CASS
Sentenza 12 giugno 2023
Sentenza 12 giugno 2023
Commentario • 1
- 1. Avvocati: distrazione delle spese e legittimazione ad agireAvv. Giovanni Iaria · https://www.avvocatoandreani.it/ · 11 settembre 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/06/2023, n. 25308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25308 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI RP, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/01/2023 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio il provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1.RP DI chiede l'annullamento dell'ordinanza dell'8 gennaio 2023 con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha sostituito, ai sensi dell'articolo 299, comma 4, cod. proc. pen., la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria cui il DI era sottoposto dal 30 dicembre 2022 con quella degli arresti domiciliari da eseguirsi in località diversa // Penale Sent. Sez. 6 Num. 25308 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA Data Udienza: 10/05/2023 dal Comune di Otranto. A carico del ricorrente, titolare di uno studio di ingegneria e sindaco della città di Otranto fino al 22 settembre 2022, data dell'adozione della misura della custodia cautelare in carcere, si procede per reati in materia di pubblica amministrazione (artt. 416, 319, 476 e altro cod. pen.) perché coinvolto in numerosi reati commessi in esecuzione di un "sistema" affaristico che vedeva strettamente collegati allo studio professionale di ingegneristica dell'indagato numerosi imprenditori locali interessati al conseguimento di provvedimenti amministrativi di favore. Con unico e articolato motivo di impugnazione il ricorrente denuncia violazione di legge, in relazione agli artt. 299, comma 4, 274, 275 e 276 cod. proc. pen. in presenza di esigenze cautelari ritenute dallo stesso giudice, con il provvedimento adottato il 30 dicembre 2022, quasi scemate e per inidoneità degli elementi allegati quali fatti nuovi a integrare violazioni delle prescrizioni inerenti alla misura impostagli con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria a giustificare la sostituzione della misura. Evidenzia che le circostanze di fatto allegate nel provvedimento impugnato, la partecipazione a un incontro pubblico il 2 gennaio 2023; la visita del ricorrente presso il Comune e incontri con altri indagati nell'ambito del medesimo filone investigativo con la conseguente pubblicità di alcuni di tali eventi attraverso messaggi wathsApp, non sono idonee ad aggravare le esigenze di prevenzione connesse alla tutela degli interessi della pubblica amministrazione. 3. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020 e i cui effetti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022 e, successivamente, con il d.l. n. 162 del 31 ottobre 2022 fino al 30 giugno 2023. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Le disposizioni recate dagli artt. 310 e 311 cod. proc. pen. disciplinano il sistema delle impugnazioni in materia cautelare prevedendo che, avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione delle misure cautelari, è ammesso esclusivamente il rimedio dell'appello, previsto dall'art. 310, cod. proc. pen., in quanto il ricorso immediato per cassazione, ai sensi dell'art. 311, comma secondo, cod. proc. pen., può essere proposto soltanto contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva e solo nel caso di violazione di legge. Neppure è esperibile il rimedio del ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui è disposta la sostituzione della misura cautelare con altra 2 più grave ex art. 276 cod. proc. pen., anche questo impugnabile solo con l'appello davanti al tribunale della libertà, ai sensi del precedente art. 310. L'impugnazione dei provvedimenti cautelari è consentita attraverso il rimedio di cui all'art. 568, comma secondo, cod. proc. pen., solo contro i provvedimenti concernenti lo "status libertatis" non altrimenti impugnabili. Cionondimeno si è ritenuto che, ove la parte abbia proposto ricorso denunciando vizio di violazione di legge, il principio generale posto dall'art. 568, comma • 5 cod. proc. pert, che prevede la conversione "ope legis" dell'impugnazione proposta mediante un mezzo diverso da quello prescritto e la trasmissione di ufficio degli atti al giudice competente, si applica anche alla materia cautelare. Nel caso in esame il ricorso per cassazione, di per se, come anticipato, non esperibile, non può essere qualificato come appello e, pertanto, convertito. La disposizione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. realizza, attraverso il potere di qualificazione, un temperamento al principio di tassatività delle impugnazioni e si risolve nell'affermazione del principio della irrilevanza del nomen attribuito dalla parte al mezzo esperito: poiché è la legge a determinare i mezzi di impugnazione