Sentenza 19 giugno 2001
Massime • 1
Il principio secondo il quale la parte minacciata con il precetto di esecuzione forzata in base a decreto di ingiunzione provvisoriamente esecutivo, avendo promosso giudizio di opposizione alla ingiunzione - per sostenere che questa è stata emessa in carenza delle condizioni di ammissibilità previste dall'art. 633 cod. proc. civ. -, non può proporre anche opposizione alla esecuzione per le medesime ragioni, (perché tale opposizione non può avere per oggetto questioni attinenti ai vizi di formazione del titolo, a meno che non ne determinino l'inesistenza giuridica, o al merito della decisione che in esso è contenuta, e perché egli manca di interesse alla predetta opposizione, atteso che l'opposizione alla ingiunzione, esaurendo ogni possibile accertamento della fondatezza o non delle ragioni dedotte anche in rapporto al diritto della parte istante di procedere alla esecuzione, è in grado di realizzare, anche attraverso la possibilità di ottenere la sospensione dell'esecuzione provvisoria, a norma dell'art. 649 cod. proc. civ., la tutela del suo interesse ad evitare l'esecuzione forzata in forza di quel titolo) non si applica alla - diversa - ipotesi di esecuzione già iniziata con il pignoramento presso terzi, quando (come nella specie) il titolo esecutivo posto a base del precetto, nonostante la sua sopravvenuta inefficacia, ancora non sia venuto meno (a seguito dell'eventuale provvedimento di sospensione ex art. 649 cod. proc. civ. dell'opposto decreto ingiuntivo), risultando, in tal caso, per converso, evidente l'interesse (concreto ed attuale) del debitore - cui il giudice dell'esecuzione abbia rifiutato la sospensione della procedura espropriativa - all'accertamento, con il mezzo proprio dell'opposizione di merito ex art. 615 cod. proc. civ., da un canto, dell'impossibilità, per il creditore procedente, di promuovere ulteriori atti di esecuzione, e, dall'altro, della perdita di efficacia di tutti gli atti anteriormente compiuti.
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- 1. Opposizione esecutiva: non invocabili fatti estintivi anteriori a formazione del titoloAccesso limitatoPaolo Marini · https://www.altalex.com/ · 21 settembre 2018
- 2. Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. e opposizione a decreto ingiuntivo.http://www.studiolegalegiovannilongo.it/news-e-sentenze/ · 7 maggio 2018
Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.: non è possibile proporre censure riferite al titolo giudiziale posto alla base del precetto stesso. Il Giudice del Tribunale di Pisa ha richiamato la condivisibile e consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. III, 18 aprile 2006. N. 8928 “con l'opposizione avverso l'esecuzione fondata sul titolo giudiziale, il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi odi impeditivi anteriori a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo”. Nello stesso solco la seguente pronuncia: «attraverso l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una …
Leggi di più… - 3. Danno esistenziale, categoria, inammissibilità, danno non patrimonialeAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 13 novembre 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/06/2001, n. 8331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8331 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - rel. Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CONCORDATO PREVENTIVO SI VI & C NC, in persona del Commissario Liquidatore designato dal Tribunale di Frosinone Avv. Giancarlo Amici, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell'avvocato ERMANNO FLORIDI, difeso dall'avvocato PIO TAGLIENTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IMPRESA UN DO & FIGLI SPA, BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 21018/98 proposto da:
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, con sede in Roma, in persona del suo Amministratore Delegato Dott. Davide Croff, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VAL GARDENA 3, presso lo studio dell'avvocato LUCIO DE ANGELIS, che lo difende, giusta procura speciale per Notar Mario LIGUORI di Roma del 24/11/98 rep.n. 112789;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
CONCORDATO PREVENTIVO SI VI & C SNC;
- intimato -
e sul 3^ ricorso n. 22202/98 proposto da:
IMPRESA UN DO & FIGLI SPA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LARGO TEATRO VALLE 6, presso lo studio dell'avvocato LUCIANO FILIPPO BRACCI, difesa dall'avvocato BRUNO AIUDI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
CONCORDATO PREVENTIVO SI VI & C NC;
- intimato -
avverso la sentenza n. 476/97 della Corte d'Appello di ANCONA, emessa il 03/12/97 e depositata il 18/12/97 (R.G. 534/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/01 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito l'Avvocato Pio TAGLIENTI;
udito l'Avvocato Lucio DE ANGELIS;
udito l'Avvocato Bruno AIUDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento dei ricorsi incidentali condizionati. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con precetto notificato il 21.6.1995 in virtù di decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, del Presidente del tribunale di Frosinone la società SI OR e C. NC intimava alla Impresa IN FR e figli spa il pagamento della somma di lire 319.144.326 e procedeva a notificare, in data 5.7.1995, pignoramento presso terzi alla Banca Nazionale del Lavoro, agenzia di Fano, con fissazione al terzo ed alla società esecutata della udienza ex art. 547 c.p.c. del 26.7.1995 innanzi al Pretore di Fano per la dichiarazione di quantità.
