CASS
Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/12/2024, n. 44324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44324 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UL RE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/06/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO LUIGI BRANDA;
lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 44324 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 10/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18 giugno 2024, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Taranto, su concorde richiesta formulata dalle parti, ha applicato a PI VA la pena di anni due di reclusione per il reato di omicidio stradale, con la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per la durata di mesi otto, sebbene non concordata dalle parti. 2. L'imputato, per mezzo del difensore, propone ricorso contro la sentenza nella parte in cui ha disposto la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di mesi otto e, premesso che tale statuizione non era stata concordata tra le parti, deduce le seguenti censure. 2.1. Col primo motivo, il difensore si duole dell'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, rilevando che l'accordo tra le parti nulla prevedeva al riguardo. Sostiene, dunque, che la sospensione della patente di guida, ancorché definita dalla legge come sanzione amministrativa accessoria, è in realtà una pena accessoria e, in quanto tale, a seguito della riforma dell'art. 444, comma 1, cod. proc. pen., può essere oggetto di accordo tra le parti. Secondo il difensore, nel caso di specie, il giudice non avrebbe potuto applicare la sospensione della patente di guida, senza che le parti l'avessero concordata. Questa statuizione della sentenza dovrebbe dunque essere annullata. 2.2. Col secondo motivo, il difensore si duole che il GUP, in assenza di accordo in tal senso, abbia applicato la sanzione accessoria della sospensione della patente per la durata di mesi otto, senza fornire adeguata motivazione sulle ragioni che lo hanno indotto a determinare in detta misura la durata della sanzione amministrativa, limitandosi ad un generico riferimento sulla gravità della violazione. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Nessuno dei motivi di ricorso merita accoglimento 1.1 Quanto al primo motivo, ci si deve chiedere se l'art. 444 comma 1, cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150/2022, consenta di comprendere nell'accordo intervenuto tra le parti anche le sanzioni amministrative accessorie a carattere punitivo. Se così fosse, infatti, il Giudice dell'udienza prelminare non avrebbe potuto recepire l'accordo sulla pena, applicando una sanzione amministrativa accessoria non concordata, ma avrebbe dovuto rigettare la richiesta ai sensi dell'art. 448 cod. proc. pen. 2 È opinione del Collegio che la risposta debba essere negativa. Nella sentenza n. 68 del 2021, la Corte costituzionale, pur riconoscendo la natura "convenzionalmente penale" delle sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 222 cod. strada, tuttavia, richiamando i principi affermati dalle Sezioni unite nella sentenza n. 2246 del 19/12/1990, Capelli, Rv. 186721, con riferimento alla sospensione e alla revoca della patente di guida previste dall'art. 91 del codice della strada previgente, ha dato atto che quella disposizione non qualificava in termini espliciti la revoca e la sospensione della patente come «sanzioni amministrative». Tale qualifica è contenuta invece nell'art. 222 del vigente codice della strada, sicché la volontà legislativa è inequivoca nel senso che si tratti di sanzioni amministrative, pur soggette alle regole convenzionali proprie delle sanzioni penali (in tal senso, Sez. 4 - sent n. 48556 del 14 novembre 2023- Rv. 285426 — 01). 2.2. Di questo quadro normativo e giurisprudenziale è doveroso tenere conto nel valutare se, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie sia oggetto dell'accordo che le parti possono sottoporre al giudice ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. Il Legislatore, quando ha riformato il primo comma di questo articolo, era ben consapevole dell'esistenza di sanzioni amministrative accessorie a contenuto prevalentemente punitivo (e quindi penali in senso convenzionale), ma non ha ritenuto di inserirle nel contenuto del patto. Ha stabilito, infatti, che l'imputato e il pubblico ministero possano chiedere al giudice di «non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata», ma non ha previsto che il contenuto e la durata delle sanzioni amministrative accessorie potessero entrare a far parte del patto. Restano dunque operanti i principi di diritto, più volte affermati da questa Corte di legittimità, secondo i quali «in tema di patteggiamento, la clausola con cui le parti concordano la durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta, non essendo l'applicazione di dette sanzioni nella loro disponibilità. (In applicazione del suddetto principio la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza di applicazione della pena che aveva fissato una durata della sanzione della revoca della patente di guida in modo difforme rispetto alle indicazioni contenute nell'accordo delle parti)» (Sez. 4, n. 39075 del 26/02/2016, Favia, Rv. 267978; Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, Rojas Alva rado, Rv. 279635; Sez. 4, n. 18538 del 10/01/2014, Rustemi, Rv.259209). Ne consegue che nessuna violazione di legge può essere ipotizzata per essere stata applicata una sanzione amministrativa accessoria non concordata dalle parti. 