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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 23/12/2025, n. 1389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1389 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 819/2023
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
ES AM Presidente
IL TA BR Consigliere relatore
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 819/2023 R.G., vertente tra in proprio ed in qualità di legale rappresentante delle so- Parte_1 cietà e rap- Parte_2 Parte_3 presentati e difesi dall'avv. Evo Talone ed elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale di quest'ultimo, giusta procura in atti;
appellanti e in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente do- CP_1 miciliata in Chieti al Corso Marrucino n. 36, presso e nello studio dell'avv.
RC HE, che la rappresentata e difende, giusta procura in atti;
appellata in persona del suo legale rappresen- Controparte_2 tante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Taurini e dall'avv. Maurizio
Hazan, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. RC di Paolo, sito a Chieti alla via Giovanni Amendola n. 42, giusta procura in atti;
nonché
Parte_4 Parte_5 Parte_6
- quest'ultima in proprio e, unitamente a quale esercente la CP_3 potestà genitoriale sulla miRE - elettivamente domiciliati Persona_1 in Lanciano (Ch), Piazza Eraldo Miscia 5, presso lo studio dell'avv. Matteo
Benedetti che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
appellati
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vasto n. 180/2023 pubblicata in data 08.06.2023, notificata il 16.06.2023, avente ad oggetto
“morte”.
CONCLUSIONI: per , e “Voglia Parte_1 Parte_2 Parte_3
l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento dei motivi di appello formu- lati con il presente atto ed in riforma parziale della impugnata sentenza, così provvedere: NEL MERITO riformare, in parte qua, la sentenza del Tribunale di Vasto n. 180/2023 pubblicata l'8.06.2023, notificata in data 16.06.2023
(R.G. n. 273/2019) e, conseguentemente, in accoglimento del presente appel- lo: IN VIA PRINCIPALE determinare le quote di responsabilità imputabili in via concorrente all' e, conseguentemente, ripartire pro quota il CP_1 risarcimento, riconoscendo l'applicabilità alla specie dell'art. 1227, commi 1
e 2, c.c. con riferimento alla condotta osservata dall' per CP_1
l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
a rimborsare alla - pro quota - le somme versate agli Parte_3 attori in primo grado, anche a titolo di spese legali;
IN OGNI CASO accertare e dichiarare che la società chiamata in causa, Controparte_2
(P.I./C.F. ) con sede in Milano alla Via Ignazio Gardella n. 2, sia P.IVA_1
2 tenuta a manlevare integralmente la società per quanto Parte_3 la stessa è stata condannata a corrispondere agli attori in primo grado a titolo di risarcimento del danno ed a titolo di spese legali;
per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_2 rimborsare alla le somme versate agli attori in primo Parte_3 grado, anche a titolo di spese legali, ed a garantire la medesima da ogni e qualsiasi ulteriore conseguenza pregiudizievole dovesse derivare alla stessa in virtù della sentenza del Tribunale di Vasto n. 180/2023 pubblicata l'8.06.2023
e del presente giudizio di appello;
IN OGNI CASO accertare e dichiarare che e la società non sono tenuti al paga- Parte_1 Parte_2 mento delle spese legali in favore della terza chiamata in solido con la CP_1 società e . Con vittoria delle spese di li- Parte_3 CP_4 te e competenze professionali del doppio grado di giudizio […]”;
per “in via principale e preliminare, rilevata la rinuncia alla do- CP_1 manda, all'azione e ai motivi di appello sub. 1, 2 e 4, espressa dagli appellanti con dichiarazione sottoscritta il 02.07.2025, depositata e notificata il
03.07.2025, nonché la presa d'atto/accettazione dell'appellata CP_1 dichiarare cessata la materia del contendere tra gli appellanti , Parte_1
e l'appellata ri- Parte_2 Parte_3 CP_1 guardo alle domande promosse dagli appellanti contro e a ogni altra CP_1 domanda a esse connesse e/o consequenziali, da chiunque esperita avverso disponendo l'integrale compensazione delle spese di lite;
in via subor- CP_1 dinata, nell'insperata l'ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte non dichiari la cessazione della materia del contendere tra gli appellanti e l'appellata nonostante la CP_1 rinuncia degli appellanti alla domanda, all'azione e ai motivi di appello n. 1,
2, 4, intendendo comunque pronunciarsi su tali motivi, benché abdicati dagli appellanti, accogliere le conclusioni già rassegnate in comparsa di costituzio- ne del 16.11.2023, nelle note di trattazione del 12.12.2023, del 10.10.2024 e
3 del 07.02.2025, da intendersi integralmente trascritte e riportate nel presente atto, ribadendo il rifiuto del contraddittorio sulle domande, eccezioni e con- clusioni proposte ex novo dalle controparti”;
per Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza, Controparte_5 eccezione e deduzione disattesa, pronunciate tutte le declaratorie del caso, co- sì giudicare: In via preliminare - Dichiarare l'inammissibilità del terzo motivo di appello per i motivi di cui in narrativa;
In via principale - Rigettare il terzo motivo di appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare l'inoperatività della polizza In ogni caso - Con vittoria di spese di li- CP_2 te”;
per , Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
“Gli odierni esponenti concludono in via principale per la conferma Per_1 della sentenza di primo grado, ed in via subordinata si rimettono alle valuta- zioni della Corte di Appello circa la fondatezza dei motivi di impugnazione proposta, nei limiti in cui un eventuale accoglimento non vada a modificare l'an ed il quantum debeatur del risarcimento dei danni riconosciuto in loro fa- vore con la sentenza di primo grado, per le ragioni analiticamente esposte nel- la comparsa di costituzione. Con vittoria di spese e competenze legali. Non accettano il contraddittorio su eventuali domande nuove delle controparti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La vicenda processuale in esame trae origine dall'atto di citazione del
15.03.2019, con cui , , Parte_4 Parte_5 Parte_6
(quest'ultima in proprio e quale esercente la potestà genitoriale, uni-
[...] tamente a sulla miRE adivano il Tribunale Persona_2 Persona_1 di Vasto ivi convenendo , , CP_4 Parte_1 Parte_2
e al fine di ottenerne la condanna al risarcimento
[...] Parte_3
4 dei danni, in proprio ed in qualità di eredi, derivanti dal sinistro mortale che aveva visto coinvolto il loro prossimo congiunto . Persona_3
1.2. A sostegno della propria domanda, gli attori rappresentavano che, in data
16.06.2016, , dipendente della società Persona_3 Parte_2 nell'eseguire lavori di falciatura e tranciatura dell'erba sul terreno pertinenza della struttura ricettivo-turistica su incarico del proprio Parte_3 datore di lavoro, , ed avvalendosi del trattore agricolo Lam- Parte_1 borghini 340 cc, targato CH8805, fornitogli da quest'ultimo e di proprietà di
, si ribaltava per la presenza di un dislivello non segnalato e non CP_4 visibile a causa dell'alta vegetazione. A causa della assoluta mancanza degli obbligatori presidi di sicurezza sul mezzo utilizzato, il veniva per- Parte_5 tanto disarcionato ed in seguito schiacciato dai cingoli del trattore in rotazio- ne, decedendo per sfondamento della scatola cranica ed eviscerazione del tronco e dell'addome.
Rappresentavano, inoltre, che - in qualità di utilizzatore del ter- CP_4 reno e proprietario della trattrice agricola - veniva rinviato a giudizio dinanzi al Tribunale di Vasto per i reati di cui agli artt. 589 comma I e comma II in relazione agli artt. 70 e 71 del D. Lgt n°81/2008 e che il relativo procedimento si concludeva con sentenza n. 57/2017 G.U.P. Tribunale di Vasto di applica- zione della pena ex art. 444 c.p.p. (divenuta irrevocabile in data 29.11.2017 per passaggio in giudicato), con la quale il medesimo veniva condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione con pena sospesa.
1.3. Si costituivano in giudizio , e Parte_1 Parte_2 [...]
contestando gli avversi assunti e chiedendo il rigetto del- Controparte_6 la domanda risarcitoria avanzata nei propri confronti. In via subordinata, chiedevano accertarsi le quote di responsabilità imputabili in via concorrente a ai sensi dell'art. 1227 cc e all' (la cui re- Persona_3 CP_1 sponsabilità veniva invocata per la omessa manutenzione dell'area di perti- nenza stradale nella quale si era verificato il sinistro), oltre che, in ogni caso,
5 la condanna della a manlevare la convenuta da Controparte_2 eventuali responsabilità risarcitorie, con contestuale istanza di autorizzazione a chiamare in causa queste ultime, in qualità di terze chiamate, ex artt. artt.
106 e 269 c.p.c..
1.4. Si costituiva, inoltre, , anch'egli resistendo nel merito e in- CP_4 stando per la chiamata in causa della terza CP_1
1.5. Autorizzata la chiamata in causa delle terze chiamate, si costituiva la
[...] preliminarmente eccependo la inoperatività della po- Controparte_7 lizza oltre alla prescrizione del diritto esercitato dalla Parte_3 ai sensi dell'art. 2952 c.c., chiedendo il rigetto della domanda di manleva formulata nei propri confronti. Resisteva, altresì, nel merito chiedendo il riget- to della domanda formulata dagli attori e, in via subordinata, il contenimento della condanna a manlevare la convenuta nei limiti della quota di responsabi- lità del proprio assicurato, previo accertamento dei presupposti di cui all'art. 1227, co. 1, c.c.
1.6. Si costituiva, infine, la quale, preliminarmente eccepita la CP_1 propria carenza di legittimazione passiva, contestava illimitatamente la fonda- tezza della domanda avanzata dai convenuti nei propri confronti, oltre che la domanda principale di parte attrice.
1.7. A conclusione del giudizio di primo grado, il Tribunale di Vasto, con sen- tenza n. 180/2023 pubblicata il 08.06.2019, così statuiva:
«DICHIARA la responsabilità colposa concorrente tra e Persona_3
in persona del legale rappresentante Controparte_8
p.t., nella determinazione del sinistro occorso a il 8.6.2016 Persona_3 in cui lo stesso è deceduto attribuendo la responsabilità dello stesso a
[...]
nella misura del 40% ed a e Persona_3 CP_4 Parte_3
[...
