Ordinanza collegiale 31 maggio 2024
Ordinanza cautelare 31 luglio 2024
Rigetto
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00452/2026REG.PROV.COLL.
N. 03465/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 3465 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Elisabetta Costa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno e la Questura di Padova, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione terza, n. 244 del 2024, resa tra le parti, concernente il diniego del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Padova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025, il consigliere OL D’NG e udita per l’appellante l’avvocato Elisabetta Costa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS-, cittadino -OMISSIS-, ha impugnato al T.A.R. di Venezia il diniego della Questura di Padova relativo alla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo.
1.1. Il diniego è stato motivato essenzialmente sulla base della circostanza che l’interessato avrebbe riportato, in data 3 giugno 2020, una condanna ai sensi dell’art. 609 bis c.p., con sentenza del GUP di Trieste, alla pena sospesa di anni 1 mesi 4 per un palpeggiamento alle natiche di una minorenne e per il conseguente giudizio di pericolosità sociale formulato dall’Amministrazione.
1.2. Il ricorrente ha prospettato la lieve entità del fatto e che la condanna riportata non aveva impedito il precedente rilascio del titolo di soggiorno, per quanto l’Amministrazione abbia affermato che la stessa non risultava nel certificato del casellario giudiziario richiesto all’epoca. L’Amministrazione, inoltre, avrebbe provveduto automaticamente a respingere l’istanza senza valutare in concreto la situazione del ricorrente anche in relazione ai suoi legami familiari (un fratello in Italia).
2. Il T.A.R., con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso, ritenendo corretto il diniego impugnato in relazione alla pregressa commissione di un reato ostativo (nel caso concreto rappresentato dal reato previsto dall’art. 609 bis , comma 3, c.p.). In ogni caso, secondo lo stesso Tribunale, il reato commesso dal ricorrente, posto in essere tra l’altro ai danni di una minorenne, risultava di estremo allarme sociale, a prescindere dal fatto che lo stesso fosse ostativo, essendo incompatibile con i valori fondanti della Comunità nazionale ed in particolare con il principio sancito dall’art. 2 Cost. che impone alla Repubblica di garantire i diritti inviolabili della persona, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali in cui svolge la propria personalità, con particolare riguardo, per quanto rileva rispetto alla fattispecie considerata, ai precetti costituzionali che impongono la tutela della vita, dell’integrità fisica e della libertà della donna.
2.1. Peraltro, per il T.A.R. nel caso di specie l’Amministrazione ha anche evidenziato l’insussistenza di legami familiari tali da poter giustificare il superamento dell'automatismo espulsivo ex art. 4, comma 3, d.lgs. 286 del 1998 e nella valutazione discrezionale della pericolosità sociale il dato relativo all’attività lavorativa svolta è stato ritenuto recessivo rispetto alla gravità del fatto di reato compiuto.
3. Contro la suddetta decisione ha proposto appello il signor -OMISSIS-, sostenendo, innanzitutto, l’assenza di una reale disamina delle sue condizioni personali e del suo percorso di radicamento in Italia, anche alla luce della sentenza18 luglio 2013, n. 202 della Corte costituzionale (in particolare, era stato accertato dal giudice di pace di Padova il rapporto esistente tra quest’ultimo e il fratello consanguineo, anch’egli in Italia da più di quattordici anni e con il quale aveva convissuto fino al 2019).
3.1. Inoltre, secondo l’appellante, la mera sussistenza di un accertamento di penale responsabilità per il delitto di cui all’art. 609- bis c.p. non poteva portare ad alcun meccanico diniego del rilascio di un nuovo titolo di soggiorno. Il fatto per il quale era stato condannato risaliva nel tempo (ottobre 2019) ed era consistito in un unico atto nei riguardi di una giovane che di lì a due mesi avrebbe raggiunto la maggiore età. In sostanza, sarebbe mancato qualsivoglia profilo di pericolosità sociale.
3.2. Parte appellante propone poi in via subordinata la questione di costituzionalità del disposto degli artt. 4, comma 3, TUI e 5, comma 5, TUI con gli artt. 3 e 117 Cost. qualora si dovesse ritenere operativo l’automatismo che lega la commissione di reati ostativi al diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo.
4. Il Ministero dell’Interno e la Questura di Padova si sono costituiti per resistere in giudizio il 18 giugno 2025.
5. Con ordinanza collegiale n. 4888 del 30 maggio 2024 è stata disposta la rinnovazione della notifica dell’appello in conformità alle norme vigenti per la difesa in giudizio delle amministrazioni dello Stato.
6. Nella camera di consiglio del 30 maggio 2024 con ordinanza cautelare n. 2934 del 2024 è stata respinta l’istanza di sospensione degli effetti della sentenza impugnata, presentata contestualmente al ricorso, con la seguente motivazione: “ Considerato che non sussiste un danno grave ed irreparabile in ragione dell’annullamento da parte del giudice di pace del decreto di espulsione e che il precedente penale considerato dall’Amministrazione, ai fini del diniego impugnato, ha carattere ostativo ex articolo 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998 (in conseguenza della sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., riportata dall’appellante per un delitto contro la libertà sessuale) ”.
7. La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza pubblica del 4 dicembre 2025.
8. L’appello non è fondato.
9. Va preliminarmente osservato, in linea con quanto rilevato in fase cautelare, che con riguardo al primo motivo di appello è inconferente il richiamo dell’appellante alle esigenze di bilanciamento con i legami familiari richiamate dalla Corte costituzionale nella nota sentenza 18 luglio 2013, n. 202, atteso che in essa si fa riferimento ai legami familiari indicati tassativamente, in tema di ricongiungimento del nucleo familiare, dall’articolo 29, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, fra i quali non è ricompreso il fratello maggiorenne (cfr. Cons. Stato, sez. III, 8 luglio 2020, n. 4390; id., 19 giugno 2018, n. 3751). Sicché, in questo senso, è immune da vizi la valutazione del primo giudice circa l’assenza nella specie di legami familiari rilevanti.
10. Ciò premesso, va rilevato il pacifico carattere ostativo ex articolo 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 della sentenza di applicazione di pena ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. riportata dall’appellante per un delitto contro la libertà sessuale. D’altra parte, l’unica argomentazione svolta nell’appello afferisce alla questione di legittimità costituzionale, sollevata con il secondo motivo di appello, della disposizione suindicata nella parte in cui estende l’automatismo anche all’ipotesi “lieve” di cui all’articolo 609- bis , comma 3, c.p., questione che però può essere disattesa, per difetto di rilevanza, dal momento che dalla lettura del provvedimento di diniego impugnato in prime cure emerge che l’Amministrazione, piuttosto che prendere semplicemente atto della sentenza di condanna e della sua automatica ostatività, ha di fatto espresso un articolato giudizio di pericolosità sociale del richiedente, fondato sulla gravità dei fatti ascrittigli (commessi in danno di minore), sull’allarme sociale che essi suscitano e sul mancato inserimento dell’interessato nel tessuto sociale che denotano.
10.1. Tale giudizio di pericolosità sociale, censurato con la seconda subcensura del primo motivo d’appello, non appare manifestamente irragionevole tenuto conto dell’ampia discrezionalità che connota le valutazioni dell’Amministrazione in subiecta materia.
11. Per le ragioni sopra esposte, l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata.
12. Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AE EC, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
OL D'NG, Consigliere, Estensore
Luca Di Raimondo, Consigliere
NG Roberto Cerroni, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL D'NG | AE EC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.