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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 17/07/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
RG n. 995/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Beniamino Margiotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 995/2023 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. Marco Franco, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Venezia, San Marco 3856, come da procura in atti
-ricorrente- contro
(c.f. e p.iva , Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv. Nicola Cenci, con l'indirizzo digitale eletto presso il difensore all'indirizzo pec come da procura in atti Email_1
-resistente-
Avente ad oggetto: altri contratti d'opera
Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso come da nota congiunta di trattazione scritta dimessa in occasione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione dell'11 giugno 2025.
Conclusioni per parte ricorrente: “chiede pertanto il rigetto di ogni istanza ed eccezione ex adverso proposta nonché l'accoglimento delle seguenti domande: “in via principale: accertato il valore dell'opera d'arte eseguita dall'odierno attore, condannare la convenuta al pagamento del corrispettivo ex art. 2225 c.c. nella misura di €. 10.000,00 ovvero nella diversa e maggior misura che risulterà di giustizia”.
Conclusioni per parte resistente: “rigettarsi domanda formulata dal ricorrente sia in via principale che subordinata, e per l'effetto accertarsi il prezzo dell'opera nella somma di euro 1.000,00 come originariamente pattuito
1 ovvero nella somma oggetto di offerta bonaria formulata dal parte del Resistente in sede di trattativa stragiudiziale, per i motivi narrati”.
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
1.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. chiedeva la condanna di Parte_1
al pagamento del corrispettivo Controparte_1 ex art. 2225 c.c. nella misura di € 10.000,00, ovvero nella diversa e maggior misura ritenuta di giustizia, per l'opera d'arte da lui eseguita.
Alla prima udienza di comparizione prevista per il 21 febbraio 2024, il Giudice, dato atto della ritualità e tempestività della notificazione, dichiarava la contumacia di parte resistente e, vista l'istanza di concessione di termini per memorie ex art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c., ordinava di procedere alla notificazione al resistente del ricorso del decreto di fissazione udienza e del verbale di udienza, concedeva termine al ricorrente per memorie, anche istruttorie, e rinviava la causa al 22 maggio 2024 per il prosieguo.
Successivamente, all'udienza del 22 maggio 2024, parte ricorrente chiedeva che la causa fosse decisa allo stato degli atti senza ulteriore attività istruttore e il Giudice si riservava.
Con ordinanza resa nella medesima data, il Giudice disponeva di procedersi a
Consulenza tecnica d'ufficio, nominando ausiliario l'arch. e Persona_1 formulando il seguente quesito: “letti gli atti, visti i documenti, e acquisiti ove necessario ulteriori informazioni o documenti presso uffici pubblici (a ciò autorizzando il c.t.u. a norma dell'art. 213
c.p.c.), visionate le riproduzioni fotografiche agli atti sub docc. 6 e 7: 1) descriva il CTU l'opera realizzata dal ricorrente;
2) proceda alla stima del giusto prezzo della predetta opera, tenendo conto delle quotazioni di mercato anche di altre opere di analoga fattura”. La causa era inoltre rinviata all'udienza del 10 luglio 2024 per il conferimento dell'incarico al CTU, ove, preso atto del giuramento in forma telematica da parte del consulente, erano assegnati termini per il deposito dell'elaborato e la causa era rinviata per la valutazione della relazione scritta all'udienza del 27 novembre 2024, poi rinviata al 5 febbraio 2025.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 13 settembre
2024 si costituiva chiedendo il Controparte_1 rigetto delle domande attoree e che il prezzo dell'opera fosse accertato nella somma di
€ 1.000,00.
2 All'udienza del 5 febbraio 2025, tenutasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il Giudice, osservato che il CTU non aveva dato atto di aver ricevuto ed eventualmente dato risposta alle osservazioni del CTP di parte ricorrente o del legale di parte resistente, ordinava al CTU di rendere edotto il Tribunale di eventuali osservazioni dai CCTTPP o dai difensori delle parti e rinviava la causa all'udienza del
2 aprile 2025 per la verifica dell'adempimento.
Successivamente, all'udienza del 2 aprile 2025, tenutasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il Giudice riteneva la causa matura per la decisione e rinviava per la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza dell'11 giugno 2025.
Infine, all'udienza dell'11 giugno 2025, tenutasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il Giudice tratteneva la causa in decisione.
2.
La domanda è fondata per le motivazioni di cui in appresso.
