Sentenza 6 dicembre 2007
Massime • 1
Il reato di guida di un autoveicolo o motoveicolo senza patente o dopo che la stessa sia stata negata, sospesa o revocata, di cui all'art. 6 L. 31 maggio 1965, n. 575, è configurabile solo nei confronti di persona sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione ancora in atto. (Fattispecie nella quale la Corte ha stabilito che deve essere ricondotta nella fattispecie amministrativa di cui all'art. 116 comma 13 D.Lgs. n. 285 del 1992, e non nel suddetto reato, la condotta di colui che guida senza patente, una volta cessata la sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, che ne aveva motivato la revoca).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/12/2007, n. 8910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8910 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLIVA Bruno - Presidente - del 06/12/2007
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 1527
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 32935/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE SÈ, nato il [...];
avverso la sentenza in data 30-4-2007 della Corte di Appello di Catanzaro;
letti gli atti e la sentenza impugnata;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Lina Matera;
sentito il P.G., in persona del Dott. Eugenio Selvaggi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito l'avv. NICOLETTI Antonio, quale sostituto processuale del difensore avv. Giovanni Zagarese, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
1) Con sentenza in data 26-5-2006 il Tribunale di Rossano, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava AD SÈ colpevole del reato di cui alla L. n. 575 del 1965, art. 6 (perché veniva sorpreso sulla S.S. 177 alla guida dell'autovettura Y 10 tg. BG974VY, in violazione del provvedimento del Prefetto di Cosenza del 13-2-2001, che disponeva la revoca della patente di guida per effetto della sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., disposta con decreto del Tribunale di Cosenza n. 11 del 20-9- 2000; in Longobucco il 16-3-2004) e, con la diminuente del rito, lo condannava alla pena di mesi quattro di reclusione, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena e disponendo il dissequestro dell'auto e la sua restituzione in favore dell'imputato. Tale decisione veniva confermata dalla Corte di Appello di Catanzaro con sentenza in data 30-4-2007. 2) Ricorre il AD, a mezzo del suo difensore, deducendo con un primo motivo la violazione della L. n. 575 del 1965, art. 6, in riferimento al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 116, art. 120, comma 1 e art. 130, comma 1, lett. b), così come modificati ed integrati dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 427 del 2000 e n. 251 del 2001, nonché vizio di motivazione.
Il ricorrente rileva che con le citate sentenze della Corte Costituzionale è stata dichiarata l'illegittimità del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 120, comma 1 e art. 130, comma 1, lett. b), nella parte in cui prevedevano la revoca della patente rispettivamente nei confronti di coloro che "sono" e "sono stati" sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla L. n. 1423 del 1956, come sostituita dalla L. n. 327 del 1988, nonché dalla L. n. 575 del 1965, così come successivamente modificata ed integrata. Di conseguenza, il AD, al quale con provvedimento prefettizio del 13-2-2001 era stata revocata la patente, in quanto soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di anni 2 con provvedimento emesso dal Tribunale di Cosenza il 20-9-2000, aveva formulato istanza volta ad ottenere il nulla osta al conseguimento di nuovo documento di guida. Tale istanza, però, era stata rigettata dal Prefetto di Cosenza per la ritenuta mancanza dei requisiti morali di cui all'art. 120 C.d.S., ancorata a ragioni del tutto diverse da quelle apprezzate nell'originario provvedimento revocatorio del 13-2- 2001, non essendo più - a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale - la precedente sottoposizione del AD alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale causa ostativa al rilascio della patente. Ciò posto, ad avviso del ricorrente,
l'interpretazione della Corte di Appello, secondo cui l'ipotesi di reato prevista dalla L. n. 575 del 1965, art. 6 si riferisce anche alle persone nei cui confronti la misura di prevenzione non è più attuale, costituisce frutto di una erronea interpretazione di tale norma. La condotta del soggetto che guida senza patente o con patente revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal Codice della Strada, e in particolare del conducente con patente revocata per difetto dei requisiti morali ex art. 120 C.d.S., infatti, è sanzionata dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 116, comma 13 con un più mite trattamento, trattandosi di norma depenalizzata;
sicché, in via residuale, esclusivamente la condotta della persona sottoposta ad una misura di prevenzione continua ad integrare l'illecito penale di cui alla menzionata L. n. 575 del 1965, art.
