CASS
Sentenza 28 febbraio 2024
Sentenza 28 febbraio 2024
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 7), cod. pen. al reato continuato, la rilevante gravità deve essere valutata non con riguardo al danno patrimoniale complessivamente causato dalle plurime violazioni, ma con riguardo a quello cagionato da ciascuna di esse, in quanto, al di là della unificazione "quoad poenam" prevista dall'art. 81 cod. pen., i diversi reati conservano la loro autonomia in relazione a qualsiasi altro istituto giuridico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/02/2024, n. 20519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20519 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2024 |
Testo completo
205 19-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: RO ZU Sent. n. sez. 559/2024 - Presidente - -UP 28/02/2024 IZ AS R.G.N. 41252/2023 CA LI -Relatore US DE AR EL UO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI EL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CA LI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Tomaso Epidendio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni del difensore della parte civile avv. Stefano Di Pasquale, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna di DI EL per il reato di furto continuato e aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 7 e 11 c.p. All'imputato è contestato di essersi impossessato in tempi diversi delle somme ricevute dagli autisti della Robustelli Trasporti Spedizioni s.r.l. della quale era dipendente.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando sette motivi. Con il primo deduce violazione di legge e vizi di motivazione per avere la Corte territoriale omesso di considerare i motivi nuovi ritualmente presentati dalla difesa il 12 giugno 2023 ed in particolare quello relativo alla tardività della querela, divenuta necessaria anche per il reato di furto aggravato, avendo la persona offesa avuto contezza del reato almeno un anno prima della sua presentazione ed alla sua invalidità in quanto proposta da soggetto che non ha precisato la carica ricoperta in seno alla società, né ha dimostrato la fonte dei suoi poteri di rappresentanza. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla qualificazione dei fatti contestati come furto aggravato, anziché come appropriazione indebita, avendo la Corte omesso di considerare come il DI non si limitasse a prendere in consegna gli incassi conferiti dagli autisti della società, ma gestisse a livello amministrativo nel loro intero svolgimento le operazioni di spedizione. Contrariamente a quanto sostenuto dai giudici del merito, dunque, egli non si limitava a detenere il danaro ricevuto in nomine alieno, ma ne aveva la custodia e, quindi, il possesso, talchè la successiva appropriazione delle somme avrebbe comportato l'interversione del titolo di tale possesso. A riprova di tale conclusione il ricorrente evidenzia come difetti nel caso di specie l'elemento costitutivo tipico del reato di furto ossia la sottrazione della cosa mobile a colui che la detiene. Ulteriore erronea applicazione della legge penale viene eccepita con il terzo motivo con riguardo al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p., ritenuta integrata dalla Corte facendo erroneamente riferimento all'ammontare complessivo del danno cagionato da tutti i reati posti in continuazione. Non di meno il giudice dell'appello non avrebbe considerato come in ogni caso il danno cagionato non potrebbe comunque considerarsi di rilevante entità tenuto conto delle dimensioni dell'impresa danneggiata. Erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione vengono denunziati anche con il quarto motivo in merito al riconoscimento della recidiva infraquinquennale, motivata in riferimento al fatto che l'imputato risultava gravato da tre recenti condanne, senza che però la Corte abbia considerato 1 come una di queste sia successiva all'inizio della consumazione del reato per cui si procede, come evidenziato con i motivi nuovi che il giudice dell'appello ha omesso di valutare. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta difetto di motivazione sull'applicazione dell'aumento di pena per le riconosciute aggravanti comuni nonostante l'art. 63 comma 4 c.p. rimetta alla discrezionalità del giudicante la sua applicazione una volta operato l'aumento per quella concorrente ad effetto speciale, nel caso di specie rappresentata dalla contestata recidiva qualificata e reiterata. Ancora erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione vengono dedotti con il sesto motivo in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche, avendo la Corte territoriale omesso di considerare che l'imputato ha ammesso gli addebiti ed accettato il licenziamento disposto dalla persona offesa, nonché dei motivi, connessi alla sua tossicodipendenza, che lo hanno determinato a commettere il reato. Con il settimo ed ultimo motivo il ricorrente eccepisce infine erronea applicazione della legge penale in merito alla determinazione dell'aumento di pena per la continuazione nella misura di un terzo ai sensi dell'art. 81 comma 4 c.p. In realtà l'operatività di tale disposizione doveva essere esclusa, in quanto la stessa presupporrebbe che l'imputato sia già stato dichiarato recidivo reiterato al momento della sua applicazione. Non di meno la Corte, nel calcolare il suddetto aumento, avrebbe erroneamente fatto riferimento alla pena determinata per il reato più grave comprensiva dell'aumento stabilito per le aggravanti, invece che alla sola pena base individuata per il medesimo.
3. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale, insistendo per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti e nei termini di seguito esposti.
2. Pregiudiziale è l'esame del secondo motivo che è peraltro infondato. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ai fini della distinzione tra furto e appropriazione indebita, è decisiva l'indagine circa il potere di disponibilità sul bene da parte dell'agente. Se questo sussiste, il mancato rispetto dei limiti in ordine alla utilizzabilità del bene integra il reato di appropriazione indebita;
in caso contrario, è configurabile il reato di furto. In altri termini ove l'agente abbia la mera detenzione della cosa, in mancanza di un autonomo potere dispositivo del bene è configurabile il reato di furto e non quello di appropriazione indebita (ex multis Sez. 4, n. 54014 del 25/10/2018, Veccari, Rv. 274749). In tal senso correttamente i giudici del merito 2 hanno ritenuto il reato di furto e non già quello di appropriazione indebita, atteso che l'imputato aveva l'incarico di ritirare dagli autisti della società persona offesa le somme dagli stessi incassate dai clienti e di versarle nelle casse della medesima. E' dunque evidente che egli per nessuna ragione ha mai conseguito l'autonoma disponibilità del danaro ricevuto, atteso lo specifico vincolo di destinazione della detenzione del medesimo, a lui affidato esclusivamente per l'espletamento di una attività di ordine materiale e detenuto nomine alieno. Né il ricorrente ha saputo dimostrare il contrario, non evidenziando in cosa sarebbe consistita l'autonoma disponibilità delle somme da parte DI, risultando irrilevante a tal fine che egli gestisse l'intero svolgimento delle operazioni di spedizione, circostanza ininfluente ai fini della determinazione del titolo di detenzione del danaro ricevuto dalle mani degli autisti. Nemmeno rileva, infine, che, fino al momento in cui veniva versato, egli fosse eventualmente incaricato della custodia del danaro, atteso che anche questa è attività di ordine meramente materiale che non comporta il conseguimento di potere di fatto autonomo sulla cosa.
3. Coglie invece nel segno il terzo motivo. Contrariamente a quanto sostenuto dall'indirizzo giurisprudenziale cui si è ispirata la Corte territoriale (si v. da ultima Sez. 2, n. 25030 del 31/05/2022, Chianetta, Rv. 283554), il Collegio intende infatti aderire a quello di segno opposto per cui, ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7) c.p. al reato continuato, la rilevante gravità deve essere valutata non con riguardo al danno patrimoniale complessivamente causato dalle plurime violazioni, ma con riguardo a quello cagionato da ciascuna di esse, in quanto, al di là della unificazione quoad poenam prevista dall'art. 81 c.p., i diversi reati conservano la loro autonomia in relazione a qualsiasi altro istituto giuridico (Sez. 5, n. 43626 del 08/09/2023, Montaquila, Rv. 285235; Sez. 6, n. 50792 del 28/03/2019, Mondello, Rv. 277627). Interpretazione questa che trova conferma in quanto affermato da Sez. U. n. 3286 del 27/11/2008, Chiodi, Rv. 241715, la quale ha sostenuto che i reati uniti dal vincolo della continuazione, con riferimento alle circostanze attenuanti ed aggravanti, conservano la loro autonomia e si considerano come reati distinti. Tali approdi giurisprudenziali corrispondono alla ratio stessa della norma di cui all'art. 81 cpv c.p., la quale si basa su un'unificazione che è finzione giuridica, per l'appunto, solo quoad poenam, mantenendo invece i singoli reati ogni loro caratteristica e particolarità immutata in relazione a qualsiasi altro istituto giuridico, pena l'applicazione contraria al principio del favor rei di un istituto che ha invece la funzione di attenuare le rigide ed eccessive conseguenze della non mediata applicazione del concorso materiale di reati ove la pur constatata violazione di più disposizioni della legge penale, realizzata attraverso una pluralità di azioni od omissioni risulti pur