Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 330
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa notifica della cartella di pagamento

    La Corte ha ritenuto che la cartella di pagamento fosse stata notificata, seppur a persona diversa dal destinatario, con conseguente cristallizzazione della pretesa impositiva per omessa impugnazione.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'intimazione

    La Corte ha ritenuto l'atto intellegibile, indicando la somma da pagare, l'imposta, gli interessi e le sanzioni, consentendo l'agevole identificazione della causale.

  • Accolto
    Prescrizione e decadenza

    La Corte ha ritenuto fondata la censura in relazione alle sanzioni e agli interessi, applicando la prescrizione quinquennale. Per i tributi, ha ritenuto non maturata la prescrizione decennale, computando la sospensione dei termini dovuta alla pandemia da Covid-19.

  • Accolto
    Prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi

    La Corte ha accolto la censura, ritenendo che il diritto alla riscossione delle sanzioni si prescriva in 5 anni, salvo sentenza passata in giudicato, e che gli interessi costituiscano un'obbligazione autonoma con prescrizione quinquennale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 330
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento
    Numero : 330
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

    Testo completo