Nelle more l'Impresa IN proponeva opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, la cui provvisoria esecuzione il giudice istruttore della causa di opposizione sospendeva, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., con ordinanza emessa fuori udienza il 12.7.1995,
comunicata il 13.9.1995.
Nella procedura esecutiva, nella quale alla udienza del 26.7.1995 innanzi al Pretore di Fano la B.N.L. non si era presentata a rendere la dichiarazione di quantità, la società procedente SI OR e C. NC instava per l'accertamento dell'obbligo del terzo e, in relazione a detta istanza, il Pretore, ai sensi dell'art. 548, 1^ comma, c.p.c., rimetteva le parti al tribunale di Pesaro, con ordinanza del 7.8.1995, pur avendo in precedenza, con ricorso depositato il 26.7.1995,la società assoggettata alla esecuzione richiesto la sospensione del procedimento esecutivo a seguito della avvenuta sospensione della esecutorietà del decreto ingiuntivo azionato.
Innanzi al tribunale di Pesaro venivano riassume sia la controversia relativa all'accertamento dell'obbligo del terzo, questa con atto notificato il 7.10.1995 dal creditore procedente società SI OR e C. NC;
sia la causa di opposizione alla esecuzione, questa con atto notificato il 13.10.1995 ad istanza del debitore intimato Impresa IN spa.
Nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo si costituiva la B.N.L., che eccepiva la nullità della citazione per la dichiarazione di quantità, essendo stata essa effettuata alla agenzia di Fano, ufficio della banca non abilitato a stare in giudizio secondo norma statutaria dell'istituto di credito;
nel merito, dichiarava che presso la sua agenzia di Fano era depositata la somma di lire 450.000.000 su conto corrente intestato alla società Impresa IN.
Le due cause venivano riunite e, decidendo in simultaneo processo con sentenza depositata il 5.11.1996, il tribunale dichiarava improcedibile la domanda di accertamento dell'obbligo del terzo ed inammissibile, per carenza di interesse, la opposizione all'esecuzione, compensando interamente tra le parti le spese del giudizio.
Avverso la sentenza proponeva appello principale la società Impresa IN, che denunciava l'errore del tribunale in ordine alla ritenuta validità della citazione del terzo B.N.L. presso la agenzia di Fano nonché in ordine alla affermata sua carenza di interesse ad agire relativamente alla avanzata opposizione ex art. 615 c.p.c. La B.N.L. aderiva alla impugnazione principale.
La società SI NC, contestando l'appello principale, in via incidentale censurava la impugnata sentenza quanto alla declaratoria di improcedibilità della domanda di accertamento dell'obbligo del terzo.
La Corte di appello di Ancona, con sentenza depositata il 18.12.1997, rigettava l'impugnazione incidentale e, in accoglimento per quanto di ragione dell'appello principale, dichiarava la illegittimità della procedura esecutiva iniziata dalla società SI NC con il pignoramento presso terzi notificato alla B.N.L. in data 7.10.1995, con condanna della stessa società alle spese del grado. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso principale la società SI NC, che affida la impugnazione a tre mezzi di doglianza, ai quali resistono, con distinti controricorsi, la società IN spa e la B.N.L., che, a loro volta, propongono ricorso incidentale, entrambe condizionandone l'esame all'accoglimento del principale.
La B.N.L. e la società SI NC, in persona del commissario liquidatore, hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi, impugnazioni distinte della medesima sentenza, debbono essere riuniti.