sempre essere il "prodotto" di un'unica decisione antigiuridica. Quest'ultima circostanza, invero, se idonea a 3 giustificare la determinazione di un trattamento sanzionatorio unico da irrogare nei confronti del soggetto che abbia agito in continuazione - il quale tenga luogo del minor disvalore del fatto rispetto al caso in cui si assista alla volontà di commettere più reati per scelta delinquenziale, dovuta alla generica deliberazione di persistere nella condotta delittuosa (Sez. U., n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064) - non può divenire ragione di pregiudizio per l'imputato, magari conducendo alla configurazione una circostanza aggravante altrimenti non ipotizzabile. Di conseguenza, secondo la logica già in più occasioni avvalorata anche dalla Corte Costituzionale in tema di cumulo di pene si pensi, in questo senso, alla sentenza n. 361 del 1994 in materia di - concessione dei benefici penitenziari - e qui estendibile all'ipotesi della continuazione, la concezione unitaria del reato è limitata ai soli effetti espressamente previsti dalla legge, mentre, ad ogni altro fine, la valutazione cumulativa può essere ammessa esclusivamente a condizione che garantisca un risultato favorevole al reo, evitando così lo stravolgimento dell'istituto e della sua ratio. Conseguentemente l'aggravante di cui si tratta deve esser esclusa, posto che le diverse sottrazioni, una volta considerate singolarmente, hanno riguardato somme la cui entità non ne giustificava la contestazione.
4. Dall'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7) c.p. discende la parziale fondatezza del primo motivo, atteso che, una volta ritenuta la sua insussistenza, i reati per cui si procede erano perseguibili a querela della persona offesa già ai sensi del testo dell'art. 624 ultimo comma c.p. vigente all'epoca dei fatti, essendo irrilevante in proposito il riconoscimento dell'altra aggravante ritenuta dalla Corte territoriale, ossia quella cui all'art. 61 n. 11) c.p. Diventa dunque rilevante il tema della tempestività della querela proposta il 9 gennaio 2019 rispetto alla data di consumazione dei reati accertati e consumati nel 2017 e fino all'ottobre 2018. La Corte d'appello ha implicitamente rigettato le obiezioni difensive sul punto avendo ritenuto configurabile il danno di rilevante gravità e non ha pertanto proceduto a stabilire se la suddetta querela sia stata proposta tempestivamente in riferimento a tutti i fatti contestati. Questione che, implicando accertamenti in fatto e valutazioni di merito sull'effettivo momento in cui la persona offesa ha avuto contezza della realizzazione dei reati, non può essere compiuto in questa sede. Devono invece ritenersi inammissibili i rilievi del ricorrente sull'omessa valutazione della validità della querela menzionata, in quanto già solo genericamente prospettati con il gravame di merito e con i motivi nuovi.
5. Il quarto motivo è inammissibile. Se è vero che la Corte territoriale non ha preso in considerazione, ai fini della conferma dell'applicazione della recidiva, il motivo nuovo sull'irrilevanza della terza condanna da cui l'imputato risultava gravato in quanto 4 divenuta definitiva successivamente ai reati per cui si procede, è altrettanto vero che il suddetto motivo nuovo non può considerarsi il mero sviluppo argomentativo di quello proposto con l'appello, attingendo un punto suscettibile di autonoma decisione. Peraltro è appena il caso di evidenziare che le due ulteriori condanne subite in precedenza dall'imputato erano in ogni caso idonee a giustificare la contestazione e l'applicazione della recidiva qualificata. Non solo, va altresì sottolineato che alcuni dei reati per cui si procede sono comunque stati consumati successivamente alla definitività della menzionata terza condanna evocata dal ricorrente, il che rivela come la questione posta con i motivi nuovi fosse manifestamente infondata e come, pertanto, sia irrilevante la sua mancata confutazione da parte dei giudici del merito.
