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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 236/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 15:45 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1334/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vibo Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20234001206000 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 131/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato l'Avv. Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava l'avviso di rettifica e liquidazione – atto n. 2023 4 001206 000 indicato in epigrafe, deducendo l'insussistenza dei presupposti della pretesa impositiva.
Si legge testualmente nel ricorso: "Devesi, in primis, rilevare che l'istante aveva avviato giudizio dinanzi il
Tribunale di Vibo Valentia (lgs. atto di citazione – ALL. 2) [All. 4] al fine di far dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione dell'immobile identificato al NCT del Comune di Ricadi al foglio 2, particella 626 (invero INESISTENTE), poi mutato in (sempre NCT) foglio 14 particella 1830, ma qualificato come Ente Urbano e dunque non volturabile.
Il Tribunale di Vibo Valentia (lgs. sentenza, ALL. 3) [All. 5], accogliendo la domanda proposta da esso attore, ha dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione del terreno sopra [ERRONEAMENTE] identificato, con sovrastante fabbricato.
Lo scrivente, accortosi dell'evidente errore – purtroppo non sanabile con istanza di correzione poiché ciò non è derivato da una erronea valutazione da parte del Giudice (così sanabile ex art. 287 cpc), ma da una errata prospettazione dell'attore ed inesatta identificazione dei beni – aveva omesso sia la trascrizione che la registrazione dell'atto, assumendone la effettiva “nullità fattuale”.
In estrema sintesi, trattavasi e trattasi di sentenza inutilizzabile poiché riguardante beni inesistenti;
ripetesi, infatti, che i beni descritti in sentenza (ricadenti in catasto TERRENI sia foglio 2 particella 626 che foglio 14 particella 1830) risultavano e risultano INESISTENTI ovvero, quanto alla particella 1830, qualificata come Ente Urbano e, quindi, non volturabile.
Peraltro, il fabbricato identificato da Codesto Ufficio come catasto Fabbricati, foglio 14 particella 1830 sub.
2, invero in sentenza non viene mai menzionato.
Alla trascrizione della sentenza, quindi, non ha provveduto l'istante, consapevole della inefficacia della pronuncia, ma la Cancelleria d'ufficio che, ripetesi, ha trasferito la proprietà in favore dell'istante di beni oggettivamente INESISTENTI ovvero, quanto alla particella 1830, qualificata come Ente Urbano e, quindi, non volturabile.
Codesto Ufficio [L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Vibo Valentia], poi, ha richiesto il pagamento della imposta di registrazione della sentenza per € 1.108,75 derivante dal valore del terreno (comunque inesistente).”
Concludeva, così, per la revoca e/o l'annullamento dello schema d'atto considerata la ineseguibilità ed inefficacia della sentenza per le ragioni ivi richiamate.
Nonostante le tempestive osservazioni - regolarmente inviate e ricevute dalla Agenzia che, non solo non ne ha fatto menzione nel provvedimento, ma le ha considerate come mai inviate (sic !!!) - la resistente ha proceduto a notificare, in data 18.09.2025, l'Avviso di rettifica e liquidazione in questa sede impugnato”
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi. Vi era costituzione in giudizio di ADE – Direzione Provinciale di Vibo Valentia che evidenziava la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
In data 12.1.2026 parte ricorrente depositava memorie illustrative nelle quali ribadiva le argomentazioni fattuali e giuridiche già poste a fondamento dell'atto introduttivo del giudizio.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Va preliminarmente, decisa, la contestazione in ordine alla mancata valutazione delle osservazioni a seguito della notifica dello schema d'atto da parte di ADE.
A differenza di quanto si legge nell'atto impugnato, difatti, il ricorrente forniva prova della notifica, in data
26.3.2025, delle osservazioni allo schema d'atto notificato in data 5.3.2025.
L'art. 6 bis L. 212/2000 recita testualmente:
“1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
3. Per consentire il contradditorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore ((complessivamente)) a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ((e)), su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
4. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere”.
La predetta normativa non prevede alcuna esplicita sanzione in caso di mancata considerazione delle osservazioni spese dal contribuente a seguito della notifica dello schema d'atto, prevedendo, però, che l'avviso di accertamento successivo debba tener conto delle predette osservazioni e debba essere motivato con riferimento a quelle che si ritiene di non accogliere.
