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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/12/2025, n. 17109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17109 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Paola Giardina, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 45053/2023 del R.G.A.C.C. e vertente tra:
C.F. ; C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
; C.F. ; C.F._2 Parte_3 C.F._3
C.F. C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
, rappresentati e difesi dall'Avv. Cristiancesare C.F._5
NU per procura alle liti in atti presso il cui studio in Roma, via Casal de pazzi 148, sono elettivamente domiciliati ATTORI
contro
C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._6 dall'Avv. Sabatino Besca del foro di Vasto, per procura in atti, ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Prizzi n. 7, presso lo studio dell'Avv. Simonetta Tellone
CONVENUTO
OGGETTO: appalto
***
ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLO SVOLGIMENTO PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, i signori Parte_1
, , e Parte_2 Parte_3 Parte_4
convenivano in giudizio la Parte_5 [...]
e, nella qualità di Direttore dei lavori, Controparte_2 [...] per sentirli dichiarare responsabili dei vizi derivati dal Controparte_3 contratto di appalto intercorso e, conseguentemente, vederli condannare al pagamento della somma di euro 22.131,00 quanto all'appaltatore e di euro
2.770,00 quanto al Direttore dei lavori, secondo la quantificazione operata nel giudizio di ATP incardinato dagli attori dal consulente tecnico d'ufficio, ing.
. Persona_1
All'udienza del 10 giugno 2025 gli attori e la convenuta dichiaravano di CP_2 aver raggiunto un accordo e chiedevano dichiararsi inter-partes la cessata materia del contendere con estromissione di quest'ultima dal giudizio, estromissione che veniva dichiara con ordinanza di questa giudice alla già menzionata udienza.
Resisteva l'altro convenuto, IN. per vedersi mandare esente Controparte_1 dal pagamento della somma di euro 2.770,00, quantificata in suo danno nel giudizio di ATP, deducendo in rito la prescrizione del preteso credito, azionato ben oltre il termine annuale di prescrizione, così concludendo: “ Ritenere e dichiarare l'intervenuta decadenza e prescrizione del diritto al risarcimento dei danni patiti dagli attori in conseguenza della mancanza e comunque tardiva denuncia e tardivo avvio dell'azione; Nel merito, rigettare la domanda proposta nei confronti dell'IN. per le motivazioni Controparte_1 espresse nel presente atto;
In via subordinata, ridurre le somme richieste dagli attori alla luce delle considerazioni espresse nel presente atto;
Condannare chi di dovere alla rifusione delle spese e competenze di lite. (cfr. conclusioni in comparsa del 23.1. 2024)
Alla successiva udienza tenutasi il 27 settembre 2024, disposta per la comparizione delle parti ancora in contesa al fine di tentarne la conciliazione, gli attori dichiaravano la propria disponibilità a transigere la lite con l'importo di euro 1.500,00 mentre il convenuto, IN. non formulava Controparte_1 alcuna proposta alternativa, non accettava la proposta degli attori e chiedeva un accertamento in sentenza, previa ammissione dei mezzi istruttori articolati a difesa.
Istruita con l'interpello dei signori e e Parte_5 Parte_4
l'escussione del teste di parte convenuta, IN. la causa, Testimone_1 precisate le conclusioni e redatti gli atti conclusivi nei termini di cui all'art. 189
c.p.c., è stata incamerata per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2 In via preliminare va dichiarata la cessata materia del contendere tra gli attori
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e la . (cfr. verbale Parte_5 Controparte_2 Controparte_2 di udienza del 10.06.2025)
Il giudizio è proseguito tra gli attori , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e e l'ing. nella
[...] Parte_4 Parte_5 Controparte_1 qualità di Direttore dei lavori, per l'accertamento della sua responsabilità e conseguente condanna al pagamento della somma di euro 2.770,00.
Riguardo alle parti ancora in contesa va in fatto osservato quanto segue.
È pacifico che il convenuto ha ricevuto l'incarico di direttore dei lavori CP_1 con contratto sottoscritto in data 11.06.2019, subentrando al precedente D.L.
