Sentenza 27 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 27/03/2026, n. 1435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1435 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01435/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03099/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3099 del 2025, proposto da
IA AF, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Fusari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l’ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di Milano n. 3422/2024 pubblicata in data 03.07.2024
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 il dott. BR AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
- con sentenza n. 3422/2024, pubblicata in data 03.07.2024, il Tribunale di Milano ha condannato l’Amministrazione resistente a mettere a disposizione della ricorrente la carta docente per gli anni indicati nel ricorso e per l’importo di euro 500,00 per ogni anno;
- la ricorrente ha dichiarato che la sentenza è stata ottemperata mediante il caricamento sul portafoglio della carta docenti della somma di € 1.000,00 ed ha prodotto la relativa documentazione giustificativa;
- la soddisfazione della pretesa vantata conduce a dichiarare la cessazione della materia del contendere, in coerenza con la richiesta avanzata dalla ricorrente;
-l’adempimento dell’Amministrazione è avvenuto solo dopo la presentazione del ricorso e ciò conduce a porre le spese di lite a carico della parte resistente, liquidandole in euro 800,00, oltre accessori (cfr. Cons. St. n. 3897/2025; id, n. 4431/2025; id, n. 7269/2025; id., n. 7316/2025), con distrazione in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, liquidandole in euro 800,00 (ottocento), oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
HA GO, Presidente
BR AR, Consigliere, Estensore
Valentina Santina Mameli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BR AR | HA GO |
IL SEGRETARIO