6. Infondate o manifestamente infondate sono le censure articolate con i residui motivi. Quanto all'aumento di pena disposto ai sensi dell'art. 63 comma 4 c.p. la giustificazione della scelta della Corte di operarlo si trae agevolmente dalla valutazione compiuta nella motivazione della sentenza sulla gravità dei fatti contestati all'imputato. Valutazione più che idonea a sostenere altresì il diniego delle attenuanti generiche, statuizione contestata dal ricorrente attraverso mere censure di fatto. Quanto invece all'entità dell'aumento per la continuazione, il giudice dell'appello non ha giustificato la sua commisurazione facendo riferimento al disposto dall'art. 81 comma 4 c.p., come aveva invece fatto quello di primo grado, talchè l'obiezione svolta sul punto è manifestamente infondata, così come quella relativa all'applicazione dell'aumento sulla pena determinata per il reato più grave per come circostanziato, atteso che, per consolidato insegnamento di questa Corte correttamente applicato dai giudici di merito, la "pena base" del reato ritenuto più grave sulla quale praticare tale aumento è quella conseguente all'applicazione delle circostanze aggravanti o attenuanti eventualmente riconosciute (ex multis Sez. 3, Sentenza n. 225 del 28/06/2017, dep. 2018, Ahlal, Rv. 272211).
7. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente all'aggravante di cui all'art. 61 n.7 c.p. che deve essere esclusa e, limitatamente alla tempestività della querela, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. Nel resto il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. n.7 c.p. che esclude;
annulla la sentenza impugnata limitatamente alla 61 5 tempestività della querela e rinvia per nuovo esame sul Corte d'appello di Milano. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 28/2/2024 Il Consigliere estens CA EL Demon ata in Cancelleria 23 MAG 2024 Rom a, IL CANCELLIERE I Funzionario Giudiziario IA BA SQ 9 punto ad altra sezione della Il Presidente More PE OS LL
udita la relazione svolta dal Consigliere CA LI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Tomaso Epidendio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni del difensore della parte civile avv. Stefano Di Pasquale, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna di DI EL per il reato di furto continuato e aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 7 e 11 c.p. All'imputato è contestato di essersi impossessato in tempi diversi delle somme ricevute dagli autisti della Robustelli Trasporti Spedizioni s.r.l. della quale era dipendente.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando sette motivi. Con il primo deduce violazione di legge e vizi di motivazione per avere la Corte territoriale omesso di considerare i motivi nuovi ritualmente presentati dalla difesa il 12 giugno 2023 ed in particolare quello relativo alla tardività della querela, divenuta necessaria anche per il reato di furto aggravato, avendo la persona offesa avuto contezza del reato almeno un anno prima della sua presentazione ed alla sua invalidità in quanto proposta da soggetto che non ha precisato la carica ricoperta in seno alla società, né ha dimostrato la fonte dei suoi poteri di rappresentanza. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla qualificazione dei fatti contestati come furto aggravato, anziché come appropriazione indebita, avendo la Corte omesso di considerare come il DI non si limitasse a prendere in consegna gli incassi conferiti dagli autisti della società, ma gestisse a livello amministrativo nel loro intero svolgimento le operazioni di spedizione. Contrariamente a quanto sostenuto dai giudici del merito, dunque, egli non si limitava a detenere il danaro ricevuto in nomine alieno, ma ne aveva la custodia e, quindi, il possesso, talchè la successiva appropriazione delle somme avrebbe comportato l'interversione del titolo di tale possesso. A riprova di tale conclusione il ricorrente evidenzia come difetti nel caso di specie l'elemento costitutivo tipico del reato di furto ossia la sottrazione della cosa mobile a colui che la detiene. Ulteriore erronea applicazione della legge penale viene eccepita con il terzo motivo con riguardo al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p., ritenuta integrata dalla Corte facendo erroneamente riferimento all'ammontare complessivo del danno cagionato da tutti