Il ricorrente non contesta espressamente un difetto di motivazione dell'atto impugnato (nel ricorso si parla, testualmente, di motivazione priva di fondamento), limitandosi a ribadire di aver formulato le osservazioni e contestando nel merito il provvedimento adottato.
Le argomentazioni difensive non possono condividersi.
Ritiene il ricorrente, dopo aver ottenuto la sentenza di usucapione in contestazione, di non aver provveduto alla registrazione della stessa in quanto non avrebbe mai potuto ottenere il trasferimento della proprietà dei beni indicati nella sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 727/2022, trattandosi di beni inesistenti.
Questo il dispositivo della sentenza del Tribunale di Vibo Valentia: "Dichiara che Ricorrente_1 è divenuto proprietario per usucapione ha per oggetto il trasferimento di un terreno con sovrastante fabbricato sito nel Comune di Ricadi, località Grotticelle (già) identificato al N.C.T. del comune di Ricadi al foglio 2 particella 626 (ora foglio 14 particella 1830 sub 2), confinante con terreno di proprietà delle germane CR (zie della signora Nominativo_1) intestato catastalmente a Nominativo_2 e Nominativo_3 , per averlo posseduto pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente per oltre vent'anni.”
Sostiene il ricorrente – nell'ammettere che il dispositivo corrisponde a quelle che erano state le richieste formulate con l'atto di citazione - quanto alla particella 1830 che, qualificata come Ente Urbano, deve ritenersi non volturabile.
La contestazione è priva di fondamento.
Intanto, il ricorrente non forniva alcun elemento (leggi provvedimento reiettivo della voltura) da cui potersi evincere l'impossibilità di procedere alla voltura.
Ancora, per quanto si legge nelle controdeduzioni di ADE “Quanto affermato in merito dal ricorrente, deve essere immediatamente smentito, inquanto la qualificazione di “Ente Urbano” - nel caso specifico - identifica semplicemente che la particella n. 1830, Foglio 14, a seguito di apposita istanza è transitata dal catasto terreni al catasto fabbricati. Per tener conto degli eventuali passaggi di beni dal catasto dei terreni a quello urbano e viceversa e per tenere in continua evidenza gli aumenti e le diminuzioni della superficie non soggetta all'imposta fondiaria, ed avere la possibilità di esattamente controllare in qualsiasi momento non soltanto i redditi imponibili, ma altresì la superficie censita e non censita di ogni Comune, sono aperte nel registro delle partite sei partite speciali, tra cui la Partita 1 – di cui fa parte la nostra particella (Partita 1 - Aree di Enti Urbani e promiscui n.d.r.). In data 17.05.2018, infatti, la defunta moglie dell'odierno ricorrente - signora Nominativo_1 - ha provveduto ad accatastare l'immobile esistente sul terreno meglio identificato in precedenza”.
La dicitura “ente urbano”, pertanto, lungi dall'impedire la voltura (sul punto, come detto, alcun elemento di segno contrario veniva fornito dal ricorrente), indica, semplicemente, il passaggio della particella in contestazione dal catasto terreni al catasto fabbricati.
Ancora, lo stesso Ufficio evidenziava quanto segue “dal controllo effettuato è emerso che non è vero che la parte non ha fatto uso della sentenza (come dice nel ricorso a proposito della registrazione e della trascrizione), ritenendola “inefficace”. In particolare, con protocollo ENTRATE.AGEV-ST1.REGISTRO UFFICIALE.1441539.03/04/2025 del 03/04/2025, il signor Ricorrente_1 ha presentato una richiesta di voltura del fabbricato (vedi allegato stampa richiesta) indicando come titolo di riferimento proprio la sentenza di usucapione in oggetto In considerazione del fatto che il giudice civile, nel dichiarare l'usucapione, fa riferimento anche al fabbricato sovrastante, la voltura è andata a buon fine, tanto che ora il fabbricato foglio 14, part. 1830 sub 2, risulta intestato all'odierno ricorrente proprio in virtù della sentenza in discussione (vedi visura storica allegata)".
L'Ufficio, pertanto, da atto che la procedura di voltura del fabbricato in contestazione risulta andata a buon fine proprio sulla base della sentenza di usucapione che ci occupa.
In tale contesto il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte: - rigetta il ricorso;
- pone le spese del giudizio a carico del ricorrente che liquida, in favore di
ADE - Direzione Provinciale di Vibo Valentia, nella misura complessiva di Euro 460,00, oltre accessori come per legge. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Vibo
Valentia - sez. 2 del 3 febbraio 2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 15:45 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1334/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vibo Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20234001206000 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 131/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato l'Avv. Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava l'avviso di rettifica e liquidazione – atto n. 2023 4 001206 000 indicato in epigrafe, deducendo l'insussistenza dei presupposti della pretesa impositiva.