, in solido tra di loro, nella residua misura del 60%
6 DICHIARA, pertanto, e obbligati in CP_4 Parte_3 solido al pagamento delle seguenti somme, a titolo di risarcimento dei danni, in favore di: mediante pagamento della somma di € 178.345,00 in Parte_4 ragione del 60% della stessa;
mediante pagamento della somma di € 191.805 in Parte_5 ragione del 60% della stessa;
mediante pagamento della somma di € 137.965,00 in Parte_6 ragione del 60% della stessa;
e quali esercenti la potestà genitoria- Parte_6 CP_3 le sulla miRE mediante pagamento della somma di € Persona_1
97.900,40 in ragione del 60% della stessa;
previa devalutazione delle somme alla data del sinistro (8.6.2016) con interessi e rivalutazione alla data della presente decisione, oltre interessi successivi fino al soddisfo;
NA e in persona del CP_4 Parte_3 legale rappresentante p.t., in solido tra di loro, al risarcimento del danno pa- trimoniale per spese funerarie nella misura del 60% di € 3.000,00 oltre agli interessi dal 12.6.2016, in favore di Parte_6
RIGETTA la domanda nei confronti di e della Parte_1 Parte_2
[...]
RIGETTA le domande formulate nei confronti di CP_1
DICHIARA il difetto di legittimazione passiva di
[...]
e, conseguentemente, rigetta la domanda formulata Controparte_2 nei confronti di questa;
NA e al pagamento, in solido CP_4 Parte_3 tra loro, ed in favore degli attori, delle spese delle spese del presente giudizio, che liquida, in complessivi € 29.500,00 (di cui € 500,00 per spese vive, €
3.6000,00 per la fase di studio, € 2.400,00 per la fase introduttiva, € 10.500,00 per la fase istruttoria, € 6.200,00 per la fase decisionale ed € 6.300,00 per au-
7 mento ex art. 4, comma 2, per la difesa di più parti aventi la stessa posizione processuale) oltre rimborso forf., I.V.A. se ed in quanto dovuta, C.P.A. come per legge e rimborso del contributo unificato versato;
COMPENSA tra gli attori ed i convenuti e Parte_1 Parte_2
[... le spese del presente giudizio;
NA , CP_4 CP_9
, e in solido tra di loro ed in fa-
[...] Parte_2 Parte_3 vore delle terza chiamata al pagamento delle spese del presente giudi- CP_1 zio che liquida, in complessivi € 20.000,00 (di cui € 3.1000,00 per la fase di studio, € 2.400,00 per la fase introduttiva, € 8.500,00 per la fase istruttoria e €
6.000,00 per la fase decisionale) oltre rimborso forf., I.V.A. se ed in quanto dovuta, e C.P.A. come per legge;
NA in favore della terza chiamata Parte_3 [...]
al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida, in CP_2 complessivi € 20.000,00 (di cui € 3.1000,00 per la fase di studio, € 2.400,00 per la fase introduttiva, € 8.500,00 per la fase istruttoria e € 6.000,00 per la fa- se decisionale) oltre rimborso forf., I.V.A. se ed in quanto dovuta, e C.P.A. come per legge»
2. La sentenza veniva impugnata da , e Parte_1 Parte_2
i quali ne hanno chiesto la parziale riforma sulla scor- Parte_3 ta di 4 motivi volti a censurare la decisione:
a) nella parte in cui veniva esclusa la responsabilità dell' sulla CP_1 base della considerazione che l'altezza della vegetazione in cui si trovava ad operare il era tale da impedire allo stesso di rendersi conto Persona_3 del pericolo e del posizionamento del muretto con la recinzione metallica allo stesso sovrastante, cosicché, quand'anche l' avesse provveduto al ta- CP_1 glio della vegetazione spontanea cresciuta sulla pertinenza stradale, il
[...]
non si sarebbe comunque avveduto del dislivello;
Persona_3
b) nella parte in cui veniva esclusa la responsabilità dell' in CP_1 quanto la distanza tra il muretto ed il ciglio stradale era di circa 3,5 metri, con
8 la conseguenza che l'eventuale sfalcio da parte di non avrebbe interes- CP_1 sato tutta l'area fino al muretto, non rinvenendosi norme che obbligassero l'ente gestore della strada a tanto, e che il muretto sarebbe stato, comunque invisibile;
c) nella parte in cui veniva dichiarata la carenza di legittimazione passiva del- la in quanto il sinistro in oggetto non rientrava tra Controparte_2 quelli assicurati a mente della polizza assicurativa;
d) nella parte in cui veniva disposta la condanna dei convenuti, in solido tra di loro, alla refusione delle spese di lite in favore delle terza chiamata
[...]
CP_1
3. Si costituiva in giudizio contestando gli avversi assunti e CP_1 chiedendo il rigetto del gravame in quanto inammissibile e, in ogni caso, in- fondato nel merito.
4. Si costituiva, inoltre, la compagnia assicurativa Controparte_2
la quale resisteva all'appello limitatamente al terzo motivo – chieden-
[...] done la declaratoria di inammissibilità e, comunque, il rigetto nel merito - aderendo tuttavia alla tesi difensiva dell'appellante in punto di responsabilità da addebitare in capo ad CP_1
5. Si costituivano, infine, , Parte_4 Parte_5 [...]
(quest'ultima in proprio e quale esercente la potestà genito- Parte_6 riale, unitamente a sulla miRE chiedendo, Persona_2 Persona_1 in via principale, la conferma della sentenza di primo grado e, in via subordi- nata, rimettendosi alle valutazioni di questa Corte circa la fondatezza dei mo- tivi di impugnazione, nei limiti in cui un eventuale accoglimento non modifi- chi l'an ed il quantum debeatur del risarcimento dei danni agli stessi ricono- sciuto in primo grado.
6. Non si costituiva , benchè ritualmente citato, dovendo pertan- CP_4 to dichiararsene la contumacia.
9 7. Preliminarmente, va dato atto che il presente gravame è volto a censurare la sentenza limitatamente alle parti in cui, da un lato veniva esclusa la responsa- bilità dell' nella causazione del sinistro e, dall'altro, dichiarava il CP_1 difetto di legittimazione passiva di rigettando la Controparte_2 domanda di manleva formulata dalla Parte_3
Ciò premesso, si osserva come le censure non abbiano investito i capi di sen- tenza in cui veniva riconosciuta la responsabilità colposa concorrente per il sinistro oggetto di causa nella misura del 40% a carico del , Persona_3
e nella misura del 60% a carico di e in CP_4 Parte_3 solido tra loro, né la quantificazione del danno ovvero il rimborso delle spese legali in favore della parte attrice.
Pertanto, non essendo sul punto la sentenza oggetto di impugnazione né, pe- raltro, avendo le altre parti processuali proposto appello incidentale avverso tale capo di sentenza, le relative statuizioni devono ritenersi non più
contro
- vertibili in quanto definitivamente coperte dal giudicato interno.
8. Sempre in via preliminare, deve rilevarsi che, con atto del 02.07.2025 sot- toscritto personalmente dalle parti, depositato e notificato il 03.07.2025, la di- fesa appellante dichiarava di rinunciare all'impugnazione promossa contro l'appellata CP_1
Precisamente, gli appellanti hanno dichiarato di rinunciare all'azione ed alla relativa impugnazione promossa contro quest'ultima, limitatamente ai capi della sentenza impugnata riguardanti l'appellata di cui ai motivi CP_1
1, 2 e 4 dell'atto di appello, facendo salvo il gravame avverso la
[...]
Per tali motivi gli appellanti hanno chiesto di soprassedere Controparte_10 dall'accertamento giudiziale del diritto azionato nei confronti di
[...]
avendo desistito dal diritto di ottenere la declaratoria della responsabi- CP_1 lità della stessa nella causazione sinistro, con compensazione integrale delle spese processuali tra gli appellanti, l'appellata e gli altri appellati CP_1
, Parte_4 Parte_5 Parte_6 CP_11
[...] su e quali esercenti la potestà genitoriale sulla figlia mi- Parte_6 RE . Persona_1
Con note di trattazione depositate in data 09.07.2025, gli appellanti chiedeva- no dunque dichiararsi la cessata la materia del contendere tra i medesimi ed con integrale compensazione delle spese di lite. CP_1
A tali richieste si uniformava la difesa di la quale, con note de- CP_1 positate il 08.09.2025, dichiarava di aver preso atto e, comunque, accettato ta- le rinuncia, anch'essa concludendo per la declaratoria di cessazione della ma- teria del contendere a spese interamente compensate.
In aderenza a tale concorde richiesta - e constatata, peraltro, la assenza di con- testazione delle altre parti costituite - va, pertanto, dichiarata la estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia agli atti dello stesso da parte degli appellanti, con spese compensate, come richiesto dalle parti.
Conseguentemente, l'oggetto del presente giudizio di impugnazione deve es- sere circoscritto all'esame del solo terzo motivo di gravame, a mezzo del qua- le viene lamentata la erronea carente e/o omessa motivazione in ordine alla accertata carenza di legittimazione passiva della Controparte_2
8. Ai limitati fini che qui rilevano, la motivazione esplicitata in sentenza era consistita nel rilievo che la compagnia assicuratrice avesse fondatamente so- stenuto e documentato la propria carenza di legittimazione passiva in quanto il sinistro in oggetto non rientrava tra quelli assicurati a mente della polizza as- sicurativa.
8.1. Nel censurare tale statuizione, viene in primo luogo contestata la erronea qualificazione dell'eccezione sollevata dalla compagnia di assicurazione alla stregua di carenza di legittimazione passiva sul rilievo che la eccepita inopera- tività della polizza da parte della terza chiamata atterrebbe, non alla legittima- zione ad causam, bensì al merito della questione.
Viene poi censurato il difetto di motivazione, all'uopo richiamando le vicende processuali del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale e le difese in tale sede
11 svolte dalle parti, le quali non sarebbero in alcun modo state considerate da parte del giudice di prime cure.