i reati posti in continuazione. Non di meno il giudice dell'appello non avrebbe considerato come in ogni caso il danno cagionato non potrebbe comunque considerarsi di rilevante entità tenuto conto delle dimensioni dell'impresa danneggiata. Erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione vengono denunziati anche con il quarto motivo in merito al riconoscimento della recidiva infraquinquennale, motivata in riferimento al fatto che l'imputato risultava gravato da tre recenti condanne, senza che però la Corte abbia considerato 1 come una di queste sia successiva all'inizio della consumazione del reato per cui si procede, come evidenziato con i motivi nuovi che il giudice dell'appello ha omesso di valutare. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta difetto di motivazione sull'applicazione dell'aumento di pena per le riconosciute aggravanti comuni nonostante l'art. 63 comma 4 c.p. rimetta alla discrezionalità del giudicante la sua applicazione una volta operato l'aumento per quella concorrente ad effetto speciale, nel caso di specie rappresentata dalla contestata recidiva qualificata e reiterata. Ancora erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione vengono dedotti con il sesto motivo in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche, avendo la Corte territoriale omesso di considerare che l'imputato ha ammesso gli addebiti ed accettato il licenziamento disposto dalla persona offesa, nonché dei motivi, connessi alla sua tossicodipendenza, che lo hanno determinato a commettere il reato. Con il settimo ed ultimo motivo il ricorrente eccepisce infine erronea applicazione della legge penale in merito alla determinazione dell'aumento di pena per la continuazione nella misura di un terzo ai sensi dell'art. 81 comma 4 c.p. In realtà l'operatività di tale disposizione doveva essere esclusa, in quanto la stessa presupporrebbe che l'imputato sia già stato dichiarato recidivo reiterato al momento della sua applicazione. Non di meno la Corte, nel calcolare il suddetto aumento, avrebbe erroneamente fatto riferimento alla pena determinata per il reato più grave comprensiva dell'aumento stabilito per le aggravanti, invece che alla sola pena base individuata per il medesimo.
3. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale, insistendo per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti e nei termini di seguito esposti.
2. Pregiudiziale è l'esame del secondo motivo che è peraltro infondato. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ai fini della distinzione tra furto e appropriazione indebita, è decisiva l'indagine circa il potere di disponibilità sul bene da parte dell'agente. Se questo sussiste, il mancato rispetto dei limiti in ordine alla utilizzabilità del bene integra il reato di appropriazione indebita;
in caso contrario, è configurabile il reato di furto. In altri termini ove l'agente abbia la mera detenzione della cosa, in mancanza di un autonomo potere dispositivo del bene è configurabile il reato di furto e non quello di appropriazione indebita (ex multis Sez. 4, n. 54014 del 25/10/2018, Veccari, Rv. 274749). In tal senso correttamente i giudici del merito 2 hanno ritenuto il reato di furto e non già quello di appropriazione indebita, atteso che l'imputato aveva l'incarico di ritirare dagli autisti della società persona offesa le somme dagli stessi incassate dai clienti e di versarle nelle casse della medesima. E' dunque evidente che egli per nessuna ragione ha mai conseguito l'autonoma disponibilità del danaro ricevuto, atteso lo specifico vincolo di destinazione della detenzione del medesimo, a lui affidato esclusivamente per l'espletamento di una attività di ordine materiale e detenuto nomine alieno. Né il ricorrente ha saputo dimostrare il contrario, non evidenziando in cosa sarebbe consistita l'autonoma disponibilità delle somme da parte DI, risultando irrilevante a tal fine che egli gestisse l'intero svolgimento delle operazioni di spedizione, circostanza ininfluente ai fini della determinazione del titolo di detenzione del danaro ricevuto dalle mani degli autisti. Nemmeno rileva, infine, che, fino al momento in cui veniva versato, egli fosse eventualmente incaricato della custodia del danaro, atteso che anche questa è attività di ordine meramente materiale che non comporta il conseguimento di potere di fatto autonomo sulla cosa.
