Sentenza 12 aprile 2006
Massime • 1
Il reato previsto dall'art. 633 cod. pen. punisce la condotta di colui che si introduce deliberatamente dall'esterno nel terreno o nell'edificio altrui, al fine di occuparlo o di trarne altrimenti profitto, per cui deve escludersi che integri il reato la semplice permanenza nel fondo o nell'edificio altrui, contro la volontà dell'avente diritto, non preceduta dall'attività di invasione.
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- 1. È reato fare urbex (Urban Exploration)? Analisi dei rapporti con l’art. 633 c.p.Dott. Giovanni Tardi · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 2. Invasione arbitraria di edifici o terreni altrui: elementi costitutiviAvv. Antonella Pedone · https://www.antonellapedone.com/articoli · 10 dicembre 2013
Il reato previsto dall'articolo 633 del Codice penale (invasione di terreni o edifici altrui) punisce la condotta di colui che si introduce arbitrariamente dall'esterno nel terreno o nell'edificio altrui, al fine di occuparlo o di trarne altrimenti profitto. La condotta tipica del reato in questione consiste quindi nell'introduzione arbitraria (ossia senza titolo) dall'esterno in un fondo o in un immobile altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione, sicché l'invasione non ricorre laddove il soggetto, entrato legittimamente in possesso del bene, prosegua nell'occupazione contro la sopraggiunta volontà dell'avente diritto (Cassazione, sentenza del 12 aprile 2006, n. 15610; …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/04/2006, n. 15610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15610 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 12/04/2006
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo - Consigliere - N. 643
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 32536/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SC AL, n. a Catania il 25/04/1936 e MI RE, n. a Catania il 13/11/1939;
avverso la sentenza in data 13/01/2004 della Corte di Appello di Catania;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
udito il Procuratore Generale nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Luigi Ciampoli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non procedersi nei confronti di SC AL e OM RE in ordine al reato di realizzazione di manufatto abusivo L. n. 47 del 1985, ex art. 20, lett. c), per intervenuta prescrizione e rideterminava la pena in ordine alle residue imputazioni di invasione di terreni demaniali (ex artt. 633 e 639 bis c.p.) e furto aggravato di energia elettrica (ex art. 624 c.p., art. 625 c.p., n. 2, 5 e 7). Avverso la predetta decisione propongono ricorso per Cassazione SC AL e OM RE, dolendosi, con due motivi, della erronea applicazione della legge penale e della carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermato giudizio di responsabilità relativo al reato di invasione di terreno demaniale. In particolare, con il primo motivo, lamentano la violazione dell'art. 633 c.p., sul rilievo che non era configurabile il reato di arbitraria invasione giacché gli odierni ricorrenti erano nel materiale possesso del terreno già in data precedente all'ordinanza di acquisizione dello stesso al patrimonio comunale. Con il secondo lamentano la manifesta illogicità della motivazione avendo gli stessi giudici di appello dato atto che la condotta degli imputati si era protratta anche dopo la notifica dell'ordinanza acquisitiva.
Il ricorso è fondato.
Risulta accertato in fatto, dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata, che la condotta addebitata agli imputati si è sostanziata nella persistenza della occupazione del terreno dopo la notifica dell'ordinanza di acquisizione da parte del Comune. Una tale condotta non integra il reato di cui all'art. 633 c.p.. Infatti, in conformità al significato letterale della norma (che parla di invasione di terreni o edifici al fine di occuparli), rientra nella previsione della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 633 c.p. solo il fatto positivo di effettuare l'occupazione del bene e non l'altro di continuare nell'occupazione legittimamente effettuata.
In altri termini, la condotta punibile del reato di cui all'art. 633 c.p. consiste nell'introduzione arbitraria, dall'esterno, nel terreno o nell'edificio altrui, al fine di occuparlo o di trame altrimenti profitto;
mentre non rileva il mero fatto dell'occupazione, con la conseguenza che non integra il reato la permanenza nel fondo o nell'edificio altrui, in contrasto con la volontà dell'avente diritto, non preceduta dall'attività di invasione (cfr. Cass., Sez. 2^, 15 novembre 2001, Galvagno;
Cass., Sez. 2^, 7 dicembre 2001, Cacciolla).
Tale conclusione, a ben vedere, è imposta dal rilievo che l'elemento materiale del reato di invasione di terreni o edifici non è costituito dall'"occupazione" (che è una delle finalità illecite dell'invasione), ma dall'"invasione", ossia l'accesso dall'esterno nell'altrui immobile che non deve essere del tutto momentaneo, ma che tuttavia non richiede una protrazione per un periodo di tempo indefinito.
Da quanto esposto discende che la condotta sub iudice, come ricostruita in sede di merito, non integra il reato de quo, conseguendone che la sentenza gravata va annullata in parte qua senza rinvio, per insussistenza del fatto.
Alla determinazione della pena residua può procedere direttamente questa Corte ex art. 620 c.p.p., lett. l), eliminandosi dalla pena come determinata dal giudice di merito la pena di mesi uno di reclusione ed Euro 50,00 di multa, corrispondente all'aumento per la continuazione relativa al reato di che trattasi.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio limitatamente al reato di cui agli artt. 633 e 639 bis c.p. perché il fatto non sussiste ed elimina la relativa pena di mesi uno di reclusione ed Euro 50,00 (cinquanta) di multa. Così deciso in Roma, il 12 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2006