IN. Testimone_1
È pacifico che l' ha redatto il certificato di ultimazione dei lavori datato CP_1
3.03.2020 e il successivo certificato di collaudo delle opere del 17.03.2020, nel quale in qualità di direttore dei lavori dichiarava “… ritiene positivo il collaudo dei lavori edili appaltati…”, il precedente D.L IN. avendo Testimone_1 dichiarato sotto giuramento, all'udienza del 25.11. 2024, “…io ho fatto dei verbalini di cantiere e mi sono dimesso in data 25.10.2019 ma a questa data io non ho emesso nessun certificato di pagamento né collaudo di queste lavorazioni…” (cfr. testimonianza)
È in atti l'elaborato peritale redatto nella fase di ATP, nel quale si legge: “… anche al Direttore Lavori sia da attribuire una corresponsabilità nei vizi riscontrati per omessa vigilanza. La funzione del Direttore Lavori, per cui riceve uno specifico compenso, è quella di vigilare sull'operato della ditta appaltatrice affinché esegua le opere nel rispetto pedissequo delle indicazioni di capitolato/contratto, intervenendo ove insorgano possibili difformità. Gli strumenti a disposizione del D.L. per l'esercizio di tali funzioni sono ad esempio i verbali di visita in cantiere, con cui riscontra periodicamente
l'andamento delle attività in contraddittorio con la ditta, e gli Ordini di
Servizio, con cui impone alla ditta specifiche prescrizioni da ottemperare, ove necessario, per assicurare il corretto svolgimento delle lavorazioni. In atti non sono presenti né verbali di visita dell'IN. né suoi Ordini di CP_1
Servizio alla Ditta, né altri documenti da cui si possa desumere che egli abbia svolto attività di vigilanza e supervisione richieste al D.L.”. (cfr. elaborato IN.
) Per_1
3 In diritto, il convenuto ha chiesto di essere mandato esente da responsabilità, sul rilievo di non aver eseguito le lavorazioni viziate e perché al momento del collaudo le opere non presentavano vizi o criticità, eccependo, altresì, in rito, la prescrizione del preteso credito, azionato ben oltre il termine annuale di prescrizione.
La doglianza non merita accoglimento e l'eccezione di prescrizione e decadenza
è infondata.
Non è revocabile in dubbio che il direttore dei lavori è il responsabile della corretta esecuzione delle opere, tenuto a verificare la regola dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati nell'opera oggetto del contratto, a sorvegliarne il progetto, qualunque esso sia, impartendo, per iscritto, le necessarie disposizioni.
Il suo ruolo è sancito dal Dlgs 81/08 che prevede l'obbligo di redigere periodici verbali, anche fotografici, sull'esito dei lavori, di verificare la correttezza del progetto seguito e di segnalare al committente quanto necessario al buon esito dei lavori.
In ambito edilizio, sotto il profilo della responsabilità, il direttore dei lavori, risponde degli errori eventualmente commessi nell'esercizio della propria attività professionale sotto un duplice profilo: per vizi materiali dell'opera costruita e per errori professionali commessi durante la direzione lavori, ovvero, per quello che qui interessa, per inadempimento contrattuale nell'esecuzione di una prestazione che trova fondamento nel contratto d'opera stipulato.
La prima – responsabilità negli interventi edilizi - è regolata dall'art. 2226 del
Codice civile, che prevede la decadenza breve per i vizi dell'opera, secondo il quale “L'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all'atto dell'accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi occulti, al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta. L'azione si prescrive entro un anno dalla consegna (…).”
Per giurisprudenza costante e consolidata (Cass Civ S. U n. 15781/2005 e n.
9309/2006; Cass. II civile n. 28575 del 20.12. 2013 e da ultimo ordinanza n
4 23813/2025), l'articolo sopra richiamato - 2226 c.c.- si applica esclusivamente alla prestazione d'opera manuale, ovvero viene in rilievo quando si commissioni la realizzazione di un'opera che si presenta viziata o contraria alla regola dell'arte, e non nella diversa ipotesi - responsabilità professionale in una prestazione d'opera intellettuale- che è regolata dalla disciplina dell'inadempimento contrattuale o extracontrattuale - a seconda che a farla valere siano i committenti o terzi soggetti - e resta assoggettata al regime generale della prescrizione ordinaria decennale prevista dall'art. 2946 c.c., e non ai termini di decadenza ridotti dell'art. 2226 c.c., rispetto ai committenti.
Nel caso che ci interessa è' pacifico, perché lo dichiara il convenuto stesso, che gli odierni attori gli conferirono incarico, quale direttore dei lavori, dopo la realizzazione delle opere, con il compito di supervisione dell'appalto già in essere, con conseguente applicazione del termine di prescrizione decennale.