1.2 Ugualmente infondato è il secondo motivo, concernente l'asserito difetto di motivazione sulla durata della sanzione accessoria. Si condivide l'argomentazione già sostenuta da questa Sezione (Sentenza n. 11479 del 9 marzo 2012 - Rv. 280832), secondo la quale, in tema di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida 4 3 in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in luogo di quella, meno favorevole, della revoca, non è tenuto a dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più favorevole sulla base dei parametri di cui all'art.218, comma 2, cod. strada, essendo sufficiente anche il richiamo alle "circostanze del fatto" e/o alla "gravità della condotta". Infatti, qualora il giudice con la sentenza di patteggiamento applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente (nella specie per il reato di omicidio stradale) in misura pari o di poco superiore al minimo, l'obbligo di motivazione può ritenersi soddisfatto mediante la semplice menzione dell'adeguatezza o della congruità della sanzione (Si vedano sul punto: Sez., 4, n. 18368 del 28/04/2021, Nicolaci, in motivazione, e Sez. 4, n. 2278 del 20/01/1998, Gemignani, Rv. 210395-01, che fanno riferimento all'applicazione della sanzione in misura modesta e comunque inferiore alla media;
Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti, Rv. 259211-01, che fa riferimento all'ipotesi del mancato superamento della media edittale e all'insussistenza di specifici elementi di meritevolezza dell'imputato; Sez. 4, n. 35670 del 26/06/2007, Petiti, Rv. 237470-01; Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738-01). In giudice deve quindi fornire una motivazione solo quando la misura si discosti dal minimo edittale e non anche quando essa vi coincida, se ne allontani di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo, essendo sufficiente, in tali casi, la motivazione implicita (ex plurimis: Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, Rojas, Rv. 279635-01; Sez. 4, n. 21194/2012, Tiburzi, cit.). La detta commisurazione giudiziale della sanzione deve altresì effettuarsi non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. ma in applicazione dei diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada e quindi in relazione alla gravità della violazione commessa, all'entità del danno apportato e al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare (Sez. U, Sentenza n. 8488 del 27/05/1998, Bosio, Rv. 210982-01; circa la rilevanza dei parametri di cui al citato art. 218 e non dell'art. 133 cod. pen., si vedano altresì Sez., 4, n. 18368/2021, Nicolaci, cit., in motivazione, e Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Fiorini, Rv. 271661-01, ove si evidenzia l'ulteriore conseguenza che le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento). Nel caso di specie, il giudice si è mantenuto al di sotto della media edittale della sanzione (nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni), avvicinandosi di più al minimo, ed ha comunque fatto riferimento alle circostanze concrete già illustrate nella ricostruzione della condotta che ha concorso colposamente alla causazione del sinistro con esito mortale. 2. Alla declaratoria di rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10 ottobre 2024 Il consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 44324 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 10/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18 giugno 2024, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Taranto, su concorde richiesta formulata dalle parti, ha applicato a PI VA la pena di anni due di reclusione per il reato di omicidio stradale, con la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per la durata di mesi otto, sebbene non concordata dalle parti. 2. L'imputato, per mezzo del difensore, propone ricorso contro la sentenza nella parte in cui ha disposto la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di mesi otto e, premesso che tale statuizione non era stata concordata tra le parti, deduce le seguenti censure. 2.1. Col primo motivo, il difensore si duole dell'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, rilevando che l'accordo tra le parti nulla prevedeva al riguardo. Sostiene, dunque, che la sospensione della patente di guida, ancorché definita dalla legge come sanzione amministrativa accessoria, è in realtà una pena accessoria e, in quanto tale, a seguito della riforma dell'art. 444, comma 1, cod. proc. pen., può essere oggetto di accordo tra le parti. Secondo il difensore, nel caso di specie, il giudice non avrebbe potuto applicare la sospensione della patente di guida, senza che le parti l'avessero concordata. Questa statuizione della sentenza dovrebbe dunque essere annullata. 2.2. Col secondo motivo, il difensore si duole che il GUP, in assenza di accordo in tal senso, abbia applicato la sanzione accessoria della sospensione della patente per la durata di mesi otto, senza fornire adeguata motivazione sulle ragioni che lo hanno indotto a determinare in detta misura la durata della sanzione amministrativa, limitandosi ad un generico riferimento sulla gravità della violazione. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Nessuno dei motivi di ricorso merita accoglimento 1.1 Quanto al primo motivo, ci si deve chiedere se l'art. 444 comma 1, cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150/2022, consenta di comprendere nell'accordo intervenuto tra le parti anche le sanzioni amministrative accessorie a carattere punitivo. Se così fosse, infatti, il Giudice dell'udienza prelminare non avrebbe potuto recepire l'accordo sulla pena, applicando una sanzione amministrativa accessoria non concordata, ma avrebbe dovuto rigettare la richiesta ai sensi dell'art. 448 cod. proc. pen. 2 È opinione del Collegio che la risposta debba essere negativa. Nella sentenza n. 68 del 2021, la Corte costituzionale, pur riconoscendo la natura "convenzionalmente penale" delle sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 222 cod. strada, tuttavia, richiamando i principi affermati dalle Sezioni unite nella sentenza n. 2246 del 19/12/1990, Capelli, Rv. 186721, con riferimento alla sospensione e alla revoca della patente di guida previste dall'art. 91 del codice della strada previgente, ha dato atto che quella disposizione non qualificava in termini espliciti la revoca e la sospensione della patente come «sanzioni amministrative». Tale qualifica è contenuta invece nell'art. 222 del vigente codice della strada, sicché la volontà legislativa è inequivoca nel senso che si tratti di sanzioni amministrative, pur soggette alle regole convenzionali proprie delle sanzioni penali (in tal senso, Sez. 4 - sent n. 48556 del 14 novembre 2023- Rv. 285426 — 01). 