3.
E' pacifico che il ricorrente ha realizzato nel 2017 un'opera d'arte Parte_1 sulla portiera di una autovettura Ferrari Dino d'epoca di proprietà di CP_1 consistente in un dipinto a olio raffigurante un'autovettura.
Il ricorrente, a titolo di compenso per tale opera, pretende il pagamento di euro
10.000,00, mentre il convenuto si era offerto di corrispondere una somma di euro
1.000,00 in quanto, a suo dire, vi sarebbe stato un accordo in tal senso tra committente ed esecutore.
Il convenuto, nel costituirsi tardivamente in giudizio, contestava all'artista di avere realizzato il dipinto ispirandosi ad una fotografia scattata all'auto Ferrari del CP_1 mentre si trovava all'interno dell'autofficina, cosicché sullo sfondo apparivano inopinatamente tutti i dettagli di contorno che parimenti sarebbero stati riportati nell'opera unitamente all'auto proprio come nella fotografia.
4.
Osserva preliminarmente il Tribunale che tra le parti era intercorrente un contratto d'opera di cui all'art. 2222c.c., in forza del quale il ricorrente si è obbligato a realizzare
3 dietro corrispettivo l'opera d'arte, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
Quanti agli eventuali vizi e difformità dell'opera, l'art. 2226 c.c. prevede, tra l'altro, che il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi occulti al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta, e che l'azione si prescrive entro un anno dalla consegna. L'azione finalizzata a fare valere la garanzia per i vizi dell'opera commissionata, qualora intentata dal soggetto convenuto per il pagamento del corrispettivo, deve essere mossa, a pena di decadenza, attraverso domanda riconvenzionale da veicolare tramite la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata che, nel rito prescelto da parte attrice, deve essere dimessa entro dieci giorni dall'udienza di prima comparizione, secondo il disposto di cui all'art. 281 undecies c.p.c.
Peraltro, in disparte da ogni considerazione in merito alla tempestività e alla fondatezza di tale azione, la domanda avanzata da Controparte_1 non è neanche riportata nelle conclusioni rassegnate e, anche qualora fosse stata
[...] riportata, la medesima dovrebbe essere dichiarata inammissibile, in quanto contenuta nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13 settembre 2024, ben oltre il termine di legge.
5.
Quanto al corrispettivo dovuto per l'esecuzione dell'opera d'arte, nessuna pattuizione a riguardo risulta essere stata assunta dalle parti, cosicché deve giungere in supporto il criterio supplettivo di cui all'art. 2225 c.c., secondo cui, se il compenso non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo.
Tale criterio, di natura tipicamente equitativa (Cass. Civ. 1279/1981), non deve, ma può essere integrato dalle risultanze di una consulenza tecnica, come accaduto in questo giudizio. Ebbene, tale consulenza tecnica appare congruamente motivata e scevra da contraddizioni intrinseche o estrinseche e, inoltre, le operazioni peritali sono state espletate previo radicamento di un rituale contraddittorio tecnico, in quanto il CTU, nel verbale di avvio delle operazioni peritali, ha dato atto che solo parte ricorrente aveva
4 provveduto alla nomina del CTP, mentre parte resistente aveva ritenuto di non provvedervi, sebbene fosse stato assegnato termine in tal senso sino all'inizio delle operazioni peritali con provvedimento reso da questo Giudice in data 26 settembre
2024. Per tali motivi, le risultanze della CTU sono del tutto attendibili e non vi è ragione di discostarsene, pur con le seguenti precisazioni ed integrazioni.
Ebbene, l'ausiliario del giudice ha quantificato il giusto corrispettivo in un intervallo compreso tra euro 20.000 ed euro 25.000, con la precisazione che tale determinazione
è stata svolta “nella sua interezza ed integrità, dunque comprensiva del valore notevole, abbastanza cospicuo, del supporto, la portiera Ferrari Dino 246 già di proprietà della resistente
[...]