Va poi osservato, perché oggetto di doglianza- mancata presenza dell' CP_1 nel giudizio di ATP -, che la Suprema Corte, con decisione datata – sentenza n.
1655/1986- ha chiarito che il momento effettivo di scoperta del vizio non è quello in cui il committente si avvede del difetto ma quello in cui, anche a seguito di un accertamento tecnico, comprende la causa del difetto e individua il soggetto cui rivolgere la sua contestazione.
Il convenuto, dopo la dichiarazione di cessata materia del contendere, invitato da questo giudice a conciliare, ha rifiutato la proposta dei committenti e insistito per una pronuncia con sentenza.
La giurisprudenza ha precisato che la responsabilità dell'appaltatore, del progettista e del direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso a determinare il danno subito dal committente, è improntata al vincolo della solidarietà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2055, comma 1, e 1292 c.c. (Cass. Sez. III n. 14378/2023).
In altre parole, una volta appurato che l'impresa e il D.L. abbiano entrambi contribuito ad arrecare un danno, entrambi sono responsabili nei confronti del committente, a nulla rilevando la diversità dei titoli cui si ricollega la responsabilità, con la conseguenza che il danneggiato può rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro per il risarcimento del danno. (Cass. Civ. sent. n. 20704/2021).
5 Tanto basta pe l'accoglimento della domanda come quantificata dagli attori, sulla scorta di un accertamento peritale che ha attestato la mancanza di regola dell'arte nelle opere collaudate dall' e una mancanza di diligenza per CP_1 omessa vigilanza sul cantiere in capo allo stesso, acclarandone la responsabilità professionale nei fatti di causa.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e così provvede: Parte_4 Parte_5
- accoglie la domanda;
- condanna al pagamento in favore degli attori dell'importo Controparte_1 di euro 2.770,00;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in euro Controparte_1
2.600,00, oltre spese generali, oneri di legge e rimborso del contributo unificato e delle spese di notifica, da distrarsi in favore dell'avv.
Cristiancesare NU dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma il 5 dicembre 2025
Il GOP
Dott.ssa Paola Giardina
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Paola Giardina, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 45053/2023 del R.G.A.C.C. e vertente tra:
C.F. ; C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
; C.F. ; C.F._2 Parte_3 C.F._3
C.F. C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
, rappresentati e difesi dall'Avv. Cristiancesare C.F._5
NU per procura alle liti in atti presso il cui studio in Roma, via Casal de pazzi 148, sono elettivamente domiciliati ATTORI
contro
C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._6 dall'Avv. Sabatino Besca del foro di Vasto, per procura in atti, ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Prizzi n. 7, presso lo studio dell'Avv. Simonetta Tellone
CONVENUTO
OGGETTO: appalto
***
ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLO SVOLGIMENTO PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, i signori Parte_1
, , e Parte_2 Parte_3 Parte_4
convenivano in giudizio la Parte_5 [...]
e, nella qualità di Direttore dei lavori, Controparte_2 [...] per sentirli dichiarare responsabili dei vizi derivati dal Controparte_3 contratto di appalto intercorso e, conseguentemente, vederli condannare al pagamento della somma di euro 22.131,00 quanto all'appaltatore e di euro
2.770,00 quanto al Direttore dei lavori, secondo la quantificazione operata nel giudizio di ATP incardinato dagli attori dal consulente tecnico d'ufficio, ing.
. Persona_1
All'udienza del 10 giugno 2025 gli attori e la convenuta dichiaravano di CP_2 aver raggiunto un accordo e chiedevano dichiararsi inter-partes la cessata materia del contendere con estromissione di quest'ultima dal giudizio, estromissione che veniva dichiara con ordinanza di questa giudice alla già menzionata udienza.