3. Coglie invece nel segno il terzo motivo. Contrariamente a quanto sostenuto dall'indirizzo giurisprudenziale cui si è ispirata la Corte territoriale (si v. da ultima Sez. 2, n. 25030 del 31/05/2022, Chianetta, Rv. 283554), il Collegio intende infatti aderire a quello di segno opposto per cui, ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7) c.p. al reato continuato, la rilevante gravità deve essere valutata non con riguardo al danno patrimoniale complessivamente causato dalle plurime violazioni, ma con riguardo a quello cagionato da ciascuna di esse, in quanto, al di là della unificazione quoad poenam prevista dall'art. 81 c.p., i diversi reati conservano la loro autonomia in relazione a qualsiasi altro istituto giuridico (Sez. 5, n. 43626 del 08/09/2023, Montaquila, Rv. 285235; Sez. 6, n. 50792 del 28/03/2019, Mondello, Rv. 277627). Interpretazione questa che trova conferma in quanto affermato da Sez. U. n. 3286 del 27/11/2008, Chiodi, Rv. 241715, la quale ha sostenuto che i reati uniti dal vincolo della continuazione, con riferimento alle circostanze attenuanti ed aggravanti, conservano la loro autonomia e si considerano come reati distinti. Tali approdi giurisprudenziali corrispondono alla ratio stessa della norma di cui all'art. 81 cpv c.p., la quale si basa su un'unificazione che è finzione giuridica, per l'appunto, solo quoad poenam, mantenendo invece i singoli reati ogni loro caratteristica e particolarità immutata in relazione a qualsiasi altro istituto giuridico, pena l'applicazione contraria al principio del favor rei di un istituto che ha invece la funzione di attenuare le rigide ed eccessive conseguenze della non mediata applicazione del concorso materiale di reati ove la pur constatata violazione di più disposizioni della legge penale, realizzata attraverso una pluralità di azioni od omissioni risulti pur sempre essere il "prodotto" di un'unica decisione antigiuridica. Quest'ultima circostanza, invero, se idonea a 3 giustificare la determinazione di un trattamento sanzionatorio unico da irrogare nei confronti del soggetto che abbia agito in continuazione - il quale tenga luogo del minor disvalore del fatto rispetto al caso in cui si assista alla volontà di commettere più reati per scelta delinquenziale, dovuta alla generica deliberazione di persistere nella condotta delittuosa (Sez. U., n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064) - non può divenire ragione di pregiudizio per l'imputato, magari conducendo alla configurazione una circostanza aggravante altrimenti non ipotizzabile. Di conseguenza, secondo la logica già in più occasioni avvalorata anche dalla Corte Costituzionale in tema di cumulo di pene si pensi, in questo senso, alla sentenza n. 361 del 1994 in materia di - concessione dei benefici penitenziari - e qui estendibile all'ipotesi della continuazione, la concezione unitaria del reato è limitata ai soli effetti espressamente previsti dalla legge, mentre, ad ogni altro fine, la valutazione cumulativa può essere ammessa esclusivamente a condizione che garantisca un risultato favorevole al reo, evitando così lo stravolgimento dell'istituto e della sua ratio. Conseguentemente l'aggravante di cui si tratta deve esser esclusa, posto che le diverse sottrazioni, una volta considerate singolarmente, hanno riguardato somme la cui entità non ne giustificava la contestazione.
