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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 28/10/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Lavoro
1757 /2025 R.G.
Scadenza termine note di trattazione scritta: 22 ottobre 2025
Il giudice dott.ssa Filippetta Signorello, dato atto che:
con provvedimento reso in data 15 settembre 2025, il g.l., visto l'art. 127 ter c.pc.., che consente lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ha disposto la trattazione della presente causa per la data odierna, assegnando all'uopo alle parti termine per note sino al giorno dell'udienza; entrambe le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno insistito nei rispettivi atti difensivi. Nello specifico, parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta con le quali in relazione alla CP_ documentazione depositata dall' espone le seguenti osservazioni: in relazione alla cartella di pagamento n. 299201100134085 si rileva che non risulta adeguatamente provata la regolarità della notifica. Non viene depositatol'Avviso di deposito presso la casa comunale rilasciato dal nel CP_2 quale deve essere riportato il periodo di riferimento e il numero di registro con la s ne dell'addetto alla pubblicazione. Si contesta, altresì, la validità giuridica della raccomandata informativa in quanto ritirata da persona diversa dal destinatario e non correttamente individuata dal messo postale. Si ritiene che essa non sia mai stata portata a conoscenza del Sig. Si contesta, altresì, la Parte_1 validità giuridica delle interrogazioni delle cartelle versate in terni all'
[...]
. in relazione all'avviso di addebito e n. 599 2012 0001857263000, non risulta Controparte_3 ata la regolarità della notifica. In particolare la raccomandata reca la dicitura AL MITTENTE - PER COMPIUTA GIACENZA non rilevandosi in alcun modo l'annotazione, da parte dell'agente postale incaricato né dell'avvenuto effettivo INVIO del prescritto avviso (C.A.D.) né dei motivi eventualmente impeditivi di tale adempimento, con la conseguenza che la notifica per "compiuta giacenza" si palesa del tutto irregolare per assoluta carenza di tutti gli elementi previsti per facilitare la conoscenza dell'atto, ivi compreso, in particolare, il decorso del tempo necessario per potersi ritenuta "compiuta" la "giacenza" del plico presso l'ufficio postale a disposizione del destinatario, per il ritiro. La Comunicazione di Avvenuto Deposito, cd. CAD, è la raccomandata, con ricevuta di ritorno, inviata dall'agente postale in seguito al mancato recapito del plico contenente l'atto giudiziario o stragiudiziale la cui notifica è stata effettuata a mezzo del servizio postale e il cui tentativo di consegna sia risultato vano per l'assenza del destinatario e delle altre persone idonee al ritiro;
pertanto il plico è stato depositato CP_ presso l'ufficio postale ove l'interessato potrà ritirarlo. Contrariamente da quanto affermato dall' nel caso di notifica dell'avviso di addebito, qualora l'atto (QUALSIASI ATTO IMPOSITIVO) not do non venga consegnato al destinatario (come nel caso in cui sia stato immesso l'avviso in cassetta) ai fini della corretta notifica necessità l'invio di una raccomandata informativa denominata C.A.D.. La Suprema Corte a Sezioni Unite, con sentenza n.10012 del 15 aprile 2021, ha statuito il principio secondo cui:” In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della L. n. 890 del 1982 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa”. In continuità di tali principi si è, quindi, statuito che “ in tema di notifica di un atto impositivo a mezzo del servizio postale, allorché dall'avviso di ricevimento prodotto risulti che l'ufficiale postale, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l'atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito cd. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza;
in tali casi, infatti, avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l'ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l'ufficio postale, opera la presunzione di cui all'art. 1335 c.c.” (v. Cass. n.8895 del 18 marzo 2022). Da ultimo la Suprema Corte con l'Ordinanza 27 maggio 2024, n. 14717 ha interamente CP_ confermato l'orientamento giurisprudenziale sopra esposto. Nel caso che ci occupa l' ha prodotto esclusivamente la busta con l'indicazione di mancato recapito e restituzione al mitte er compiuta giacenza senza dare prova di aver inviato la comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.) e che malgrado la ricezione di quest'ultima il destinatario non abbia ritirato il plico entro il termine di 10 giorni. Appare evidente la nullità di tutti gli avvisi di addebito come sopra indicati. - In relazione alla intimazione di CP_ pagamento n. 29920239001403484000 si contesta la regolare notifica in quanto l' non ha documentato la avvenuta notificazione tramite produzione del File “.eml. In mancanza di detto file l'istituto non ha provato la corretta notifica ovvero che la intimazione sia stata correttamente inoltrata e ricevuta dal ricorrente. – Fermo quanto sopra, risulta maturata la prescrizione per tutti gli atti contestati con il ricorso introduttivo. Sul punto preme evidenziare come la Suprema Corte, con la recentissima Ordinanza n. 18152 del 02 luglio 2024, ha affermato un importante principio su prescrizione e cartella o avviso di addebito non impugnata. Per il Supremo Consesso, anche in caso di non impugnazione di cartella regolarmente notificata è possibile eccepire la prescrizione già maturata. L'estinzione del credito, infatti, è un fatto che può essere fatto valere in ogni momento, anche con atti successivi alla cartella, chiedendo un accertamento negativo al Giudice. Questo il principio espresso dalla Cassazione: “Nel solco tracciato dalla Sezioni Unite, questa Sezione ha di recente precisato (cfr. Cass. n. 13300, 13304 e 13306/2024) che la contestazione in esame, avendo ad oggetto (non la regolarità degli atti della riscossione, ma) l'esistenza del credito (e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito), può essere proposta senza limiti temporali, con l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., ovvero anche eventualmente con una azione di accertamento negativo, salvo il solo, ma imprescindibile, limite dell'interesse di agire. (…) . Dando applicazione a detto principio, in disparte il fatto che la cartella di pagamento fosse stata o meno impugnata, il Tribunale avrebbe dovuto verificare se la cartella di pagamento era stato il primo atto interruttivo della prescrizione e, quindi, se effettivamente era maturata la prescrizione del credito in contestazione come eccepito dal debitore, verificando pur (in mancanza di eventuali giudicati interni espliciti sul punto) l'interesse ad agire dell'attore, alla stregua dei principi posti da Cass. Sez. U. 26283/22 (come già ribadito da questa Corte con ord. 13300/24).” (Cass. N 18152/2024). In ragione dei motivi esposti in ricorso e le contestazioni sollevate con le presenti note si chiede: Voglia il Tribunale di Marsala – l'accoglimento del ricorso e la condanna alle spese del giudizio delle resistenti da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Parte resistente ha depositato note di trattazione scritta con le quali Per quanto concerne la cartella di pagamento n. 29920110013408503000 l'opponente eccepisce : non risulta adeguatamente provata la regolarità della notifica. Non viene depositato l'Avviso di deposito presso la casa comunale rilasciato dal nel quale deve essere CP_2 riportato il periodo di riferimento e il numero di registro con la sottoscrizione dell'addetto al azione. Si contesta, altresì, la validità giuridica della raccomandata informativa in quanto ritirata da persona diversa dal destinatario e non correttamente individuata dal messo postale. Si ritiene che essa non sia mai stata portata a conoscenza del Sig. Parte_1
Si contesta, altresì, la validità giuridica delle interrogazioni delle cartelle versate in atti in quanto atti interni
[...]
