TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 22/04/2026, n. 145
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Sentenza breve 22 aprile 2026

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  • Accolto
    Spettanza del beneficio anche in caso di cessazione dal servizio a domanda

    La giurisprudenza consolidata del TAR e del Consiglio di Stato riconosce la spettanza del beneficio a tutti gli appartenenti alle Forze di Polizia, anche in caso di cessazione dal servizio a domanda. L'art. 4 del d.lgs. 165 del 1997 non è pertinente al calcolo dell'indennità di buonuscita. L'abrogazione dell'art. 11 della legge n. 231 del 1990 non comporta la reviviscenza della limitazione del beneficio ai casi di cessazione per età, inabilità o decesso. Il superamento del termine per la presentazione della domanda di quiescenza non ha effetto decadenziale sulla fruizione del beneficio.

  • Accolto
    Conseguenziale obbligo di pagamento

    La condanna al pagamento delle somme dovute e degli interessi è una conseguenza diretta dell'accoglimento della domanda principale di rideterminazione dell'indennità di buonuscita.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 22/04/2026, n. 145
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
    Numero : 145
    Data del deposito : 22 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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