Sentenza 23 giugno 1999
Massime • 2
In tema di utilizzabilità delle relazioni di servizio degli agenti c.d. infiltrati, a norma dell'articolo 357, primo comma, cod. proc. pen. la polizia giudiziaria deve annotare "secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini, anche se sommariamente, tutte le attività svolte", non potendosi prendere nota di attività consistite in simulate trattative se non mediante riferimento riportato, il più esatto possibile, dei colloqui sostanzianti le trattative. Ne consegue che la mancata verbalizzazione non infirma la valenza probatoria e l'utilizzabilità delle annotazioni sia perché nel sistema di legge esse sono prioritariamente destinate ad illustrare le attività svolte, sia perché le circostanze e le frasi eventualmente riportate non sono dichiarazioni vere e proprie, non essendo state profferite, se non in via mediata indiretta ed inconsapevole, alla polizia giudiziaria, sia perché la verbalizzazione nelle forme di legge è all'evidenza incompatibile con l'attività di un agente infiltrato, che deve mantenere il segreto sulla propria qualifica reale.
In caso di istanza di riesame presentata a mezzo posta il termine di cinque giorni previsto dall'art. 309, cod. proc. Pen., decorre dal momento in cui l'istanza arriva al competente tribunale del riesame e non da quello della spedizione. (In motivazione la Corte ha ritenuto anche manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 309, comma quinto, 582 e 583 cod. proc. Pen., in relazione agli artt. 3, 13 e 24 Cost.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/06/1999, n. 2399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2399 |
| Data del deposito : | 23 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PASQUALE TROJANO Presidente del 23/6/1999
Dott. FRANCESCO ROMANO Consigliere SENTENZA
Dott. GIAN GIULIO AMBROSINI Consigliere N. 2399
Dott. UGO SCELFO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ANTONINO ASSENNATO Consigliere N. 5391/99
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da
IU RI, nato a [...] il [...];
AY DU, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza 30.12.1998 del Tribunale dell'Aquila. Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Dott. Assennato;
udite le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Sostituto, Dott. Vittorio Martusciello, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
osserva
IN FATTO
Con ordinanza del 30.11.98 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Chieti, applicava la custodia cautelare in carcere, tra gli altri, a IK XH e a AY AR, indiziati di traffico di stupefacenti per avere attivamente partecipato alle trattative e alla cessione di un chilogrammo di eroina fatta da due loro connazionali, arrestati in flagranza, a Carabinieri del R.O.S., agenti in copertura.
Gli indagati proponevano richiesta di riesame, eccependo, tra l'altro, la perdita di efficacia della misura perché gli atti del procedimento non erano pervenuti entro il quinto giorno decorrente dalla presentazione della richiesta nella Cancelleria della Pretura di Bologna;
ma il competente Tribunale dell'Aquila, con deliberazione del 30.12.1998 confermava l'ordinanza impugnata, richiamandosi in diritto alla sentenza n. 232/1998, con la quale la Corte Costituzionale, affermato che il termine di cui all'art. 309/5 c.p.p. decorre dalla presentazione della richiesta, ha chiarito però che quando la richiesta di riesame sia stata spedita per posta o sia stata presentata nei luoghi indicati dall'art. 582/3 c.p.p., la presentazione s'intende avvenuta nel giorno stesso in cui la richiesta perviene materialmente al tribunale del riesame e rilevando in fatto che nel caso di specie detta richiesta pervenne al Tribunale decidente il 21 dicembre 1998 e che gli atti già presentati al G.i.p. pervennero il giorno successivo.
Nel merito e quanto ai gravi indizi di colpevolezza rilevava che da numerosi atti dell'incarto indicati per pagina, dalle fotografie allegate alle relazioni di servizio e dai verbali di sequestro delle sostanze stupefacenti emergeva "diffusamente e inequivocabilmente" l'attiva partecipazione degli indagati alle simulate trattative, da ultimo confermata dalla loro constatata presenza nell'area di servizio dove i coindagati arrestati in flagranza avevano convocato i finti acquirenti per la materiale consegna dello stupefacente. Ricorre per cassazione il difensore degli indagati denunziando erronea applicazione di legge processuale e vizio di motivazione:
sulla perdita di efficacia del titolo ex art. 309/5, per tardivo inoltro a) perché, equivalendo la presentazione ex art. 582/2 c.p.p. a quella avanti al Cancelliere del Tribunale della libertà, il termine di trasmissione degli atti decorre dalla data di siffatta presentazione;
b) perché, in ipotesi negativa, "dovrà ritenersi non manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 309, IV comma, 582, per contrasto con gli artt. 3, 13 e 24 Cost." restando in fattispecie rimessa alla solerzia del Cancelliere della Pretura il decorso del termine, cui in legge è correlata la perdita di efficacia della misura.