Controparte_4
Si replica in proposito che: Ai fini della prova del perfezionamento del procedimento di notifica della cartella esattoriale non è richiesta la produzione dell'originale o della copia autentica della cartella stessa, ma è sufficiente che vengano prodotte in giudizio la matrice o la copia della cartella con relativa relata di notifica (Cass. Sez.Trib. 4860/2025); Nell'ipotesi di notificazione eseguita ai sensi dell'articolo 140 del Cpc, la relata di notifica fa fede fino a querela di falso in ordine all'attestazione delle operazioni compiute dallo ufficiale giudiziario ed al contenuto estrinseco delle dichiarazioni da lui ricevute (Cass. Sez. III^ 17123/2025), e nel caso di specie vi è attestazione del deposito presso la casa comunale nonchè dell'affissione dell'avviso di deposito, firmata da pubblico ufficiale, avente fede privilegiata e non colpita da querela di falso. Il portalettere ha nell'avviso di ricevimento indicato consegna al destinatario;
non è richiesto che la raccomandata informativa sia consegnata al destinatario personalmente e anche in questo caso per contestare l'annotazione occorreva la querela di falso. IN SINTESI la notifica è regola e l'eccezione non ha pregio- – in relazione all'avviso di addebito n. 599 2012 0001857263000 l'opponente eccepisce non risulta adeguatamente provata la regolarità della notifica. In particolare la raccomandata reca la dicitura AL MITTENTE - PER COMPIUTA GIACENZA non rilevandosi in alcun modo l'annotazione, da parte dell'agente postale incaricato né dell'avvenuto effettivo INVIO del prescritto avviso (C.A.D.) né dei motivi eventualmente impeditivi di tale adempimento, con la conseguenza che la notifica per "compiuta giacenza" si palesa del tutto irregolare per assoluta carenza di tutti gli elementi previsti per facilitare la conoscenza dell'atto, ivi compreso, in particolare, il decorso del tempo necessario per potersi ritenuta "compiuta" la "giacenza" del plico presso l'ufficio postale a disposizione del destinatario, per il ritiro. La Comunicazione di Avvenuto Deposito, cd. CAD, è la raccomandata, con ricevuta di ritorno, inviata dall'agente postale in seguito al mancato recapito del plico contenente l'atto giudiziario o stragiudiziale la cui notifica è stata effettuata a mezzo del servizio postale e il cui tentativo di consegna sia risultato vano per l'assenza del destinatario e delle altre persone idonee al ritiro;
pertanto il plico è stato depositato presso l'ufficio postale CP_ ove l'interessato potrà ritirarlo. Contrariamente da quanto affermato dall nel caso di notifica dell'avviso di addebito, qualora l'atto (QUALSIASI ATTO IMPOSITIVO) notificando non venga consegnato al destinatario (come nel caso in cui sia stato immesso l'avviso in cassetta) ai fini della corretta notifica necessità l'invio di una raccomandata informativa denominata C.A.D.. La Suprema Corte a Sezioni Unite, con sentenza n.10012 del 15 aprile 2021, ha statuito il principio secondo cui:” In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza
o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della L. n. 890 del 1982 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa”. In continuità di tali principi si è, quindi, statuito che “ in tema di notifica di un atto impositivo a mezzo del servizio postale, allorché dall'avviso di ricevimento prodotto risulti che l'ufficiale postale, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l'atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito cd. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza;
in tali casi, infatti, avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l'ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamenteassente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l'ufficio postale, opera la presunzione di cui all'art. 1335 c.c.” (v. Cass. n.8895 del 18 marzo 2022). Da ultimo la Suprema Corte con l'Ordinanza 27 maggio 2024, n. 14717 ha interamente CP_ confermato l'orientamento giurisprudenziale sopra esposto. Nel caso che ci occupa l' ha prodotto esclusivamente la busta con l'indicazione di mancato recapito e restituzione al mittente per compiuta giacenza senza dare prova di aver inviato la comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.) e che malgrado la ricezione di quest'ultima il destinatario non abbia ritirato il plico entro il termine di 10 giorni. Appare evidente la nullità di tutti gli avvisi di addebito come sopra indicati. Per replicare si prega il Tribunale di esaminare uno ad uno gli arresti giurisprudenziali citati da controparte, tutti relativi ad atti, impositivi o processuali, la cui notifica sia regolata dal codice di rito e dalla legge 890/1982. La notifica degli avvisi di addebito è regolata dall'art. 30 d.l. 78/2010 che CP_1 prevede l'uso della pec o della raccomandata, e non effettua in nessuno dei due casi rinvio alle norme sulla notifica in senso tecnico degli atti impositivi o processuali;
principio che Cass.Lav. 6569/2023 ha già affermato a proposito delle notifiche pec degli avvisi di addebito e che Cass. Lav. 16423/2023 ha precisato per l'uso della raccomandata: Si applica invece il regolamento postale, perchè si tratta appunto di semplici raccomandate con ricevuta di ritorno il motivo, in continuità con il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità (tra le altre Cass. n. 39159 del 2021) è infondato;
la notificazione dell'avviso di addebito, non in via prioritaria (tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale), è possibile, a norma CP_1 del D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 4, u.p., conv. con mod. da L. n. 122 del 2010, anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, in applicazione delle norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati, concernendo le disposizioni della L. n. 890 del 1982, esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 149 c.p.c.: senza necessità di redazione di relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di Pagina 2 di 3 ricevimento della persona cui sia consegnato il plico;
sicché l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. 4 luglio 2014, n. 15315; Cass. 14 novembre 2019, n. 29642: in specifico riferimento alla notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario) Anche in questo caso l'eccezione è infondata. In relazione alla intimazione di pagamento n. CP_ 29920239001403484000 l'opponente contesta la regolare notifica in quanto l' non ha documentato la avvenuta notificazione tramite produzione del File “.eml. In mancanza di detto file l'istitu ha provato la corretta notifica ovvero che la intimazione sia stata correttamente inoltrata e ricevuta dal ricorrente. Si produce la ricevuta di consegna, in formato .msg, rimasta per mero disguido fuori dalla cartella zippata, sistema usato per assemblare e rendere facilmente compulsabili gli atti e le loro ricevute. Quanto all'ammissibilità di tale documento si richiama per brevità Corte d'Appello 20/2025 e giurisprudenza ivi citata Come è noto, infatti, “nel rito del lavoro, il giudice ha il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi addotti dalle parti e decisivi per la definizione della lite, ma gli elementi probatori così acquisiti possono fondare anche una ricostruzione fattuale diversa dalle allegazioni delle parti, purché nel rispetto del principio della domanda” (Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 14/08/2019, n. 21410). Nel medesimo solco si è affermato che “Nel rito del lavoro occorre contemperare il principio dispositivo con quello di verità, pertanto, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., il deposito in appello di documenti non prodotti in prime cure non è oggetto