Corte di Giustizia Tributaria di primo grado La Spezia, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 43
CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Incompetenza territoriale dell'ente di riscossione

    Il giudice dichiara l'incompetenza territoriale della Corte adita, in quanto l'ente impositore ha sede legale in un'altra circoscrizione.

  • Altro
    Difetto di motivazione dell'atto impugnato

    Non esaminato a causa della dichiarazione di incompetenza territoriale.

  • Altro
    Mancanza del piano generale di bonifica

    Non esaminato a causa della dichiarazione di incompetenza territoriale.

  • Altro
    Carenza del beneficio diretto e concreto

    Non esaminato a causa della dichiarazione di incompetenza territoriale.

  • Altro
    Assenza del perimetro di contribuenza

    Non esaminato a causa della dichiarazione di incompetenza territoriale.

  • Accolto
    Incompetenza territoriale

    Il giudice accoglie l'eccezione di incompetenza territoriale, poiché l'ente impositore ha sede legale nel comune di Acquapendente (VT).

  • Altro
    Rigetto del ricorso per infondatezza

    Non esaminato a causa della dichiarazione di incompetenza territoriale.

  • Altro
    Rigetto del ricorso per inammissibilità o infondatezza

    Non esaminato a causa della dichiarazione di incompetenza territoriale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado La Spezia, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 43
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di La Spezia
    Numero : 43
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

    Testo completo