”. Con tale precisazione, il CTU ha condivisibilmente Controparte_1 ritenuto che il valore complessivo dell'opera è dato, oltre che dall'indiscutibile fattura del dipinto, anche dall'altrettanto evidente pregio del supporto sul quale è stato realizzato. In altre parole, deve ritenersi che, qualora l'artista avesse realizzato la propria opera su una tela, il valore complessivo di tale opera sarebbe stato inferiore. Di tale differenza non si può non tenere conto, osservato che l'idea di dipingere la portiera, che peraltro appartiene ad una vettura di proprietà della resistente del valore di circa euro 500.000,00, è scaturita da un'intuizione anche della medesima resistente, come allegato da questa e non specificatamente contestato da Parte_1
Alla luce di tali considerazioni, dalla stima dell'opera in euro 20.000 - 25.000,00, occorre sottrarre ben più di euro 5.000,00, ammesso e non concesso che tale cifra rispecchi il reale valore economico del componente della vettura, in quanto non è un criterio di calcolo affidabile ritenere equivalente al valore commerciale della portiera il valore aggiunto dell'opera per il fatto che essa è stata realizzata su una Ferrari. È infatti l'intera vettura che crea un contesto unico per il dipinto.
Alla luce delle argomentazioni di cui sopra, facendo uso del potere di determinare equitativamente il corrispettivo, come riconosciuto al giudice dall'art. 2225 c.c., e tenendo conto delle risultanze peritali, il giusto compenso da riconoscere a Pt_1
per la realizzazione del dipinto per cui è causa, deve essere quantificato in euro
[...]
10.000,00, ovvero pari alla domanda svolta da parte attrice.
6.
5 Da tutto quanto sopra argomentato, deriva l'accoglimento della domanda attorea, e la condanna di al pagamento di euro Controparte_2
10.000,00 a titolo di corrispettivo per l'opera realizzata dall'attore.
7.
Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenendo conto del valore accertato e dell'effettiva trattazione.
PQM
Il Tribunale di Belluno, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1. ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto,
2. CONDANNA al pagamento, Controparte_2
in favore di di una soma pari ad euro 10.000,00, oltre Parte_1 interessi ex art. 1284, 4° c., c.c. dal deposito della domanda sino al saldo;
3. CONDANNA a rimborsare CP_2 CP_1 CP_1
a le spese di questo giudizio, spese che liquida in Parte_1 complessivi euro 264,00 per anticipazioni ed euro 5.077,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
4. PONE le spese di CTU e di CTP definitivamente a carico di
[...]
Controparte_2
Così deciso in Belluno, il giorno 14 luglio 2025.
Il Giudice, dott. Beniamino Margiotta.
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Beniamino Margiotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 995/2023 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. Marco Franco, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Venezia, San Marco 3856, come da procura in atti
-ricorrente- contro
(c.f. e p.iva , Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv. Nicola Cenci, con l'indirizzo digitale eletto presso il difensore all'indirizzo pec come da procura in atti Email_1
-resistente-
Avente ad oggetto: altri contratti d'opera
Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso come da nota congiunta di trattazione scritta dimessa in occasione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione dell'11 giugno 2025.
Conclusioni per parte ricorrente: “chiede pertanto il rigetto di ogni istanza ed eccezione ex adverso proposta nonché l'accoglimento delle seguenti domande: “in via principale: accertato il valore dell'opera d'arte eseguita dall'odierno attore, condannare la convenuta al pagamento del corrispettivo ex art. 2225 c.c. nella misura di €. 10.000,00 ovvero nella diversa e maggior misura che risulterà di giustizia”.
Conclusioni per parte resistente: “rigettarsi domanda formulata dal ricorrente sia in via principale che subordinata, e per l'effetto accertarsi il prezzo dell'opera nella somma di euro 1.000,00 come originariamente pattuito
1 ovvero nella somma oggetto di offerta bonaria formulata dal parte del Resistente in sede di trattativa stragiudiziale, per i motivi narrati”.
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
1.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. chiedeva la condanna di Parte_1
al pagamento del corrispettivo Controparte_1 ex art. 2225 c.c. nella misura di € 10.000,00, ovvero nella diversa e maggior misura ritenuta di giustizia, per l'opera d'arte da lui eseguita.
Alla prima udienza di comparizione prevista per il 21 febbraio 2024, il Giudice, dato atto della ritualità e tempestività della notificazione, dichiarava la contumacia di parte resistente e, vista l'istanza di concessione di termini per memorie ex art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c., ordinava di procedere alla notificazione al resistente del ricorso del decreto di fissazione udienza e del verbale di udienza, concedeva termine al ricorrente per memorie, anche istruttorie, e rinviava la causa al 22 maggio 2024 per il prosieguo.