di preclusione assoluta ed il giudice può ammettere, anche d'ufficio, detti documenti ove li ritenga indispensabili a i fini della decisione, in quanto idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, purchè allegati nell'atto introduttivo, seppure implicitamente, e sempre che sussistano significative "piste probatorie" emergenti dai mezzi istruttori, intese come complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 15/05/2018, n. 11845) Orbene, nel caso di specie l' sebbene costituitasi tardivamente in prime cure, Controparte_5 aveva allegato e document escrizionale. Di tale documentazione - che il Concessionario odierno appellato (parte vittoriosa in prime cure) ha qui chiesto l'acquisizione ex art. 421 c.p.c. – deve certamente tenersi conto in questa sede in ossequio all'orientamento della Suprema Corte secondo cui “l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato …. talchè essa non è soggetta a preclusioni in caso di mancata tempestiva costituzione della parte la quale, pur costituendosi in ritardo, non decade dal potere di allegare il relat ivo fatto costitutivo ed introdurre così nel processo il presupposto su cui si innesta il potere dovere del giudice di dare corso ai poteri officiosi (ex art. 421. c.p.c.) intesi alla ricerca della verità materiale” (così in parte motiva Cassazione Civile, sezione VI, 3.10.2019 n.24728). Infine l'opponente afferma risulta maturata la prescrizione per tutti gli atti contestati con il ricorso introduttivo. Sul punto preme evidenziare come la Suprema Corte, con la recentissima Ordinanza n. 18152 del 02 luglio 2024, ha affermato un importante principio su prescrizione e cartella o avviso di addebito non impugnata. Per il Supremo Consesso, anche in caso di non impugnazione di cartella regolarmente notificata è possibile eccepire la prescrizione già maturata. L'estinzione del credito, infatti, è un fatto che può essere fatto valere in ogni momento, anche con atti successivi alla cartella, chiedendo un accertamento negativo al Giudice. Questo il principio espresso dalla Cassazione: “Nel solco tracciato dalla Sezioni Unite, questa Sezione ha di recente precisato (cfr. Cass. n. 13300, 13304 e 13306/2024) che la contestazione in esame, avendo ad oggetto (non la regolarità degli atti della riscossione, ma) l'esistenza del credito (e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito), può essere proposta senza limiti temporali, con l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., ovvero anche eventualmente con una azione di accertamento negativo, salvo il solo, ma imprescindibile, limite dell'interesse di agire. (…) . Dando applicazione a detto principio, in disparte il fatto che la cartella di pagamento fosse stata o meno impugnata, il Tribunale avrebbe dovuto verificare se la cartella di pagamento era stato il primo atto interruttivo della prescrizione e, quindi, se effettivamente era maturata la prescrizione del credito in contestazione come eccepito dal debitore, verificando pur (in mancanza di eventuali giudicati interni espliciti sul punto) l'interesse ad agire dell'attore, alla stregua dei principi posti da Cass. Sez. U. 26283/22 (come già ribadito da questa Corte con ord. 13300/24).” (Cass. N 18152/2024). In ragione dei motivi esposti in ricorso e le contestazioni sollevate con le presenti note Ebbene che con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc si possa in ogni momento sollevare l'eccezione di prescrizione, pare principio non certo nuovo;
il punto, da precisare e determinate, è che deve trattarsi di prescrizione maturata dopo la formazione del giudicato sul titolo esecutivo (trattandosi di titolo di formazione giudiziale), ovvero, nel caso di atto amministrativo per il quale è prevista l'impugnazione entro un termine perentorio a pena di decadenza, deve trattarsi di prescrizione maturata dopo la scadenza di tale termine, e che dunque non poteva essere sollevata con l'opposizione, tempestiva, all'atto amministrativo (in questo caso l'avviso di addebito). Dunque, fornita la prova della notifica degli avvisi di addebito, si può e deve discutere solo e soltanto dell'eventuale prescrizione maturata in seguito a tale notifica, per l'ipotesi di assenza di atti interruttivi da parte di Cass. Lav. 8853/2023In tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei contributi CP_5 previdenziali, la mancata tempestiva opposizione alla cartella di pagamento, determinando l'incontestabilità della pretesa contributiva, impedisce l'accertamento giudiziale della prescrizione maturata anteriormente alla notificazione della cartella. Il ricorso va rigettato con condanna alle spese di lite, che tenga conto del carattere per molti versi temerario del giudizio. Il g.l. Esaminate le note su richiamate, si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio il giudice ha depositato telematicamente la sentenza redatta in calce al presente verbale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1757 /2025 R.G. OGGETTO: opposizione avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 299 76 2025
00001553000 notificata dall' in data 20/05/2025. Controparte_3
vertente tra
, nato a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso C.F._1
introduttivo, dall'Avv. FAZIO ANDREA, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
, in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_3
tempore, con sede legale in 00142 Roma, nella Via Giuseppe Grezar n. 14 – pec: – ; Email_1 Email_3
resistente-contumace
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Controparte_6
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Antonino Rizzo, giusta procura generale alle liti rilasciata il 22.3.2024 in Roma con rogito raccolta 7313 repertorio 37875, Notaio Dott. il quale, ai fini del presente procedimento, Persona_1
elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell , CP_6
-resistente-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale ritenere e dichiarare la nullità della comunicazione preventiva di ipoteca per omessa e/o irregolare notifica della cartella e degli avvisi di addebito ad essa sottesi;
ritenere e dichiarare la prescrizione del diritto dell' a richiedere il pagamento Controparte_4
della somma di cui alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata;
per l'effetto annullare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 299 76 2025 00001553000; vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Resistente: Voglia il Tribunale ritenere e dichiarare la valida notifica degli avvisi di addebito e dei successivi atti interruttivi, rigettando il ricorso, non essendovi prescrizione dei contributi - Con CP_1
vittoria di spese di lite;
in subordine spese a carico di CP_5
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna il preavviso di iscrizione ipotecaria, notificatogli in data 20 maggio 2025, limitatamente alle posizioni creditorie portate nei seguenti titoli:
1) cartella di pagamento n. 29920110013408503000, presuntivamente notificata in data 26/01/2012 –
Contributi Ivs fissi e somme aggiuntive anno 2006 (€ 4.276,08);
2) avviso di addebito n. 59920120001336665000, presuntivamente notificato il 25/10/2012 – MOD. DM10 e somme aggiuntive anni 2011 e 2012 (€ 3.020,23);
3) avviso di addebito n. 59920120001857263000, presuntivamente notificato il 26/12/2012 – Contributi
Ivs fissi e somme aggiuntive anno 2006 (€ 3.291,47);
4) avviso di addebito n. 59920230000987918000, presuntivamente notificato il 14/12/2023 – Contributi
Ivs fissi e somme aggiuntive anno 2017 (€ 10.327,50);
5) avviso di addebito n. 59920230000988019000, presuntivamente notificato il 14/12/2023 – Contributi
Ivs fissi e somme aggiuntive anni 2015 e 2016 (€ 17.578,86).