2.2. Di questo quadro normativo e giurisprudenziale è doveroso tenere conto nel valutare se, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie sia oggetto dell'accordo che le parti possono sottoporre al giudice ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. Il Legislatore, quando ha riformato il primo comma di questo articolo, era ben consapevole dell'esistenza di sanzioni amministrative accessorie a contenuto prevalentemente punitivo (e quindi penali in senso convenzionale), ma non ha ritenuto di inserirle nel contenuto del patto. Ha stabilito, infatti, che l'imputato e il pubblico ministero possano chiedere al giudice di «non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata», ma non ha previsto che il contenuto e la durata delle sanzioni amministrative accessorie potessero entrare a far parte del patto. Restano dunque operanti i principi di diritto, più volte affermati da questa Corte di legittimità, secondo i quali «in tema di patteggiamento, la clausola con cui le parti concordano la durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta, non essendo l'applicazione di dette sanzioni nella loro disponibilità. (In applicazione del suddetto principio la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza di applicazione della pena che aveva fissato una durata della sanzione della revoca della patente di guida in modo difforme rispetto alle indicazioni contenute nell'accordo delle parti)» (Sez. 4, n. 39075 del 26/02/2016, Favia, Rv. 267978; Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, Rojas Alva rado, Rv. 279635; Sez. 4, n. 18538 del 10/01/2014, Rustemi, Rv.259209). Ne consegue che nessuna violazione di legge può essere ipotizzata per essere stata applicata una sanzione amministrativa accessoria non concordata dalle parti. 1.2 Ugualmente infondato è il secondo motivo, concernente l'asserito difetto di motivazione sulla durata della sanzione accessoria. Si condivide l'argomentazione già sostenuta da questa Sezione (Sentenza n. 11479 del 9 marzo 2012 - Rv. 280832), secondo la quale, in tema di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida 4 3 in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in luogo di quella, meno favorevole, della revoca, non è tenuto a dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più favorevole sulla base dei parametri di cui all'art.218, comma 2, cod. strada, essendo sufficiente anche il richiamo alle "circostanze del fatto" e/o alla "gravità della condotta". Infatti, qualora il giudice con la sentenza di patteggiamento applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente (nella specie per il reato di omicidio stradale) in misura pari o di poco superiore al minimo, l'obbligo di motivazione può ritenersi soddisfatto mediante la semplice menzione dell'adeguatezza o della congruità della sanzione (Si vedano sul punto: Sez., 4, n. 18368 del 28/04/2021, Nicolaci, in motivazione, e Sez. 4, n. 2278 del 20/01/1998, Gemignani, Rv. 210395-01, che fanno riferimento all'applicazione della sanzione in misura modesta e comunque inferiore alla media;
Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti, Rv. 259211-01, che fa riferimento all'ipotesi del mancato superamento della media edittale e all'insussistenza di specifici elementi di meritevolezza dell'imputato; Sez. 4, n. 35670 del 26/06/2007, Petiti, Rv. 237470-01; Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738-01). In giudice deve quindi fornire una motivazione solo quando la misura si discosti dal minimo edittale e non anche quando essa vi coincida, se ne allontani di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo, essendo sufficiente, in tali casi, la motivazione implicita (ex plurimis: Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, Rojas, Rv. 279635-01; Sez. 4, n. 21194/2012, Tiburzi, cit.). La detta commisurazione giudiziale della sanzione deve altresì effettuarsi non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. ma in applicazione dei diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada e quindi in relazione alla gravità della violazione commessa, all'entità del danno apportato e al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare (Sez. U, Sentenza n. 8488 del 27/05/1998, Bosio, Rv. 210982-01; circa la rilevanza dei parametri di cui al citato art. 218 e non dell'art. 133 cod. pen., si vedano altresì Sez., 4, n. 18368/2021, Nicolaci, cit., in motivazione, e Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Fiorini, Rv. 271661-01, ove si evidenzia l'ulteriore conseguenza che le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento). Nel caso di specie, il giudice si è mantenuto al di sotto della media edittale della sanzione (nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni), avvicinandosi di più al minimo, ed ha comunque fatto riferimento alle circostanze concrete già illustrate nella ricostruzione della condotta che ha concorso colposamente alla causazione del sinistro con esito mortale. 2. Alla declaratoria di rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10 ottobre 2024 Il consigliere estensore Il Presidente