CASS
Sentenza 27 marzo 2024
Sentenza 27 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/03/2024, n. 12654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12654 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da UT TO n. in Germania il 20/9/1971 avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce in data 26/10/2023 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20 e succ. modif.; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Sost.Proc.Gen.Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Lecce rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di MU RT avverso il provvedimento del Gip che, in data 6/10/2023, aveva 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 12654 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 02/02/2024 disposto nei suoi confronti l'applicazione della misura degli arresti domiciliari in relazione al delitto di tentata estorsione aggravata. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato, Avv. Michele Iaia, il quale ha dedotto: 2.1 la violazione dell'art. 273 cod.proc.pen. e la mancanza di motivazione in ordine alla gravità indiziaria. Il difensore, premesso che a carico dell'indagato militano esclusivamente le brevi affermazioni contenute nella denunzia-querela presentata in data 20/9/2023, lamenta che il Tribunale cautelare non ha fornito risposta ai rilievi in ordine all'attendibilità della p.o. formulati con i motivi a sostegno del riesame e non ha valutato il materiale probatorio fornito dalla difesa. In particolare, il ricorrente sostiene che risulta del tutto illogica la motivazione rassegnata a confutazione della mancata tempestiva denunzia della richiesta estorsiva del prevenuto e pretermessa ogni considerazione degli elementi forniti dalla difesa, cristallizzati nella relazione del consulente tecnico di parte contenente la trascrizione dei messaggi scambiati tra le parti, i cui contenuti sconfessano la p.o. LI PP. Quanto alla contestata costrizione operata nei confronti del denunziante da MU MA al fine di ottenere il pagamento di contravvenzioni al codice della strada elevate nei confronti di TO NI e MU OE, il difensore sostiene che il Tribunale ha disatteso la prova fornita circa la conduzione delle autovetture da parte del denunziante, privilegiando il dato della intestazione ed ha, altresì, trascurato il contesto familiare e il particolare momento storico in cui si inserisce la condotta del ricorrente che, pur attingendo con uno schiaffo la p.o., non ha formulato richieste estorsive ma si è limitato ad esternare la preoccupazione per le sorti della nipote, preoccupazione alla base delle azioni anche del LU MA, il quale ha agito nell'intento di garantire i diritti della figlia e del nipote. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto le censure proposte risultano in parte non consentite, in parte manifestamente infondate. Alla luce della rubrica provvisoriamente elevata si addebita al ricorrente (capo 2) di aver colpito con uno schiaffo e rivolto minacce a LI PP al fine di indurlo ad intestare l'attività di bar alla nipote, MU OE, intimandogli, inoltre, di lasciare il paese e spalleggiando di seguito il fratello MA che a sua volta percuoteva e minacciava il LI allo stesso fine. Alla luce della ricostruzione dell'impugnata ordinanza la gravità indiziaria deve essere commisurata all'episodio specificamente addebitato al prevenuto, consumato in Torre Lapillo alla data del 15/7/2023, non risultando un coinvolgimento del ricorrente nell'aggressione perpetrata dal solo MU MA in data 25/7/2023 ai danni della p.o. né in quelle successive consumate nei giorni 11, 13 settembre 2023 e 4 ottobre seguente. Le doglianze formulate in ordine alla specifica posizione di MU MA con riguardo ad episodi quali il preteso 2 pagamento dei verbali di contravvenzione (pagg. 4/5 ricorso) non manifestano alcuna pertinenza (né la stessa è stata prospettata) in relazione alla posizione dell'odierno ricorrente. 3.1 Ciò premesso, i giudici cautelari hanno adeguatamente scrutinato i rilievi difensivi in tema di gravità indiziaria, dando conto (pag. 4) dell'inidoneità delle deduzioni difensive e della produzione documentale (chat e files audio) a scalfire l'attendibilità della p.o. e le risultanze investigative acquisite. In particolare il collegio cautelare ha confutato, previa ampia disamina, tutti i profili asseritamente suscettibili di minare la credibilità del denunziante (contrasti dichiarativi tra i dipendenti del bar, mancata denunzia dell'estorsione nell'immediatezza dei fatti, all'atto dell'intervenl:o della P.g.) ed ha segnalato come la ricostruzione del Lillo abbia trovato significativi riscontri nelle videoregistrazioni dell'impianto di sorveglianza dell'esercizio commerciale, nell'annotazione di P.g. circa l'intervento effettuato in data 15/7/2023, nelle dichiarazioni dei collaboratori della p.o. L'ordinanza impugnata ha in dettaglio evidenziato (pag. 5) che la versione accreditata dall'indagato risulta smentita dalle videoriprese che documentano l'atteggiamento aggressivo nei confronti del denunziante, colpito con uno schiaffo, e il supporto fornito al fratello MA nella seconda fase dell'episodio contestato, contrastando la pretesa legittimità della richiesta di intestazione del bar a Mula OE, mutuata dal fratello MA, secondo il quale la cessione avrebbe dovuto costituire una sorta di indennizzo per la mancata retribuzione della figlia, compagna del Lillo, per il periodo in cui aveva collaborato nella gestione dell'esercizio. Il difensore sollecita una rivalutazione del compendio scrutinato in sede cautelare a fronte di una motivazione priva di criticità giustificative, esondando dal perimetro del sindacato di legittimità. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma, 2 febbraio 2024 Sentenza a motivazione semplificata
udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Sost.Proc.Gen.Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Lecce rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di MU RT avverso il provvedimento del Gip che, in data 6/10/2023, aveva 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 12654 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 02/02/2024 disposto nei suoi confronti l'applicazione della misura degli arresti domiciliari in relazione al delitto di tentata estorsione aggravata. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato, Avv. Michele Iaia, il quale ha dedotto: 2.1 la violazione dell'art. 273 cod.proc.pen. e la mancanza di motivazione in ordine alla gravità indiziaria. Il difensore, premesso che a carico dell'indagato militano esclusivamente le brevi affermazioni contenute nella denunzia-querela presentata in data 20/9/2023, lamenta che il Tribunale cautelare non ha fornito risposta ai rilievi in ordine all'attendibilità della p.o. formulati con i motivi a sostegno del riesame e non ha valutato il materiale probatorio fornito dalla difesa. In particolare, il ricorrente sostiene che risulta del tutto illogica la motivazione rassegnata a confutazione della mancata tempestiva denunzia della richiesta estorsiva del prevenuto e pretermessa ogni considerazione degli elementi forniti dalla difesa, cristallizzati nella relazione del consulente tecnico di parte contenente la trascrizione dei messaggi scambiati tra le parti, i cui contenuti sconfessano la p.o. LI PP. Quanto alla contestata costrizione operata nei confronti del denunziante da MU MA al fine di ottenere il pagamento di contravvenzioni al codice della strada elevate nei confronti di TO NI e MU OE, il difensore sostiene che il Tribunale ha disatteso la prova fornita circa la conduzione delle autovetture da parte del denunziante, privilegiando il dato della intestazione ed ha, altresì, trascurato il contesto familiare e il particolare momento storico in cui si inserisce la condotta del ricorrente che, pur attingendo con uno schiaffo la p.o., non ha formulato richieste estorsive ma si è limitato ad esternare la preoccupazione per le sorti della nipote, preoccupazione alla base delle azioni anche del LU MA, il quale ha agito nell'intento di garantire i diritti della figlia e del nipote. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto le censure proposte risultano in parte non consentite, in parte manifestamente infondate. Alla luce della rubrica provvisoriamente elevata si addebita al ricorrente (capo 2) di aver colpito con uno schiaffo e rivolto minacce a LI PP al fine di indurlo ad intestare l'attività di bar alla nipote, MU OE, intimandogli, inoltre, di lasciare il paese e spalleggiando di seguito il fratello MA che a sua volta percuoteva e minacciava il LI allo stesso fine. Alla luce della ricostruzione dell'impugnata ordinanza la gravità indiziaria deve essere commisurata all'episodio specificamente addebitato al prevenuto, consumato in Torre Lapillo alla data del 15/7/2023, non risultando un coinvolgimento del ricorrente nell'aggressione perpetrata dal solo MU MA in data 25/7/2023 ai danni della p.o. né in quelle successive consumate nei giorni 11, 13 settembre 2023 e 4 ottobre seguente. Le doglianze formulate in ordine alla specifica posizione di MU MA con riguardo ad episodi quali il preteso 2 pagamento dei verbali di contravvenzione (pagg. 4/5 ricorso) non manifestano alcuna pertinenza (né la stessa è stata prospettata) in relazione alla posizione dell'odierno ricorrente. 3.1 Ciò premesso, i giudici cautelari hanno adeguatamente scrutinato i rilievi difensivi in tema di gravità indiziaria, dando conto (pag. 4) dell'inidoneità delle deduzioni difensive e della produzione documentale (chat e files audio) a scalfire l'attendibilità della p.o. e le risultanze investigative acquisite. In particolare il collegio cautelare ha confutato, previa ampia disamina, tutti i profili asseritamente suscettibili di minare la credibilità del denunziante (contrasti dichiarativi tra i dipendenti del bar, mancata denunzia dell'estorsione nell'immediatezza dei fatti, all'atto dell'intervenl:o della P.g.) ed ha segnalato come la ricostruzione del Lillo abbia trovato significativi riscontri nelle videoregistrazioni dell'impianto di sorveglianza dell'esercizio commerciale, nell'annotazione di P.g. circa l'intervento effettuato in data 15/7/2023, nelle dichiarazioni dei collaboratori della p.o. L'ordinanza impugnata ha in dettaglio evidenziato (pag. 5) che la versione accreditata dall'indagato risulta smentita dalle videoriprese che documentano l'atteggiamento aggressivo nei confronti del denunziante, colpito con uno schiaffo, e il supporto fornito al fratello MA nella seconda fase dell'episodio contestato, contrastando la pretesa legittimità della richiesta di intestazione del bar a Mula OE, mutuata dal fratello MA, secondo il quale la cessione avrebbe dovuto costituire una sorta di indennizzo per la mancata retribuzione della figlia, compagna del Lillo, per il periodo in cui aveva collaborato nella gestione dell'esercizio. Il difensore sollecita una rivalutazione del compendio scrutinato in sede cautelare a fronte di una motivazione priva di criticità giustificative, esondando dal perimetro del sindacato di legittimità. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma, 2 febbraio 2024 Sentenza a motivazione semplificata