Eccepisce l'omessa notifica degli atti presupposti e, conseguentemente, la nullità del preavviso asserendo che l'invalidità della notifica anche di una sola delle cartelle e/o avviso sui quali è fondato l'atto cautelare, non può che invalidarlo nella sua interezza.
Ulteriore conseguenza della mancata notifica degli atti presupposti sarebbe poi l'avvenuta prescrizione del diritto dell'ente impositore e del concessionario per la riscossione a richiedere le somme indicate in ragione della decorrenza del termine quinquennale previsto dall'art. 3, commi 9 e 10, della legge n.
335/1995, al quale andrebbe aggiunto solo il termine di 85 giorni , periodo di sospensione previsto dalla normativa emergenziale da Covid 19, per come previsto dall'Ordinanza 960/2025 resa in data
15/01/2025 dalla Suprema Corte di Cassazione, non potendosi applicare la proroga di ventiquattro mesi prevista per l'emergenza Covid di cui all'art. 68 comma 4 bis D.L. 18/2020 atteso che la norma in questione si riferirebbe esclusivamente ai carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo 8 marzo
2020 - 31 agosto 2021, poi prorogato al 31 dicembre 2021.
Per tali motivi, previo accoglimento dell'istanza di sospensione, ha insistito nelle domande articolate.
Nella contumacia dell' , debitamente vocata in ius e non costituitasi, Controparte_3
l' ha eccepito preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, in favore Controparte_7
del Tribunale di Trapani, relativamente all'avviso di addebito n. 59920120001336665000 (n. 2 del ricorso introduttivo).
Contestata poi la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva, per carenza del periculum in mora e del fumus boni iuris, ha richiamato tutti gli atti interruttivi notificati, asserendo che, anche ai versamenti eseguiti in riferimento alla cartella di pagamento n. 29920110013408503000 vada riconosciuta efficacia interruttiva della prescrizione, ulteriormente interrotta dalle intimazioni di pagamento notificate a mezzo pec nel 2023 e nel 2024, prescrizione peraltro rimasta sospesa dal marzo 2020 al 31 agosto 2021 in virtù della normativa emergenziale.
Ritenuta pertanto l'infondatezza del ricorso, ne ha chiesto il rigetto.
Il procedimento, rigettata l'istanza cautelare e dichiarata l'incompetenza del Tribunale adito con riferimento all'avviso di addebito n. 59920120001336665000, in favore del Tribunale di Trapani, è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
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Il ricorso è fondato limitatamente alla cartella di pagamento 29920110013408503000 ed all'avviso di addebito n. 59920120001857263000; per il resto è infondato e non merita di essere accolto.
Unico motivo posto a fondamento della promossa opposizione riguarda infatti l'eccepita prescrizione del diritto di credito per il quale l'Agente di Riscossione ha provveduto a notificare il preavviso di iscrizione ipotecaria. Ebbene, l' ha fornito idonea documentazione probante gli atti interruttivi della prescrizione posti CP_1
in essere dalla notifica degli avvisi di addebito alla notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria, relativamente agli ava 5992023000987918000 e 59920230000988019000.
Di contro, va accolta l'eccepita prescrizione sia della cartella esattoriale n. 29920110013408503000 che dell'avviso di addebito 59920120001857263000.
Nello specifico, con riferimento alla cartella di pagamento, così come al suddetto avviso di addebito, gli unici atti interruttivi della prescrizione documentati dall' riguardano le intimazioni di pagamento CP_1
notificate nel 2023, quando ormai il termine quinquennale di prescrizione era abbondantemente prescritto.
Sul punto, con riguardo alla possibilità di eccepire l'avvenuta prescrizione maturata in data antecedente alla notifica dell'intimazione di pagamento (non impugnata) basti qui richiamare l'ordinanza n.
16743/2024 resa dalla Corte di Cassazione secondo la quale “indipendentemente dall'impugnazione del primo avviso di intimazione, il contribuente può far valere in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione la prescrizione eventualmente maturata, nell'ordinario termine di prescrizione dei singoli tributi, dalla data di notificazione delle singole cartelle di pagamento a quella della notifica del primo avviso di intimazione. L'avviso di intimazione integra un sollecito di pagamento e, in quanto tale, è idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione, tuttavia non è un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 del decreto legislativo 31.12.1992 n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione.”
Né può riconoscersi alcuna efficacia ricognitiva del debito ai sostenuti versamenti eseguiti dal ricorrente: infatti, incontestata l'efficacia ricognitiva dell'eventuale istanza di rateizzazione e/o adesione alla rottamazione, nel caso specifico non vi è prova alcuna di una tale attività da parte del ricorrente, essendo stato prodotto esclusivamente un prospetto interno redatto da in cui risultano annotati alcuni CP_5
pagamenti: tuttavia non è dato evincersi la fonte dell'imputazione dei pagamenti e, conseguentemente, in mancanza di prova in ordine al riconoscimento di tale specifico debito da parte del ricorrente, appare impossibile trarre da tali mere annotazioni l'efficacia dedotto dall' CP_1 L'azione va pertanto accolta con riferimento alla cartella di pagamento 29920110013408503000 e avviso di addebito 59920120001857263000.
Non appare fondata e dunque viene rigettata con riguardo agli avvisi di addebito 5992023000987918000
e 59920230000988019000, per i quali sono stati prodotti tutti gli atti interruttivi della prescrizione, peraltro mai maturata, trattandosi di termine prescrizionale soggetto, in ogni caso, alla sospensione dettata dalla normativa emergenziale da covid 19, rilevabile d'ufficio ed anche in sede di legittimità.
Le spese vengono parzialmente compensate, con condanna di al pagamento del 50% delle spese CP_5
di lite sostenute dal ricorrente, liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della controversia, considerato che la dedotta prescrizione va imputata all'inerzia dell'agente di riscossione, con conseguenziale esenzione di dal pagamento delle spese di lite. CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 1757/2025 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto, dichiara l'avvenuta prescrizione del diritto di credito portato nella cartella esattoriale n.
29920110013408503000 e nell'avviso di addebito n. 59920120001857263000; conseguentemente dichiara la nullità della comunicazione preventiva di ipoteca n. 299 76 2025
00001553000; condanna a rifondere a parte ricorrente il 50% delle spese di lite, liquidate, tenuto conto del valore CP_5
della controversia, pari (50) ad € 1.500,00 per compensi di procuratore;
oltre spese forfettarie ed oneri di legge;
il tutto distratto in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Marsala in data 27/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
Sezione Lavoro
1757 /2025 R.G.
