Sentenza 25 ottobre 2003
Massime • 1
Il pensionato con la qualifica di dirigente generale nei cui confronti trovi applicazione la cosiddetta clausola oro di cui all'art. 30 del regolamento di previdenza per i dipendenti dell'INAM, approvato il 3 ottobre 1969 (e facente parte delle discipline richiamate dall'art. 75, primo comma d.P.R. n. 761 del 1979, volto a regolare la posizione assicurativa del personale dei disciolti enti mutualistici transitato alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale), in base al quale le variazioni di carattere generale delle retribuzioni pensionabili del personale in servizio comportano la conseguente riliquidazione delle pensioni in godimento, ha diritto al computo dell'assegno temporale mensile previsto dall'art. 4, comma quarto, legge n. 79 del 1984 a favore dei dirigenti generali dello Stato, esteso dall'art. 2, comma primo, a favore dei dirigenti degli enti parastatali, senza che in senso contrario possa rilevare la prevista condizione, ai fini dell'erogazione dell'assegno in questione, della "dipendenza (dei beneficiari) dagli enti di appartenenza" e il carattere incentivante dell'assegno stesso, che eventualmente presupponga l'effettività della prestazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/10/2003, n. 16081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16081 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D'AN Bruno - Presidente -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - rel. Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante "pro tempore", elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PATRIZIA TADRIS, VINCENZO MORIELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AR PE, IS GI, IS AN OL, US AN, NC RI UI quale erede di ME IO, NI DO, NO UG, AT AN, MU FA GI e MU FA UM e EL LI eredi di MU FA UL, GA OL quale erede di GA DO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA NICOTERA 29, presso lo studio degli avvocati SALERNO & ALLOCCA, rappresentati e difesi dagli avvocati GASPARE SALERNO, GIORGIO ALLOCCA, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
e contro
CONTI DO LI GIANAN, LI PE, UN HE tutti eredi di LI LV, PU NZ, EV IO;
- intimati -
avverso la sent. n. 37734/2000 del Tribunale di ROMA, depositata il 27 novembre 2000 - R.G.N. 47632/1995;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 aprile 2003 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 29 ottobre 1999 - 27 novembre 2000 il Tribunale di Roma, accogliendo l'appello proposto, avverso la sentenza del Pretore della stessa città, da US IN ed altri quindici ex dipendenti o eredi di ex dipendenti dell'INAM, dichiarava il diritto degli appellanti alla rideterminazione del trattamento pensionistico integrativo ex art. 30 del regolamento relativo, con il computo, per alcuni, della indennità temporale di cui all'art. 4 della legge n. 79 del 1984 e della indennità di funzione, lett. A, di cui all'art. 13 della legge n. 88 del 1989, e, per altri, solo di questa seconda indennità.
I giudici di secondo grado osservavano che la cd. clausola oro, di cui all'art. 30 del regolamento del Fondo integrativo di previdenza dei dipendenti INAM, ancorava la pensione integrativa alle variazioni nelle retribuzioni pensionabili del personale in servizio di qualifica e posizione pari a quelle rivestite dai pensionati all'atto della cessazione dal servizio.
Rilevava che i ricorrenti erano ex dirigenti o eredi di ex dirigenti del soppresso INAM e che doveva tenersi conto, ai fini della misura della pensione integrativa, della quota A della indennità di funzione introdotta con l'art. 13 della legge n. 88 del 1989, atteso che tale quota, come disciplinata dal Comitato esecutivo dell'I.N.P.S. con delibera 779/1989, presentava i caratteri della generalità e della pensionabilità.
Gli stessi caratteri rinveniva nell'assegno temporale di cui al quarto comma dell'art. 4 della legge 17 aprile 1984, n. 79. Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando tre motivi di censura, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), gestore del Fondo di previdenza integrativa per gli ex dipendenti INAM.
US RR e gli altri ex dipendenti o eredi di ex dipendenti INAM, in epigrafe specificati, resistono con controricorso, illustrato con memoria.
Motivi della decisione
Con il primo motivo la difesa dell'I.N.P.S. denuncia violazione dell'art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e dell'art. 13 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in relazione all'art, 30 del regolamento di previdenza del disciolto INAM;
nonché contraddittorietà e insufficienza della motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Deduce che i resistenti erano stati collocati a riposo con la qualifica di dirigente centrale o dirigente generale, ottenuta in forza dei benefici combattentistici di cui all'art. 2 della legge n. 336 del 1970; in servizio rivestivano la qualifica di direttore centrale o di direttore superiore.