Successivamente, all'udienza del 22 maggio 2024, parte ricorrente chiedeva che la causa fosse decisa allo stato degli atti senza ulteriore attività istruttore e il Giudice si riservava.
Con ordinanza resa nella medesima data, il Giudice disponeva di procedersi a
Consulenza tecnica d'ufficio, nominando ausiliario l'arch. e Persona_1 formulando il seguente quesito: “letti gli atti, visti i documenti, e acquisiti ove necessario ulteriori informazioni o documenti presso uffici pubblici (a ciò autorizzando il c.t.u. a norma dell'art. 213
c.p.c.), visionate le riproduzioni fotografiche agli atti sub docc. 6 e 7: 1) descriva il CTU l'opera realizzata dal ricorrente;
2) proceda alla stima del giusto prezzo della predetta opera, tenendo conto delle quotazioni di mercato anche di altre opere di analoga fattura”. La causa era inoltre rinviata all'udienza del 10 luglio 2024 per il conferimento dell'incarico al CTU, ove, preso atto del giuramento in forma telematica da parte del consulente, erano assegnati termini per il deposito dell'elaborato e la causa era rinviata per la valutazione della relazione scritta all'udienza del 27 novembre 2024, poi rinviata al 5 febbraio 2025.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 13 settembre
2024 si costituiva chiedendo il Controparte_1 rigetto delle domande attoree e che il prezzo dell'opera fosse accertato nella somma di
€ 1.000,00.
2 All'udienza del 5 febbraio 2025, tenutasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il Giudice, osservato che il CTU non aveva dato atto di aver ricevuto ed eventualmente dato risposta alle osservazioni del CTP di parte ricorrente o del legale di parte resistente, ordinava al CTU di rendere edotto il Tribunale di eventuali osservazioni dai CCTTPP o dai difensori delle parti e rinviava la causa all'udienza del
2 aprile 2025 per la verifica dell'adempimento.
Successivamente, all'udienza del 2 aprile 2025, tenutasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il Giudice riteneva la causa matura per la decisione e rinviava per la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza dell'11 giugno 2025.
Infine, all'udienza dell'11 giugno 2025, tenutasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il Giudice tratteneva la causa in decisione.
2.
La domanda è fondata per le motivazioni di cui in appresso.
3.
E' pacifico che il ricorrente ha realizzato nel 2017 un'opera d'arte Parte_1 sulla portiera di una autovettura Ferrari Dino d'epoca di proprietà di CP_1 consistente in un dipinto a olio raffigurante un'autovettura.
Il ricorrente, a titolo di compenso per tale opera, pretende il pagamento di euro
10.000,00, mentre il convenuto si era offerto di corrispondere una somma di euro
1.000,00 in quanto, a suo dire, vi sarebbe stato un accordo in tal senso tra committente ed esecutore.
Il convenuto, nel costituirsi tardivamente in giudizio, contestava all'artista di avere realizzato il dipinto ispirandosi ad una fotografia scattata all'auto Ferrari del CP_1 mentre si trovava all'interno dell'autofficina, cosicché sullo sfondo apparivano inopinatamente tutti i dettagli di contorno che parimenti sarebbero stati riportati nell'opera unitamente all'auto proprio come nella fotografia.
4.
Osserva preliminarmente il Tribunale che tra le parti era intercorrente un contratto d'opera di cui all'art. 2222c.c., in forza del quale il ricorrente si è obbligato a realizzare
3 dietro corrispettivo l'opera d'arte, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
Quanti agli eventuali vizi e difformità dell'opera, l'art. 2226 c.c. prevede, tra l'altro, che il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi occulti al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta, e che l'azione si prescrive entro un anno dalla consegna. L'azione finalizzata a fare valere la garanzia per i vizi dell'opera commissionata, qualora intentata dal soggetto convenuto per il pagamento del corrispettivo, deve essere mossa, a pena di decadenza, attraverso domanda riconvenzionale da veicolare tramite la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata che, nel rito prescelto da parte attrice, deve essere dimessa entro dieci giorni dall'udienza di prima comparizione, secondo il disposto di cui all'art. 281 undecies c.p.c.
Peraltro, in disparte da ogni considerazione in merito alla tempestività e alla fondatezza di tale azione, la domanda avanzata da Controparte_1 non è neanche riportata nelle conclusioni rassegnate e, anche qualora fosse stata
[...] riportata, la medesima dovrebbe essere dichiarata inammissibile, in quanto contenuta nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13 settembre 2024, ben oltre il termine di legge.