Scadenza termine note di trattazione scritta: 22 ottobre 2025
Il giudice dott.ssa Filippetta Signorello, dato atto che:
con provvedimento reso in data 15 settembre 2025, il g.l., visto l'art. 127 ter c.pc.., che consente lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ha disposto la trattazione della presente causa per la data odierna, assegnando all'uopo alle parti termine per note sino al giorno dell'udienza; entrambe le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno insistito nei rispettivi atti difensivi. Nello specifico, parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta con le quali in relazione alla CP_ documentazione depositata dall' espone le seguenti osservazioni: in relazione alla cartella di pagamento n. 299201100134085 si rileva che non risulta adeguatamente provata la regolarità della notifica. Non viene depositatol'Avviso di deposito presso la casa comunale rilasciato dal nel CP_2 quale deve essere riportato il periodo di riferimento e il numero di registro con la s ne dell'addetto alla pubblicazione. Si contesta, altresì, la validità giuridica della raccomandata informativa in quanto ritirata da persona diversa dal destinatario e non correttamente individuata dal messo postale. Si ritiene che essa non sia mai stata portata a conoscenza del Sig. Si contesta, altresì, la Parte_1 validità giuridica delle interrogazioni delle cartelle versate in terni all'
[...]
. in relazione all'avviso di addebito e n. 599 2012 0001857263000, non risulta Controparte_3 ata la regolarità della notifica. In particolare la raccomandata reca la dicitura AL MITTENTE - PER COMPIUTA GIACENZA non rilevandosi in alcun modo l'annotazione, da parte dell'agente postale incaricato né dell'avvenuto effettivo INVIO del prescritto avviso (C.A.D.) né dei motivi eventualmente impeditivi di tale adempimento, con la conseguenza che la notifica per "compiuta giacenza" si palesa del tutto irregolare per assoluta carenza di tutti gli elementi previsti per facilitare la conoscenza dell'atto, ivi compreso, in particolare, il decorso del tempo necessario per potersi ritenuta "compiuta" la "giacenza" del plico presso l'ufficio postale a disposizione del destinatario, per il ritiro. La Comunicazione di Avvenuto Deposito, cd. CAD, è la raccomandata, con ricevuta di ritorno, inviata dall'agente postale in seguito al mancato recapito del plico contenente l'atto giudiziario o stragiudiziale la cui notifica è stata effettuata a mezzo del servizio postale e il cui tentativo di consegna sia risultato vano per l'assenza del destinatario e delle altre persone idonee al ritiro;
pertanto il plico è stato depositato CP_ presso l'ufficio postale ove l'interessato potrà ritirarlo. Contrariamente da quanto affermato dall' nel caso di notifica dell'avviso di addebito, qualora l'atto (QUALSIASI ATTO IMPOSITIVO) not do non venga consegnato al destinatario (come nel caso in cui sia stato immesso l'avviso in cassetta) ai fini della corretta notifica necessità l'invio di una raccomandata informativa denominata C.A.D.. La Suprema Corte a Sezioni Unite, con sentenza n.10012 del 15 aprile 2021, ha statuito il principio secondo cui:” In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della L. n. 890 del 1982 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa”. In continuità di tali principi si è, quindi, statuito che “ in tema di notifica di un atto impositivo a mezzo del servizio postale, allorché dall'avviso di ricevimento prodotto risulti che l'ufficiale postale, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l'atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito cd. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza;
in tali casi, infatti, avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l'ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l'ufficio postale, opera la presunzione di cui all'art. 1335 c.c.” (v. Cass. n.8895 del 18 marzo 2022). Da ultimo la Suprema Corte con l'Ordinanza 27 maggio 2024, n. 14717 ha interamente CP_ confermato l'orientamento giurisprudenziale sopra esposto. Nel caso che ci occupa l' ha prodotto esclusivamente la busta con l'indicazione di mancato recapito e restituzione al mitte er compiuta giacenza senza dare prova di aver inviato la comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.) e che malgrado la ricezione di quest'ultima il destinatario non abbia ritirato il plico entro il termine di 10 giorni. Appare evidente la nullità di tutti gli avvisi di addebito come sopra indicati. - In relazione alla intimazione di CP_ pagamento n. 29920239001403484000 si contesta la regolare notifica in quanto l' non ha documentato la avvenuta notificazione tramite produzione del File “.eml. In mancanza di detto file l'istituto non ha provato la corretta notifica ovvero che la intimazione sia stata correttamente inoltrata e ricevuta dal ricorrente. – Fermo quanto sopra, risulta maturata la prescrizione per tutti gli atti contestati con il ricorso introduttivo. Sul punto preme evidenziare come la Suprema Corte, con la recentissima Ordinanza n. 18152 del 02 luglio 2024, ha affermato un importante principio su prescrizione e cartella o avviso di addebito non impugnata. Per il Supremo Consesso, anche in caso di non impugnazione di cartella regolarmente notificata è possibile eccepire la prescrizione già maturata. L'estinzione del credito, infatti, è un fatto che può essere fatto valere in ogni momento, anche con atti successivi alla cartella, chiedendo un accertamento negativo al Giudice. Questo il principio espresso dalla Cassazione: “Nel solco tracciato dalla Sezioni Unite, questa Sezione ha di recente precisato (cfr. Cass. n. 13300, 13304 e 13306/2024) che la contestazione in esame, avendo ad oggetto (non la regolarità degli atti della riscossione, ma) l'esistenza del credito (e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito), può essere proposta senza limiti temporali, con l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., ovvero anche eventualmente con una azione di accertamento negativo, salvo il solo, ma imprescindibile, limite dell'interesse di agire. (…) . Dando applicazione a detto principio, in disparte il fatto che la cartella di pagamento fosse stata o meno impugnata, il Tribunale avrebbe dovuto verificare se la cartella di pagamento era stato il primo atto interruttivo della prescrizione e, quindi, se effettivamente era maturata la prescrizione del credito in contestazione come eccepito dal debitore, verificando pur (in mancanza di eventuali giudicati interni espliciti sul punto) l'interesse ad agire dell'attore, alla stregua dei principi posti da Cass. Sez. U. 26283/22 (come già ribadito da questa Corte con ord. 13300/24).” (Cass. N 18152/2024). In ragione dei motivi esposti in ricorso e le contestazioni sollevate con le presenti note si chiede: Voglia il Tribunale di Marsala – l'accoglimento del ricorso e la condanna alle spese del giudizio delle resistenti da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Parte resistente ha depositato note di trattazione scritta con le quali Per quanto concerne la cartella di pagamento n. 29920110013408503000 l'opponente eccepisce : non risulta adeguatamente provata la regolarità della notifica. Non viene depositato l'Avviso di deposito presso la casa comunale rilasciato dal nel quale deve essere CP_2 riportato il periodo di riferimento e il numero di registro con la sottoscrizione dell'addetto al azione. Si contesta, altresì, la validità giuridica della raccomandata informativa in quanto ritirata da persona diversa dal destinatario e non correttamente individuata dal messo postale. Si ritiene che essa non sia mai stata portata a conoscenza del Sig. Parte_1
Si contesta, altresì, la validità giuridica delle interrogazioni delle cartelle versate in atti in quanto atti interni
[...]