Si legge testualmente nel ricorso: "Devesi, in primis, rilevare che l'istante aveva avviato giudizio dinanzi il
Tribunale di Vibo Valentia (lgs. atto di citazione – ALL. 2) [All. 4] al fine di far dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione dell'immobile identificato al NCT del Comune di Ricadi al foglio 2, particella 626 (invero INESISTENTE), poi mutato in (sempre NCT) foglio 14 particella 1830, ma qualificato come Ente Urbano e dunque non volturabile.
Il Tribunale di Vibo Valentia (lgs. sentenza, ALL. 3) [All. 5], accogliendo la domanda proposta da esso attore, ha dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione del terreno sopra [ERRONEAMENTE] identificato, con sovrastante fabbricato.
Lo scrivente, accortosi dell'evidente errore – purtroppo non sanabile con istanza di correzione poiché ciò non è derivato da una erronea valutazione da parte del Giudice (così sanabile ex art. 287 cpc), ma da una errata prospettazione dell'attore ed inesatta identificazione dei beni – aveva omesso sia la trascrizione che la registrazione dell'atto, assumendone la effettiva “nullità fattuale”.
In estrema sintesi, trattavasi e trattasi di sentenza inutilizzabile poiché riguardante beni inesistenti;
ripetesi, infatti, che i beni descritti in sentenza (ricadenti in catasto TERRENI sia foglio 2 particella 626 che foglio 14 particella 1830) risultavano e risultano INESISTENTI ovvero, quanto alla particella 1830, qualificata come Ente Urbano e, quindi, non volturabile.
Peraltro, il fabbricato identificato da Codesto Ufficio come catasto Fabbricati, foglio 14 particella 1830 sub.
2, invero in sentenza non viene mai menzionato.
Alla trascrizione della sentenza, quindi, non ha provveduto l'istante, consapevole della inefficacia della pronuncia, ma la Cancelleria d'ufficio che, ripetesi, ha trasferito la proprietà in favore dell'istante di beni oggettivamente INESISTENTI ovvero, quanto alla particella 1830, qualificata come Ente Urbano e, quindi, non volturabile.
Codesto Ufficio [L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Vibo Valentia], poi, ha richiesto il pagamento della imposta di registrazione della sentenza per € 1.108,75 derivante dal valore del terreno (comunque inesistente).”
Concludeva, così, per la revoca e/o l'annullamento dello schema d'atto considerata la ineseguibilità ed inefficacia della sentenza per le ragioni ivi richiamate.
Nonostante le tempestive osservazioni - regolarmente inviate e ricevute dalla Agenzia che, non solo non ne ha fatto menzione nel provvedimento, ma le ha considerate come mai inviate (sic !!!) - la resistente ha proceduto a notificare, in data 18.09.2025, l'Avviso di rettifica e liquidazione in questa sede impugnato”
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi. Vi era costituzione in giudizio di ADE – Direzione Provinciale di Vibo Valentia che evidenziava la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
In data 12.1.2026 parte ricorrente depositava memorie illustrative nelle quali ribadiva le argomentazioni fattuali e giuridiche già poste a fondamento dell'atto introduttivo del giudizio.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Va preliminarmente, decisa, la contestazione in ordine alla mancata valutazione delle osservazioni a seguito della notifica dello schema d'atto da parte di ADE.
A differenza di quanto si legge nell'atto impugnato, difatti, il ricorrente forniva prova della notifica, in data
26.3.2025, delle osservazioni allo schema d'atto notificato in data 5.3.2025.
L'art. 6 bis L. 212/2000 recita testualmente:
“1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
3. Per consentire il contradditorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore ((complessivamente)) a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ((e)), su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
4. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere”.
La predetta normativa non prevede alcuna esplicita sanzione in caso di mancata considerazione delle osservazioni spese dal contribuente a seguito della notifica dello schema d'atto, prevedendo, però, che l'avviso di accertamento successivo debba tener conto delle predette osservazioni e debba essere motivato con riferimento a quelle che si ritiene di non accogliere.