Il Tribunale avrebbe errato nel non considerare che la domanda svolta dai pensionati riguardava il riconoscimento della indennità di funzione, quota A, sulla base della qualifica di dirigente generale e non della qualifica rivestita in servizio di direttore centrale o direttore superiore.
Assume che i benefici di cui all'art, 2 della legge n. 336 del 1970 operano, all'atto della cessazione del servizio, "ai soli fini della pensione e della indennità di buonuscita e previdenza"; si tratta, secondo la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, di una "fictio iuris" limitata ai soli fini economici.
Di conseguenza, la indennità di funzione di cui alla quota A, essendo collegata ad un profilo funzionale (dirigente generale) che i resistenti non hanno mai rivestito in attività di servizio, non poteva essere calcolata ai fini della cosiddetta clausola oro. Aggiunge che la detta indennità non può essere inclusa nella base pensionabile perché i resistenti non hanno mai svolto le funzioni di dirigente generale, avendo conseguito tale qualifica solo all'atto del pensionamento.
Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 4 e 5 della legge 17 aprile 1984, n. 79, la difesa dell'I.N.P.S. deduce: a) che i resistenti che hanno ottenuto il computo dell'assegno temporale non hanno mai rivestito la qualifica di dirigente generale;
b) che l'assegno in questione è comunque escluso dal trattamento pensionistico in forza dell'art. 5 della citata legge, che riconosce effetti previdenziali solo ai "nuovi stipendi", senza menzionare gli altri emolumenti, pur introdotti dalla medesima legge. Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 5 e 33 del Regolamento di previdenza del personale dipendente ex INAM, richiamato dall'art. 75 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761; e violazione degli artt. 4 e 7 della legge 17 aprile 1984, n. 79. Viene criticata la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la natura fissa e continuativa dell'assegno temporale, assumendosi che l'analisi di tale emolumento ne rivela, invece, la "naturale mutabilità", senza contare la sua temporaneità, sancita dall'art. 7 della legge n. 79 del 1984.
Viene richiamata, sul punto, la sent. n. 4297/2000 di questa Corte, ritenendosi la soluzione accolta preferibile a quella adottata con la precedente sent. n. 620/2000. Il ricorso non è fondato.
In ordine al primo motivo, che riguarda la computabilità della quota A della indennità di funzione (art. 13 della L. n. 88 del 1989) ai fini dell'adeguamento della pensione integrativa, secondo il meccanismo di cui all'art. 30 del regolamento di previdenza dell'INAM, va rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, tale indennità non è riservata ai soli dirigenti generali.
Va pertanto confermato l'orientamento della Corte, secondo il quale la quota fissa della indennità di funzione, attribuita ai dirigenti I.N.P.S. dal Comitato esecutivo di detto ente, in base all'art. 13, quarto comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88, va calcolata ai fini della riliquidazione della pensione integrativa prevista dal regolamento di previdenza 3 ottobre 1969 del disciolto INAM (Cass, 20 giugno 1998 n. 6170; 18 maggio 1999 n. 4822; 17 giugno 1999 n. 6064;
6 aprile 2000 n. 4297).
Ai sensi dell'art. 30 del citato regolamento (che, per effetto del rinvio operato dall'art. 75 del D.P.R. n. 761 del 1979, ha valore di norma non regolamentare ma di legge: Cass., 11 maggio 1991 n. 5300;
17 marzo 1997 n. 2333), in caso di variazioni, con provvedimenti di carattere generale, delle retribuzioni del personale in servizio, le pensioni a carico del Fondo "sono riliquidate assumendo come base la nuova retribuzione prevista per la qualifica e la posizione in cui l'impiegato si trovava all'atto della cessazione dal servizio". E la posizione che l'impiegato riveste all'atto della cessazione dal servizio è quella che è stata presa a base del trattamento di pensione;
ne consegue che, se l'attribuzione di una qualifica superiore, all'atto della cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, vale "ai soli fini della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita e di previdenza", ne consegue che quella pensione dovrà essere aggiornata, in presenza di una clausola di adeguamento, con riferimento al trattamento dei dipendenti in servizio aventi una qualifica pari a quella presa a base della pensione iniziale, a nulla rilevando che tale qualifica sia stata frutto dei cd. benefici combattentistici.
Il secondo e il terzo motivo, entrambi diretti ad escludere dal meccanismo di adeguamento il cd. assegno temporale di cui all'art. 4, comma 4, della legge n. 79 del 1984, sono anch'essi infondati.
