CASS
Sentenza 12 luglio 2023
Sentenza 12 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/07/2023, n. 30177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30177 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NE MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
udito il Procuratore generale, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO, che ha concluso per il rigetto Penale Sent. Sez. 4 Num. 30177 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 06/06/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha riformato limitatamente al trattamento sanzionatorio la sentenza con la quale il Tribunale di Civitavecchia, in data 7/04/2022, a seguito di rito abbreviato, aveva dichiarato EL IA responsabile dei delitti previsti dall'art. 73, commi 4 e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 per avere detenuto presso la propria abitazione sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di gr.6,603, con principio attivo pari a gr. 3,651 corrispondente a 24 dosi nonché gr.37,996 di sostanza stupefacente del tipo marijuana corrispondente a 170 dosi, in Fiumicino il 21 ottobre 2021. 2. IA EL ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza, con il primo motivo, per vizio di motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha confermato la responsabilità penale dell'imputato ritenendo provata la destinazione a terzi della sostanza stupefacente attraverso l'utilizzo di un criterio di valutazione della prova del tutto illogico, frutto di un'errata interpretazione della consolidata giurisprudenza di legittimità e delle emergenze disponibili, nonché per mancanza e illogicità di motivazione in ordine all'invocata riqualificazione della condotta nella fattispecie di cui al comma 5 dell'art.73 d.P.R. n.309/90. 2.1. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per mancanza manifesta della motivazione nella parte in cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di non concedere all'imputato le circostanze attenuanti generiche, senza in alcun modo esplicitare le ragioni di tale scelta e senza considerare quanto rappresentato nell'atto di impugnazione della difesa. 2.2. Con il terzo motivo ha dedotto violazione dell'art. 606, comma 1, lett.b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 85 bis T.U. Stup. e all'art. 240 bis cod. pen. per avere la Corte territoriale confermato la confisca del denaro in sequestro (euro 24.500) sul presupposto della sproporzione tra il reddito dell'imputato e la somma rinvenuta, senza in alcun modo considerare che il primo giudice aveva riqualificato parte della condotta nella fattispecie di cui al quinto comma dell'art. 73 T.U. Stup., la quale non avrebbe consentito l'ablazione del denaro. La difesa si duole del fatto che non vi sia traccia di motivazione del percorso inferenziale che il giudice avrebbe dovuto compiere per dimostrare che la somma di denaro rinvenuta nella disponibilità dell'imputato costituisse il provento della detenzione delle droghe leggere e non invece della cocaina, non potendosi in alcun modo collegare il quantitativo di marijuana rinvenuto all'intera 2 cifra di euro 24.000 sequestrata;
si tratta di sostanza stupefacente che, per il suo valore economico non giustificherebbe una cifra così considerevole. 3. All'odierna udienza, celebrata con trattazione orale su istanza della difesa, è comparso il solo Procuratore generale, che ha concluso come indicato in epigrafe. 4. Il primo motivo di ricorso è infondato. La Corte di appello ha esplicitato, con motivazione ampia e coerente rispetto ai criteri ermeneutici dettati dalla Corte di legittimità, quali fossero gli indici dai quali era desumibile la destinazione a terzi della sostanza stupefacente detenuta: il dato quantitativo (24 dosi di cocaina e 170 di marijuana), l'eterogeneità delle sostanze stupefacenti, le dichiarazioni rese dalla figlia dell'imputato circa il fatto che il padre facesse uso frequente, all'epoca dei fatti, di hashish e marijuana ma non di cocaina, le modalità della detenzione, essendo la sostanza stupefacente suddivisa in barattoli occultati in tre diverse stanze, la presenza di due bilancini di precisione, il rinvenimento di banconote di piccolo taglio. 4.1. E', dunque, evidente, che le doglianze formulate nel ricorso con riferimento all'accertamento della destinazione della sostanza stupefacente alla cessione a terzi non trovino alcuna corrispondenza nel tenore della decisione impugnata, ravvisandosi nelle argomentazioni difensive piuttosto una inammissibile sollecitazione alla rivalutazione da parte del Collegio delle emergenze istruttorie. 