Con il primo mezzo del ricorso principale la società ricorrente in liquidazione - deducendo la violazione delle norme di cui agli artt. 189 e 183 c.p.c. in tema di modificabilità delle conclusioni, in relazione all'art. 360 n. 3 stesso codice, nonché difetto o insufficienza di motivazione - denuncia che il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, aveva implicitamente ritenuto ammissibili le conclusioni della società IN spa, rese per la prima volta in appello, circa l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., laddove era stata richiesta "ex novo" la declaratoria di nullità dell'intera procedura espropriativa. Aggiunge, altresì, la ricorrente società che, sul punto, la Corte territoriale avrebbe omesso qualsiasi motivazione, giacché eventuali argomenti in ipotesi desumibili dal contesto della decisione sarebbero in proposito insufficienti, con ciò configurandosi il vizio previsto dall'art. 360 n. 5 c.p.c. La censura, nel suo complesso, non è fondata.
La impugnata sentenza di appello ha espressamente dato atto che in primo grado era stata formulata la richiesta di statuire la nullità e/o la inesistenza della procedura esecutiva;
ha precisato, altresì, che proprio detta richiesta era stata ribadita in sede di precisazioni delle conclusioni;
ha chiarito, infine, che non corrisponde al vero che dette conclusioni - siccome, invece, la appellante aveva sostenuto nei motivi di appello - avessero avuto ad oggetto la sola diversa richiesta di sospensione del processo esecutivo.
La motivazione sul punto è ampia ed articolata;
non è affatto censurabile circa la interpretazione del contenuto delle istanze avanzate in primo grado e dei motivi dell'appello; trova, infine, esatto riscontro nelle risultanze del giudizio di primo grado, in cui la istanza puntuale dell'atto introduttivo della opposizione (quella, cioè, di statuire "la nullità e la inefficacia di tutta l'attività processuale espletata dalla ditta SI in data successiva al provvedimento del giudice istruttore del tribunale di Frosinone del 12.7.1995") è stata reiterata nelle conclusioni in primo grado, costituendo essa, peraltro, la naturale e necessaria conseguenza della pronuncia negativa in ordine alla domanda di accertamento del credito del debitore esecutato, dato che la insussistenza dell'oggetto del pignoramento comportava che non dovesse essere fissato alle parti alcun termine per proseguire il processo esecutivo (art. 549 c.p.c.). Con il secondo motivo della impugnazione principale - denunciando la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 100 e 615 c.p.c. sul punto della declaratoria di illegittimità della esecuzione presso terzi nonché la insufficiente e contraddittoria motivazione circa la sussistenza dell'interesse dell'opponente alla azione ex art. 615 c.p.c. - la società ricorrente assume che, a seguito del provvedimento ex art. 649 c.p.c. con il quale il giudice della opposizione ad ingiunzione aveva disposto la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo concessa a norma dell'art. 642, sarebbe venuto meno l'interesse della parte esecutata ad avvalersi della opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. per impugnare il diritto del creditore.
Sostiene, in proposito, la società ricorrente che al debitore istante con la opposizione a decreto ingiuntivo non è consentito anche proporre opposizione alla esecuzione per le medesime ragioni, non solo perché tale opposizione non può avere ad oggetto questioni attinenti ai vizi di formazione del titolo esecutivo (a meno che essi non ne determinino l'inesistenza giuridica); ma anche perché la possibilità data dall'art. 649 c.p.c. di ottenere la sospensione della efficacia provvisoria del decreto ingiuntivo opposto tutela l'interesse del debitore ad evitare l'esecuzione forzata in suo danno in virtù di quel titolo.
A sostegno della sua tesi la società ricorrente richiama il precedente di questa Corte n. 11088/92, con cui si è affermato che la parte - la quale sia minacciata di esecuzione forzata con precetto intimato in base a decreto di ingiunzione provvisoriamente esecutivo, per il quale abbia promosso giudizio di opposizione alla ingiunzione per sostenere che il decreto stesso è stato emesso senza che ne ricorressero le condizioni di ammissibilità ex art. 633 c.p.c. - manca di interesse alla opposizione alla esecuzione per le medesime ragioni, poiché l'opposizione alla ingiunzione, esaurendo ogni possibile accertamento della fondatezza o meno delle ragioni dedotte anche in rapporto al diritto della parte istante di procedere alla esecuzione, è in grado di realizzare, anche attraverso la possibilità di ottenere la sospensione della esecuzione provvisoria a norma dell'art. 649 c.p.c., la tutela del suo interesse ad evitare l'esecuzione forzata in forza di quel titolo.
Anche detta censura non è fondata.
