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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 21/06/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
1552/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente Rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1552/24 promossa da:
nato il [...] in [...] con il patrocinio dell'Avv. Fracasso CP_1
Valeria, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
E
, nata il [...] a [...], con il patrocinio degli Avv.ti Forzanti CP_2
Elena e Avv. Gabriele Marco, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori giusta delega in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: CUMULO DI DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E DI
SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di separazione e di successivo scioglimento del matrimonio contratto il 14/07/2018 in IO (RI), precisando che dall'unione è nato il figlio il Persona_1
04/08/2020 in Terni (TR) e che il rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno quindi proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione e, decorsi i termini di legge, di divorzio.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte per la separazione, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle conclusioni congiunte riportate in ricorso.
Affermata l'ammissibilità del ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento del matrimonio (Cass., n. 28727/2023), con sentenza parziale n. 15/2025 è stata pronunciata la separazione tra le parti disponendo la prosecuzione del giudizio per la successiva pronuncia di divorzio.
Nell'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte le parti hanno confermato le seguenti condizioni di scioglimento del matrimonio:
“A) Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio tra i signori e CP_1 CP_2
contratto in IO (RI) il 14.07.2018, trascritto presso Registro del Comune di IO
[...] al n.6, P.2, Serie C, anno 2018 IO (Rieti), disponendo le formalità di rito presso gli Uffici di stato civile.
B) Confermare che la casa coniugale in Terni, Via Perillo n.61 int.2, resterà in proprietà ed uso alla signora proprietaria esclusiva. CP_2
C) Dare atto che il signor ha trasferito la propria residenza in altro immobile. CP_1
Condizioni di affido del minore e tempi di frequentazione
D) Confermare l'affido del figlio ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese, nel massimo della responsabilità e nell'interesse superiore del figlio, singolarmente dal genitore con cui si troverà al momento dell'assunzione Per_1 della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
E) Confermare la collocazione paritetica di dal 1.08.2025 presso ciascun genitore, nella Per_1 alternanza tre giorni con la madre/quattro giorni con il padre per una settimana, e quattro giorni con la madre/tre giorni con il padre per la settimana successiva, e così in prosieguo. Nel caso in cui la sentenza di scioglimento del matrimonio dovesse intervenire prima del completato periodo di adattamento, restano fermi ed in vigore gli accordi per il regime transitorio sino al
31.7.2025:
prima settimana - 3 pernotti con il padre e 4 con la madre: lunedì con la madre (1 pernotto), rientro dal padre martedì dall'uscita di scuola o dalla mattina;
martedì, mercoledì e giovedì con il padre (3 pernotti), rientro dalla madre venerdì dall'uscita di scuola o dalla mattina;
venerdì, sabato e domenica con la madre (3 pernotti), rientro dal padre lunedì dall'uscita di scuola o dalla mattina
seconda settimana - 3 pernotti con il padre e 4 con la madre:
lunedì con il padre (1 pernotto) con rientro martedì sera dopo cena;
martedì notte, mercoledì, giovedì e venerdì con la madre (4 pernotti) rientro dal padre sabato mattina;
sabato e domenica con il padre (2 pernotti), rientro dalla madre lunedì dall'uscita di scuola o dalla mattina.
F) Disponibilità e collaborazione I coniugi confermano la massima disponibilità e collaborazione reciproca nell'interesse superiore del minore, anche per quanto concordato anche sui tempi di tenuta del bambino sia nel regime transitorio che nel regime paritetico che interverrà al raggiungimento del 5° anno di età del minore. Qualora al momento di pronuncia dello scioglimento del matrimonio sia ancora in corso il regime di adattamento, restano in vigore le regole e gli accordi volti alla massima collaborazione per tutto quanto nella separazione riportato e relativo alle esigenze lavorative della signora correlate alla CP_2 turnazione pomeridiana, quanto a flessibilità e contemperamento delle esigenze di ciascuna delle parti.
G) Vacanze estive e invernali Confermare quanto concordato per le vacanze estive ed invernali, ovvero per le vacanze invernali ciascun genitore potrà portare con sé per due Per_1 settimane non consecutive, e ciò fintanto che gli impegni scolastici di in futuro lo Per_1 consentano, periodo da comunicare all'altro genitore entro il 30 novembre di ogni anno. Per le vacanze estive trascorrerà tre settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, Per_1 salvo diverso accordo delle parti rispetto alla continuità delle settimane, con impegno a comunicare le date entro il 31 maggio di ogni anno, e, poi, informare con congruo anticipo l'altro genitore del luogo in cui trascorrerà la villeggiatura con il figlio. Sulla possibilità di portare il minore in viaggi all'estero che prevedano un soggiorno di tre settimane consecutive, tale facoltà si potrà avere, previo accordo, a far data dal compimento dell'ottavo anno di età di
. Per_1
H) Confermare quanto concordato per le Vacanze di Natale: la sera della vigilia con il padre;
pranzo di Natale con un genitore e cena di Natale con l'altro, ad anni alterni;
pranzo di Santo Stefano con la madre.