4. Dall'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7) c.p. discende la parziale fondatezza del primo motivo, atteso che, una volta ritenuta la sua insussistenza, i reati per cui si procede erano perseguibili a querela della persona offesa già ai sensi del testo dell'art. 624 ultimo comma c.p. vigente all'epoca dei fatti, essendo irrilevante in proposito il riconoscimento dell'altra aggravante ritenuta dalla Corte territoriale, ossia quella cui all'art. 61 n. 11) c.p. Diventa dunque rilevante il tema della tempestività della querela proposta il 9 gennaio 2019 rispetto alla data di consumazione dei reati accertati e consumati nel 2017 e fino all'ottobre 2018. La Corte d'appello ha implicitamente rigettato le obiezioni difensive sul punto avendo ritenuto configurabile il danno di rilevante gravità e non ha pertanto proceduto a stabilire se la suddetta querela sia stata proposta tempestivamente in riferimento a tutti i fatti contestati. Questione che, implicando accertamenti in fatto e valutazioni di merito sull'effettivo momento in cui la persona offesa ha avuto contezza della realizzazione dei reati, non può essere compiuto in questa sede. Devono invece ritenersi inammissibili i rilievi del ricorrente sull'omessa valutazione della validità della querela menzionata, in quanto già solo genericamente prospettati con il gravame di merito e con i motivi nuovi.
5. Il quarto motivo è inammissibile. Se è vero che la Corte territoriale non ha preso in considerazione, ai fini della conferma dell'applicazione della recidiva, il motivo nuovo sull'irrilevanza della terza condanna da cui l'imputato risultava gravato in quanto 4 divenuta definitiva successivamente ai reati per cui si procede, è altrettanto vero che il suddetto motivo nuovo non può considerarsi il mero sviluppo argomentativo di quello proposto con l'appello, attingendo un punto suscettibile di autonoma decisione. Peraltro è appena il caso di evidenziare che le due ulteriori condanne subite in precedenza dall'imputato erano in ogni caso idonee a giustificare la contestazione e l'applicazione della recidiva qualificata. Non solo, va altresì sottolineato che alcuni dei reati per cui si procede sono comunque stati consumati successivamente alla definitività della menzionata terza condanna evocata dal ricorrente, il che rivela come la questione posta con i motivi nuovi fosse manifestamente infondata e come, pertanto, sia irrilevante la sua mancata confutazione da parte dei giudici del merito.
6. Infondate o manifestamente infondate sono le censure articolate con i residui motivi. Quanto all'aumento di pena disposto ai sensi dell'art. 63 comma 4 c.p. la giustificazione della scelta della Corte di operarlo si trae agevolmente dalla valutazione compiuta nella motivazione della sentenza sulla gravità dei fatti contestati all'imputato. Valutazione più che idonea a sostenere altresì il diniego delle attenuanti generiche, statuizione contestata dal ricorrente attraverso mere censure di fatto. Quanto invece all'entità dell'aumento per la continuazione, il giudice dell'appello non ha giustificato la sua commisurazione facendo riferimento al disposto dall'art. 81 comma 4 c.p., come aveva invece fatto quello di primo grado, talchè l'obiezione svolta sul punto è manifestamente infondata, così come quella relativa all'applicazione dell'aumento sulla pena determinata per il reato più grave per come circostanziato, atteso che, per consolidato insegnamento di questa Corte correttamente applicato dai giudici di merito, la "pena base" del reato ritenuto più grave sulla quale praticare tale aumento è quella conseguente all'applicazione delle circostanze aggravanti o attenuanti eventualmente riconosciute (ex multis Sez. 3, Sentenza n. 225 del 28/06/2017, dep. 2018, Ahlal, Rv. 272211).
7. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente all'aggravante di cui all'art. 61 n.7 c.p. che deve essere esclusa e, limitatamente alla tempestività della querela, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. Nel resto il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. n.7 c.p. che esclude;
annulla la sentenza impugnata limitatamente alla 61 5 tempestività della querela e rinvia per nuovo esame sul Corte d'appello di Milano. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 28/2/2024 Il Consigliere estens CA EL Demon ata in Cancelleria 23 MAG 2024 Rom a, IL CANCELLIERE I Funzionario Giudiziario IA BA SQ 9 punto ad altra sezione della Il Presidente More PE OS LL