sede legale nel comune di Acquapendente (VT) questa Corte deve dichiarare la propria incompetenza territoriale a favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Viterbo.
La tipologia della decisione è motivo per la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara il proprio difetto di competenza a favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Viterbo. Compensa tra le parti le spese processuali.