Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/04/2006, n. 15610
CASS
Sentenza 12 aprile 2006

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Massime1

Il reato previsto dall'art. 633 cod. pen. punisce la condotta di colui che si introduce deliberatamente dall'esterno nel terreno o nell'edificio altrui, al fine di occuparlo o di trarne altrimenti profitto, per cui deve escludersi che integri il reato la semplice permanenza nel fondo o nell'edificio altrui, contro la volontà dell'avente diritto, non preceduta dall'attività di invasione.

Commentari2

  • 1È reato fare urbex (Urban Exploration)? Analisi dei rapporti con l’art. 633 c.p.
    Dott. Giovanni Tardi · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

  • 2Invasione arbitraria di edifici o terreni altrui: elementi costitutivi
    Avv. Antonella Pedone · https://www.antonellapedone.com/articoli · 10 dicembre 2013

    Il reato previsto dall'articolo 633 del Codice penale (invasione di terreni o edifici altrui) punisce la condotta di colui che si introduce arbitrariamente dall'esterno nel terreno o nell'edificio altrui, al fine di occuparlo o di trarne altrimenti profitto. La condotta tipica del reato in questione consiste quindi nell'introduzione arbitraria (ossia senza titolo) dall'esterno in un fondo o in un immobile altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione, sicché l'invasione non ricorre laddove il soggetto, entrato legittimamente in possesso del bene, prosegua nell'occupazione contro la sopraggiunta volontà dell'avente diritto (Cassazione, sentenza del 12 aprile 2006, n. 15610; …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/04/2006, n. 15610
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15610
Data del deposito : 12 aprile 2006

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