I) Confermare quanto concordato per le Vacanze pasquali: ad anni alterni, Domenica di
Pasqua con un genitore, Lunedi dell'Angelo con l'altro genitore.
Condizioni del mantenimento economico del figlio minore
L) Ciascun genitore provvederà in via diretta al mantenimento di , anche nel periodo di Per_1 adattamento.
M) Assegno unico: l'assegno verrà percepito in via esclusiva dalla signora fintanto che CP_2 non si dia corso al collocamento paritetico, e pertanto a far data dal 1.8.2025 l'importo sarà diviso al 50% tra i genitori. N) Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo quanto stabilito dal Protocollo del Tribunale di Terni a cui si rinvia integralmente e la cui copia è stata consegnata ai ricorrenti.
O) Detrazioni per il minore al 50%.
Rinuncia al mantenimento reciproco - Rinuncia all'assegno divorzile
P) I coniugi, con capacità reddituale e patrimoniale pressoché paritaria, provvederanno in modo autonomo al proprio mantenimento;
la signora stante la contestuale richiesta di pronuncia CP_2 di scioglimento del matrimonio, rinuncia all'assegno divorzile;
al pari rinuncia il signor CP_1
Altre disposizioni patrimoniali
Q) Dare atto che le parti hanno già regolato tutte le questioni economico-patrimoniali.
Impegno dei coniugi
R) I coniugi confermano l'impegno a non frequentare in presenza di persone a cui Per_1 potranno legarsi affettivamente, e ciò fino al compimento del sesto anno di età del minore, sia nella quotidianità che nel periodo delle vacanze, nell'interesse superiore del bambino e della sua crescita equilibrata, quanto a ruoli familiari e figure di riferimento.
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi alla Presidente delegata in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 14/07/2018 tra
[...]
e in IO (RI) alle condizioni indicate nel ricorso CP_1 CP_2 congiunto;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
IO (RI) (atto n. 6, parte II, Serie C, anno 2018); spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 11 giugno 2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente Rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1552/24 promossa da:
nato il [...] in [...] con il patrocinio dell'Avv. Fracasso CP_1
Valeria, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
E
, nata il [...] a [...], con il patrocinio degli Avv.ti Forzanti CP_2
Elena e Avv. Gabriele Marco, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori giusta delega in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: CUMULO DI DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E DI
SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di separazione e di successivo scioglimento del matrimonio contratto il 14/07/2018 in IO (RI), precisando che dall'unione è nato il figlio il Persona_1
04/08/2020 in Terni (TR) e che il rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno quindi proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione e, decorsi i termini di legge, di divorzio.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte per la separazione, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle conclusioni congiunte riportate in ricorso.
Affermata l'ammissibilità del ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento del matrimonio (Cass., n. 28727/2023), con sentenza parziale n. 15/2025 è stata pronunciata la separazione tra le parti disponendo la prosecuzione del giudizio per la successiva pronuncia di divorzio.
Nell'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte le parti hanno confermato le seguenti condizioni di scioglimento del matrimonio:
“A) Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio tra i signori e CP_1 CP_2
contratto in IO (RI) il 14.07.2018, trascritto presso Registro del Comune di IO
[...] al n.6, P.2, Serie C, anno 2018 IO (Rieti), disponendo le formalità di rito presso gli Uffici di stato civile.
B) Confermare che la casa coniugale in Terni, Via Perillo n.61 int.2, resterà in proprietà ed uso alla signora proprietaria esclusiva. CP_2
C) Dare atto che il signor ha trasferito la propria residenza in altro immobile. CP_1
Condizioni di affido del minore e tempi di frequentazione
D) Confermare l'affido del figlio ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese, nel massimo della responsabilità e nell'interesse superiore del figlio, singolarmente dal genitore con cui si troverà al momento dell'assunzione Per_1 della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
E) Confermare la collocazione paritetica di dal 1.08.2025 presso ciascun genitore, nella Per_1 alternanza tre giorni con la madre/quattro giorni con il padre per una settimana, e quattro giorni con la madre/tre giorni con il padre per la settimana successiva, e così in prosieguo. Nel caso in cui la sentenza di scioglimento del matrimonio dovesse intervenire prima del completato periodo di adattamento, restano fermi ed in vigore gli accordi per il regime transitorio sino al
31.7.2025:
prima settimana - 3 pernotti con il padre e 4 con la madre: lunedì con la madre (1 pernotto), rientro dal padre martedì dall'uscita di scuola o dalla mattina;
martedì, mercoledì e giovedì con il padre (3 pernotti), rientro dalla madre venerdì dall'uscita di scuola o dalla mattina;
venerdì, sabato e domenica con la madre (3 pernotti), rientro dal padre lunedì dall'uscita di scuola o dalla mattina
seconda settimana - 3 pernotti con il padre e 4 con la madre:
lunedì con il padre (1 pernotto) con rientro martedì sera dopo cena;
martedì notte, mercoledì, giovedì e venerdì con la madre (4 pernotti) rientro dal padre sabato mattina;
sabato e domenica con il padre (2 pernotti), rientro dalla madre lunedì dall'uscita di scuola o dalla mattina.
