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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/12/2025, n. 2733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2733 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del G.M., dott.ssa
VA LA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5451-2022 RG., pendente
TRA
e rappresentati e difesi dall'Avv.to Parte_1 Parte_2
AS TI
OPPONENTI
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv.to Vincenzo Ruggiero
OPPOSTA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Rilevato che le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata da questo giudice ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.
Considerato con le note scritte depositate in vista della udienza cartolare del 4 dicembre 2025 il procuratore degli opponenti ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con contestuale revoca del D.I. n.878/2022 opposto ed ordine di cancellazione delle relative ipoteche giudiziali iscritte in danno degli opponenti e compensazione delle spese di lite.
1 Rilevato che il procuratore della banca opposta ha dichiarato di aderire alla richiesta di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese ed estinzione del giudizio di opposizione.
Tanto premesso va dichiarata la cessazione della materia del contendere, non essendovi più motivo di contrasto tra le parti per effetto dell'accordo concluso nel corso del giudizio.
Al riguardo valga richiamare il consolidato il principio per cui il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto – anche d'ufficio- della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè, se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa (come avvenuto nel caso di specie) una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti ( cfr. Cass., 2.8.2004 n.
14774; Cass., 3.9.2003, n. 12844; Cass., 1.2.1992, n. 18826).
Per l'effetto il decreto ingiuntivo va revocato mentre non può essere ordinata la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie non avendo la banca prestato, in tale sede, il proprio consenso.
Poiché l'accordo concluso delle parti include anche le spese del presente giudizio, le stesse si dichiarano compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del G.M., Dott.ssa
VA LA, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 5451/2022 del R.G.A.C., ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere per i motivi sopra indicati e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Torre Annunziata, il 6.12.2025
Il Giudice
Dott. VA LA
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