6. Pertanto, se l'illegittimità del comportamento dell'imputato derivava dal diniego del nulla osta al rilascio di nuova patente per la ritenuta insussistenza dei requisiti morali di cui all'art. 120 C.d.S., tale condotta doveva ricondursi nell'alveo dell'art. 116 C.d.S., comma 13.
3) Con un secondo motivo, il ricorrente deduce violazione dell'art.125 c.p.p., L. n. 689 del 1981, art. 53 e art. 587 c.p.p., nonché
vizio di motivazione. Lamenta che il giudice di prime cure, senza che ricorresse alcuna condizione ostativa soggettiva o oggettiva, ha negato immotivatamente l'invocato beneficio della conversione dell'irrogata pena restrittiva con pena pecuniaria;
e che la Corte di Appello si è limitata ad una sanatoria motivazionale ancorata ai precedenti penali del AD, il quale all'epoca del commesso reato non risultava destinatario di alcuna condanna definitiva. DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Alla stregua degli accertamenti compiuti dalla Corte di Appello, può ritenersi certo, in punto di fatto:
- che con provvedimento del 13-2-2001 il Prefetto di Cosenza revocava al AD la patente di guida, per effetto della sua sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per anni due, disposta dal Tribunale di Cosenza, Sezione Misure di Prevenzione, in data 20-9-2000;
- che il 10-10-2003 il AD chiedeva il rilascio di un nuovo documento idoneo alla guida;
- che in data 2-2-2004 il Prefetto rigettava tale istanza, prendendo atto delle note informative trasmesse dalle locali Forze dell'Ordine, dalle quali risultava che l'odierno imputato era persona pregiudicata, inferendone il difetto dei requisiti morali di cui all'art. 120 C.d.S. per il rilascio di documenti abilitativi alla guida e ritenendo che l'accoglimento dell'istanza avrebbe potuto favorire la commissione di nuovi ed ulteriori reati. Il Prefetto, pertanto, in epoca prossima ai fatti per cui è causa, aveva negato il nulla osta al conseguimento di nuovo documento di guida al AD per ragioni diverse da quelle considerate nell'originario provvedimento revocatorio del 13-2-2001, e del tutto avulse dalla pregressa sottoposizione del ricorrente alla misura della sorveglianza speciale. E, in realtà, non poteva essere diversamente, a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale, che con sentenza n. 251 del 5/7-7-2001 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 120 comma 1, in relazione al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 130, comma 1, lett. b), nella parte in cui prevedeva la revoca della patente di guida nei confronti di coloro che "sono stati sottoposti" alle misure di prevenzione previste dalla L. n.1423 del 1956, come sostituita dalla L. n. 327 del 1988, nonché
dalla L. n. 575 del 1965, così come successivamente modificata ed integrata.
È evidente, infatti, che se, per effetto di tale pronuncia, la pregressa sottoposizione di un soggetto a una misura di prevenzione non può costituire legittimo motivo di revoca della patente di guida, la stessa circostanza non può rappresentare nemmeno una condizione ostativa al conseguimento di un nuovo documento di guida, in caso di precedente revoca della patente. Ciò posto, non appare condivisibile il giudizio espresso dalla Corte di Appello, che ha ravvisato nella condotta tenuta dal AD gli estremi del reato previsto dalla L. n. 575 del 1965, art. 6, pur non essendo l'imputato più sottoposto, all'epoca dei fatti, alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. In adesione alla tesi prospettata dal ricorrente, al contrario, la condotta dell'imputato, postosi alla guida di un'auto in spregio del provvedimento prefettizio del 2-2- 2004, che aveva negato il rilascio del documento di guida per ragioni non attinenti alla precedente sottoposizione alla sorveglianza speciale, deve essere ricondotta nell'ambito della previsione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 116, comma 13, che punisce con una mera sanzione amministrativa la guida senza patente perché non conseguita, o perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal codice della strada.
Una lettura della citata L. n. 575 del 1965, art. 6, più aderente ai principi innanzi enunciati, induce infatti a ritenere che tale norma contempli in via residuale come ipotesi di reato la sola guida "senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata", da parte di soggetto che sia stato sottoposto, con provvedimento definitivo, a misura di prevenzione ancora in atto.
Di conseguenza, essendo il giudice di merito incorso nella dedotta violazione di legge, si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Prefetto di Cosenza per quanto di competenza. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2008