In particolare, la aveva chiesto l'autorizzazione alla Parte_3 chiamata della compagnia di assicurazione per la denegata ipotesi di accogli- mento della domanda attrice domandando di essere - in tal caso - garantita dalla società in virtù di polizza assicurativa n. Controparte_2
030.014.0000913200 emessa in data 29.06.2013.
Nel costituirsi in giudizio, la aveva resistito eccependo Controparte_2 che la polizza assicurativa copriva solamente il rischio inerente l'attività turi- stica della assicurata, cosicché, essendo il terreno su cui era avvenuto il sini- stro in uso ad altro soggetto e non facendo parte della struttura turistica, il si- nistro non risultava coperto. A ciò aveva aggiunto che erano espressamente esclusi dalla garanzia i sinistri causati da un veicolo a motore.
Con le proprie prime memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., la Parte_3
aveva tuttavia sostenuto come il rischio risultasse assicurato in virtù del-
[...] le previsioni degli artt. 2 e 3 del contratto di assicurazione, nelle cui condizio- ni integrative descriveva, inoltre, l'oggetto del rischio assicurato facendo rife- rimento ad un villaggio turistico la cui struttura è ubicata in un sito interamen- te recintato di 50.000,00 metri quadrati.
Su tali basi, gli appellanti sostengono che il terreno nel quale era avvenuto il sinistro rientrerebbe all'interno dell'area recintata e, dunque, nella struttura assicurata.
Sostengono, inoltre la evidente contraddizione insita nelle conclusioni cui perveniva il primo giudice laddove, viceversa, lo stesso aveva ritenuto accer- tato che la responsabilità della fosse da riconnettersi Parte_3 alla violazione dell'obbligo di custodia della struttura teatro del sinistro, e ciò in quanto proprietaria del terreno.
12 Del tutto destituite di fondamento risulterebbe in ogni caso l'eccezione di non operatività della polizza ove volta a sostenere che il terreno, in quanto stacca- to dalla struttura turistica, non costituirebbe pertinenza di quest'ultima.
A tal proposito, l'istruttoria espletata in primo grado avrebbe, viceversa, di- mostrato che l'incidente si era verificato sulla particella 4094, fg. 8, del NCU
Comune di Torino di Sangro (come risultante dalla foto panoramica con i confini catastali e dalle foto e dai rilievi dei Carabinieri), sulla quale era co- struito l'intero villaggio turistico. Il terreno teatro del malaugurato incidente mortale costituirebbe, pertanto, una pertinenza del sia in Parte_3 quanto medesima particella catastale sulla quale insiste tutta la struttura del villaggio, sia in quanto situato a pochi metri dal parco giochi della struttura, in posizione adiacente alla struttura stessa.
Anche l'ulteriore eccezione sollevata dalla per escludere Controparte_2
l'operatività della polizza (circa il fatto che il terreno fosse in uso ad altro soggetto) risulterebbe del tutto destituita di fondamento alla luce degli esiti dell'istruttoria, dalla quale sarebbe emerso che il terreno che CP_4 coltivava era posto dietro il villaggio, in un'area completamente diversa e di- stante dal luogo del sinistro (circostanza confermata da tutti i testi sentiti sul punto, che avrebbero chiarito come gli ulivi coltivati da questi fossero collo- cati su una zona diversa e distinta, mentre il terreno teatro del sinistro era adiacente alla struttura turistica ed non era mai stato coltivato prima).
9. Ritiene questa Corte che, pur cogliendo effettivi profili di criticità della mo- tivazione, le censure non possano condurre ad una riforma della sentenza im- pugnata nel senso perorato da parte appellante.
9.1. Preliminarmente, deve essere condivisa la censura di parte appellante vol- ta a contestare la erronea qualificazione dell'eccezione proposta da
[...]
Controparte_2
A differenza della specifica statuizione adottata in sentenza, il provvedimento assunto va più correttamente inteso come rigetto della doman-
13 da in ragione della inoperatività della polizza e non come inammissibilità con- seguente al difetto di una condizione dell'azione.
La compagnia assicurativa, in particolare, era stata espressamente convenuta quale titolare dell'obbligazione risarcitoria e, quindi, legittimata a contraddire rispetto alla pretesa relativa al fatto illecito dal quale la prima originava.
Dall'istruttoria espletata in primo grado, nondimeno, il primo giudice – e, a monte, la terza chiamata – aveva ricavato la prova di un fatto impeditivo alla pretesa attorea e, cioè, che il sinistro in oggetto non rientrava tra quelli assi- curati, con la conseguenza che il mancato accoglimento in parte qua della domanda non era dipeso dalla negazione del rapporto assicurativo e, dunque, dall'insussistenza della legittimazione della terza chiamata a contraddire ri- spetto alla pretesa nei suoi confronti fatta valere, quanto piuttosto da un accer- tamento nel merito del fatto illecito oggetto di causa, ciò da cui deriva, non il difetto di legittimazione passiva, bensì il rigetto nel merito della domanda di manleva.
9.2. Sotto diverso profilo, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la carenza della motivazione comporta la nullità della sentenza per difetto di un requisito formale indispensabile nei soli casi della “mancanza assoluta sotto l'aspetto materiale e grafico”, della “motivazione apparente”, cioè inidonea a far comprendere la ratio decidendi, anche sotto l'aspetto del fatto, del “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili” e della “moti- vazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, restando estranea al vizio una verifica anche della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle quaestiones facti (Cass. n. 7090/2022); per quanto specificamente rileva,
“si è in presenza di una “motivazione apparente” allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del do- cumento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia perce- pibili le ragioni della decisione, perché consiste in argomentazioni obiettiva- mente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del
14 convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, non potendosi la- sciare all'interprete il compito di integrarlo con le più varie ed ipotetiche con- getture.” (Cass. n. 2622/2024; Cass. n. 17724/2023).
Nella specie, la sentenza impugnata si era sul punto limitata ad affermare che:
“la Compagnia assicuratrice ha fondatamente sostenuto e documentato la propria carenza di legittimazione passiva in quanto il sinistro in oggetto non rientra tra quelli assicurati a mente della polizza assicurativa”.
Sebbene la motivazione non sia inesistente, la stessa è, in parte qua, tanto ridotta da risultare apparente. Non spiega infatti le ragioni della ritenu- ta carenza di legittimazione attiva, né rende in alcun modo intellegibile quale sia stata la valutazione del compendio istruttorio e, in particolare, gli elementi da cui ritenere che il sinistro travalicasse il perimetro del rischio assicurato.
9.3. Spetta dunque a questa Corte, considerata la natura devolutiva dell'appello, procedere ad un nuovo esame circa la fondatezza della domanda proposta in primo grado dagli odierni appellati nei confronti della terza chia- mata il quale, tuttavia, non può che condurre alle Controparte_2 medesime conclusioni circa la inoperatività della polizza ed il conseguente ri- getto della domanda di manleva.
In primo luogo, non è in contestazione la circostanza che tra la CP_12
e la intercorresse un contratto di assicurazio-
[...] Controparte_2 ne “R.C. Rischi Diversi”, di cui alla polizza n. 030.014.0000913200 emessa in data 29.06.2013 e relativa al rischio come di seguito descritto: “Si assicura un villaggio turistico, con n° 210 posti letto, in villini in muratura, nonché le
Strutture presenti, Piscina, Campo di Calcetto, Bagni Comuni, Ristorante,
Negozio/bazar, Bar, Parco giochi. La struttura è ubicata in un sito, interamen- te recintato di 50.000,00 mq […] La garanzia comprende i seguenti servizi complementari all'attività assicurata disciplinati dalle relative condizioni spe-
15 ciali di polizza come di seguito indicato: - ristorante, bar - - 1 spacci, negozi -
- 1 piscine, impianti sportivi-- 1 autorimesse parcheggi -".
L'esame della documentazione prodotta dalla terza chiamata Controparte_5
e, in particolare, della documentazione contrattuale (cfr. doc. 1, fasc. di I
[...] grado , permette di distinguere le diverse coperture assicurati- CP_13 ve sottese a tali tipologie di polizza.
In particolare, l'art. 3 (Coperture assicurative offerte – limitazioni ed esclu- sioni) della sezione “B. Informazioni sul contratto”, prevede che “La garanzia
Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) offre all'Assicurato una copertura per il risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terze persone in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività assicu- rata. L'assicurazione può essere estesa anche alla garanzia R.C.O., che tutela l'Assicurato dalla eventuale azione risarcitoria per i danni fisici riportati dai dipendenti e/o addetti in caso di infortunio sul lavoro”.
Nella successiva sezione “Norme che regolano l'assicurazione della respon- sabilità civile”, in relazione alla responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) l'art. 13 prevede che:
“L'impresa in base alle dichiarazioni dell'Assicurato ed alle condizioni tutte di polizza si obbliga, fino alla concorrenza del massimi di garanzia pattuiti, a te- nere indenne l' stesso di quanto questi sia tenuto a pagare, quale ci- Parte_7 vilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, inte- ressi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per le- sioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto acci- dentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all' da fatto doloso di persone delle quali debba rispon- Parte_7 Parte_7 dere a norma di legge”.
Alla regolamentazione della diversa ipotesi di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.), provvede poi il successivo art. 14, secondo il
16 quale “Qualora l'assicurazione comprenda anche la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro l'impresa si obbliga altresì a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civil- mente responsabile:
a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n° 1124, nonché del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n° 38 e del decreto legislativo 19 aprile
2001, n° 202, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, soggetti ad assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e adibiti alle attività per le quali è prestata la presente assicurazione;
b) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni conseguenti ad infortunio e non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n°1124
e del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n°38, nonché del decreto legislati- vo 19 aprile 2001, n° 202, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata sulla base della "Tabella delle me- nomazioni" approvata con decreto del Ministero del Lavoro e della Previden- za Sociale del 12 luglio 2000.
Purché soggetti ad assicurazione obbligatoria e adibiti alle attività per le quali
è prestata l'assicurazione, ai fini della presente garanzia sono equiparati ai di- pendenti:
- i lavoratori parasubordinati e interinali;
[…] La garanzia è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'As- sicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione infortuni di legge”.