"sull'insussistenza di gravità indiziaria. Sulla nullità, inutilizzabilità degli elementi a carico"
a) perché, vertendosi in tema di acquisto simulato, il disposto degli artt. 62 e 63 c.p.p. "non consente l'utilizzazione, anche a fini cautelari," di quanto riferito dagli indagati agli agenti sotto copertura;
b) perché l'ordinanza impugnata è assolutamente carente di motivazione in tema di gravità degli indizi;
c) perché è "altrettanto insufficiente l'argomentare sulla esigenza cautelare".
IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati.
Il primo motivo è inammissibile perché consta della nuda riproposizione di una censura già proposta al Tribunale del riesame, senza alcun elemento di novità e spoglia di qualsiasi rilievo critico in ordine alla argomentata motivazione di suo rigetto. La questione di legittimità costituzionale, altrettanto acriticamente prospettata nei ricorsi, non tiene in alcun conto poi la recentissima pronuncia in tema del Giudice delle leggi citata in motivazione dell'ordinanza impugnata, non è suffragata da alcuna argomentazione non presa in considerazione da quella Corte e appare manifestamente infondata laddove irragionevolmente pretenderebbe dal Cancelliere che ha ricevuto l'atto una solerzia maggiore di quella dell'interessato, che ha preferito non presentarlo direttamente alla Cancelleria del tribunale competente, e laddove malamente dissimula la speculata intenzione di comprimere ulteriormente - sfruttando la norma di cui al citato art. 582/2 c.p.p. a fine diverso di quello perseguito di evitare la decadenza del titolare dal diritto di proporre il gravame - i ristrettissimi termini stabiliti dal legislatore nell'art. 309 predetto non già al fine di sottrarre ai Giudici il tempo necessario per un esame doverosamente penetrante e attento degli atti e per un retto giudizio ma per assicurare la più pronta ed efficace tutela ai diritti di libertà, costituenti l'asse portante della Legge fondamentale.
In ordine all'inutilizzabilità delle relazioni di servizio degli agenti infiltrati, la Corte osserva che, dovendo la polizia giudiziaria in forza dell'obbligo impostogliene dall'art. 357/1 c.p.p. annotare "secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini, anche sommariamente, tutte le attività svolte" e non potendosi prender nota di attività consistite in simulate trattative se non mediante riferimento e riporto, il più esatto possibile, dei colloqui sostanziati le trattative predette, la mancata verbalizzazione non infirma la valenza probatoria e l'utilizzabilità di tali annotazioni sia perché nel sistema di legge esse sono prioritamente destinate ad illustrare le attività svolte, sia perché le circostanze e le frasi eventualmente riportate non sono dichiarazioni vere e proprie, non essendo state profferite, se non in via mediata, indiretta e inconsapevole, all'indirizzo dell'ufficiale di polizia giudiziaria;
sia perché la verbalizzazione nelle forme di legge è all'evidenza incompatibile con l'attività di un agente infiltrato, che peraltro deve, per il buon esito delle indagini e ai fini d'incolumità personale, mantenere il segreto sulla propria qualifica reale.
Inveridiche in fatto e del tutto generiche le censure dedotte in tema di gravità indiziaria, non supportate da alcuna argomentata contestazione in ordine alla valenza indiziaria degli elementi di giudizio sopra richiamati in narrativa;
inconsistenti e altrettanto generiche le censure levate circa l'"argomentare" del Giudice del riesame - peraltro irrilevantemente definito "insufficiente", ma non mancante ne' illogico ne' contraddittorio, come l'art. 606/1/e c.p.p. richiede per la configurazione del relativo vizio di legittimità - in tema di esigenze cautelari, ravvisate dai Giudici di merito nelle modalità e in particolare nella quantità di eroina sequestrata e nelle condizioni soggettive degli indagati, stranieri e privi di radicamento alcuno nel territorio nazionale nonché di redditi ancorché saltuari di lavoro o di altri leciti proventi;
i ricorsi vanno rigettati senza ulteriore esame.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dai ricorrenti;
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido a pagare le spese processuali;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94/1 ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 23 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 1999