TAR Parma, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 220
TAR
Sentenza 4 maggio 2026

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  • Accolto
    Obbligo di dare esecuzione al giudicato

    Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm., dato che l'Amministrazione non si è costituita in giudizio e non ha contestato l'omesso adempimento al giudicato del giudice ordinario. È altresì scaduto il termine di centoventi giorni per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • Rigettato
    Richiesta di interessi legali

    Il Collegio rileva che la pronuncia da eseguire non dispone nulla in merito agli interessi legali e che il giudice dell'ottemperanza non può integrare il precetto della sentenza del giudice ordinario. Inoltre, non è stata proposta la specifica azione di condanna al pagamento di somme per rivalutazione e interessi dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Parma, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 220
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
    Numero : 220
    Data del deposito : 4 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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