Resisteva l'altro convenuto, IN. per vedersi mandare esente Controparte_1 dal pagamento della somma di euro 2.770,00, quantificata in suo danno nel giudizio di ATP, deducendo in rito la prescrizione del preteso credito, azionato ben oltre il termine annuale di prescrizione, così concludendo: “ Ritenere e dichiarare l'intervenuta decadenza e prescrizione del diritto al risarcimento dei danni patiti dagli attori in conseguenza della mancanza e comunque tardiva denuncia e tardivo avvio dell'azione; Nel merito, rigettare la domanda proposta nei confronti dell'IN. per le motivazioni Controparte_1 espresse nel presente atto;
In via subordinata, ridurre le somme richieste dagli attori alla luce delle considerazioni espresse nel presente atto;
Condannare chi di dovere alla rifusione delle spese e competenze di lite. (cfr. conclusioni in comparsa del 23.1. 2024)
Alla successiva udienza tenutasi il 27 settembre 2024, disposta per la comparizione delle parti ancora in contesa al fine di tentarne la conciliazione, gli attori dichiaravano la propria disponibilità a transigere la lite con l'importo di euro 1.500,00 mentre il convenuto, IN. non formulava Controparte_1 alcuna proposta alternativa, non accettava la proposta degli attori e chiedeva un accertamento in sentenza, previa ammissione dei mezzi istruttori articolati a difesa.
Istruita con l'interpello dei signori e e Parte_5 Parte_4
l'escussione del teste di parte convenuta, IN. la causa, Testimone_1 precisate le conclusioni e redatti gli atti conclusivi nei termini di cui all'art. 189
c.p.c., è stata incamerata per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2 In via preliminare va dichiarata la cessata materia del contendere tra gli attori
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e la . (cfr. verbale Parte_5 Controparte_2 Controparte_2 di udienza del 10.06.2025)
Il giudizio è proseguito tra gli attori , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e e l'ing. nella
[...] Parte_4 Parte_5 Controparte_1 qualità di Direttore dei lavori, per l'accertamento della sua responsabilità e conseguente condanna al pagamento della somma di euro 2.770,00.
Riguardo alle parti ancora in contesa va in fatto osservato quanto segue.
È pacifico che il convenuto ha ricevuto l'incarico di direttore dei lavori CP_1 con contratto sottoscritto in data 11.06.2019, subentrando al precedente D.L.
IN. Testimone_1
È pacifico che l' ha redatto il certificato di ultimazione dei lavori datato CP_1
3.03.2020 e il successivo certificato di collaudo delle opere del 17.03.2020, nel quale in qualità di direttore dei lavori dichiarava “… ritiene positivo il collaudo dei lavori edili appaltati…”, il precedente D.L IN. avendo Testimone_1 dichiarato sotto giuramento, all'udienza del 25.11. 2024, “…io ho fatto dei verbalini di cantiere e mi sono dimesso in data 25.10.2019 ma a questa data io non ho emesso nessun certificato di pagamento né collaudo di queste lavorazioni…” (cfr. testimonianza)
È in atti l'elaborato peritale redatto nella fase di ATP, nel quale si legge: “… anche al Direttore Lavori sia da attribuire una corresponsabilità nei vizi riscontrati per omessa vigilanza. La funzione del Direttore Lavori, per cui riceve uno specifico compenso, è quella di vigilare sull'operato della ditta appaltatrice affinché esegua le opere nel rispetto pedissequo delle indicazioni di capitolato/contratto, intervenendo ove insorgano possibili difformità. Gli strumenti a disposizione del D.L. per l'esercizio di tali funzioni sono ad esempio i verbali di visita in cantiere, con cui riscontra periodicamente
l'andamento delle attività in contraddittorio con la ditta, e gli Ordini di
Servizio, con cui impone alla ditta specifiche prescrizioni da ottemperare, ove necessario, per assicurare il corretto svolgimento delle lavorazioni. In atti non sono presenti né verbali di visita dell'IN. né suoi Ordini di CP_1
Servizio alla Ditta, né altri documenti da cui si possa desumere che egli abbia svolto attività di vigilanza e supervisione richieste al D.L.”. (cfr. elaborato IN.
) Per_1
3 In diritto, il convenuto ha chiesto di essere mandato esente da responsabilità, sul rilievo di non aver eseguito le lavorazioni viziate e perché al momento del collaudo le opere non presentavano vizi o criticità, eccependo, altresì, in rito, la prescrizione del preteso credito, azionato ben oltre il termine annuale di prescrizione.
La doglianza non merita accoglimento e l'eccezione di prescrizione e decadenza
è infondata.
Non è revocabile in dubbio che il direttore dei lavori è il responsabile della corretta esecuzione delle opere, tenuto a verificare la regola dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati nell'opera oggetto del contratto, a sorvegliarne il progetto, qualunque esso sia, impartendo, per iscritto, le necessarie disposizioni.
