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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 24/04/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 5974 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Valentina CASTAGNA Parte_1
contro
, rappresentato e difeso dall'avvocato Linda DAL FIUME CP_1
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione giudiziale.
1 Conclusioni comuni delle parti:
1) Pronunciarsi la separazione personale dei signori e Parte_1 CP_1
, che hanno contratto matrimonio in Brogliano (VI) in data 18.07.2015 (atto n 6
[...]
Parte II Serie A Ufficio 1 Anno 2015; Ordinarsi le relative annotazioni a margine dell'atto di matrimonio;
2) Revocarsi il divieto di avvicinamento del signor ai luoghi CP_1
abitualmente frequentati dalla moglie e dai figli;
3) Disporsi l'affidamento condiviso dei figli e , con Persona_1 Persona_2
collocazione prevalente dei minori presso la madre;
4) Disporsi che i Servizi Sociali mantengano la presa in carico del nucleo familiare per un ulteriore anno, come dagli stessi proposto, e che quindi regolino, relativamente agli incontri padre e figli, le visite, favorendo un graduale passaggio sino alle visite in autonomia, secondo le modalità che riterranno più opportune, in considerazione del percorso svolto dal signor , con l'impegno di entrambi i genitori ad CP_1
osservare e rispettare la calendarizzazione proposta dai Servizi stessi;
5) Disporsi che i Servizi Sociali, alla conclusione dell'anno di presa in carico,
relazionino direttamente le parti, per iscritto, indicando quali siano le migliori condizioni di affidamento, collocamento e modalità dei tempi di visita del genitore non collocatario;
6) Confermarsi l'obbligo del signor di contribuire al mantenimento dei CP_1
figli con la somma mensile di € 250,00 – somma capitale determinata con provvedimento di data 13.12.2023 - rivalutati annualmente, ed oggi pari ad € 252,75
(duecentocinquantadue/75) per ciascun figlio e così complessivamente € 505,50
(cinquecentocinque/50) per entrambi,
2 7) Disporsi che le spese straordinarie riferibili ai figli, e secondo Protocollo in uso preso il Tribunale di Vicenza, vengano ripartite nella misura del 50% in capo a ciascun genitore;
8) Darsi atto che le parti concordano che la signora continui a Parte_1
percepire l'intero assegno unico universale;
9) Darsi atto che ciascuna delle parti si riserva, all'esito del monitoraggio dei Servizi
Sociali, di agire per l'eventuale modifica di tutte le condizioni concordate e relative ai figli, anche in punto assegno unico universale;
10) Definizione dei rapporti patrimoniali: Darsi atto che il signor cede, a CP_1
titolo gratuito, ma senza spirito di liberalità, alla signora , che Parte_1
accetta, la piena proprietà dell'autovettura Renault Scenic targata EL928BY, la quale diverrà di proprietà esclusiva della signora;
inoltre darsi atto Parte_1
dell'accordo delle parti in forza del quale il signor si impegna, in caso di CP_1
vendita dell'abitazione ex familiare a lui intestata, a versare alla signora Parte_1
la somma di € 8.000,00 (ottomila/00). Le sopra riportate pattuizioni
[...]
costituiscono elemento di soluzione conciliativa e sono funzionali alla risoluzione della crisi coniugale ed alla conseguente definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. E'
quindi applicabile il trattamento tributario e in particolare le agevolazioni fiscali di cui all'art. 19 della legge n. 74/1987 così come ampliato dalla Corte Costituzionale 29/4-
10/5/99 nr. 154 e ogni ulteriore beneficio fiscale e tributario connesso e/o conseguente alla regolamentazione dei medesimi rapporti patrimoniali tra coniugi in sede di separazione con esenzione totale da imposte di bollo, registro e ogni altra tassa.
11) Darsi atto che con l'esatto adempimento di quanto sopra, le parti dichiarano di aver definito ogni questione patrimoniale tra loro in essere, nessuna esclusa e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra e viceversa.
3 12) Ogni altra domanda da intendersi rinunciata;
13) Spese di causa compensate
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 30.11.2023 , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con in Brogliano il 18.7.2015, che dall'unione erano nati i CP_1
figli e , entrambi ancora minorenni, che il matrimonio era entrato in Per_1 Per_2
irreversibile crisi, chiedeva, previa adozione di un ordine di protezione nei confronti del marito, che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate.
Con decreto reso in data 4.12.2023 il Giudice Relatore vietava a di CP_1
avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie e dai figli e fissava davanti a sé l'udienza del 12.12.2023 per la discussione sulla richiesta di provvedimenti urgenti avanzata dalla ricorrente .
Con comparsa in data 12.12.2023 si costituiva in giudizio . CP_1
All'udienza del 12.12.2023 i coniugi comparivano personalmente rendendo le dichiarazioni riportate a verbale.
Con ordinanza in data 13.12.2023 il Giudice Relatore adottava i provvedimenti provvisori recependo l'accordo raggiunto a riguardo dalle parti e disponeva la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali.
Nel corso del giudizio venivano acquisite due relazioni dei Servizi Sociali sulla condizione dei minori e e sulle capacità genitoriali delle Persona_1 Persona_2
parti.
4 All'udienza del 10.4.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo su tutte le questioni controverse e precisavano conformi conclusioni nei termini di cui in epigrafe.
La causa era quindi rimessa Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve trovare accoglimento.
I coniugi concordano infatti sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve pertanto dichiararsi la separazione personale delle parti.
Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei due figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre,
alla disciplina dei turni di responsabilità genitoriale paterna ed al monitoraggio per ancora un anno del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali;
tali condizioni sono infatti in linea con le indicazioni contenute nella seconda relazione fatta pervenire dai
Servizi Sociali e rispondenti all'interesse dei minori.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli minori a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei coniugi ed alle esigenze dei figli.
Come concordemente richiesto dalla parti, viene in questa sede disposta la revoca del provvedimento di divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie e dai figli, emesso dal Giudice Relatore nei confronti di . CP_1
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
5 Le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a)dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
uniti in matrimonio in Brogliano il 18.7.2015 con atto trascritto al n. 6, parte II,
[...]
serie A, anno 2015, alle condizioni in epigrafe riportate;
b)revoca il provvedimento di divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie e dai figli, emesso dal Giudice Relatore nei confronti di in CP_1
data 4.12.2023;
c)compensa le spese .
Si comunichi ai Servizi Sociali.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 23.4.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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