Il ricorrente non contesta espressamente un difetto di motivazione dell'atto impugnato (nel ricorso si parla, testualmente, di motivazione priva di fondamento), limitandosi a ribadire di aver formulato le osservazioni e contestando nel merito il provvedimento adottato.
Le argomentazioni difensive non possono condividersi.
Ritiene il ricorrente, dopo aver ottenuto la sentenza di usucapione in contestazione, di non aver provveduto alla registrazione della stessa in quanto non avrebbe mai potuto ottenere il trasferimento della proprietà dei beni indicati nella sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 727/2022, trattandosi di beni inesistenti.
Questo il dispositivo della sentenza del Tribunale di Vibo Valentia: "Dichiara che Ricorrente_1 è divenuto proprietario per usucapione ha per oggetto il trasferimento di un terreno con sovrastante fabbricato sito nel Comune di Ricadi, località Grotticelle (già) identificato al N.C.T. del comune di Ricadi al foglio 2 particella 626 (ora foglio 14 particella 1830 sub 2), confinante con terreno di proprietà delle germane CR (zie della signora Nominativo_1) intestato catastalmente a Nominativo_2 e Nominativo_3 , per averlo posseduto pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente per oltre vent'anni.”
Sostiene il ricorrente – nell'ammettere che il dispositivo corrisponde a quelle che erano state le richieste formulate con l'atto di citazione - quanto alla particella 1830 che, qualificata come Ente Urbano, deve ritenersi non volturabile.
La contestazione è priva di fondamento.
Intanto, il ricorrente non forniva alcun elemento (leggi provvedimento reiettivo della voltura) da cui potersi evincere l'impossibilità di procedere alla voltura.
Ancora, per quanto si legge nelle controdeduzioni di ADE “Quanto affermato in merito dal ricorrente, deve essere immediatamente smentito, inquanto la qualificazione di “Ente Urbano” - nel caso specifico - identifica semplicemente che la particella n. 1830, Foglio 14, a seguito di apposita istanza è transitata dal catasto terreni al catasto fabbricati. Per tener conto degli eventuali passaggi di beni dal catasto dei terreni a quello urbano e viceversa e per tenere in continua evidenza gli aumenti e le diminuzioni della superficie non soggetta all'imposta fondiaria, ed avere la possibilità di esattamente controllare in qualsiasi momento non soltanto i redditi imponibili, ma altresì la superficie censita e non censita di ogni Comune, sono aperte nel registro delle partite sei partite speciali, tra cui la Partita 1 – di cui fa parte la nostra particella (Partita 1 - Aree di Enti Urbani e promiscui n.d.r.). In data 17.05.2018, infatti, la defunta moglie dell'odierno ricorrente - signora Nominativo_1 - ha provveduto ad accatastare l'immobile esistente sul terreno meglio identificato in precedenza”.
La dicitura “ente urbano”, pertanto, lungi dall'impedire la voltura (sul punto, come detto, alcun elemento di segno contrario veniva fornito dal ricorrente), indica, semplicemente, il passaggio della particella in contestazione dal catasto terreni al catasto fabbricati.
Ancora, lo stesso Ufficio evidenziava quanto segue “dal controllo effettuato è emerso che non è vero che la parte non ha fatto uso della sentenza (come dice nel ricorso a proposito della registrazione e della trascrizione), ritenendola “inefficace”. In particolare, con protocollo ENTRATE.AGEV-ST1.REGISTRO UFFICIALE.1441539.03/04/2025 del 03/04/2025, il signor Ricorrente_1 ha presentato una richiesta di voltura del fabbricato (vedi allegato stampa richiesta) indicando come titolo di riferimento proprio la sentenza di usucapione in oggetto In considerazione del fatto che il giudice civile, nel dichiarare l'usucapione, fa riferimento anche al fabbricato sovrastante, la voltura è andata a buon fine, tanto che ora il fabbricato foglio 14, part. 1830 sub 2, risulta intestato all'odierno ricorrente proprio in virtù della sentenza in discussione (vedi visura storica allegata)".
L'Ufficio, pertanto, da atto che la procedura di voltura del fabbricato in contestazione risulta andata a buon fine proprio sulla base della sentenza di usucapione che ci occupa.
In tale contesto il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte: - rigetta il ricorso;
- pone le spese del giudizio a carico del ricorrente che liquida, in favore di
ADE - Direzione Provinciale di Vibo Valentia, nella misura complessiva di Euro 460,00, oltre accessori come per legge. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Vibo
Valentia - sez. 2 del 3 febbraio 2026