Controparte_4
Si replica in proposito che: Ai fini della prova del perfezionamento del procedimento di notifica della cartella esattoriale non è richiesta la produzione dell'originale o della copia autentica della cartella stessa, ma è sufficiente che vengano prodotte in giudizio la matrice o la copia della cartella con relativa relata di notifica (Cass. Sez.Trib. 4860/2025); Nell'ipotesi di notificazione eseguita ai sensi dell'articolo 140 del Cpc, la relata di notifica fa fede fino a querela di falso in ordine all'attestazione delle operazioni compiute dallo ufficiale giudiziario ed al contenuto estrinseco delle dichiarazioni da lui ricevute (Cass. Sez. III^ 17123/2025), e nel caso di specie vi è attestazione del deposito presso la casa comunale nonchè dell'affissione dell'avviso di deposito, firmata da pubblico ufficiale, avente fede privilegiata e non colpita da querela di falso. Il portalettere ha nell'avviso di ricevimento indicato consegna al destinatario;
non è richiesto che la raccomandata informativa sia consegnata al destinatario personalmente e anche in questo caso per contestare l'annotazione occorreva la querela di falso. IN SINTESI la notifica è regola e l'eccezione non ha pregio- – in relazione all'avviso di addebito n. 599 2012 0001857263000 l'opponente eccepisce non risulta adeguatamente provata la regolarità della notifica. In particolare la raccomandata reca la dicitura AL MITTENTE - PER COMPIUTA GIACENZA non rilevandosi in alcun modo l'annotazione, da parte dell'agente postale incaricato né dell'avvenuto effettivo INVIO del prescritto avviso (C.A.D.) né dei motivi eventualmente impeditivi di tale adempimento, con la conseguenza che la notifica per "compiuta giacenza" si palesa del tutto irregolare per assoluta carenza di tutti gli elementi previsti per facilitare la conoscenza dell'atto, ivi compreso, in particolare, il decorso del tempo necessario per potersi ritenuta "compiuta" la "giacenza" del plico presso l'ufficio postale a disposizione del destinatario, per il ritiro. La Comunicazione di Avvenuto Deposito, cd. CAD, è la raccomandata, con ricevuta di ritorno, inviata dall'agente postale in seguito al mancato recapito del plico contenente l'atto giudiziario o stragiudiziale la cui notifica è stata effettuata a mezzo del servizio postale e il cui tentativo di consegna sia risultato vano per l'assenza del destinatario e delle altre persone idonee al ritiro;
pertanto il plico è stato depositato presso l'ufficio postale CP_ ove l'interessato potrà ritirarlo. Contrariamente da quanto affermato dall nel caso di notifica dell'avviso di addebito, qualora l'atto (QUALSIASI ATTO IMPOSITIVO) notificando non venga consegnato al destinatario (come nel caso in cui sia stato immesso l'avviso in cassetta) ai fini della corretta notifica necessità l'invio di una raccomandata informativa denominata C.A.D.. La Suprema Corte a Sezioni Unite, con sentenza n.10012 del 15 aprile 2021, ha statuito il principio secondo cui:” In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza
o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della L. n. 890 del 1982 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa”. In continuità di tali principi si è, quindi, statuito che “ in tema di notifica di un atto impositivo a mezzo del servizio postale, allorché dall'avviso di ricevimento prodotto risulti che l'ufficiale postale, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l'atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito cd. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza;
in tali casi, infatti, avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l'ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamenteassente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l'ufficio postale, opera la presunzione di cui all'art. 1335 c.c.” (v. Cass. n.8895 del 18 marzo 2022). Da ultimo la Suprema Corte con l'Ordinanza 27 maggio 2024, n. 14717 ha interamente CP_ confermato l'orientamento giurisprudenziale sopra esposto. Nel caso che ci occupa l' ha prodotto esclusivamente la busta con l'indicazione di mancato recapito e restituzione al mittente per compiuta giacenza senza dare prova di aver inviato la comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.) e che malgrado la ricezione di quest'ultima il destinatario non abbia ritirato il plico entro il termine di 10 giorni. Appare evidente la nullità di tutti gli avvisi di addebito come sopra indicati. Per replicare si prega il Tribunale di esaminare uno ad uno gli arresti giurisprudenziali citati da controparte, tutti relativi ad atti, impositivi o processuali, la cui notifica sia regolata dal codice di rito e dalla legge 890/1982. La notifica degli avvisi di addebito è regolata dall'art. 30 d.l. 78/2010 che CP_1 prevede l'uso della pec o della raccomandata, e non effettua in nessuno dei due casi rinvio alle norme sulla notifica in senso tecnico degli atti impositivi o processuali;
principio che Cass.Lav. 6569/2023 ha già affermato a proposito delle notifiche pec degli avvisi di addebito e che Cass. Lav. 16423/2023 ha precisato per l'uso della raccomandata: Si applica invece il regolamento postale, perchè si tratta appunto di semplici raccomandate con ricevuta di ritorno il motivo, in continuità con il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità (tra le altre Cass. n. 39159 del 2021) è infondato;
la notificazione dell'avviso di addebito, non in via prioritaria (tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale), è possibile, a norma CP_1 del D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 4, u.p., conv. con mod. da L. n. 122 del 2010, anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, in applicazione delle norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati, concernendo le disposizioni della L. n. 890 del 1982, esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 149 c.p.c.: senza necessità di redazione di relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di Pagina 2 di 3 ricevimento della persona cui sia consegnato il plico;
sicché l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. 4 luglio 2014, n. 15315; Cass. 14 novembre 2019, n. 29642: in specifico riferimento alla notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario) Anche in questo caso l'eccezione è infondata. In relazione alla intimazione di pagamento n. CP_ 29920239001403484000 l'opponente contesta la regolare notifica in quanto l' non ha documentato la avvenuta notificazione tramite produzione del File “.eml. In mancanza di detto file l'istitu ha provato la corretta notifica ovvero che la intimazione sia stata correttamente inoltrata e ricevuta dal ricorrente. Si produce la ricevuta di consegna, in formato .msg, rimasta per mero disguido fuori dalla cartella zippata, sistema usato per assemblare e rendere facilmente compulsabili gli atti e le loro ricevute. Quanto all'ammissibilità di tale documento si richiama per brevità Corte d'Appello 20/2025 e giurisprudenza ivi citata Come è noto, infatti, “nel rito del lavoro, il giudice ha il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi addotti dalle parti e decisivi per la definizione della lite, ma gli elementi probatori così acquisiti possono fondare anche una ricostruzione fattuale diversa dalle allegazioni delle parti, purché nel rispetto del principio della domanda” (Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 14/08/2019, n. 21410). Nel medesimo solco si è affermato che “Nel rito del lavoro occorre contemperare il principio dispositivo con quello di verità, pertanto, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., il deposito in appello di documenti non prodotti in prime cure non è oggetto