Ciò premesso, se da un lato non risulta oggetto di contestazione la circostanza che la tipologia di polizza sottoscritta dalle parti concernesse unicamente la responsabilità civile di verso terzi (R.C.T.) e non an- Parte_3 che la responsabilità civile di quest'ultima verso i prestatori di lavoro
(R.C.O.), dall'altro non può non rilevarsi come, anche laddove volesse per ipotesi ricondursi la polizza nell'ambito di quest'ultima categoria, la relativa
17 operabilità risulterebbe comunque inibita dalla circostanza che l'assicurata non era in regola con gli obblighi per l'assicurazione infortuni di legge nei confronti del Parte_5
Dovendo dunque farsi unicamente riferimento alle condizioni relative alla ti- pologia polizza R.C.T., deve in primo luogo rilevarsi che – diversamente da quanto sostenuto dalla appellata compagnia assicurativa – la copertura assicu- rativa non possa essere esclusa sulla scorta dell'art. 19 delle condizioni di as- sicurazione.
Seppur infatti è vero che tale clausola esclude i danni derivanti da circolazio- ne nonché dall'impiego di veicoli a motore, dall'altro non appaiono soddisfat- te le ulteriori condizioni di cui alle clausole c) e d) le quali richiedono, rispet- tivamente, che la circolazione avvenga su strade di uso pubblico o su aree ad essa equiparate e la conduzione del veicolo ad opera di persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge.
Ciò premesso, ritiene questa Corte che, anche volendosi prescindere dalle questioni concernenti l'estensibilità della copertura assicurativa alla porzione di terreno ove si era verificato il sinistro in quanto parte della struttura turisti- ca, – oltre che dalla preliminare questione circa il soggetto che di tale terreno facesse effettivamente uso – risulti dirimente la circostanza che il Persona_3 non possa essere ritenuto terzo ai fini che qui vengono in rilievo.
[...]
Sotto tale profilo, l'art. 18 del contratto assicurativo esclude dal novero dei terzi, tra l'altro, le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, nonché tutti quei soggetti che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione ma- nuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.
Tale esclusione trova giustificazione nell'esigenza di evitare il maggior ri- schio, non determinabile ex ante, e quindi non rapportabile alla misura del premio, correlato alla maggiore esposizione al rischio di tali soggetti rispetto a
18 tutti gli altri terzi, con conseguente alterazione del sinallagma contrattuale.
Deroga invece a tale esclusione, estendendo la garanzia in favore dell'assicurato, l'art. 2 delle condizioni integrative di polizza, laddove preve- de che siano considerati terzi taluni soggetti che, pur astrattamente rientrando fra quelli esclusi, si rechino presso le sedi dell'assicurata per ragioni lavorati- ve ma non partecipino direttamente all'attività cui si riferisce l'assicurazione nonché i titolari e i dipendenti di imprese che prendano parte ai lavori di cari- co e scarico o complementari all'attività oggetto della polizza ma, diversa- mente da quanto avviene per i dipendenti dell'impresa assicurata, vi prendano parte solo in via occasionale.
La ratio dell'art. 2 è quella di perimetrare il rischio di polizza al fine di limita- re la risarcibilità dei danni nei soli confronti di quei soggetti che entrino nei luoghi coperti dalla garanzia assicurativa per ragioni estemporanee e occasio- nali (e che, come tali, siano effettivamente terzi), viceversa escludendo la ri- sarcibilità di quegli eventi che coinvolgano soggetti i quali prestino stabilmen- te manovalanza sul sito e che, perciò soltanto, importino una maggiore espo- sizione al rischio.
Nel caso di specie, l'esame delle risultanze istruttorie, se da un lato sembra escludere la presenza saltuaria ed occasionale del sui luoghi di Parte_5 proprietà della dall'altro permette di ritenere suffi- Parte_3 cientemente dimostrata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato di fatto o, quantomeno, di dipendenza intercorrente tra assicurata e danneggiato.
Come è noto, infatti, “Elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordina- to - e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo -
è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestato- re al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modali- tà di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risulta- to” (Cass. n. 4500/2007).
19 Tale assoggettamento non costituisce un dato di fatto elementare quanto piut- tosto una modalità di essere del rapporto potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze;
sicché ove esso non sia agevolmente apprezzabile, è possibile fare riferimento, ai fini qualificatori, ad altri elementi (come, ad esempio, la continuità della prestazione, il rispetto di un orario predetermina- to, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, l'assenza in ca- po al lavoratore di rischio e di una seppur minima struttura imprenditoriale), che hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria (cfr. Cass.
14394/2024; Cass. n. 4500 del 2007; Cass. n. 13935 del 2006; Cass. n. 9623 del 2002; Cass. S.U. n. 379 del 1999).
Nel caso in esame, particolarmente significativa ai fini della qualificazione del rapporto in termini di subordinazione deve ritenersi la circostanza che il
[...] fosse regolarmente adibito, con carattere di continuità, allo svolgi- Pt_5 mento delle mansioni più disparate presso la struttura turistica CP_12
[...]
Tali circostanze risultano invero ampiamente confermate dalle dichiarazioni rese dai testi (“Io vedevo che effettuava Testimone_1 Persona_3 lavori di giardinaggio e conduceva la navetta su incarico di ”; Parte_1
“Non lo so, io lo vedevo sempre intorno al villaggio”; verbale ud. del
18.01.2021) (“Il mi ha riferito che stava an- Testimone_2 Parte_5 dando a fare dei lavori al;
“Sapevo che lavorava per i Pt_3 CP_4 presso il;
“Si è vero, so che lavorava con i e fa- Parte_3 CP_4 ceva il “tutto fare” all'interno del Villaggio;
“Si, è vero, quando Pt_3 non giudava faceva il tutto fare al;
verbale ud. del Parte_3
10.05.2021) (“Non so chi esattamente gli aveva dato Persona_4
l'ordine ma lavorava nella struttura”; “Si è vero. So che tutti i giorni era al vil- laggio”; “Svolgeva diverse attività all'interno del villaggio ed è capitato che, quando eravamo insieme, ricevesse una telefonata dal e doveva CP_4 scappare al lavoro”; verbale ud. del 27.09.2021) e (“Si è vero, Parte_8
20 ho visto il lavorare spesso in quella struttura”; “Io ho sempre visto Parte_5 il sig. dare indicazioni ai dipendenti ed il era un Parte_1 Parte_5 tuttofare nella struttura. In particolare, l'ho visto lavare i vetri dei Bungalows.
Non so se questo ricordo si riferisca a quell'anno o agli anni precedenti”; ver- bale ud. del 28.02.2022), oltre che avvalorate dalle risultanze del “diario di lavoro” sul quale il era solito appuntare, in corrispondenza di cia- Parte_5 scuna data, la località presso il quale avrebbe prestato la propria attività lavo- rativa e dal quale emerge una presenza pressoché quotidiana presso il “villag- gio” (cfr. doc. 2; fasc. di primo grado di parte attrice).
Tale ricostruzione, inoltre, non può che essere avvalorata ulteriormente da in- dici presuntivi del rapporto di subordinazione, individuabili nella circostanza che il fosse formalmente dipendente della società Parte_5 Parte_2
a sua volta amministrata dal medesimo - nonché colle-
[...] Parte_1 gata alla di cui la prima deteneva una quota minorita- Parte_3 ria del capitale sociale (cfr. visure camerali in atti, docc. 10 e 11; fasc. di I grado di parte attrice) – e che permette agevolmente di ritenere, sulla base dell'id quod plerumque accidit, la soggezione del nei confronti Parte_5 del proprio datore di lavoro, quandanche il corrispondente potere direttivo fosse esercitato nella veste di amministratore della collegata società.
In conclusione, dunque, il sinistro non rientrava nella copertura oggetto della polizza assicurativa n. 030.014.0000913200 stipulata tra le parti, non operan- do la garanzia R.C.T. (responsabilità civile verso terzi) poiché il Parte_5 non può essere considerato terzo ai sensi dell'art. 2 delle condizioni di Poliz- za.
L'accoglimento della eccezione di inoperatività della polizza determina, quale logica conseguenza, il rigetto della domanda di manleva spiegata dagli odierni appellati nei confronti della appellata Controparte_2
In conclusione, l'appello deve essere respinto e tale esito comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r.
21 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012), posto che detta sanzione (costituita dal versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione) si ap- plica (comma 18 dello stesso art.
1. della Legge citata) “ ai procedimenti ini- ziati dal trentesimo giorno successivo alla data (1/1/2013 n.d.r. ) di entrata in vigore della presente legge”, locuzione che va interpretata (v. Cass.
26566/2013) come riferita anche alle impugnazioni, come quella in esame, proposte in epoca successiva al 31.1.2013.
Nei rapporti tra appellanti ed appellata le spese Controparte_2 seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in conformità alle tabelle di cui al D.M. 55/2022 come aggiornate con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore dell'effettivo decisum, secondo i valori medi, con esclusione della fase istruttoria, la quale non è stata svolta e tenuto conto della rinuncia.
Quanto ai rapporti tra gli appellanti e da un lato, e tra gli appel- CP_1 lanti e , , e Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
dall'altro, l'intervenuta estinzione del giudizio tra le parti, unita- Per_1 mente alla circostanza che l'appello non abbia investito la sentenza in punto di an e quantum risarcitorio, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto, così decide:
1) dichiara la contumacia di;
CP_4
2) dichiara l'estinzione del giudizio tra gli appellanti e l' CP_1
3) rigetta, per il resto, l'appello e, per l'effetto, dichiara la inoperatività della polizza n. 030.014.0000913200, con conseguente conferma del rigetto della domanda di manleva azionata nei confronti di Controparte_2
2) condanna gli appellanti , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
in solido tra loro, a rifondere alla appellata Parte_3 Controparte_14
[...] le spese del grado, che liquida in € 14.239,00 oltre 15% di rimborso
[...] spese generali ed iva e cpa, per compensi;
2) compensa interamente le spese di lite tra gli appellanti e gli appellati
[...]