4.2. La domanda di qualificazione della detenzione di marijuana quale fatto di lieve entità è stata rigettata ostandovi il dato ponderale e l'esito complessivo della perquisizione, in linea con plurime pronunce della Corte di legittimità, che hanno ammesso la possibilità di considerare dirimente ai fini dell'offensività del fatto il dato ponderale e hanno ravvisato la possibilità di pervenire a diversa qualificazione del fatto per detenzione di quantitativi di gran lunga inferiori a quello di cui si tratta nel presente processo (Sez.6, n. 49245 del 14/11/2022, Mastrototaro, n.m., in cui si richiama ai fini di un criterio di valutazione del c.d. piccolo spaccio Sez. 6, n. 15642 del 27/01/2015, Driouech, Rv. 263068). 5. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il giudice di merito ha ritenuto che non fossero ravvisabili elementi da valorizzare ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche. La pena base, si legge nella sentenza, è stata del resto computata nella misura minima edittale. Occorre, poi, ricordare che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede nel caso in cui la sanzione sia 3 determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.258356; Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.256464; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.256197). 6. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La doglianza parte dall'assunto che vi sia un necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità. Come già chiarito in precedenti pronunce, l'illecita detenzione di sostanze stupefacenti consente la confisca del denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato esclusivamente nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dall'art. 240 bis cod. pen. (Sez.4, n.20130 del 19/04/2022, Donato, Rv.28324801). Non essendo necessario verificare che il denaro confiscato costituisca profitto del reato, dunque vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto, la motivazione offerta dalla sentenza è corretta in diritto ed esente da vizi logici. I giudici di merito hanno valorizzato la circostanza che l'imputato si trovasse in una condizione, quale quella di sottoposizione a misura cautelare domiciliare, che non gli consentiva di svolgere attività lavorativa lecita tale da potergli assicurare la percezione di somme così ingenti, e hanno rimarcato che il possesso di tali somme non potesse essere nel caso concreto giustificato da attività lavorative svolte dai familiari. A ciò si aggiunga che l'asserita provenienza delle somme da regalie di compleanno, sostenuta dalla figlia dell'imputato, è stata non illogicamente valutata alla stregua di una mancata giustificazione. 7. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato;
al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 6 giugno 2023 I on igli, re ,estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
udito il Procuratore generale, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO, che ha concluso per il rigetto Penale Sent. Sez. 4 Num. 30177 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 06/06/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha riformato limitatamente al trattamento sanzionatorio la sentenza con la quale il Tribunale di Civitavecchia, in data 7/04/2022, a seguito di rito abbreviato, aveva dichiarato EL IA responsabile dei delitti previsti dall'art. 73, commi 4 e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 per avere detenuto presso la propria abitazione sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di gr.6,603, con principio attivo pari a gr. 3,651 corrispondente a 24 dosi nonché gr.37,996 di sostanza stupefacente del tipo marijuana corrispondente a 170 dosi, in Fiumicino il 21 ottobre 2021. 2. IA EL ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza, con il primo motivo, per vizio di motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha confermato la responsabilità penale dell'imputato ritenendo provata la destinazione a terzi della sostanza stupefacente attraverso l'utilizzo di un criterio di valutazione della prova del tutto illogico, frutto di un'errata interpretazione della consolidata giurisprudenza di legittimità e delle emergenze disponibili, nonché per mancanza e illogicità di motivazione in ordine all'invocata riqualificazione della condotta nella fattispecie di cui al comma 5 dell'art.73 d.P.R. n.309/90. 2.1. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per mancanza manifesta della motivazione nella parte in cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di non concedere all'imputato le circostanze attenuanti generiche, senza in alcun modo esplicitare le ragioni di tale scelta e senza considerare quanto rappresentato nell'atto di impugnazione della difesa. 2.2. Con il terzo motivo ha dedotto violazione dell'art. 606, comma 1, lett.b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 85 bis T.U. Stup. e all'art. 240 bis cod. pen. per avere la Corte territoriale confermato la confisca del denaro in sequestro (euro 24.500) sul presupposto della sproporzione tra il reddito dell'imputato e la somma rinvenuta, senza in alcun modo considerare che il primo giudice aveva riqualificato parte della condotta nella fattispecie di cui al quinto comma dell'art. 73 T.U. Stup., la quale non avrebbe consentito l'ablazione del denaro. La difesa si duole del fatto che non vi sia traccia di motivazione del percorso inferenziale che il giudice avrebbe dovuto compiere per dimostrare che la somma di denaro rinvenuta nella disponibilità dell'imputato costituisse il provento della detenzione delle droghe leggere e non invece della cocaina, non potendosi in alcun modo collegare il quantitativo di marijuana rinvenuto all'intera 2 cifra di euro 24.000 sequestrata;
