CASS
Sentenza 21 maggio 2024
Sentenza 21 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/05/2024, n. 20144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20144 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NI MA nato a [...] il [...] avverso il decreto del 26/09/2023 del GIP TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Vincenzo Senatore, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. 5 Num. 20144 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: DE MARZO GIUSEPPE Data Udienza: 28/02/2024 Ritenuto in fatto 1. Nell'interesse di MA RI viene proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del 26 settembre 2023 con il quale il g.i.p. del Tribunale di Civitavecchia ha disposto l'archiviazione per particolare tenuità del fatto nel procedimento n. 1976 del 2023 RGNR. Con due motivi, si deduce, a fondamento dell'impugnazione, che il g.i.p. aveva trascurato del tutto di considerare le argomentazioni con le quali nell'atto di opposizione si era criticata la richiesta del P.M. 2. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Tomaso Epidendio, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Secondo il condiviso orientamento espresso da questa Corte, l'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto emessa, ex art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., a seguito di opposizione dell'indagato, è impugnabile con ricorso per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost., dal momento che tale provvedimento, pur non avendo forma di sentenza, ha carattere decisorio e capacità di incidere, in via definitiva, su situazioni di diritto soggettivo (Sez. 5, n. 36468 del 31/05/2023, Tramo, Rv. 285076 — 01). E tra le violazioni rilevanti vi è senz'altro il vizio di omessa motivazione, intesa come necessario confronto critico con le argomentazioni difensive dell'opponente, quali riassunte nel ricorso. Ne segue l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Civitavecchia per l'ulteriore corso. Così deciso il 28/02/2024
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Vincenzo Senatore, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. 5 Num. 20144 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: DE MARZO GIUSEPPE Data Udienza: 28/02/2024 Ritenuto in fatto 1. Nell'interesse di MA RI viene proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del 26 settembre 2023 con il quale il g.i.p. del Tribunale di Civitavecchia ha disposto l'archiviazione per particolare tenuità del fatto nel procedimento n. 1976 del 2023 RGNR. Con due motivi, si deduce, a fondamento dell'impugnazione, che il g.i.p. aveva trascurato del tutto di considerare le argomentazioni con le quali nell'atto di opposizione si era criticata la richiesta del P.M. 2. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Tomaso Epidendio, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Secondo il condiviso orientamento espresso da questa Corte, l'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto emessa, ex art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., a seguito di opposizione dell'indagato, è impugnabile con ricorso per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost., dal momento che tale provvedimento, pur non avendo forma di sentenza, ha carattere decisorio e capacità di incidere, in via definitiva, su situazioni di diritto soggettivo (Sez. 5, n. 36468 del 31/05/2023, Tramo, Rv. 285076 — 01). E tra le violazioni rilevanti vi è senz'altro il vizio di omessa motivazione, intesa come necessario confronto critico con le argomentazioni difensive dell'opponente, quali riassunte nel ricorso. Ne segue l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Civitavecchia per l'ulteriore corso. Così deciso il 28/02/2024