, , e e CP_15 Parte_5 Parte_6 Persona_1 tra gli appellanti e CP_1
3) dichiara che la parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore impor- to, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 9.12.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
IL TA BR ES AM
23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 819/2023
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
ES AM Presidente
IL TA BR Consigliere relatore
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 819/2023 R.G., vertente tra in proprio ed in qualità di legale rappresentante delle so- Parte_1 cietà e rap- Parte_2 Parte_3 presentati e difesi dall'avv. Evo Talone ed elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale di quest'ultimo, giusta procura in atti;
appellanti e in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente do- CP_1 miciliata in Chieti al Corso Marrucino n. 36, presso e nello studio dell'avv.
RC HE, che la rappresentata e difende, giusta procura in atti;
appellata in persona del suo legale rappresen- Controparte_2 tante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Taurini e dall'avv. Maurizio
Hazan, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. RC di Paolo, sito a Chieti alla via Giovanni Amendola n. 42, giusta procura in atti;
nonché
Parte_4 Parte_5 Parte_6
- quest'ultima in proprio e, unitamente a quale esercente la CP_3 potestà genitoriale sulla miRE - elettivamente domiciliati Persona_1 in Lanciano (Ch), Piazza Eraldo Miscia 5, presso lo studio dell'avv. Matteo
Benedetti che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
appellati
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vasto n. 180/2023 pubblicata in data 08.06.2023, notificata il 16.06.2023, avente ad oggetto
“morte”.
CONCLUSIONI: per , e “Voglia Parte_1 Parte_2 Parte_3
l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento dei motivi di appello formu- lati con il presente atto ed in riforma parziale della impugnata sentenza, così provvedere: NEL MERITO riformare, in parte qua, la sentenza del Tribunale di Vasto n. 180/2023 pubblicata l'8.06.2023, notificata in data 16.06.2023
(R.G. n. 273/2019) e, conseguentemente, in accoglimento del presente appel- lo: IN VIA PRINCIPALE determinare le quote di responsabilità imputabili in via concorrente all' e, conseguentemente, ripartire pro quota il CP_1 risarcimento, riconoscendo l'applicabilità alla specie dell'art. 1227, commi 1
e 2, c.c. con riferimento alla condotta osservata dall' per CP_1
l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
a rimborsare alla - pro quota - le somme versate agli Parte_3 attori in primo grado, anche a titolo di spese legali;
IN OGNI CASO accertare e dichiarare che la società chiamata in causa, Controparte_2
(P.I./C.F. ) con sede in Milano alla Via Ignazio Gardella n. 2, sia P.IVA_1
2 tenuta a manlevare integralmente la società per quanto Parte_3 la stessa è stata condannata a corrispondere agli attori in primo grado a titolo di risarcimento del danno ed a titolo di spese legali;
per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_2 rimborsare alla le somme versate agli attori in primo Parte_3 grado, anche a titolo di spese legali, ed a garantire la medesima da ogni e qualsiasi ulteriore conseguenza pregiudizievole dovesse derivare alla stessa in virtù della sentenza del Tribunale di Vasto n. 180/2023 pubblicata l'8.06.2023
e del presente giudizio di appello;
IN OGNI CASO accertare e dichiarare che e la società non sono tenuti al paga- Parte_1 Parte_2 mento delle spese legali in favore della terza chiamata in solido con la CP_1 società e . Con vittoria delle spese di li- Parte_3 CP_4 te e competenze professionali del doppio grado di giudizio […]”;
per “in via principale e preliminare, rilevata la rinuncia alla do- CP_1 manda, all'azione e ai motivi di appello sub. 1, 2 e 4, espressa dagli appellanti con dichiarazione sottoscritta il 02.07.2025, depositata e notificata il
03.07.2025, nonché la presa d'atto/accettazione dell'appellata CP_1 dichiarare cessata la materia del contendere tra gli appellanti , Parte_1
e l'appellata ri- Parte_2 Parte_3 CP_1 guardo alle domande promosse dagli appellanti contro e a ogni altra CP_1 domanda a esse connesse e/o consequenziali, da chiunque esperita avverso disponendo l'integrale compensazione delle spese di lite;
in via subor- CP_1 dinata, nell'insperata l'ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte non dichiari la cessazione della materia del contendere tra gli appellanti e l'appellata nonostante la CP_1 rinuncia degli appellanti alla domanda, all'azione e ai motivi di appello n. 1,
2, 4, intendendo comunque pronunciarsi su tali motivi, benché abdicati dagli appellanti, accogliere le conclusioni già rassegnate in comparsa di costituzio- ne del 16.11.2023, nelle note di trattazione del 12.12.2023, del 10.10.2024 e
3 del 07.02.2025, da intendersi integralmente trascritte e riportate nel presente atto, ribadendo il rifiuto del contraddittorio sulle domande, eccezioni e con- clusioni proposte ex novo dalle controparti”;
per Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza, Controparte_5 eccezione e deduzione disattesa, pronunciate tutte le declaratorie del caso, co- sì giudicare: In via preliminare - Dichiarare l'inammissibilità del terzo motivo di appello per i motivi di cui in narrativa;
In via principale - Rigettare il terzo motivo di appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare l'inoperatività della polizza In ogni caso - Con vittoria di spese di li- CP_2 te”;
per , Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
“Gli odierni esponenti concludono in via principale per la conferma Per_1 della sentenza di primo grado, ed in via subordinata si rimettono alle valuta- zioni della Corte di Appello circa la fondatezza dei motivi di impugnazione proposta, nei limiti in cui un eventuale accoglimento non vada a modificare l'an ed il quantum debeatur del risarcimento dei danni riconosciuto in loro fa- vore con la sentenza di primo grado, per le ragioni analiticamente esposte nel- la comparsa di costituzione. Con vittoria di spese e competenze legali. Non accettano il contraddittorio su eventuali domande nuove delle controparti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La vicenda processuale in esame trae origine dall'atto di citazione del
15.03.2019, con cui , , Parte_4 Parte_5 Parte_6
(quest'ultima in proprio e quale esercente la potestà genitoriale, uni-
[...] tamente a sulla miRE adivano il Tribunale Persona_2 Persona_1 di Vasto ivi convenendo , , CP_4 Parte_1 Parte_2
e al fine di ottenerne la condanna al risarcimento
[...] Parte_3
4 dei danni, in proprio ed in qualità di eredi, derivanti dal sinistro mortale che aveva visto coinvolto il loro prossimo congiunto . Persona_3
1.2. A sostegno della propria domanda, gli attori rappresentavano che, in data
16.06.2016, , dipendente della società Persona_3 Parte_2 nell'eseguire lavori di falciatura e tranciatura dell'erba sul terreno pertinenza della struttura ricettivo-turistica su incarico del proprio Parte_3 datore di lavoro, , ed avvalendosi del trattore agricolo Lam- Parte_1 borghini 340 cc, targato CH8805, fornitogli da quest'ultimo e di proprietà di
, si ribaltava per la presenza di un dislivello non segnalato e non CP_4 visibile a causa dell'alta vegetazione. A causa della assoluta mancanza degli obbligatori presidi di sicurezza sul mezzo utilizzato, il veniva per- Parte_5 tanto disarcionato ed in seguito schiacciato dai cingoli del trattore in rotazio- ne, decedendo per sfondamento della scatola cranica ed eviscerazione del tronco e dell'addome.
Rappresentavano, inoltre, che - in qualità di utilizzatore del ter- CP_4 reno e proprietario della trattrice agricola - veniva rinviato a giudizio dinanzi al Tribunale di Vasto per i reati di cui agli artt. 589 comma I e comma II in relazione agli artt. 70 e 71 del D. Lgt n°81/2008 e che il relativo procedimento si concludeva con sentenza n. 57/2017 G.U.P. Tribunale di Vasto di applica- zione della pena ex art. 444 c.p.p. (divenuta irrevocabile in data 29.11.2017 per passaggio in giudicato), con la quale il medesimo veniva condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione con pena sospesa.
1.3. Si costituivano in giudizio , e Parte_1 Parte_2 [...]
contestando gli avversi assunti e chiedendo il rigetto del- Controparte_6 la domanda risarcitoria avanzata nei propri confronti. In via subordinata, chiedevano accertarsi le quote di responsabilità imputabili in via concorrente a ai sensi dell'art. 1227 cc e all' (la cui re- Persona_3 CP_1 sponsabilità veniva invocata per la omessa manutenzione dell'area di perti- nenza stradale nella quale si era verificato il sinistro), oltre che, in ogni caso,
5 la condanna della a manlevare la convenuta da Controparte_2 eventuali responsabilità risarcitorie, con contestuale istanza di autorizzazione a chiamare in causa queste ultime, in qualità di terze chiamate, ex artt. artt.
106 e 269 c.p.c..
1.4. Si costituiva, inoltre, , anch'egli resistendo nel merito e in- CP_4 stando per la chiamata in causa della terza CP_1
1.5. Autorizzata la chiamata in causa delle terze chiamate, si costituiva la
[...] preliminarmente eccependo la inoperatività della po- Controparte_7 lizza oltre alla prescrizione del diritto esercitato dalla Parte_3 ai sensi dell'art. 2952 c.c., chiedendo il rigetto della domanda di manleva formulata nei propri confronti. Resisteva, altresì, nel merito chiedendo il riget- to della domanda formulata dagli attori e, in via subordinata, il contenimento della condanna a manlevare la convenuta nei limiti della quota di responsabi- lità del proprio assicurato, previo accertamento dei presupposti di cui all'art. 1227, co. 1, c.c.
1.6. Si costituiva, infine, la quale, preliminarmente eccepita la CP_1 propria carenza di legittimazione passiva, contestava illimitatamente la fonda- tezza della domanda avanzata dai convenuti nei propri confronti, oltre che la domanda principale di parte attrice.
1.7. A conclusione del giudizio di primo grado, il Tribunale di Vasto, con sen- tenza n. 180/2023 pubblicata il 08.06.2019, così statuiva:
«DICHIARA la responsabilità colposa concorrente tra e Persona_3
in persona del legale rappresentante Controparte_8
p.t., nella determinazione del sinistro occorso a il 8.6.2016 Persona_3 in cui lo stesso è deceduto attribuendo la responsabilità dello stesso a
[...]
nella misura del 40% ed a e Persona_3 CP_4 Parte_3
[...