prospettabili dai soggetti legittimati, l'esercizio del diritto di impugnazione da parte del titolare - si osserva - non può essere condizionato dalla qualificazione (o dall'errore di qualificazione) assegnato al gravame. Stabilendo che "l'impugnazione è ammissibile indipendente dalla qualificazione ad essa data dalla parte che l'ha proposta", il legislatore ha voluto assegnare esclusivo rilievo alla volontà della parte di sottoporre a sindacato la decisione sicché non rileva ai fini dell'ammissibilità l'erroneo nomen attribuito dall'impugnante e l'atto di impugnazione "vale" sotto qualunque nome ad esso sia stato attribuito. Da qui il potere del giudice di qualificarlo secondo il mezzo esperibile avverso il provvedimento che ne costituisce l'oggetto trasmettendolo al giudice competente. Si è molto discusso nella giurisprudenza di legittimità sulla portata della valutazione del giudice, ai fini della qualificazione dell'impugnazione, poiché si è ritenuto (o escluso) che tale potere potesse involgere una vera e propria decodificazione della volontà negoziale della parte su quale potesse essere il tipo di gravame voluto dall'interessato e consentito dalla legge. E' pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che il ricorso diretto per cassazione non è convertibile in appello, con conseguente inammissibilità del gravame, quando, attraverso la ricerca dell'effettiva volontà del ricorrente, si accerti che lo stesso abbia voluto deliberatamente impugnare il provvedimento con un mezzo o per motivi diversi da quelli consentiti, con la consapevolezza sia 3 Il Consigliere relator della improponibilità del mezzo strumentalmente prescelto e dichiarato, quanto della esistenza di altro ed unico rimedio processuale, appositamente predisposto dal sistema e dallo stesso ricorrente rifiutato (Sez. 6, n. 1108 del 06/12/2022, dep. 2023, G, Rv. 284333). Pacificamente nel caso in esame il ricorrente, a fronte del dedotto vizio di violazione di legge, l'unico che potrebbe legittimare il ricorso diretto, ravvisabile solo in presenza di motivazione del tutto insussistente, ha allegato un vizio di motivazione in relazione all'erroneo apprezzamento delle circostanze di fatto poste a fondamento del provvedimento impugnato a giustificazione dell'aggravamento della misura: la denuncia del vizio di violazione di legge risulta, dunque, posticcia e improponibile in sede di legittimità e il ricorrente avrebbe dovuto propriamente proporre impugnazione al giudice del merito. 2.Per le ragioni esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila con favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10 maggio 2023 Il Preidente
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio il provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1.RP DI chiede l'annullamento dell'ordinanza dell'8 gennaio 2023 con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha sostituito, ai sensi dell'articolo 299, comma 4, cod. proc. pen., la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria cui il DI era sottoposto dal 30 dicembre 2022 con quella degli arresti domiciliari da eseguirsi in località diversa // Penale Sent. Sez. 6 Num. 25308 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA Data Udienza: 10/05/2023 dal Comune di Otranto. A carico del ricorrente, titolare di uno studio di ingegneria e sindaco della città di Otranto fino al 22 settembre 2022, data dell'adozione della misura della custodia cautelare in carcere, si procede per reati in materia di pubblica amministrazione (artt. 416, 319, 476 e altro cod. pen.) perché coinvolto in numerosi reati commessi in esecuzione di un "sistema" affaristico che vedeva strettamente collegati allo studio professionale di ingegneristica dell'indagato numerosi imprenditori locali interessati al conseguimento di provvedimenti amministrativi di favore. Con unico e articolato motivo di impugnazione il ricorrente denuncia violazione di legge, in relazione agli artt. 299, comma 4, 274, 275 e 276 cod. proc. pen. in presenza di esigenze cautelari ritenute dallo stesso giudice, con il provvedimento adottato il 30 dicembre 2022, quasi scemate e per inidoneità degli elementi allegati quali fatti nuovi a integrare violazioni delle prescrizioni inerenti alla misura impostagli con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria a giustificare la sostituzione della misura. Evidenzia che le circostanze di fatto allegate nel provvedimento impugnato, la partecipazione a un incontro pubblico il 2 gennaio 2023; la visita del ricorrente presso il Comune e incontri con altri indagati nell'ambito del medesimo filone investigativo con la conseguente pubblicità di alcuni di tali eventi attraverso messaggi wathsApp, non sono idonee ad aggravare le esigenze di prevenzione connesse alla tutela degli interessi della pubblica amministrazione. 3. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020 e i cui effetti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022 e, successivamente, con il d.l. n. 162 del 31 ottobre 2022 fino al 30 giugno 2023. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Le disposizioni recate dagli artt. 310 e 311 cod. proc. pen. disciplinano il sistema delle impugnazioni in materia cautelare prevedendo che, avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione delle misure cautelari, è ammesso esclusivamente il rimedio dell'appello, previsto dall'art. 310, cod. proc. pen., in quanto il ricorso immediato per cassazione, ai sensi dell'art. 311, comma secondo, cod. proc. pen., può essere proposto soltanto contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva e solo nel caso di violazione di legge. Neppure è esperibile il rimedio del ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui è disposta la sostituzione della misura cautelare con altra 2 più grave ex art. 276 cod. proc. pen., anche questo impugnabile solo con l'appello davanti al tribunale della libertà, ai sensi del precedente art. 310. L'impugnazione dei provvedimenti cautelari è consentita attraverso il rimedio di cui all'art. 568, comma secondo, cod. proc. pen., solo contro i provvedimenti concernenti lo "status libertatis" non altrimenti impugnabili. Cionondimeno si è ritenuto che, ove la parte abbia proposto ricorso denunciando vizio di violazione di legge, il principio generale posto dall'art. 568, comma • 5 cod. proc. pert, che prevede la conversione "ope legis" dell'impugnazione proposta mediante un mezzo diverso da quello prescritto e la trasmissione di ufficio degli atti al giudice competente, si applica anche alla materia cautelare. Nel caso in esame il ricorso per cassazione, di per se, come anticipato, non esperibile, non può essere qualificato come appello e, pertanto, convertito. La disposizione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. realizza, attraverso il potere di qualificazione, un temperamento al principio di tassatività delle impugnazioni e si risolve nell'affermazione del principio della irrilevanza del nomen attribuito dalla parte al mezzo esperito: poiché è la legge a determinare i mezzi di impugnazione prospettabili dai soggetti legittimati, l'esercizio del diritto di impugnazione da parte del titolare - si osserva - non può essere condizionato dalla qualificazione (o dall'errore di qualificazione) assegnato al gravame. Stabilendo che "l'impugnazione è ammissibile indipendente dalla qualificazione ad essa data dalla parte che l'ha proposta", il legislatore ha voluto assegnare esclusivo rilievo alla volontà della parte di sottoporre a sindacato la decisione sicché non rileva ai fini dell'ammissibilità l'erroneo nomen attribuito dall'impugnante e l'atto di impugnazione "vale" sotto qualunque nome ad esso sia stato attribuito. Da qui il potere del giudice di qualificarlo secondo il mezzo esperibile avverso il provvedimento che ne costituisce l'oggetto trasmettendolo al giudice competente. Si è molto discusso nella giurisprudenza di legittimità sulla portata della valutazione del giudice, ai fini della qualificazione dell'impugnazione, poiché si è ritenuto (o escluso) che tale potere potesse involgere una vera e propria decodificazione della volontà negoziale della parte su quale potesse essere il tipo di gravame voluto dall'interessato e consentito dalla legge. E' pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che il ricorso diretto per cassazione non è convertibile in appello, con conseguente inammissibilità del gravame, quando, attraverso la ricerca dell'effettiva volontà del ricorrente, si accerti che lo stesso abbia voluto deliberatamente impugnare il provvedimento con un mezzo o per motivi diversi da quelli consentiti, con la consapevolezza sia 3 Il Consigliere relator della improponibilità del mezzo strumentalmente prescelto e dichiarato, quanto della esistenza di altro ed unico rimedio processuale, appositamente predisposto dal sistema e dallo stesso ricorrente rifiutato (Sez. 6, n. 1108 del 06/12/2022, dep. 2023, G, Rv. 284333). Pacificamente nel caso in esame il ricorrente, a fronte del dedotto vizio di violazione di legge, l'unico che potrebbe legittimare il ricorso diretto, ravvisabile solo in presenza di motivazione del tutto insussistente, ha allegato un vizio di motivazione in relazione all'erroneo apprezzamento delle circostanze di fatto poste a fondamento del provvedimento impugnato a giustificazione dell'aggravamento della misura: la denuncia del vizio di violazione di legge risulta, dunque, posticcia e improponibile in sede di legittimità e il ricorrente avrebbe dovuto propriamente proporre impugnazione al giudice del merito. 2.Per le ragioni esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila con favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10 maggio 2023 Il Preidente