Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/12/2007, n. 8910
CASS
Sentenza 6 dicembre 2007

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Il reato di guida di un autoveicolo o motoveicolo senza patente o dopo che la stessa sia stata negata, sospesa o revocata, di cui all'art. 6 L. 31 maggio 1965, n. 575, è configurabile solo nei confronti di persona sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione ancora in atto. (Fattispecie nella quale la Corte ha stabilito che deve essere ricondotta nella fattispecie amministrativa di cui all'art. 116 comma 13 D.Lgs. n. 285 del 1992, e non nel suddetto reato, la condotta di colui che guida senza patente, una volta cessata la sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, che ne aveva motivato la revoca).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/12/2007, n. 8910
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8910
    Data del deposito : 6 dicembre 2007

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