si tratta di sostanza stupefacente che, per il suo valore economico non giustificherebbe una cifra così considerevole. 3. All'odierna udienza, celebrata con trattazione orale su istanza della difesa, è comparso il solo Procuratore generale, che ha concluso come indicato in epigrafe. 4. Il primo motivo di ricorso è infondato. La Corte di appello ha esplicitato, con motivazione ampia e coerente rispetto ai criteri ermeneutici dettati dalla Corte di legittimità, quali fossero gli indici dai quali era desumibile la destinazione a terzi della sostanza stupefacente detenuta: il dato quantitativo (24 dosi di cocaina e 170 di marijuana), l'eterogeneità delle sostanze stupefacenti, le dichiarazioni rese dalla figlia dell'imputato circa il fatto che il padre facesse uso frequente, all'epoca dei fatti, di hashish e marijuana ma non di cocaina, le modalità della detenzione, essendo la sostanza stupefacente suddivisa in barattoli occultati in tre diverse stanze, la presenza di due bilancini di precisione, il rinvenimento di banconote di piccolo taglio. 4.1. E', dunque, evidente, che le doglianze formulate nel ricorso con riferimento all'accertamento della destinazione della sostanza stupefacente alla cessione a terzi non trovino alcuna corrispondenza nel tenore della decisione impugnata, ravvisandosi nelle argomentazioni difensive piuttosto una inammissibile sollecitazione alla rivalutazione da parte del Collegio delle emergenze istruttorie. 4.2. La domanda di qualificazione della detenzione di marijuana quale fatto di lieve entità è stata rigettata ostandovi il dato ponderale e l'esito complessivo della perquisizione, in linea con plurime pronunce della Corte di legittimità, che hanno ammesso la possibilità di considerare dirimente ai fini dell'offensività del fatto il dato ponderale e hanno ravvisato la possibilità di pervenire a diversa qualificazione del fatto per detenzione di quantitativi di gran lunga inferiori a quello di cui si tratta nel presente processo (Sez.6, n. 49245 del 14/11/2022, Mastrototaro, n.m., in cui si richiama ai fini di un criterio di valutazione del c.d. piccolo spaccio Sez. 6, n. 15642 del 27/01/2015, Driouech, Rv. 263068). 5. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il giudice di merito ha ritenuto che non fossero ravvisabili elementi da valorizzare ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche. La pena base, si legge nella sentenza, è stata del resto computata nella misura minima edittale. Occorre, poi, ricordare che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede nel caso in cui la sanzione sia 3 determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.258356; Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.256464; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.256197). 6. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La doglianza parte dall'assunto che vi sia un necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità. Come già chiarito in precedenti pronunce, l'illecita detenzione di sostanze stupefacenti consente la confisca del denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato esclusivamente nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dall'art. 240 bis cod. pen. (Sez.4, n.20130 del 19/04/2022, Donato, Rv.28324801). Non essendo necessario verificare che il denaro confiscato costituisca profitto del reato, dunque vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto, la motivazione offerta dalla sentenza è corretta in diritto ed esente da vizi logici. I giudici di merito hanno valorizzato la circostanza che l'imputato si trovasse in una condizione, quale quella di sottoposizione a misura cautelare domiciliare, che non gli consentiva di svolgere attività lavorativa lecita tale da potergli assicurare la percezione di somme così ingenti, e hanno rimarcato che il possesso di tali somme non potesse essere nel caso concreto giustificato da attività lavorative svolte dai familiari. A ciò si aggiunga che l'asserita provenienza delle somme da regalie di compleanno, sostenuta dalla figlia dell'imputato, è stata non illogicamente valutata alla stregua di una mancata giustificazione. 7. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato;
al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 6 giugno 2023 I on igli, re ,estensore Il Presidente