Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/06/1999, n. 2399
CASS
Sentenza 23 giugno 1999

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In tema di utilizzabilità delle relazioni di servizio degli agenti c.d. infiltrati, a norma dell'articolo 357, primo comma, cod. proc. pen. la polizia giudiziaria deve annotare "secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini, anche se sommariamente, tutte le attività svolte", non potendosi prendere nota di attività consistite in simulate trattative se non mediante riferimento riportato, il più esatto possibile, dei colloqui sostanzianti le trattative. Ne consegue che la mancata verbalizzazione non infirma la valenza probatoria e l'utilizzabilità delle annotazioni sia perché nel sistema di legge esse sono prioritariamente destinate ad illustrare le attività svolte, sia perché le circostanze e le frasi eventualmente riportate non sono dichiarazioni vere e proprie, non essendo state profferite, se non in via mediata indiretta ed inconsapevole, alla polizia giudiziaria, sia perché la verbalizzazione nelle forme di legge è all'evidenza incompatibile con l'attività di un agente infiltrato, che deve mantenere il segreto sulla propria qualifica reale.

In caso di istanza di riesame presentata a mezzo posta il termine di cinque giorni previsto dall'art. 309, cod. proc. Pen., decorre dal momento in cui l'istanza arriva al competente tribunale del riesame e non da quello della spedizione. (In motivazione la Corte ha ritenuto anche manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 309, comma quinto, 582 e 583 cod. proc. Pen., in relazione agli artt. 3, 13 e 24 Cost.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/06/1999, n. 2399
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2399
    Data del deposito : 23 giugno 1999

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