, in solido tra di loro, nella residua misura del 60%
6 DICHIARA, pertanto, e obbligati in CP_4 Parte_3 solido al pagamento delle seguenti somme, a titolo di risarcimento dei danni, in favore di: mediante pagamento della somma di € 178.345,00 in Parte_4 ragione del 60% della stessa;
mediante pagamento della somma di € 191.805 in Parte_5 ragione del 60% della stessa;
mediante pagamento della somma di € 137.965,00 in Parte_6 ragione del 60% della stessa;
e quali esercenti la potestà genitoria- Parte_6 CP_3 le sulla miRE mediante pagamento della somma di € Persona_1
97.900,40 in ragione del 60% della stessa;
previa devalutazione delle somme alla data del sinistro (8.6.2016) con interessi e rivalutazione alla data della presente decisione, oltre interessi successivi fino al soddisfo;
NA e in persona del CP_4 Parte_3 legale rappresentante p.t., in solido tra di loro, al risarcimento del danno pa- trimoniale per spese funerarie nella misura del 60% di € 3.000,00 oltre agli interessi dal 12.6.2016, in favore di Parte_6
RIGETTA la domanda nei confronti di e della Parte_1 Parte_2
[...]
RIGETTA le domande formulate nei confronti di CP_1
DICHIARA il difetto di legittimazione passiva di
[...]
e, conseguentemente, rigetta la domanda formulata Controparte_2 nei confronti di questa;
NA e al pagamento, in solido CP_4 Parte_3 tra loro, ed in favore degli attori, delle spese delle spese del presente giudizio, che liquida, in complessivi € 29.500,00 (di cui € 500,00 per spese vive, €
3.6000,00 per la fase di studio, € 2.400,00 per la fase introduttiva, € 10.500,00 per la fase istruttoria, € 6.200,00 per la fase decisionale ed € 6.300,00 per au-
7 mento ex art. 4, comma 2, per la difesa di più parti aventi la stessa posizione processuale) oltre rimborso forf., I.V.A. se ed in quanto dovuta, C.P.A. come per legge e rimborso del contributo unificato versato;
COMPENSA tra gli attori ed i convenuti e Parte_1 Parte_2
[... le spese del presente giudizio;
NA , CP_4 CP_9
, e in solido tra di loro ed in fa-
[...] Parte_2 Parte_3 vore delle terza chiamata al pagamento delle spese del presente giudi- CP_1 zio che liquida, in complessivi € 20.000,00 (di cui € 3.1000,00 per la fase di studio, € 2.400,00 per la fase introduttiva, € 8.500,00 per la fase istruttoria e €
6.000,00 per la fase decisionale) oltre rimborso forf., I.V.A. se ed in quanto dovuta, e C.P.A. come per legge;
NA in favore della terza chiamata Parte_3 [...]
al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida, in CP_2 complessivi € 20.000,00 (di cui € 3.1000,00 per la fase di studio, € 2.400,00 per la fase introduttiva, € 8.500,00 per la fase istruttoria e € 6.000,00 per la fa- se decisionale) oltre rimborso forf., I.V.A. se ed in quanto dovuta, e C.P.A. come per legge»
2. La sentenza veniva impugnata da , e Parte_1 Parte_2
i quali ne hanno chiesto la parziale riforma sulla scor- Parte_3 ta di 4 motivi volti a censurare la decisione:
a) nella parte in cui veniva esclusa la responsabilità dell' sulla CP_1 base della considerazione che l'altezza della vegetazione in cui si trovava ad operare il era tale da impedire allo stesso di rendersi conto Persona_3 del pericolo e del posizionamento del muretto con la recinzione metallica allo stesso sovrastante, cosicché, quand'anche l' avesse provveduto al ta- CP_1 glio della vegetazione spontanea cresciuta sulla pertinenza stradale, il
[...]
non si sarebbe comunque avveduto del dislivello;
Persona_3
b) nella parte in cui veniva esclusa la responsabilità dell' in CP_1 quanto la distanza tra il muretto ed il ciglio stradale era di circa 3,5 metri, con
8 la conseguenza che l'eventuale sfalcio da parte di non avrebbe interes- CP_1 sato tutta l'area fino al muretto, non rinvenendosi norme che obbligassero l'ente gestore della strada a tanto, e che il muretto sarebbe stato, comunque invisibile;
c) nella parte in cui veniva dichiarata la carenza di legittimazione passiva del- la in quanto il sinistro in oggetto non rientrava tra Controparte_2 quelli assicurati a mente della polizza assicurativa;
d) nella parte in cui veniva disposta la condanna dei convenuti, in solido tra di loro, alla refusione delle spese di lite in favore delle terza chiamata
[...]
CP_1
3. Si costituiva in giudizio contestando gli avversi assunti e CP_1 chiedendo il rigetto del gravame in quanto inammissibile e, in ogni caso, in- fondato nel merito.
4. Si costituiva, inoltre, la compagnia assicurativa Controparte_2
la quale resisteva all'appello limitatamente al terzo motivo – chieden-
[...] done la declaratoria di inammissibilità e, comunque, il rigetto nel merito - aderendo tuttavia alla tesi difensiva dell'appellante in punto di responsabilità da addebitare in capo ad CP_1
5. Si costituivano, infine, , Parte_4 Parte_5 [...]
(quest'ultima in proprio e quale esercente la potestà genito- Parte_6 riale, unitamente a sulla miRE chiedendo, Persona_2 Persona_1 in via principale, la conferma della sentenza di primo grado e, in via subordi- nata, rimettendosi alle valutazioni di questa Corte circa la fondatezza dei mo- tivi di impugnazione, nei limiti in cui un eventuale accoglimento non modifi- chi l'an ed il quantum debeatur del risarcimento dei danni agli stessi ricono- sciuto in primo grado.
6. Non si costituiva , benchè ritualmente citato, dovendo pertan- CP_4 to dichiararsene la contumacia.
9 7. Preliminarmente, va dato atto che il presente gravame è volto a censurare la sentenza limitatamente alle parti in cui, da un lato veniva esclusa la responsa- bilità dell' nella causazione del sinistro e, dall'altro, dichiarava il CP_1 difetto di legittimazione passiva di rigettando la Controparte_2 domanda di manleva formulata dalla Parte_3
Ciò premesso, si osserva come le censure non abbiano investito i capi di sen- tenza in cui veniva riconosciuta la responsabilità colposa concorrente per il sinistro oggetto di causa nella misura del 40% a carico del , Persona_3
e nella misura del 60% a carico di e in CP_4 Parte_3 solido tra loro, né la quantificazione del danno ovvero il rimborso delle spese legali in favore della parte attrice.
Pertanto, non essendo sul punto la sentenza oggetto di impugnazione né, pe- raltro, avendo le altre parti processuali proposto appello incidentale avverso tale capo di sentenza, le relative statuizioni devono ritenersi non più
contro
- vertibili in quanto definitivamente coperte dal giudicato interno.
8. Sempre in via preliminare, deve rilevarsi che, con atto del 02.07.2025 sot- toscritto personalmente dalle parti, depositato e notificato il 03.07.2025, la di- fesa appellante dichiarava di rinunciare all'impugnazione promossa contro l'appellata CP_1
Precisamente, gli appellanti hanno dichiarato di rinunciare all'azione ed alla relativa impugnazione promossa contro quest'ultima, limitatamente ai capi della sentenza impugnata riguardanti l'appellata di cui ai motivi CP_1
1, 2 e 4 dell'atto di appello, facendo salvo il gravame avverso la
[...]
Per tali motivi gli appellanti hanno chiesto di soprassedere Controparte_10 dall'accertamento giudiziale del diritto azionato nei confronti di
[...]
avendo desistito dal diritto di ottenere la declaratoria della responsabi- CP_1 lità della stessa nella causazione sinistro, con compensazione integrale delle spese processuali tra gli appellanti, l'appellata e gli altri appellati CP_1
, Parte_4 Parte_5 Parte_6 CP_11
[...] su e quali esercenti la potestà genitoriale sulla figlia mi- Parte_6 RE . Persona_1
Con note di trattazione depositate in data 09.07.2025, gli appellanti chiedeva- no dunque dichiararsi la cessata la materia del contendere tra i medesimi ed con integrale compensazione delle spese di lite. CP_1
A tali richieste si uniformava la difesa di la quale, con note de- CP_1 positate il 08.09.2025, dichiarava di aver preso atto e, comunque, accettato ta- le rinuncia, anch'essa concludendo per la declaratoria di cessazione della ma- teria del contendere a spese interamente compensate.
In aderenza a tale concorde richiesta - e constatata, peraltro, la assenza di con- testazione delle altre parti costituite - va, pertanto, dichiarata la estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia agli atti dello stesso da parte degli appellanti, con spese compensate, come richiesto dalle parti.
Conseguentemente, l'oggetto del presente giudizio di impugnazione deve es- sere circoscritto all'esame del solo terzo motivo di gravame, a mezzo del qua- le viene lamentata la erronea carente e/o omessa motivazione in ordine alla accertata carenza di legittimazione passiva della Controparte_2
8. Ai limitati fini che qui rilevano, la motivazione esplicitata in sentenza era consistita nel rilievo che la compagnia assicuratrice avesse fondatamente so- stenuto e documentato la propria carenza di legittimazione passiva in quanto il sinistro in oggetto non rientrava tra quelli assicurati a mente della polizza as- sicurativa.
8.1. Nel censurare tale statuizione, viene in primo luogo contestata la erronea qualificazione dell'eccezione sollevata dalla compagnia di assicurazione alla stregua di carenza di legittimazione passiva sul rilievo che la eccepita inopera- tività della polizza da parte della terza chiamata atterrebbe, non alla legittima- zione ad causam, bensì al merito della questione.
Viene poi censurato il difetto di motivazione, all'uopo richiamando le vicende processuali del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale e le difese in tale sede
11 svolte dalle parti, le quali non sarebbero in alcun modo state considerate da parte del giudice di prime cure.