Va rilevato, in primo luogo, che il calcolo di tale assegno, ai fini dell'adeguamento della pensione integrativa, è stato chiesto ed ottenuto solo da una parte dei ricorrenti.
Nella comparsa di risposta in primo grado l'I.N.P.S. contestava la qualifica di dirigente generale solo nei confronti di US RR, LO SO, UG AN, LF TI, AN TE, TO TR e FA ER.
Nessuno dei nominati pensionati ha ottenuto il calcolo dell'assegno temporale ai fini dell'adeguamento della pensione integrativa. Ne consegue la infondatezza della censura di cui al punto a) del secondo motivo.
Ma anche gli altri profili di censura sono infondati. Con sentenze 14 gennaio 2000 n. 387 e 29 gennaio 2000 n. 1046 questa Corte ha statuito che "il pensionato con la qualifica di dirigente generale (nella specie attribuita all'atto del pensionamento per benefici combattentistici) nei cui confronti trovi applicazione la cd. clausola oro di cui all'art. 30 del regolamento per i dipendenti dell'Inam... ha diritto al computo dell'assegno temporale mensile previsto dall'art. 4, comma 4, legge n. 79 del 1984 a favore dei dirigenti generali dello Stato, esteso dall'art. 2, comma 1, della legge n. 72 del 1985, a favore dei dirigenti degli enti parastatali,
senza che in senso contrario possa rilevare la prevista condizione, ai fini dell'erogazione dell'assegno in questione, della "dipendenza (dei beneficiari) dagli enti di appartenenza" e il carattere incentivante dell'assegno stesso".
Nelle citate sentenze è stato rilevato che l'art, 4, comma 4, della legge 17 aprile 1984, n. 79 ha previsto l'attribuzione ai dirigenti generali dell'amministrazione dello Stato di un "assegno temporale mensile di misura corrispondente alla media del compenso incentivante attribuito ai dirigenti superiori della stessa amministrazione". L'art. 2, comma 1, della legge 8 marzo 1985, n. 72 ha poi esteso, a partire dal 1^ luglio 1985 ed in attesa della riforma della dirigenza dello Stato e degli altri enti pubblici istituzionali e territoriali, le misure e la disciplina del trattamento economico dei dirigenti dello Stato ai "dirigenti di cui all'art. 18 della legge 20 marzo 1975, n. 70, secondo i rispettivi livelli di raffronto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981 e ferma restando in ogni caso la dipendenza dagli enti di appartenenza".
Le caratteristiche dell'assegno in questione inducono a ritenere, come ha correttamente osservato il Tribunale, che l'assegno temporale si inserisce nel sinallagma del rapporto di tutti i dipendenti rivestenti la qualifica di dirigente generale, in via generalizzata e con carattere di continuità, ancorché la sua misura sia ricavata dalla "media del compenso incentivante attribuito ai dirigenti superiori della stessa amministrazione".
Ne consegue che lo stesso deve ritenersi ricompreso nel trattamento economico ridisegnato complessivamente dalla legge n. 79 del 1984, trattamento definito, nell'art. 5, con l'espressione "i nuovi stipendi".
Non può, pertanto, condividersi il diverso convincimento espresso nel precedente invocato dall'I.N.P.S. (Cass., 6 aprile 2000 n. 4297), che ha escluso la computabilità dell'assegno in questione per mancanza di continuatività (in quanto limitato al 31 dicembre 1984) e perché lo stesso non sarebbe stato oggetto di provvedimenti di carattere generale.
Da un lato va osservato, infatti, che l'assegno in questione è andato oltre il 31 dicembre 1984 (basti considerare che l'estensione ai dirigenti del parastato dell'assegno è avvenuta a partire dal 1§ luglio 1985, con carattere di generalità, come si ricava dall'art. 2, comma 2, della legge 8 marzo 1985, n. 72) e, dall'altro, che il venir meno dell'assegno, con la sostituzione di nuovi elementi della retribuzione, comporta comunque una variazione del trattamento che si ripercuote sul meccanismo di cui all'art. 30 del regolamento di previdenza del personale INAM.
Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato e il ricorrente Istituto va condannato al rimborso, in favore dei resistenti, delle spese di questo giudizio, con attribuzione ai difensori degli stessi, che ne hanno fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l'Istituto ricorrente al rimborso, in favore dei resistenti, delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 14,00 per spese ed in complessivi Euro 2.500,00 per onorario di avvocato, con attribuzione agli avv.ti Gaspare Salerno e Giorgio Allocca, che ne hanno fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Così deciso in Roma, il 24 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2003