5.
Quanto al corrispettivo dovuto per l'esecuzione dell'opera d'arte, nessuna pattuizione a riguardo risulta essere stata assunta dalle parti, cosicché deve giungere in supporto il criterio supplettivo di cui all'art. 2225 c.c., secondo cui, se il compenso non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo.
Tale criterio, di natura tipicamente equitativa (Cass. Civ. 1279/1981), non deve, ma può essere integrato dalle risultanze di una consulenza tecnica, come accaduto in questo giudizio. Ebbene, tale consulenza tecnica appare congruamente motivata e scevra da contraddizioni intrinseche o estrinseche e, inoltre, le operazioni peritali sono state espletate previo radicamento di un rituale contraddittorio tecnico, in quanto il CTU, nel verbale di avvio delle operazioni peritali, ha dato atto che solo parte ricorrente aveva
4 provveduto alla nomina del CTP, mentre parte resistente aveva ritenuto di non provvedervi, sebbene fosse stato assegnato termine in tal senso sino all'inizio delle operazioni peritali con provvedimento reso da questo Giudice in data 26 settembre
2024. Per tali motivi, le risultanze della CTU sono del tutto attendibili e non vi è ragione di discostarsene, pur con le seguenti precisazioni ed integrazioni.
Ebbene, l'ausiliario del giudice ha quantificato il giusto corrispettivo in un intervallo compreso tra euro 20.000 ed euro 25.000, con la precisazione che tale determinazione
è stata svolta “nella sua interezza ed integrità, dunque comprensiva del valore notevole, abbastanza cospicuo, del supporto, la portiera Ferrari Dino 246 già di proprietà della resistente
[...]
”. Con tale precisazione, il CTU ha condivisibilmente Controparte_1 ritenuto che il valore complessivo dell'opera è dato, oltre che dall'indiscutibile fattura del dipinto, anche dall'altrettanto evidente pregio del supporto sul quale è stato realizzato. In altre parole, deve ritenersi che, qualora l'artista avesse realizzato la propria opera su una tela, il valore complessivo di tale opera sarebbe stato inferiore. Di tale differenza non si può non tenere conto, osservato che l'idea di dipingere la portiera, che peraltro appartiene ad una vettura di proprietà della resistente del valore di circa euro 500.000,00, è scaturita da un'intuizione anche della medesima resistente, come allegato da questa e non specificatamente contestato da Parte_1
Alla luce di tali considerazioni, dalla stima dell'opera in euro 20.000 - 25.000,00, occorre sottrarre ben più di euro 5.000,00, ammesso e non concesso che tale cifra rispecchi il reale valore economico del componente della vettura, in quanto non è un criterio di calcolo affidabile ritenere equivalente al valore commerciale della portiera il valore aggiunto dell'opera per il fatto che essa è stata realizzata su una Ferrari. È infatti l'intera vettura che crea un contesto unico per il dipinto.
Alla luce delle argomentazioni di cui sopra, facendo uso del potere di determinare equitativamente il corrispettivo, come riconosciuto al giudice dall'art. 2225 c.c., e tenendo conto delle risultanze peritali, il giusto compenso da riconoscere a Pt_1
per la realizzazione del dipinto per cui è causa, deve essere quantificato in euro
[...]
10.000,00, ovvero pari alla domanda svolta da parte attrice.
6.
5 Da tutto quanto sopra argomentato, deriva l'accoglimento della domanda attorea, e la condanna di al pagamento di euro Controparte_2
10.000,00 a titolo di corrispettivo per l'opera realizzata dall'attore.
7.
Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenendo conto del valore accertato e dell'effettiva trattazione.
PQM
Il Tribunale di Belluno, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1. ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto,
2. CONDANNA al pagamento, Controparte_2
in favore di di una soma pari ad euro 10.000,00, oltre Parte_1 interessi ex art. 1284, 4° c., c.c. dal deposito della domanda sino al saldo;
3. CONDANNA a rimborsare CP_2 CP_1 CP_1
a le spese di questo giudizio, spese che liquida in Parte_1 complessivi euro 264,00 per anticipazioni ed euro 5.077,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
4. PONE le spese di CTU e di CTP definitivamente a carico di
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Controparte_2
Così deciso in Belluno, il giorno 14 luglio 2025.
Il Giudice, dott. Beniamino Margiotta.
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