Considera, in proposito, innanzitutto questa Corte che il richiamato precedente, di cui alla predetta sentenza n. 11088/92, riguarda una ipotesi di specie (diversa da quella in oggetto) nella quale la esecuzione era stata soltanto minacciata in base a precetto, fondato su titolo valido al momento della relativa intimazione e rispetto al quale veniva ribadito ai fini di cui all'art. 615 c.p.c. da questo giudice di legittimità - peraltro secondo un indirizzo del tutto pacifico - che la parte esecutata non poteva opporre le medesime ragioni addotte come attinenti a vizi di formazione del decreto ingiuntivo, deducibili solo con la opposizione alla ingiunzione;
aggiungendosi anche che, data la possibilità in detto giudizio ex art. 645 c.p.c. di ottenere la sospensione della già concessa esecutorietà provvisoria della ingiunzione, ove ciò intanto fosse avvenuto non avrebbe potuto il precettante dare corso alla minacciata esecuzione dando ad essa inizio con il pignoramento, onde veniva meno anche un interesse attuale del debitore a contrastare una pregressa minaccia, non più suscettibile di essere legittimamente realizzata a seguito di sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, che originariamente la giustificava e la sorreggeva.
Nel caso in esame, invece, essendo la esecuzione già iniziata con il pignoramento presso terzi quando ancora il titolo esecutivo a base del precetto non era venuto meno in virtù del provvedimento di sospensione ex art. 649 c.p.c. dell'opposto decreto ingiuntivo e non avendo il giudice della esecuzione sospeso la procedura espropriativa nella constatazione (pure rappresentatagli dalla parte esecutata) della sopravvenuta insussistenza di valido titolo esecutivo, risulta all'evidenza l'interesse concreto ed attuale del debitore di fare dichiarare, con il mezzo proprio della opposizione di merito ex art. 615 c.p.c., che la società procedente non aveva più diritto a promuovere ulteriori atti di esecuzione e che quelli ,anteriormente compiuti non potevano continuare a produrre effetti. Con il terzo motivo di impugnazione la società ricorrente - deducendo la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all'art. 91 c.p.c. - lamenta che la sentenza di secondo grado, nonostante la conferma della decisione di primo grado in ordine al rigetto delle eccezioni formulate dalla B.N.L. terzo pignorato, con evidente contraddizione aveva fatto carico ad essa istante delle spese sostenute dall'istituto di credito nei due gradi del giudizio pur in assenza della sua soccombenza.
Anche detta censura non ha pregio.
Rileva questo giudice di legittimità che, dovendo la soccombenza essere valutata globalmente all'esito della lite, non sussiste, nella specie, sotto tale aspetto la violazione della norma di cui all'art. 91 c.p.c., poiché, come è dato implicitamente ricavare dalla motivazione della sentenza impugnata laddove la medesima ribadisce la statuizione circa la improcedibilità della domanda di accertamento dell'obbligo del terzo, la suddetta valutazione complessiva il giudice di merito ha fatto derivare - secondo apprezzamento discrezionale non altrimenti censurabile in questa sede di legittimità - dal prevalente interesse del terzo pignorato ad essere assolto da ogni pretesa del creditore pignorante nei suoi confronti. Nè ad escludere la soccombenza nella causa ex art. 548 c.p.c. - di cui la B.N.L. era parte necessaria - può valere la considerazione che sulla domanda di accertamento non sia intervenuta una decisione sulla sussistenza o meno del credito, ma soltanto una pronuncia di natura processuale conseguente all'altro accertamento, pregiudiziale, della sopravvenuta insussistenza dell'azione esecutiva. Invero anche la pronuncia di improcedibilità concreta, per chi deve subirla, situazione di soccombenza ex art. 91 c.p.c. Il ricorso principale, pertanto, deve essere rigettato e in detta pronuncia resta assorbito l'esame dei ricorsi incidentali condizionati.
Le spese del presente giudizio debbono essere poste a carico della società ricorrente nella misura determinata in dispositivo.
P.T.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale e dichiara assorbiti i ricorsi incidentali condizionati;
condanna la società ricorrente alle spese del giudizio di cassazione a favore dei resistenti, che liquida in lire 220.500 per la società IN spa e in lire 272.000 per la B.N.L. spa, oltre lire 8.000.000 (ottomilioni) per onorario a favore di ciascun resistente. Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2001