In particolare, la aveva chiesto l'autorizzazione alla Parte_3 chiamata della compagnia di assicurazione per la denegata ipotesi di accogli- mento della domanda attrice domandando di essere - in tal caso - garantita dalla società in virtù di polizza assicurativa n. Controparte_2
030.014.0000913200 emessa in data 29.06.2013.
Nel costituirsi in giudizio, la aveva resistito eccependo Controparte_2 che la polizza assicurativa copriva solamente il rischio inerente l'attività turi- stica della assicurata, cosicché, essendo il terreno su cui era avvenuto il sini- stro in uso ad altro soggetto e non facendo parte della struttura turistica, il si- nistro non risultava coperto. A ciò aveva aggiunto che erano espressamente esclusi dalla garanzia i sinistri causati da un veicolo a motore.
Con le proprie prime memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., la Parte_3
aveva tuttavia sostenuto come il rischio risultasse assicurato in virtù del-
[...] le previsioni degli artt. 2 e 3 del contratto di assicurazione, nelle cui condizio- ni integrative descriveva, inoltre, l'oggetto del rischio assicurato facendo rife- rimento ad un villaggio turistico la cui struttura è ubicata in un sito interamen- te recintato di 50.000,00 metri quadrati.
Su tali basi, gli appellanti sostengono che il terreno nel quale era avvenuto il sinistro rientrerebbe all'interno dell'area recintata e, dunque, nella struttura assicurata.
Sostengono, inoltre la evidente contraddizione insita nelle conclusioni cui perveniva il primo giudice laddove, viceversa, lo stesso aveva ritenuto accer- tato che la responsabilità della fosse da riconnettersi Parte_3 alla violazione dell'obbligo di custodia della struttura teatro del sinistro, e ciò in quanto proprietaria del terreno.
12 Del tutto destituite di fondamento risulterebbe in ogni caso l'eccezione di non operatività della polizza ove volta a sostenere che il terreno, in quanto stacca- to dalla struttura turistica, non costituirebbe pertinenza di quest'ultima.
A tal proposito, l'istruttoria espletata in primo grado avrebbe, viceversa, di- mostrato che l'incidente si era verificato sulla particella 4094, fg. 8, del NCU
Comune di Torino di Sangro (come risultante dalla foto panoramica con i confini catastali e dalle foto e dai rilievi dei Carabinieri), sulla quale era co- struito l'intero villaggio turistico. Il terreno teatro del malaugurato incidente mortale costituirebbe, pertanto, una pertinenza del sia in Parte_3 quanto medesima particella catastale sulla quale insiste tutta la struttura del villaggio, sia in quanto situato a pochi metri dal parco giochi della struttura, in posizione adiacente alla struttura stessa.
Anche l'ulteriore eccezione sollevata dalla per escludere Controparte_2
l'operatività della polizza (circa il fatto che il terreno fosse in uso ad altro soggetto) risulterebbe del tutto destituita di fondamento alla luce degli esiti dell'istruttoria, dalla quale sarebbe emerso che il terreno che CP_4 coltivava era posto dietro il villaggio, in un'area completamente diversa e di- stante dal luogo del sinistro (circostanza confermata da tutti i testi sentiti sul punto, che avrebbero chiarito come gli ulivi coltivati da questi fossero collo- cati su una zona diversa e distinta, mentre il terreno teatro del sinistro era adiacente alla struttura turistica ed non era mai stato coltivato prima).
9. Ritiene questa Corte che, pur cogliendo effettivi profili di criticità della mo- tivazione, le censure non possano condurre ad una riforma della sentenza im- pugnata nel senso perorato da parte appellante.
9.1. Preliminarmente, deve essere condivisa la censura di parte appellante vol- ta a contestare la erronea qualificazione dell'eccezione proposta da
[...]
Controparte_2
A differenza della specifica statuizione adottata in sentenza, il provvedimento assunto va più correttamente inteso come rigetto della doman-
13 da in ragione della inoperatività della polizza e non come inammissibilità con- seguente al difetto di una condizione dell'azione.
La compagnia assicurativa, in particolare, era stata espressamente convenuta quale titolare dell'obbligazione risarcitoria e, quindi, legittimata a contraddire rispetto alla pretesa relativa al fatto illecito dal quale la prima originava.
Dall'istruttoria espletata in primo grado, nondimeno, il primo giudice – e, a monte, la terza chiamata – aveva ricavato la prova di un fatto impeditivo alla pretesa attorea e, cioè, che il sinistro in oggetto non rientrava tra quelli assi- curati, con la conseguenza che il mancato accoglimento in parte qua della domanda non era dipeso dalla negazione del rapporto assicurativo e, dunque, dall'insussistenza della legittimazione della terza chiamata a contraddire ri- spetto alla pretesa nei suoi confronti fatta valere, quanto piuttosto da un accer- tamento nel merito del fatto illecito oggetto di causa, ciò da cui deriva, non il difetto di legittimazione passiva, bensì il rigetto nel merito della domanda di manleva.
9.2. Sotto diverso profilo, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la carenza della motivazione comporta la nullità della sentenza per difetto di un requisito formale indispensabile nei soli casi della “mancanza assoluta sotto l'aspetto materiale e grafico”, della “motivazione apparente”, cioè inidonea a far comprendere la ratio decidendi, anche sotto l'aspetto del fatto, del “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili” e della “moti- vazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, restando estranea al vizio una verifica anche della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle quaestiones facti (Cass. n. 7090/2022); per quanto specificamente rileva,
“si è in presenza di una “motivazione apparente” allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del do- cumento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia perce- pibili le ragioni della decisione, perché consiste in argomentazioni obiettiva- mente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del
14 convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, non potendosi la- sciare all'interprete il compito di integrarlo con le più varie ed ipotetiche con- getture.” (Cass. n. 2622/2024; Cass. n. 17724/2023).
Nella specie, la sentenza impugnata si era sul punto limitata ad affermare che:
“la Compagnia assicuratrice ha fondatamente sostenuto e documentato la propria carenza di legittimazione passiva in quanto il sinistro in oggetto non rientra tra quelli assicurati a mente della polizza assicurativa”.
Sebbene la motivazione non sia inesistente, la stessa è, in parte qua, tanto ridotta da risultare apparente. Non spiega infatti le ragioni della ritenu- ta carenza di legittimazione attiva, né rende in alcun modo intellegibile quale sia stata la valutazione del compendio istruttorio e, in particolare, gli elementi da cui ritenere che il sinistro travalicasse il perimetro del rischio assicurato.
9.3. Spetta dunque a questa Corte, considerata la natura devolutiva dell'appello, procedere ad un nuovo esame circa la fondatezza della domanda proposta in primo grado dagli odierni appellati nei confronti della terza chia- mata il quale, tuttavia, non può che condurre alle Controparte_2 medesime conclusioni circa la inoperatività della polizza ed il conseguente ri- getto della domanda di manleva.
In primo luogo, non è in contestazione la circostanza che tra la CP_12
e la intercorresse un contratto di assicurazio-
[...] Controparte_2 ne “R.C. Rischi Diversi”, di cui alla polizza n. 030.014.0000913200 emessa in data 29.06.2013 e relativa al rischio come di seguito descritto: “Si assicura un villaggio turistico, con n° 210 posti letto, in villini in muratura, nonché le
Strutture presenti, Piscina, Campo di Calcetto, Bagni Comuni, Ristorante,
Negozio/bazar, Bar, Parco giochi. La struttura è ubicata in un sito, interamen- te recintato di 50.000,00 mq […] La garanzia comprende i seguenti servizi complementari all'attività assicurata disciplinati dalle relative condizioni spe-
15 ciali di polizza come di seguito indicato: - ristorante, bar - - 1 spacci, negozi -
- 1 piscine, impianti sportivi-- 1 autorimesse parcheggi -".
L'esame della documentazione prodotta dalla terza chiamata Controparte_5
e, in particolare, della documentazione contrattuale (cfr. doc. 1, fasc. di I
[...] grado , permette di distinguere le diverse coperture assicurati- CP_13 ve sottese a tali tipologie di polizza.
In particolare, l'art. 3 (Coperture assicurative offerte – limitazioni ed esclu- sioni) della sezione “B. Informazioni sul contratto”, prevede che “La garanzia
Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) offre all'Assicurato una copertura per il risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terze persone in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività assicu- rata. L'assicurazione può essere estesa anche alla garanzia R.C.O., che tutela l'Assicurato dalla eventuale azione risarcitoria per i danni fisici riportati dai dipendenti e/o addetti in caso di infortunio sul lavoro”.
Nella successiva sezione “Norme che regolano l'assicurazione della respon- sabilità civile”, in relazione alla responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) l'art. 13 prevede che:
“L'impresa in base alle dichiarazioni dell'Assicurato ed alle condizioni tutte di polizza si obbliga, fino alla concorrenza del massimi di garanzia pattuiti, a te- nere indenne l' stesso di quanto questi sia tenuto a pagare, quale ci- Parte_7 vilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, inte- ressi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per le- sioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto acci- dentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all' da fatto doloso di persone delle quali debba rispon- Parte_7 Parte_7 dere a norma di legge”.
Alla regolamentazione della diversa ipotesi di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.), provvede poi il successivo art. 14, secondo il
16 quale “Qualora l'assicurazione comprenda anche la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro l'impresa si obbliga altresì a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civil- mente responsabile:
a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n° 1124, nonché del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n° 38 e del decreto legislativo 19 aprile
2001, n° 202, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, soggetti ad assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e adibiti alle attività per le quali è prestata la presente assicurazione;
b) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni conseguenti ad infortunio e non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n°1124
e del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n°38, nonché del decreto legislati- vo 19 aprile 2001, n° 202, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata sulla base della "Tabella delle me- nomazioni" approvata con decreto del Ministero del Lavoro e della Previden- za Sociale del 12 luglio 2000.
Purché soggetti ad assicurazione obbligatoria e adibiti alle attività per le quali
è prestata l'assicurazione, ai fini della presente garanzia sono equiparati ai di- pendenti:
- i lavoratori parasubordinati e interinali;
[…] La garanzia è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'As- sicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione infortuni di legge”.