F) Disponibilità e collaborazione I coniugi confermano la massima disponibilità e collaborazione reciproca nell'interesse superiore del minore, anche per quanto concordato anche sui tempi di tenuta del bambino sia nel regime transitorio che nel regime paritetico che interverrà al raggiungimento del 5° anno di età del minore. Qualora al momento di pronuncia dello scioglimento del matrimonio sia ancora in corso il regime di adattamento, restano in vigore le regole e gli accordi volti alla massima collaborazione per tutto quanto nella separazione riportato e relativo alle esigenze lavorative della signora correlate alla CP_2 turnazione pomeridiana, quanto a flessibilità e contemperamento delle esigenze di ciascuna delle parti.
G) Vacanze estive e invernali Confermare quanto concordato per le vacanze estive ed invernali, ovvero per le vacanze invernali ciascun genitore potrà portare con sé per due Per_1 settimane non consecutive, e ciò fintanto che gli impegni scolastici di in futuro lo Per_1 consentano, periodo da comunicare all'altro genitore entro il 30 novembre di ogni anno. Per le vacanze estive trascorrerà tre settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, Per_1 salvo diverso accordo delle parti rispetto alla continuità delle settimane, con impegno a comunicare le date entro il 31 maggio di ogni anno, e, poi, informare con congruo anticipo l'altro genitore del luogo in cui trascorrerà la villeggiatura con il figlio. Sulla possibilità di portare il minore in viaggi all'estero che prevedano un soggiorno di tre settimane consecutive, tale facoltà si potrà avere, previo accordo, a far data dal compimento dell'ottavo anno di età di
. Per_1
H) Confermare quanto concordato per le Vacanze di Natale: la sera della vigilia con il padre;
pranzo di Natale con un genitore e cena di Natale con l'altro, ad anni alterni;
pranzo di Santo Stefano con la madre.
I) Confermare quanto concordato per le Vacanze pasquali: ad anni alterni, Domenica di
Pasqua con un genitore, Lunedi dell'Angelo con l'altro genitore.
Condizioni del mantenimento economico del figlio minore
L) Ciascun genitore provvederà in via diretta al mantenimento di , anche nel periodo di Per_1 adattamento.
M) Assegno unico: l'assegno verrà percepito in via esclusiva dalla signora fintanto che CP_2 non si dia corso al collocamento paritetico, e pertanto a far data dal 1.8.2025 l'importo sarà diviso al 50% tra i genitori. N) Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo quanto stabilito dal Protocollo del Tribunale di Terni a cui si rinvia integralmente e la cui copia è stata consegnata ai ricorrenti.
O) Detrazioni per il minore al 50%.
Rinuncia al mantenimento reciproco - Rinuncia all'assegno divorzile
P) I coniugi, con capacità reddituale e patrimoniale pressoché paritaria, provvederanno in modo autonomo al proprio mantenimento;
la signora stante la contestuale richiesta di pronuncia CP_2 di scioglimento del matrimonio, rinuncia all'assegno divorzile;
al pari rinuncia il signor CP_1
Altre disposizioni patrimoniali
Q) Dare atto che le parti hanno già regolato tutte le questioni economico-patrimoniali.
Impegno dei coniugi
R) I coniugi confermano l'impegno a non frequentare in presenza di persone a cui Per_1 potranno legarsi affettivamente, e ciò fino al compimento del sesto anno di età del minore, sia nella quotidianità che nel periodo delle vacanze, nell'interesse superiore del bambino e della sua crescita equilibrata, quanto a ruoli familiari e figure di riferimento.
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi alla Presidente delegata in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 14/07/2018 tra
[...]
e in IO (RI) alle condizioni indicate nel ricorso CP_1 CP_2 congiunto;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
IO (RI) (atto n. 6, parte II, Serie C, anno 2018); spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 11 giugno 2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti