Decreto cautelare 17 ottobre 2025
Ordinanza cautelare 7 novembre 2025
Sentenza breve 2 febbraio 2026
Ordinanza cautelare 26 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza breve 02/02/2026, n. 1907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1907 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01907/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12234/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12234 del 2025, proposto da
Mineral Barium Italia Gas e Luce S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Davide Perrotta, con domicilio digitale come in atti;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
TE – Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difeso dagli avvocati Daniela Carria, Mario Percuoco, Fabio Giuseppe Baglivo, Maria Teresa Pirozzi, Filippo Nicolai, Francesca Simeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Dipartimento Energia, Direzione Generale Domanda ed Efficienza Energetica, prot. m_amte.MASE.DEE REGISTRO DECRETI.R.0000159.19-09-2025, notificato in pari data, con cui è stata disposta l’esclusione della società ricorrente dall’Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresa, per quanto di ragione, la nota di TE S.p.A. acquisita al prot. MASE n. 147596.04-08-2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e di TE – Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa VA IG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con nota del 9 giugno 2025, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Domanda ed Efficienza Energetica ha comunicato alla società ricorrente l’avvio del procedimento volto alla valutazione della sua permanenza nell’Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali, ai sensi dell’art. 8 del D.M. 25 agosto 2022, n. 164.
2. La comunicazione faceva seguito alle risultanze trasmesse da TE S.p.A., che indicavano una perdita dell’indice di onorabilità (c.d. “indice IO”) da parte della società per un numero di mesi rilevante nell’anno 2024. Secondo il quadro segnalato da TE, l’indice IO risultava pari a 1 – indicatore di irregolarità – per nove mesi consecutivi, da aprile a dicembre 2024.
3. Con memoria del 24 giugno 2025, la società ha presentato osservazioni, rappresentando l’intervenuta regolarizzazione della propria posizione debitoria e allegando la sussistenza di partite creditorie nei confronti di TE, che – a suo avviso – avrebbero consentito di compensare le esposizioni e di ripristinare la condizione di onorabilità.
4. Successivamente, con nota del 4 agosto 2025, TE ha confermato al Ministero i dati segnalati, rilevando la sussistenza di indici IO pari a 1 nei mesi indicati e segnalando che la società risultava ancora irregolare anche nel mese di luglio 2025.
5. Con decreto n. 159 del 19 settembre 2025, il Direttore Generale della Direzione competente del Ministero ha disposto l’esclusione della società dall’Elenco, ai sensi dell’art. 8, comma 2, lett. b), del D.M. 164/2022.
6. Avverso tale provvedimento la società ha proposto ricorso, ritualmente notificato e depositato, deducendo in sintesi: violazione di legge per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, sproporzione della misura e non imputabilità della condotta.
7. Il Ministero si è costituito in giudizio, depositando memoria difensiva unitamente alla documentazione.
8. Con ordinanza n. 6206/2025 del 7 novembre 2025, il Collegio ha ritenuto necessario un approfondimento istruttorio, disponendo che TE depositasse una relazione tecnica volta a chiarire:
- l’effettiva esistenza di partite creditorie vantate dalla società nel periodo gennaio 2024 – settembre 2025;
- la loro incidenza sul calcolo dell’indice IO;
- la permanenza o meno dell’irregolarità alla data del 4 agosto 2025 e del 19 settembre 2025.
9. In ottemperanza all’ordinanza, TE ha depositato la relazione istruttoria in data 27 novembre 2025. Nella relazione si conferma che la società ha mantenuto un indice IO pari a 1 per nove mesi consecutivi (aprile – dicembre 2024), e si evidenzia che, anche ipotizzando la compensazione delle partite creditorie indicate dalla società, il ritardo medio ponderato si sarebbe attestato su valori superiori al limite di 1 giorno previsto per il mantenimento dell’indice IO a 2. TE segnalava, inoltre, che nel mese di luglio 2025 l’indice risultava ancora pari a 1.
10. All’udienza del 17 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
11. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
12. In via preliminare, va richiamato il sistema normativo su cui si fonda la disciplina dell’Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali, come delineato dal D.M. 25 agosto 2022, n. 164. Il meccanismo, ispirato a esigenze di affidabilità e solidità finanziaria degli operatori del mercato elettrico, prevede che il mantenimento dell’iscrizione all’Elenco sia subordinato al rispetto di specifici requisiti, tra cui la regolarità nei pagamenti verso i gestori della rete. A tal fine, l’art. 8, comma 2, lett. b), del decreto stabilisce l’esclusione dall’Elenco nei casi in cui l’impresa risulti non in regola con i pagamenti verso TE per almeno due mesi in ciascuno di due semestri consecutivi.
13. L’indice di onorabilità (cd. “indice IO”) è lo strumento tecnico mediante il quale viene rappresentato mensilmente il livello di adempimento del venditore nei confronti di TE. Tale indice assume valore “2” quando il ritardo medio ponderato nei pagamenti è pari o inferiore a un giorno (e quindi la situazione è considerata regolare), e valore “1” quando il ritardo supera tale soglia. Il meccanismo ha natura binaria, oggettiva e automatizzata, e consente a TE di produrre valutazioni su base omogenea, trasparente e verificabile. Gli operatori accreditati hanno accesso mensile a tali dati tramite il Portale Garanzie, potendo dunque costantemente monitorare e, se del caso, contestare la propria posizione.
14. Nel caso di specie, risulta documentalmente accertato che la società ricorrente ha mantenuto un indice IO pari a 1 (cioè irregolare) per nove mesi consecutivi, da aprile a dicembre 2024. Tale circostanza comporta la perdita del requisito di onorabilità per almeno due mesi in ciascuno dei due semestri di riferimento, con superamento pieno della soglia rilevante ai sensi dell’art. 8, comma 2, lett. b). La circostanza è stata comunicata dal Ministero all’avvio del procedimento, confermata da TE nella successiva nota del 4 agosto 2025 e ribadita nella relazione tecnica trasmessa in sede istruttoria.
15. Le difese della società si sono incentrate, per un verso, sull’allegata regolarizzazione della posizione, e, per l’altro, sulla presenza di partite creditorie nei confronti di TE che, a suo dire, avrebbero dovuto essere considerate in compensazione. Tali deduzioni non sono fondate.
16. Quanto al primo aspetto, la regolarizzazione intervenuta in epoca successiva alla scadenza dei termini contrattuali non è idonea a elidere l’irregolarità già maturata. Il sistema premia la puntualità, non la mera solvibilità differita. Inoltre, come rappresentato da TE nella relazione istruttoria depositata il 27 novembre 2025, la società risultava ancora in posizione irregolare anche nel mese di luglio 2025, dunque successivamente ai mesi oggetto di contestazione, con permanenza dell’indice IO pari a 1.
17. Quanto al secondo profilo, la relazione tecnica di TE ha evidenziato che le partite creditorie indicate dalla società erano, in larga parte, riferibili a fatture emesse in mesi diversi da quelli oggetto di segnalazione o successive alla chiusura dei semestri rilevanti. Inoltre, TE ha calcolato che anche ipotizzando la compensazione delle fatture indicate, il ritardo medio ponderato nei pagamenti si sarebbe comunque attestato su valori superiori alla soglia di tolleranza del ritardo o prevista per il mantenimento dell’indice IO a 2. La condizione di perdita dell’onorabilità risultava, pertanto, persistente e non sanabile mediante gli elementi dedotti.
18. Né può assumere rilievo la dedotta morosità dei clienti finali. L’obbligo di assicurare la regolarità dei pagamenti grava direttamente sull’impresa di vendita, anche quando si avvalga di soggetti terzi, ed è valutato alla luce degli obblighi contrattuali assunti nel contesto delle regole del settore. La difficoltà nel recupero del credito presso l’utenza finale rientra nel rischio ordinario dell’impresa ed è un elemento che deve essere assorbito da un operatore dotato di sufficiente affidabilità patrimoniale. La non imputabilità rilevante e che, se accertata, consente di non applicare la misura espulsiva – deve essere riferita a eventi oggettivamente estranei alla sfera organizzativa del venditore, quali, ad esempio, casi di forza maggiore o gravi disfunzioni non controllabili.
19. Nel caso in esame, nessun elemento oggettivo è stato dedotto dalla ricorrente per dimostrare una causa di forza maggiore o un evento straordinario esterno alla propria organizzazione, e quindi inidoneo ad essere gestito nell’ambito della normale operatività aziendale. Al contrario, la difesa si è limitata a far valere la morosità dei clienti finali, circostanza non idonea, come visto, a integrare una causa di non imputabilità, né tantomeno a incidere sulla legittimità dell’azione amministrativa.
20. Quanto poi alle censure sul difetto di istruttoria e sulla lesione del diritto di partecipazione, va osservato che il Portale Garanzie consente all’operatore l’accesso mensile ai dati relativi all’indice IO, alla dinamica dei pagamenti e agli alert generati da TE. La società ricorrente, dunque, era pienamente in condizione di verificare la propria posizione ed eventualmente attivare rimedi o presentare istanze correttive. Il fatto che ciò non sia avvenuto e che nessuna contestazione sia stata formulata in sede procedimentale rende infondate anche le censure di lesione del contraddittorio.
21. In conclusione, il sistema delineato dal D.M. 164/2022 risulta conforme ai principi di oggettività, proporzionalità e trasparenza, ed è idoneamente bilanciato anche dalla previsione, a livello regolamentare e interpretativo, della possibilità di considerare cause di non imputabilità, ove documentate. La valutazione effettuata nel caso di specie si è basata su dati oggettivi, su un’istruttoria completa e su un quadro normativo coerente. L’operato dell’Amministrazione non risulta viziato né sotto il profilo sostanziale né sotto quello procedimentale.
22. Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, il ricorso risulta infondato sotto ogni profilo e va respinto.
23. Tuttavia, tenuto conto della novità e della peculiarità delle questioni trattate – anche alla luce della recente evoluzione del sistema regolatorio e dell’esigenza di chiarire il funzionamento concreto dell’indice di onorabilità e delle relative soglie – si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE NI, Presidente
VA IG, Primo Referendario, Estensore
Benedetta Bazuro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA IG | LE NI |
IL SEGRETARIO