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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 08/01/2026, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 85/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
11/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
RE EP, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4387/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259001032275000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7473/2025 depositato il
16/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 27.6.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, riguardante due cartelle di pagamento portanti a tasse automobilistiche, per un valore di causa di €. 1.189,27.
Il ricorrente sosteneva la illegittimità del provvedimento, deducendo che esso non avrebbe dovuto essere emesso a cagione della pendenza, in grado di appello, di altrettanti giudizi relativi alle impugnazioni da esso proposte avverso le cartelle di pagamento indicate nell'intimazione impugnata.
Agenzia Entrate Riscossione non si costituiva, sebbene ritualmente citata.
La Regione Calabria si costituiva, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso in quanto fondato su argomentazioni non riguardanti vizi propri dell'intimazione di pagamento. Nel merito, chiedeva rigettarsi il ricorso, sostenendo che, in difetto di sospensione dell'esecutività del provvedimento da parte dell'A.G., la procedura di riscossione delle somme legittimamente viene proseguita.
Con successiva memoria, depositata in data 21.11.2025, parte ricorrente produceva la sentenza n. 841 del
2021 con la quale questa A.G. ha annullato una delle due cartelle di cui alla intimazione impugnata, insistendo nell'accoglimento del ricorso.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
E' infondata la tesi di parte ricorrente secondo la quale, in pendenza di giudizio, il concessionario per la riscossione dovrebbe astenersi dal proseguire nell'azione di riscossione delle somme pretese. In mancanza di provvedimento dell'A.G. che dispone la sospensione del provvedimento impugnato, non vi sono ostacoli normativi alla prosecuzione dell'azione di riscossione. Nel caso di specie, peraltro, si è in presenza
(asseritamente, in quanto nessuna documentazione a supporto è stata prodotta da parte ricorrente) di pendenza in grado di appello di giudizi concernenti le cartelle di pagamento indicate nell'odierna intimazione, giudizi evidentemente conclusisi sfavorevolmente per il ricorrente, il quale, in caso contrario, legittimamente avrebbe prodotto nel presente giudizio le pronunce a sé favorevoli, pur non definitive. Pertanto, deve ritenersi che la l'intimazione di pagamento impugnata fu emessa legittimamente.
Tuttavia è da considerarsi che parte ricorrente ha prodotto, nei termini di cui all'art. 32 del Dlgs n. 546/1992, la sentenza n. 841/2021 emessa da questa A.G. in data 18.12.2021, con la quale è stata annullata una delle due cartelle di pagamento portate dall'intimazione impugnata, e precisamente quella avente il n.
09420180005488429000.
Successivamente a tale produzione nulla ha replicato la parte resistente costituita.
L'avvenuto annullamento della suddetta cartella di pagamento è circostanza che avrebbe dovuto impedire l'emissione dell'intimazione di pagamento impugnata relativamente a tale titolo di risocssione., Pertanto, in relazione ad esso, il ricorso, deve trovare accoglimento, nel resto dovendo invece essere rigettato.
Le spese, avuto riguardo all'esito del giudizio, devono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, accoglie parzialmente il ricorso, annullando il carico tributario relativo alla cartella di pagamento n. 09420180005488429000. Rigetta nel resto. Spese compensate.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
11/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
RE EP, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4387/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259001032275000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7473/2025 depositato il
16/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 27.6.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, riguardante due cartelle di pagamento portanti a tasse automobilistiche, per un valore di causa di €. 1.189,27.
Il ricorrente sosteneva la illegittimità del provvedimento, deducendo che esso non avrebbe dovuto essere emesso a cagione della pendenza, in grado di appello, di altrettanti giudizi relativi alle impugnazioni da esso proposte avverso le cartelle di pagamento indicate nell'intimazione impugnata.
Agenzia Entrate Riscossione non si costituiva, sebbene ritualmente citata.
La Regione Calabria si costituiva, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso in quanto fondato su argomentazioni non riguardanti vizi propri dell'intimazione di pagamento. Nel merito, chiedeva rigettarsi il ricorso, sostenendo che, in difetto di sospensione dell'esecutività del provvedimento da parte dell'A.G., la procedura di riscossione delle somme legittimamente viene proseguita.
Con successiva memoria, depositata in data 21.11.2025, parte ricorrente produceva la sentenza n. 841 del
2021 con la quale questa A.G. ha annullato una delle due cartelle di cui alla intimazione impugnata, insistendo nell'accoglimento del ricorso.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
E' infondata la tesi di parte ricorrente secondo la quale, in pendenza di giudizio, il concessionario per la riscossione dovrebbe astenersi dal proseguire nell'azione di riscossione delle somme pretese. In mancanza di provvedimento dell'A.G. che dispone la sospensione del provvedimento impugnato, non vi sono ostacoli normativi alla prosecuzione dell'azione di riscossione. Nel caso di specie, peraltro, si è in presenza
(asseritamente, in quanto nessuna documentazione a supporto è stata prodotta da parte ricorrente) di pendenza in grado di appello di giudizi concernenti le cartelle di pagamento indicate nell'odierna intimazione, giudizi evidentemente conclusisi sfavorevolmente per il ricorrente, il quale, in caso contrario, legittimamente avrebbe prodotto nel presente giudizio le pronunce a sé favorevoli, pur non definitive. Pertanto, deve ritenersi che la l'intimazione di pagamento impugnata fu emessa legittimamente.
Tuttavia è da considerarsi che parte ricorrente ha prodotto, nei termini di cui all'art. 32 del Dlgs n. 546/1992, la sentenza n. 841/2021 emessa da questa A.G. in data 18.12.2021, con la quale è stata annullata una delle due cartelle di pagamento portate dall'intimazione impugnata, e precisamente quella avente il n.
09420180005488429000.
Successivamente a tale produzione nulla ha replicato la parte resistente costituita.
L'avvenuto annullamento della suddetta cartella di pagamento è circostanza che avrebbe dovuto impedire l'emissione dell'intimazione di pagamento impugnata relativamente a tale titolo di risocssione., Pertanto, in relazione ad esso, il ricorso, deve trovare accoglimento, nel resto dovendo invece essere rigettato.
Le spese, avuto riguardo all'esito del giudizio, devono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, accoglie parzialmente il ricorso, annullando il carico tributario relativo alla cartella di pagamento n. 09420180005488429000. Rigetta nel resto. Spese compensate.