Ciò premesso, se da un lato non risulta oggetto di contestazione la circostanza che la tipologia di polizza sottoscritta dalle parti concernesse unicamente la responsabilità civile di verso terzi (R.C.T.) e non an- Parte_3 che la responsabilità civile di quest'ultima verso i prestatori di lavoro
(R.C.O.), dall'altro non può non rilevarsi come, anche laddove volesse per ipotesi ricondursi la polizza nell'ambito di quest'ultima categoria, la relativa
17 operabilità risulterebbe comunque inibita dalla circostanza che l'assicurata non era in regola con gli obblighi per l'assicurazione infortuni di legge nei confronti del Parte_5
Dovendo dunque farsi unicamente riferimento alle condizioni relative alla ti- pologia polizza R.C.T., deve in primo luogo rilevarsi che – diversamente da quanto sostenuto dalla appellata compagnia assicurativa – la copertura assicu- rativa non possa essere esclusa sulla scorta dell'art. 19 delle condizioni di as- sicurazione.
Seppur infatti è vero che tale clausola esclude i danni derivanti da circolazio- ne nonché dall'impiego di veicoli a motore, dall'altro non appaiono soddisfat- te le ulteriori condizioni di cui alle clausole c) e d) le quali richiedono, rispet- tivamente, che la circolazione avvenga su strade di uso pubblico o su aree ad essa equiparate e la conduzione del veicolo ad opera di persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge.
Ciò premesso, ritiene questa Corte che, anche volendosi prescindere dalle questioni concernenti l'estensibilità della copertura assicurativa alla porzione di terreno ove si era verificato il sinistro in quanto parte della struttura turisti- ca, – oltre che dalla preliminare questione circa il soggetto che di tale terreno facesse effettivamente uso – risulti dirimente la circostanza che il Persona_3 non possa essere ritenuto terzo ai fini che qui vengono in rilievo.
[...]
Sotto tale profilo, l'art. 18 del contratto assicurativo esclude dal novero dei terzi, tra l'altro, le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, nonché tutti quei soggetti che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione ma- nuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.
Tale esclusione trova giustificazione nell'esigenza di evitare il maggior ri- schio, non determinabile ex ante, e quindi non rapportabile alla misura del premio, correlato alla maggiore esposizione al rischio di tali soggetti rispetto a
18 tutti gli altri terzi, con conseguente alterazione del sinallagma contrattuale.
Deroga invece a tale esclusione, estendendo la garanzia in favore dell'assicurato, l'art. 2 delle condizioni integrative di polizza, laddove preve- de che siano considerati terzi taluni soggetti che, pur astrattamente rientrando fra quelli esclusi, si rechino presso le sedi dell'assicurata per ragioni lavorati- ve ma non partecipino direttamente all'attività cui si riferisce l'assicurazione nonché i titolari e i dipendenti di imprese che prendano parte ai lavori di cari- co e scarico o complementari all'attività oggetto della polizza ma, diversa- mente da quanto avviene per i dipendenti dell'impresa assicurata, vi prendano parte solo in via occasionale.
La ratio dell'art. 2 è quella di perimetrare il rischio di polizza al fine di limita- re la risarcibilità dei danni nei soli confronti di quei soggetti che entrino nei luoghi coperti dalla garanzia assicurativa per ragioni estemporanee e occasio- nali (e che, come tali, siano effettivamente terzi), viceversa escludendo la ri- sarcibilità di quegli eventi che coinvolgano soggetti i quali prestino stabilmen- te manovalanza sul sito e che, perciò soltanto, importino una maggiore espo- sizione al rischio.
Nel caso di specie, l'esame delle risultanze istruttorie, se da un lato sembra escludere la presenza saltuaria ed occasionale del sui luoghi di Parte_5 proprietà della dall'altro permette di ritenere suffi- Parte_3 cientemente dimostrata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato di fatto o, quantomeno, di dipendenza intercorrente tra assicurata e danneggiato.
Come è noto, infatti, “Elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordina- to - e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo -
è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestato- re al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modali- tà di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risulta- to” (Cass. n. 4500/2007).
19 Tale assoggettamento non costituisce un dato di fatto elementare quanto piut- tosto una modalità di essere del rapporto potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze;
sicché ove esso non sia agevolmente apprezzabile, è possibile fare riferimento, ai fini qualificatori, ad altri elementi (come, ad esempio, la continuità della prestazione, il rispetto di un orario predetermina- to, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, l'assenza in ca- po al lavoratore di rischio e di una seppur minima struttura imprenditoriale), che hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria (cfr. Cass.
14394/2024; Cass. n. 4500 del 2007; Cass. n. 13935 del 2006; Cass. n. 9623 del 2002; Cass. S.U. n. 379 del 1999).
Nel caso in esame, particolarmente significativa ai fini della qualificazione del rapporto in termini di subordinazione deve ritenersi la circostanza che il
[...] fosse regolarmente adibito, con carattere di continuità, allo svolgi- Pt_5 mento delle mansioni più disparate presso la struttura turistica CP_12
[...]
Tali circostanze risultano invero ampiamente confermate dalle dichiarazioni rese dai testi (“Io vedevo che effettuava Testimone_1 Persona_3 lavori di giardinaggio e conduceva la navetta su incarico di ”; Parte_1
“Non lo so, io lo vedevo sempre intorno al villaggio”; verbale ud. del
18.01.2021) (“Il mi ha riferito che stava an- Testimone_2 Parte_5 dando a fare dei lavori al;
“Sapevo che lavorava per i Pt_3 CP_4 presso il;
“Si è vero, so che lavorava con i e fa- Parte_3 CP_4 ceva il “tutto fare” all'interno del Villaggio;
“Si, è vero, quando Pt_3 non giudava faceva il tutto fare al;
verbale ud. del Parte_3
10.05.2021) (“Non so chi esattamente gli aveva dato Persona_4
l'ordine ma lavorava nella struttura”; “Si è vero. So che tutti i giorni era al vil- laggio”; “Svolgeva diverse attività all'interno del villaggio ed è capitato che, quando eravamo insieme, ricevesse una telefonata dal e doveva CP_4 scappare al lavoro”; verbale ud. del 27.09.2021) e (“Si è vero, Parte_8
20 ho visto il lavorare spesso in quella struttura”; “Io ho sempre visto Parte_5 il sig. dare indicazioni ai dipendenti ed il era un Parte_1 Parte_5 tuttofare nella struttura. In particolare, l'ho visto lavare i vetri dei Bungalows.
Non so se questo ricordo si riferisca a quell'anno o agli anni precedenti”; ver- bale ud. del 28.02.2022), oltre che avvalorate dalle risultanze del “diario di lavoro” sul quale il era solito appuntare, in corrispondenza di cia- Parte_5 scuna data, la località presso il quale avrebbe prestato la propria attività lavo- rativa e dal quale emerge una presenza pressoché quotidiana presso il “villag- gio” (cfr. doc. 2; fasc. di primo grado di parte attrice).
Tale ricostruzione, inoltre, non può che essere avvalorata ulteriormente da in- dici presuntivi del rapporto di subordinazione, individuabili nella circostanza che il fosse formalmente dipendente della società Parte_5 Parte_2
a sua volta amministrata dal medesimo - nonché colle-
[...] Parte_1 gata alla di cui la prima deteneva una quota minorita- Parte_3 ria del capitale sociale (cfr. visure camerali in atti, docc. 10 e 11; fasc. di I grado di parte attrice) – e che permette agevolmente di ritenere, sulla base dell'id quod plerumque accidit, la soggezione del nei confronti Parte_5 del proprio datore di lavoro, quandanche il corrispondente potere direttivo fosse esercitato nella veste di amministratore della collegata società.
In conclusione, dunque, il sinistro non rientrava nella copertura oggetto della polizza assicurativa n. 030.014.0000913200 stipulata tra le parti, non operan- do la garanzia R.C.T. (responsabilità civile verso terzi) poiché il Parte_5 non può essere considerato terzo ai sensi dell'art. 2 delle condizioni di Poliz- za.
L'accoglimento della eccezione di inoperatività della polizza determina, quale logica conseguenza, il rigetto della domanda di manleva spiegata dagli odierni appellati nei confronti della appellata Controparte_2
In conclusione, l'appello deve essere respinto e tale esito comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r.
21 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012), posto che detta sanzione (costituita dal versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione) si ap- plica (comma 18 dello stesso art.
1. della Legge citata) “ ai procedimenti ini- ziati dal trentesimo giorno successivo alla data (1/1/2013 n.d.r. ) di entrata in vigore della presente legge”, locuzione che va interpretata (v. Cass.
26566/2013) come riferita anche alle impugnazioni, come quella in esame, proposte in epoca successiva al 31.1.2013.
Nei rapporti tra appellanti ed appellata le spese Controparte_2 seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in conformità alle tabelle di cui al D.M. 55/2022 come aggiornate con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore dell'effettivo decisum, secondo i valori medi, con esclusione della fase istruttoria, la quale non è stata svolta e tenuto conto della rinuncia.
Quanto ai rapporti tra gli appellanti e da un lato, e tra gli appel- CP_1 lanti e , , e Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
dall'altro, l'intervenuta estinzione del giudizio tra le parti, unita- Per_1 mente alla circostanza che l'appello non abbia investito la sentenza in punto di an e quantum risarcitorio, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto, così decide:
1) dichiara la contumacia di;
CP_4
2) dichiara l'estinzione del giudizio tra gli appellanti e l' CP_1
3) rigetta, per il resto, l'appello e, per l'effetto, dichiara la inoperatività della polizza n. 030.014.0000913200, con conseguente conferma del rigetto della domanda di manleva azionata nei confronti di Controparte_2
2) condanna gli appellanti , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
in solido tra loro, a rifondere alla appellata Parte_3 Controparte_14
[...] le spese del grado, che liquida in € 14.239,00 oltre 15% di rimborso
[...] spese generali ed iva e cpa, per compensi;
2) compensa interamente le spese di lite tra gli appellanti e gli appellati
[...]
, , e e CP_15 Parte_5 Parte_6 Persona_1 tra gli appellanti e CP_1
3) dichiara che la parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore impor- to, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 9.12.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
IL TA BR ES AM
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