di preclusione assoluta ed il giudice può ammettere, anche d'ufficio, detti documenti ove li ritenga indispensabili a i fini della decisione, in quanto idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, purchè allegati nell'atto introduttivo, seppure implicitamente, e sempre che sussistano significative "piste probatorie" emergenti dai mezzi istruttori, intese come complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 15/05/2018, n. 11845) Orbene, nel caso di specie l' sebbene costituitasi tardivamente in prime cure, Controparte_5 aveva allegato e document escrizionale. Di tale documentazione - che il Concessionario odierno appellato (parte vittoriosa in prime cure) ha qui chiesto l'acquisizione ex art. 421 c.p.c. – deve certamente tenersi conto in questa sede in ossequio all'orientamento della Suprema Corte secondo cui “l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato …. talchè essa non è soggetta a preclusioni in caso di mancata tempestiva costituzione della parte la quale, pur costituendosi in ritardo, non decade dal potere di allegare il relat ivo fatto costitutivo ed introdurre così nel processo il presupposto su cui si innesta il potere dovere del giudice di dare corso ai poteri officiosi (ex art. 421. c.p.c.) intesi alla ricerca della verità materiale” (così in parte motiva Cassazione Civile, sezione VI, 3.10.2019 n.24728). Infine l'opponente afferma risulta maturata la prescrizione per tutti gli atti contestati con il ricorso introduttivo. Sul punto preme evidenziare come la Suprema Corte, con la recentissima Ordinanza n. 18152 del 02 luglio 2024, ha affermato un importante principio su prescrizione e cartella o avviso di addebito non impugnata. Per il Supremo Consesso, anche in caso di non impugnazione di cartella regolarmente notificata è possibile eccepire la prescrizione già maturata. L'estinzione del credito, infatti, è un fatto che può essere fatto valere in ogni momento, anche con atti successivi alla cartella, chiedendo un accertamento negativo al Giudice. Questo il principio espresso dalla Cassazione: “Nel solco tracciato dalla Sezioni Unite, questa Sezione ha di recente precisato (cfr. Cass. n. 13300, 13304 e 13306/2024) che la contestazione in esame, avendo ad oggetto (non la regolarità degli atti della riscossione, ma) l'esistenza del credito (e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito), può essere proposta senza limiti temporali, con l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., ovvero anche eventualmente con una azione di accertamento negativo, salvo il solo, ma imprescindibile, limite dell'interesse di agire. (…) . Dando applicazione a detto principio, in disparte il fatto che la cartella di pagamento fosse stata o meno impugnata, il Tribunale avrebbe dovuto verificare se la cartella di pagamento era stato il primo atto interruttivo della prescrizione e, quindi, se effettivamente era maturata la prescrizione del credito in contestazione come eccepito dal debitore, verificando pur (in mancanza di eventuali giudicati interni espliciti sul punto) l'interesse ad agire dell'attore, alla stregua dei principi posti da Cass. Sez. U. 26283/22 (come già ribadito da questa Corte con ord. 13300/24).” (Cass. N 18152/2024). In ragione dei motivi esposti in ricorso e le contestazioni sollevate con le presenti note Ebbene che con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc si possa in ogni momento sollevare l'eccezione di prescrizione, pare principio non certo nuovo;
il punto, da precisare e determinate, è che deve trattarsi di prescrizione maturata dopo la formazione del giudicato sul titolo esecutivo (trattandosi di titolo di formazione giudiziale), ovvero, nel caso di atto amministrativo per il quale è prevista l'impugnazione entro un termine perentorio a pena di decadenza, deve trattarsi di prescrizione maturata dopo la scadenza di tale termine, e che dunque non poteva essere sollevata con l'opposizione, tempestiva, all'atto amministrativo (in questo caso l'avviso di addebito). Dunque, fornita la prova della notifica degli avvisi di addebito, si può e deve discutere solo e soltanto dell'eventuale prescrizione maturata in seguito a tale notifica, per l'ipotesi di assenza di atti interruttivi da parte di Cass. Lav. 8853/2023In tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei contributi CP_5 previdenziali, la mancata tempestiva opposizione alla cartella di pagamento, determinando l'incontestabilità della pretesa contributiva, impedisce l'accertamento giudiziale della prescrizione maturata anteriormente alla notificazione della cartella. Il ricorso va rigettato con condanna alle spese di lite, che tenga conto del carattere per molti versi temerario del giudizio. Il g.l. Esaminate le note su richiamate, si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio il giudice ha depositato telematicamente la sentenza redatta in calce al presente verbale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1757 /2025 R.G. OGGETTO: opposizione avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 299 76 2025
00001553000 notificata dall' in data 20/05/2025. Controparte_3
vertente tra
, nato a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso C.F._1
introduttivo, dall'Avv. FAZIO ANDREA, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
, in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_3
tempore, con sede legale in 00142 Roma, nella Via Giuseppe Grezar n. 14 – pec: – ; Email_1 Email_3
resistente-contumace
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Controparte_6
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Antonino Rizzo, giusta procura generale alle liti rilasciata il 22.3.2024 in Roma con rogito raccolta 7313 repertorio 37875, Notaio Dott. il quale, ai fini del presente procedimento, Persona_1
elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell , CP_6
-resistente-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale ritenere e dichiarare la nullità della comunicazione preventiva di ipoteca per omessa e/o irregolare notifica della cartella e degli avvisi di addebito ad essa sottesi;
ritenere e dichiarare la prescrizione del diritto dell' a richiedere il pagamento Controparte_4
della somma di cui alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata;
per l'effetto annullare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 299 76 2025 00001553000; vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Resistente: Voglia il Tribunale ritenere e dichiarare la valida notifica degli avvisi di addebito e dei successivi atti interruttivi, rigettando il ricorso, non essendovi prescrizione dei contributi - Con CP_1
vittoria di spese di lite;
in subordine spese a carico di CP_5
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna il preavviso di iscrizione ipotecaria, notificatogli in data 20 maggio 2025, limitatamente alle posizioni creditorie portate nei seguenti titoli:
1) cartella di pagamento n. 29920110013408503000, presuntivamente notificata in data 26/01/2012 –
Contributi Ivs fissi e somme aggiuntive anno 2006 (€ 4.276,08);
2) avviso di addebito n. 59920120001336665000, presuntivamente notificato il 25/10/2012 – MOD. DM10 e somme aggiuntive anni 2011 e 2012 (€ 3.020,23);
3) avviso di addebito n. 59920120001857263000, presuntivamente notificato il 26/12/2012 – Contributi
Ivs fissi e somme aggiuntive anno 2006 (€ 3.291,47);
4) avviso di addebito n. 59920230000987918000, presuntivamente notificato il 14/12/2023 – Contributi
Ivs fissi e somme aggiuntive anno 2017 (€ 10.327,50);
5) avviso di addebito n. 59920230000988019000, presuntivamente notificato il 14/12/2023 – Contributi
Ivs fissi e somme aggiuntive anni 2015 e 2016 (€ 17.578,86).
Eccepisce l'omessa notifica degli atti presupposti e, conseguentemente, la nullità del preavviso asserendo che l'invalidità della notifica anche di una sola delle cartelle e/o avviso sui quali è fondato l'atto cautelare, non può che invalidarlo nella sua interezza.
Ulteriore conseguenza della mancata notifica degli atti presupposti sarebbe poi l'avvenuta prescrizione del diritto dell'ente impositore e del concessionario per la riscossione a richiedere le somme indicate in ragione della decorrenza del termine quinquennale previsto dall'art. 3, commi 9 e 10, della legge n.
335/1995, al quale andrebbe aggiunto solo il termine di 85 giorni , periodo di sospensione previsto dalla normativa emergenziale da Covid 19, per come previsto dall'Ordinanza 960/2025 resa in data
15/01/2025 dalla Suprema Corte di Cassazione, non potendosi applicare la proroga di ventiquattro mesi prevista per l'emergenza Covid di cui all'art. 68 comma 4 bis D.L. 18/2020 atteso che la norma in questione si riferirebbe esclusivamente ai carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo 8 marzo
2020 - 31 agosto 2021, poi prorogato al 31 dicembre 2021.
Per tali motivi, previo accoglimento dell'istanza di sospensione, ha insistito nelle domande articolate.
Nella contumacia dell' , debitamente vocata in ius e non costituitasi, Controparte_3
l' ha eccepito preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, in favore Controparte_7
del Tribunale di Trapani, relativamente all'avviso di addebito n. 59920120001336665000 (n. 2 del ricorso introduttivo).
Contestata poi la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva, per carenza del periculum in mora e del fumus boni iuris, ha richiamato tutti gli atti interruttivi notificati, asserendo che, anche ai versamenti eseguiti in riferimento alla cartella di pagamento n. 29920110013408503000 vada riconosciuta efficacia interruttiva della prescrizione, ulteriormente interrotta dalle intimazioni di pagamento notificate a mezzo pec nel 2023 e nel 2024, prescrizione peraltro rimasta sospesa dal marzo 2020 al 31 agosto 2021 in virtù della normativa emergenziale.
Ritenuta pertanto l'infondatezza del ricorso, ne ha chiesto il rigetto.
Il procedimento, rigettata l'istanza cautelare e dichiarata l'incompetenza del Tribunale adito con riferimento all'avviso di addebito n. 59920120001336665000, in favore del Tribunale di Trapani, è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
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Il ricorso è fondato limitatamente alla cartella di pagamento 29920110013408503000 ed all'avviso di addebito n. 59920120001857263000; per il resto è infondato e non merita di essere accolto.
Unico motivo posto a fondamento della promossa opposizione riguarda infatti l'eccepita prescrizione del diritto di credito per il quale l'Agente di Riscossione ha provveduto a notificare il preavviso di iscrizione ipotecaria. Ebbene, l' ha fornito idonea documentazione probante gli atti interruttivi della prescrizione posti CP_1
in essere dalla notifica degli avvisi di addebito alla notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria, relativamente agli ava 5992023000987918000 e 59920230000988019000.
Di contro, va accolta l'eccepita prescrizione sia della cartella esattoriale n. 29920110013408503000 che dell'avviso di addebito 59920120001857263000.
Nello specifico, con riferimento alla cartella di pagamento, così come al suddetto avviso di addebito, gli unici atti interruttivi della prescrizione documentati dall' riguardano le intimazioni di pagamento CP_1
notificate nel 2023, quando ormai il termine quinquennale di prescrizione era abbondantemente prescritto.
Sul punto, con riguardo alla possibilità di eccepire l'avvenuta prescrizione maturata in data antecedente alla notifica dell'intimazione di pagamento (non impugnata) basti qui richiamare l'ordinanza n.
16743/2024 resa dalla Corte di Cassazione secondo la quale “indipendentemente dall'impugnazione del primo avviso di intimazione, il contribuente può far valere in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione la prescrizione eventualmente maturata, nell'ordinario termine di prescrizione dei singoli tributi, dalla data di notificazione delle singole cartelle di pagamento a quella della notifica del primo avviso di intimazione. L'avviso di intimazione integra un sollecito di pagamento e, in quanto tale, è idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione, tuttavia non è un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 del decreto legislativo 31.12.1992 n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione.”
Né può riconoscersi alcuna efficacia ricognitiva del debito ai sostenuti versamenti eseguiti dal ricorrente: infatti, incontestata l'efficacia ricognitiva dell'eventuale istanza di rateizzazione e/o adesione alla rottamazione, nel caso specifico non vi è prova alcuna di una tale attività da parte del ricorrente, essendo stato prodotto esclusivamente un prospetto interno redatto da in cui risultano annotati alcuni CP_5
pagamenti: tuttavia non è dato evincersi la fonte dell'imputazione dei pagamenti e, conseguentemente, in mancanza di prova in ordine al riconoscimento di tale specifico debito da parte del ricorrente, appare impossibile trarre da tali mere annotazioni l'efficacia dedotto dall' CP_1 L'azione va pertanto accolta con riferimento alla cartella di pagamento 29920110013408503000 e avviso di addebito 59920120001857263000.
Non appare fondata e dunque viene rigettata con riguardo agli avvisi di addebito 5992023000987918000
e 59920230000988019000, per i quali sono stati prodotti tutti gli atti interruttivi della prescrizione, peraltro mai maturata, trattandosi di termine prescrizionale soggetto, in ogni caso, alla sospensione dettata dalla normativa emergenziale da covid 19, rilevabile d'ufficio ed anche in sede di legittimità.
Le spese vengono parzialmente compensate, con condanna di al pagamento del 50% delle spese CP_5
di lite sostenute dal ricorrente, liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della controversia, considerato che la dedotta prescrizione va imputata all'inerzia dell'agente di riscossione, con conseguenziale esenzione di dal pagamento delle spese di lite. CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 1757/2025 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto, dichiara l'avvenuta prescrizione del diritto di credito portato nella cartella esattoriale n.
29920110013408503000 e nell'avviso di addebito n. 59920120001857263000; conseguentemente dichiara la nullità della comunicazione preventiva di ipoteca n. 299 76 2025
00001553000; condanna a rifondere a parte ricorrente il 50% delle spese di lite, liquidate, tenuto conto del valore CP_5
della controversia, pari (50) ad € 1.500,00 per compensi di procuratore;
oltre spese forfettarie ed oneri di legge;
il tutto distratto in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Marsala in data 27/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.