Il suo ruolo è sancito dal Dlgs 81/08 che prevede l'obbligo di redigere periodici verbali, anche fotografici, sull'esito dei lavori, di verificare la correttezza del progetto seguito e di segnalare al committente quanto necessario al buon esito dei lavori.
In ambito edilizio, sotto il profilo della responsabilità, il direttore dei lavori, risponde degli errori eventualmente commessi nell'esercizio della propria attività professionale sotto un duplice profilo: per vizi materiali dell'opera costruita e per errori professionali commessi durante la direzione lavori, ovvero, per quello che qui interessa, per inadempimento contrattuale nell'esecuzione di una prestazione che trova fondamento nel contratto d'opera stipulato.
La prima – responsabilità negli interventi edilizi - è regolata dall'art. 2226 del
Codice civile, che prevede la decadenza breve per i vizi dell'opera, secondo il quale “L'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all'atto dell'accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi occulti, al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta. L'azione si prescrive entro un anno dalla consegna (…).”
Per giurisprudenza costante e consolidata (Cass Civ S. U n. 15781/2005 e n.
9309/2006; Cass. II civile n. 28575 del 20.12. 2013 e da ultimo ordinanza n
4 23813/2025), l'articolo sopra richiamato - 2226 c.c.- si applica esclusivamente alla prestazione d'opera manuale, ovvero viene in rilievo quando si commissioni la realizzazione di un'opera che si presenta viziata o contraria alla regola dell'arte, e non nella diversa ipotesi - responsabilità professionale in una prestazione d'opera intellettuale- che è regolata dalla disciplina dell'inadempimento contrattuale o extracontrattuale - a seconda che a farla valere siano i committenti o terzi soggetti - e resta assoggettata al regime generale della prescrizione ordinaria decennale prevista dall'art. 2946 c.c., e non ai termini di decadenza ridotti dell'art. 2226 c.c., rispetto ai committenti.
Nel caso che ci interessa è' pacifico, perché lo dichiara il convenuto stesso, che gli odierni attori gli conferirono incarico, quale direttore dei lavori, dopo la realizzazione delle opere, con il compito di supervisione dell'appalto già in essere, con conseguente applicazione del termine di prescrizione decennale.
Va poi osservato, perché oggetto di doglianza- mancata presenza dell' CP_1 nel giudizio di ATP -, che la Suprema Corte, con decisione datata – sentenza n.
1655/1986- ha chiarito che il momento effettivo di scoperta del vizio non è quello in cui il committente si avvede del difetto ma quello in cui, anche a seguito di un accertamento tecnico, comprende la causa del difetto e individua il soggetto cui rivolgere la sua contestazione.
Il convenuto, dopo la dichiarazione di cessata materia del contendere, invitato da questo giudice a conciliare, ha rifiutato la proposta dei committenti e insistito per una pronuncia con sentenza.
La giurisprudenza ha precisato che la responsabilità dell'appaltatore, del progettista e del direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso a determinare il danno subito dal committente, è improntata al vincolo della solidarietà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2055, comma 1, e 1292 c.c. (Cass. Sez. III n. 14378/2023).
In altre parole, una volta appurato che l'impresa e il D.L. abbiano entrambi contribuito ad arrecare un danno, entrambi sono responsabili nei confronti del committente, a nulla rilevando la diversità dei titoli cui si ricollega la responsabilità, con la conseguenza che il danneggiato può rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro per il risarcimento del danno. (Cass. Civ. sent. n. 20704/2021).
5 Tanto basta pe l'accoglimento della domanda come quantificata dagli attori, sulla scorta di un accertamento peritale che ha attestato la mancanza di regola dell'arte nelle opere collaudate dall' e una mancanza di diligenza per CP_1 omessa vigilanza sul cantiere in capo allo stesso, acclarandone la responsabilità professionale nei fatti di causa.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e così provvede: Parte_4 Parte_5
- accoglie la domanda;
- condanna al pagamento in favore degli attori dell'importo Controparte_1 di euro 2.770,00;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in euro Controparte_1
2.600,00, oltre spese generali, oneri di legge e rimborso del contributo unificato e delle spese di notifica, da distrarsi in favore dell'avv.
Cristiancesare NU dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma il 5 dicembre 2025
Il GOP
Dott.ssa Paola Giardina
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